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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 2915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2915 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°6953 /2023
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
SEZ OC E CC
[...]
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 24 giugno 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 25/06/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile, iscritta al n°6953 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, c.f. , in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 titolare della ditta Vany Market di Fondi LO & F.LI s.a.s., col ministero dell'Avv.to Serafina Prestigiacomo, ricorrente
E
Controparte_2
, rappresentata e difesa dal dirigente ad interim Dott. Ivan
[...]
Santi Spina e dai funzionari dott.ri Marina Messina e Carlotta Cacciatore, resistente
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'8 ottobre 2024
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Col ricorso in esame il sig. , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della Vany Market di Fondi LO & F.LI s.a.s., ha proposto opposizione all'ordinanza-ingiunzione prot. n. 21527 del 18.4.2023, con cui Parte l' (d'ora in avanti anche ) gli ha Controparte_2 ingiunto (quale socio accomandatario e legale rappresentante della società) il pagamento della somma di € 22.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater e disposto la confisca CP_3 delle apparecchiature sequestrate e la chiusura dell'esercizio commerciale per giorni 30. L'ordinanza è stata emessa a seguito di ispezione eseguita dei funzionari Parte dell' , in data 28.5.2019, nei locali nella disponibilità della società, ove sono Contr stati rinvenuti n. 2 personal computer, marca dotati di tastiera e mouse, ritenuti non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del
T.U.L.P.S., giacché idonei a consentire, attraverso la connessione telematica al web, di effettuare giochi a distanza in modalità online sulla piattaforma di gioco resa disponibile dal concessionario VERPLUS.IT”. Pt_2
2. Con i primi due motivi di opposizione, il ricorrente ha eccepito:
- l'illegittimità dell'ordinanza impugnata, sull'assunto che «ai sensi dell'art. 19 L.
689/1981 la decisione sull'opposizione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta, configurandosi un'ipotesi di silenzio assenso. Nel caso di specie, l'inosservanza del predetto termine ha determinato il verificarsi in automatico della decadenza del sequestro e la conseguente reintegrazione per l'interessato nelle relative facoltà di utilizzazione del bene»;
- l'inefficacia del sequestro e della confisca per violazione dell'art. 19, comma
3, L. 1981 n. 689, asseritamente conseguente alla tardività della notifica dell'ordinanza opposta.
2.1. Epperò, trattasi di doglianze postulanti l'applicazione della disciplina e degli effetti prescritti per l'ipotesi dell'opposizione a sequestro di cui all'art. 19 L.
1981 n. 689, opposizione che il ricorrente, a fronte di una specifica contestazione della (che gli ha obiettato di non avere «[…] presentato alcunché nei confronti CP_2 di questo Ufficio, né in termini di istanza di opposizione al sequestro né men che meno nelle forme di scritti difensivi, rispetto ai quali difatti non riferisce, nel proprio ricorso, alcuna data di notificazione/protocollazione di tali asserite controdeduzioni»: v. pag. 6 della comparsa), non ha documentato di avere avanzato, unicamente riscontrandosi, in atti, una memoria del ricorrente contenente scritti difensivi ai sensi (deve intendersi) dell'art. 18 L. 1981 n. 689 (rivolti alla Questura di Palermo), e non un'opposizione al sequestro.
3. Nel merito, il ricorrente avversa la riconducibilità del fatto accertato dalla
P.A. a qualsivoglia violazione della disciplina di settore;
nega, in particolare, la sussistenza della «violazione dell'art. 7, comma 3-quater, D.L. n. 152/2012 (c.d. Decreto
Balduzzi), ora sanzionato dall'art. 1, comma 923, L. n. 208/2015. Diversamente da quanto affermato dai Verbalizzanti, tale ultima disposizione non consente in alcun modo di sanzionare la sola messa a disposizione di terminali di accesso alla rete internet, ove questi non impediscano di accedere a siti web rivolti all'offerta di gioco. Si tratta di un risultato applicativo evidentemente irrazionale e, a ben vedere, contrario all'unico obiettivo sanzionatorio che è plausibile immaginare per la ridetta norma del D.L. Balduzzi: ossia quella di 'colpire' la diffusione di apparati realmente dedicati alla raccolta di gioco online». Secondo il ricorrente, le apparecchiature rinvenute in occasione del sopralluogo del 28.5.2019 rappresentavano soltanto dei semplici terminali per la libera navigazione in
Internet da parte degli avventori, in nessun modo sanzionabili, dato che l'ordinamento non vieta di utilizzare una postazione pubblica di accesso ad
Internet per collegarsi ad una piattaforma di gioco, poiché i vincoli del D.L. 40/2010
e della successiva L. 158/2012 riguarderebbero postazioni collegate in modo permanente alla piattaforma del concessionario.
3.1. A giudizio del Tribunale, la censura trascura di considerare che la condotta addebitata al ricorrente concerne l'installazione e messa a disposizione di apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., sanzionata, ai sensi del successivo comma 9, lett. f- quater, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da 30 a 60 giorni.
Dall'ordinanza impugnata, e ancor prima dal verbale di constatazione e contestazione del 28.5.2019, facente fede fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. in ordine alle circostanze ivi rappresentate, si apprende che le apparecchiature sequestrate, messe a libera disposizione degli avventori, erano collegate ad un server esterno tramite rete telematica e consentivano di accedere ad apposita sezione dei giochi onde effettuare diversi giochi d'azzardo (slot machine, poker, roulette, bingo, black jack), come acclarato da apposita repertazione fotografica raffigurante il gioco slot machine. Si legge ancora nel verbale: «[…] gli apparecchi si attivano in presenza di un sistema di elaborazione dati da remoto al quale risulta collegato, ed è caratterizzato da una piattaforma telematica di raccolta di gioco a distanza che appare resa Parte disponibile da un concessionario per la raccolta di gioco a distanza, e precisamente:
OVERPLUS.IT; - è consentito l'accesso ai suddetti giochi attraverso inserimento, tramite touch screen o tastiera dedicata, di chiavi d'accesso (codice utente e password); - consente
l'identificazione dell'utente giocatore mediante i propri dati personali, attraverso la procedura di registrazione;
- non è dotato di un dispositivo per l'inserimento del denaro». Ciò chiarito, l'ampio tenore dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater CP_3 ricavabile dall'utilizzo di termini e incisi volutamente generici o onnicomprensivi
(si pensi alla nozione di 'apparecchio', o all'inciso 'anche indirettamente'), induce certamente a ricondurre nello spettro del divieto la messa a disposizione, all'interno di un esercizio destinato a centro e raccolta scommesse, di personal computer che, sprovvisti delle caratteristiche tecniche idonee a farli assurgere ad apparecchi destinati precipuamente al gioco ai sensi dell'art. 110 T.U.L.P.S., siano di fatto utilizzati per il gioco d'azzardo e le scommesse online, intendendo imporre, il dispositivo legale, ai gestori (come pure agli esercenti e al concessionario del servizio telematico per la raccolta e la gestione del gioco lecito) la neutralizzazione del loro uso potenziale a fini di gioco tramite procedure e congegni di blocco capaci di impedire che apparecchiature a libera navigazione vengano destinate a collegamenti con siti di gioco in assenza delle prescritte autorizzazioni, o comunque utilizzati all'infuori dei canali istituzionali e ufficiali, come invece riscontrato, nella specie, dai verbalizzanti all'atto dell'accesso e confermato dall'esame della cronologia dei computer sequestrati. Né può dirsi che, a fronte delle evidenze probatorie raccolte dagli operatori, siano stati offerti elementi contrari, atti a superare gli indizi desumibili dai rilievi degli agenti verbalizzanti, assistiti, come detto, da fede probatoria privilegiata.
Per le superiori e assorbenti considerazioni, l'opposizione va, dunque, disattesa, con conferma dell'ordinanza opposta.
4. Non v'è luogo alla condanna del ricorrente alle spese del giudizio, atteso che l'Amministrazione convenuta si è avvalsa di funzionari interni e non ha documentato l'esborso di spese vive per la propria difesa (v. Cass. civ. n.18066 del
2007; n. 11389 del 2011).
Per Questi Motivi
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione di (in proprio e n.q.) avverso l'ordinanza Parte_1 di ingiunzione prot. n. 21527 del 18.4.2023, emessa dall' Controparte_2
[...]
- nulla sulle spese.
Così deciso, il 25 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°6953 /2023
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
SEZ OC E CC
[...]
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 24 giugno 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive, nelle quali le parti hanno esposto le rispettive conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 25/06/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile, iscritta al n°6953 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, c.f. , in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 titolare della ditta Vany Market di Fondi LO & F.LI s.a.s., col ministero dell'Avv.to Serafina Prestigiacomo, ricorrente
E
Controparte_2
, rappresentata e difesa dal dirigente ad interim Dott. Ivan
[...]
Santi Spina e dai funzionari dott.ri Marina Messina e Carlotta Cacciatore, resistente
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'8 ottobre 2024
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Col ricorso in esame il sig. , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 rappresentante della Vany Market di Fondi LO & F.LI s.a.s., ha proposto opposizione all'ordinanza-ingiunzione prot. n. 21527 del 18.4.2023, con cui Parte l' (d'ora in avanti anche ) gli ha Controparte_2 ingiunto (quale socio accomandatario e legale rappresentante della società) il pagamento della somma di € 22.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater e disposto la confisca CP_3 delle apparecchiature sequestrate e la chiusura dell'esercizio commerciale per giorni 30. L'ordinanza è stata emessa a seguito di ispezione eseguita dei funzionari Parte dell' , in data 28.5.2019, nei locali nella disponibilità della società, ove sono Contr stati rinvenuti n. 2 personal computer, marca dotati di tastiera e mouse, ritenuti non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del
T.U.L.P.S., giacché idonei a consentire, attraverso la connessione telematica al web, di effettuare giochi a distanza in modalità online sulla piattaforma di gioco resa disponibile dal concessionario VERPLUS.IT”. Pt_2
2. Con i primi due motivi di opposizione, il ricorrente ha eccepito:
- l'illegittimità dell'ordinanza impugnata, sull'assunto che «ai sensi dell'art. 19 L.
689/1981 la decisione sull'opposizione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta, configurandosi un'ipotesi di silenzio assenso. Nel caso di specie, l'inosservanza del predetto termine ha determinato il verificarsi in automatico della decadenza del sequestro e la conseguente reintegrazione per l'interessato nelle relative facoltà di utilizzazione del bene»;
- l'inefficacia del sequestro e della confisca per violazione dell'art. 19, comma
3, L. 1981 n. 689, asseritamente conseguente alla tardività della notifica dell'ordinanza opposta.
2.1. Epperò, trattasi di doglianze postulanti l'applicazione della disciplina e degli effetti prescritti per l'ipotesi dell'opposizione a sequestro di cui all'art. 19 L.
1981 n. 689, opposizione che il ricorrente, a fronte di una specifica contestazione della (che gli ha obiettato di non avere «[…] presentato alcunché nei confronti CP_2 di questo Ufficio, né in termini di istanza di opposizione al sequestro né men che meno nelle forme di scritti difensivi, rispetto ai quali difatti non riferisce, nel proprio ricorso, alcuna data di notificazione/protocollazione di tali asserite controdeduzioni»: v. pag. 6 della comparsa), non ha documentato di avere avanzato, unicamente riscontrandosi, in atti, una memoria del ricorrente contenente scritti difensivi ai sensi (deve intendersi) dell'art. 18 L. 1981 n. 689 (rivolti alla Questura di Palermo), e non un'opposizione al sequestro.
3. Nel merito, il ricorrente avversa la riconducibilità del fatto accertato dalla
P.A. a qualsivoglia violazione della disciplina di settore;
nega, in particolare, la sussistenza della «violazione dell'art. 7, comma 3-quater, D.L. n. 152/2012 (c.d. Decreto
Balduzzi), ora sanzionato dall'art. 1, comma 923, L. n. 208/2015. Diversamente da quanto affermato dai Verbalizzanti, tale ultima disposizione non consente in alcun modo di sanzionare la sola messa a disposizione di terminali di accesso alla rete internet, ove questi non impediscano di accedere a siti web rivolti all'offerta di gioco. Si tratta di un risultato applicativo evidentemente irrazionale e, a ben vedere, contrario all'unico obiettivo sanzionatorio che è plausibile immaginare per la ridetta norma del D.L. Balduzzi: ossia quella di 'colpire' la diffusione di apparati realmente dedicati alla raccolta di gioco online». Secondo il ricorrente, le apparecchiature rinvenute in occasione del sopralluogo del 28.5.2019 rappresentavano soltanto dei semplici terminali per la libera navigazione in
Internet da parte degli avventori, in nessun modo sanzionabili, dato che l'ordinamento non vieta di utilizzare una postazione pubblica di accesso ad
Internet per collegarsi ad una piattaforma di gioco, poiché i vincoli del D.L. 40/2010
e della successiva L. 158/2012 riguarderebbero postazioni collegate in modo permanente alla piattaforma del concessionario.
3.1. A giudizio del Tribunale, la censura trascura di considerare che la condotta addebitata al ricorrente concerne l'installazione e messa a disposizione di apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., sanzionata, ai sensi del successivo comma 9, lett. f- quater, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da 30 a 60 giorni.
Dall'ordinanza impugnata, e ancor prima dal verbale di constatazione e contestazione del 28.5.2019, facente fede fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. in ordine alle circostanze ivi rappresentate, si apprende che le apparecchiature sequestrate, messe a libera disposizione degli avventori, erano collegate ad un server esterno tramite rete telematica e consentivano di accedere ad apposita sezione dei giochi onde effettuare diversi giochi d'azzardo (slot machine, poker, roulette, bingo, black jack), come acclarato da apposita repertazione fotografica raffigurante il gioco slot machine. Si legge ancora nel verbale: «[…] gli apparecchi si attivano in presenza di un sistema di elaborazione dati da remoto al quale risulta collegato, ed è caratterizzato da una piattaforma telematica di raccolta di gioco a distanza che appare resa Parte disponibile da un concessionario per la raccolta di gioco a distanza, e precisamente:
OVERPLUS.IT; - è consentito l'accesso ai suddetti giochi attraverso inserimento, tramite touch screen o tastiera dedicata, di chiavi d'accesso (codice utente e password); - consente
l'identificazione dell'utente giocatore mediante i propri dati personali, attraverso la procedura di registrazione;
- non è dotato di un dispositivo per l'inserimento del denaro». Ciò chiarito, l'ampio tenore dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater CP_3 ricavabile dall'utilizzo di termini e incisi volutamente generici o onnicomprensivi
(si pensi alla nozione di 'apparecchio', o all'inciso 'anche indirettamente'), induce certamente a ricondurre nello spettro del divieto la messa a disposizione, all'interno di un esercizio destinato a centro e raccolta scommesse, di personal computer che, sprovvisti delle caratteristiche tecniche idonee a farli assurgere ad apparecchi destinati precipuamente al gioco ai sensi dell'art. 110 T.U.L.P.S., siano di fatto utilizzati per il gioco d'azzardo e le scommesse online, intendendo imporre, il dispositivo legale, ai gestori (come pure agli esercenti e al concessionario del servizio telematico per la raccolta e la gestione del gioco lecito) la neutralizzazione del loro uso potenziale a fini di gioco tramite procedure e congegni di blocco capaci di impedire che apparecchiature a libera navigazione vengano destinate a collegamenti con siti di gioco in assenza delle prescritte autorizzazioni, o comunque utilizzati all'infuori dei canali istituzionali e ufficiali, come invece riscontrato, nella specie, dai verbalizzanti all'atto dell'accesso e confermato dall'esame della cronologia dei computer sequestrati. Né può dirsi che, a fronte delle evidenze probatorie raccolte dagli operatori, siano stati offerti elementi contrari, atti a superare gli indizi desumibili dai rilievi degli agenti verbalizzanti, assistiti, come detto, da fede probatoria privilegiata.
Per le superiori e assorbenti considerazioni, l'opposizione va, dunque, disattesa, con conferma dell'ordinanza opposta.
4. Non v'è luogo alla condanna del ricorrente alle spese del giudizio, atteso che l'Amministrazione convenuta si è avvalsa di funzionari interni e non ha documentato l'esborso di spese vive per la propria difesa (v. Cass. civ. n.18066 del
2007; n. 11389 del 2011).
Per Questi Motivi
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione di (in proprio e n.q.) avverso l'ordinanza Parte_1 di ingiunzione prot. n. 21527 del 18.4.2023, emessa dall' Controparte_2
[...]
- nulla sulle spese.
Così deciso, il 25 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi