Ordinanza cautelare 11 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02173/2026REG.PROV.COLL.
N. 08565/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8565 del 2024, proposto da-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Parillo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis , n. --OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il consigliere AN PI;
Udito l’avvocato Luca Parillo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è costituito dalla richiesta di annullamento, proposta da -OMISSIS- al T.a.r. per il Lazio, del provvedimento adottato il 12 dicembre 2023 dal Ministero della difesa recante nei suoi confronti il giudizio di esclusione dall’arruolamento quale VFP4 nell’Aeronautica militare a causa della presenza di un vistoso tatuaggio posto al di sotto del ginocchio della gamba destra.
1.1. Con il ricorso introduttivo del giudizio l’interessato lamentava:
(a) violazione degli artt. 3 e 21 quater legge 7 agosto 1990 n. 241 - Insufficiente motivazione, sviamento, falsa ed errata rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria; in sostanza si doleva della pretesa carenza di motivazione circa la ragione escludente;
(b) violazione e falsa applicazione di legge - Eccesso di potere - Travisamento del fatto; in particolare, censurava il fatto che, dalle foto allegate agli atti, emergerebbe che il tatuaggio non sarebbe visibile con la divisa estiva e quella da ginnastica.
2. L’Amministrazione ha resistito al ricorso.
3. Con ordinanza cautelare n. 242 del 2024 il T.a.r. ha rigettato la richiesta cautelare di sospensione dell’atto di esclusione.
3.1. Tuttavia, a seguito di impugnazione, questa sezione, con ordinanza n. 811 del 2024, ha accolto detta richiesta, sospendendo l’atto impugnato, sul rilievo del periculum in mora e della circostanza che le slide allegate al bando di concorso, descrittive delle superfici cutanee per le quali è preclusa ai candidati la presenza di tatuaggi, siccome reputati senz’altro visibili, non contemplavano quelle poste agli arti inferiori.
3.2. Al provvedimento cautelare faceva seguito l’inserimento dell’interessato, con riserva dell’esito del contenzioso in atto, nella graduatoria di merito dei vincitori del concorso de quo .
4. Con sentenza n. --OMISSIS- il T.a.r. per il Lazio ha rigettato il ricorso e condannato il soccombente alle spese di lite (liquidate in € 3.305,00); alla base della decisione sono state poste le seguenti considerazioni:
(a) dalla documentazione allegata in atti risulta incontrovertibilmente la visibilità, la nitidezza sulla cute, l'evidenza del tatuaggio (per sede e dimensioni) e, inoltre, la posizione dello stesso è situata in parte del corpo non coperta dall'uniforme, tenuto conto della divisa ginnica e estiva (gamba destra, appena sotto il ginocchio);
(b) diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il censurato provvedimento è motivato in relazione al bando (pag. 73) che fa riferimento alla inidoneità del candidato (per i posti in Aeronautica militare) che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al vigente regolamento, non rimandando ad alcuna slide esemplificativa per l’individuazione delle aree sulle quali non è consentita l’applicazione di un tatuaggio;
(c) la slide esemplificativa allegata al bando di concorso, che non contempla, tra le superfici cutanee per le quali è preclusa ai candidati la presenza di tatuaggi, quella posta agli arti inferiori, si riferisce solo ai candidati che concorrono nell’Esercito (ed infatti della stessa si fa menzione solo nella pag. 38 del bando, in relazione ai candidati in congedo che concorrono per l’Esercito) e non a quelli che concorrono per l’Aeronautica militare, come il ricorrente;
(d) la normativa regolamentare di riferimento per la fattispecie in discorso è, dunque, rappresentata dal d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (r.m.) e dalla Direttiva “OD - 4 Regolamento sull’uniforme” che, a pag. 25, prevede: “… sono tollerati tatuaggi che non siano visibili quando si indossa qualsiasi tipo di uniforme (ad esempio, l’uniforme da campo con camicia a maniche corte, l’uniforme da ginnastica per gli allievi, l’uniforme da combattimento nella versione estiva con maglietta verde oliva). Sono invece vietati, in qualsiasi parte del corpo, tatuaggi che abbiano contenuti osceni, con riferimenti sessuali, razzisti, di discriminazione religiosa o che comunque possano portare discredito alle Istituzioni di Stato ed alle Forze Armate” ;
(e) dalle foto in atti emerge la presenza di un vasto tatuaggio sul polpaccio, la cui possibile copertura con la calza non rileva perché non è dimostrato che le calze utilizzate nelle fotografie prodotte dal ricorrente siano le stesse di quelle di ordinanza;
(f) le spese di lite sono state regolate secondo soccombenza e liquidate in € € 3.305,00 oltre oneri di legge.
5. Avverso tale decisione l’interessato ha proposto il presente appello, corredato da istanza di sospensione cautelare, affidandolo ad un complesso motivo di censura (esteso da pagina 9 a pagina 15 del ricorso) rubricato “ Errore nel giudicare dell’appellata sentenza - Eccesso di potere per sviamento e travisamento, contraddittorietà, illogicità manifesta – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione ”, i cui argomenti possono essere compendiati nei termini seguenti:
a) l’Amministrazione e il T.a.r. omettono di indicare quale uniforme tra le tante contemplate renderebbe visibile il tatuaggio in contestazione, trattandosi di un tatuaggio posto sulla gamba;
b) non è stata fatta alcuna concreta verifica al riguardo; l’operato del primo giudice appare imperscrutabile; con l’uniforme di servizio estiva e anche con l’uniforme da ginnastica il tatuaggio sarebbe completamente coperto dai calzini bianchi in dotazione;
c) la direttiva OD-4, recante il regolamento sull’uniforme, doveva essere rispettata e così non è stato, di guisa che sono stati violati i principi di par condicio e di tutela dell’affidamento;
d) il giudice di primo grado non ha quindi specificato a quale uniforme tra quelle ritratte nel regolamento OD-4 si riferisce al fine di valutare la visibilità del tatuaggio; nella specie è escluso che il tatuaggio abbia un contenuto deturpante, offensivo o indice di personalità abnorme, mentre è tale da risultare coperto, anche nell’ipotesi della divisa estiva o sportiva, dal calzino e, quindi, non visibile;
e) le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a un procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, dovendo, di contro, essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione;
f) va stigmatizzato l’operato del giudice di primo grado che ha avallato le tautologiche determinazioni dell’Amministrazione intimata allorquando sostiene che il tatuaggio ricade “in zona corporea visibile con le uniformi di cui alla direttiva “OD - 4 Regolamento sull’uniforme”, omettendo di specificare a quale uniforme, tra le numerose ritratte nel documento in parola, in particolare, si riferisce; la conferma dell’illegittimità di tali determinazioni risiede nella circostanza che il tatuaggio in parola, già presente alla data dell’arruolamento quale VFP1 nell’Aeronautica militare, non veniva in quella sede ritenuto ostativo.
g) ricorre un macroscopico difetto di motivazione, in considerazione del fatto che il giudice di primo grado omette di dar conto delle ragioni ostative all’applicazione al caso di specie del contenuto del bando di concorso; non è mai stato contestato dall’Amministrazione della difesa, nel corso del giudizio di primo grado, che l’uniforme ginnica (maglietta, pantaloncini e calze di lana bianca), di cui alle foto prodotte in atti, sia proprio quella fornita all’appellante in sede di vestizione all’esito dell’esito positivo del concorso quale VFP1, né che, all’esito dell’incorporazione quale VFP4 o del transito nel servizio permanente, sarebbero state fornite calze di foggia diversa, tra l’altro, assolutamente non previste dalla “direttiva “OD - 4 Regolamento sull’uniforme”.
6. Si è costituito il Ministero della difesa per resistere al gravame.
7. Con ordinanza n. 4702 del 2024 la sezione ha rigettato l’istanza cautelare, ravvisando carenza di adeguato fumus di fondatezza dell’appello, dal momento che al caso di specie non sono applicabili le regole previste dal bando per le altre Forze Armate come l’Esercito (a cui si riferisce la slide esemplificativa allegata al bando di concorso), bensì l’allegato al bando specifico per l’Aeronautica militare (allegato C, lettera B, punto C) e la Direttiva “OD - 4Regolamento sull’uniforme”.
8. Con memoria in data 12 giugno 2025 la difesa appellata ha dato atto della presentazione all’Amministrazione di istanza di accesso volta a conoscere “ il provvedimento relativo all’individuazione delle caratteristiche e della foggia della calza sportiva, di cui tabella 10 del DM n. 018/2DIV/2004, in uso al personale VFP4 dell’Aeronautica Militare ”, documentazione resa necessaria dalla produzione agli atti di causa, da parte della stessa Amministrazione, in parallelo e analogo giudizio, di documenti nuovi e ulteriori rispetto a quelli relativi al primo grado di giudizio (con particolare riferimento agli allegati sub 18 e 19 relativi alla tabella 10 del DM n. 018/2DIV/2004, inerente alla descrizione delle calze sportive per il personale che effettua attività sportiva, e a un fotogramma che ne ritrae); con successiva memoria del 7 luglio 2025 l’appellante ha anche chiesto di autorizzare il deposito tardivo di documentazione probante, medio tempore ottenuta, tra cui la nota prot. M_D ARM 001 REG 2025 0067652 del 2 luglio 2025, a firma del Capo Ufficio Generale Consulenza e Affari Giuridici dell’A.M,. laddove, tra l’altro, si legge che “ per quanto attiene ai fotogrammi allegati alla relazione depositata presso il Consiglio di Stato, non risulta che gli stessi siano contenuti in alcuna circolare e/o direttiva di F.A. ”, affermando di conseguenza che nessun documento ufficiale può contrastare la genuinità del riferimento difensivo al verbale di consegna capi di corredo del 27 ottobre 2022, quello da cui si evince il tipo di calze ginniche consegnate all’interessato (taglia US 12, equivalente alla taglia EURO 46 ½,) in sede di incorporazione e poi indossate nelle fotografie allegate al ricorso di primo grado.
10. All’udienza di discussione del 15 luglio 2025 la Sezione, sul rilievo della “ conducenza e utilità della documentazione prodotta ”, nonché dell’esigenza di sviluppare al riguardo il contraddittorio delle parti, ha disposto il rinvio della causa.
11. Con memoria difensiva del 20 gennaio 2026 la parte appellante ha insistito sulle proprie conclusioni, sottolineando come le calze bianche da ginnastica utilizzate nelle foto prodotte dalla parte stessa (di taglia U.S. 12, equivalente alla taglia EURO 46 ½) e fornite in sede di vestizione all’esito del concorso quale VFP1 (di lunghezza pari a cm. 34, con la massima estensione sino a cm. 50) sono idonee a ricoprire interamente il tatuaggio in contestazione.
12. Sulle difese espresse negli atti presenti nel fascicolo telematico e sulle conclusioni rassegnate a verbale, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 24 febbraio 2026 (nel corso della quale il collegio ha anche effettuato l’avviso, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità dele gravame per omessa notificazione ad almeno un controinteressato).
13. L’appello è inammissibile e comunque infondato.
14. In relazione al primo profilo il Collegio osserva che, secondo consolidata e condivisa giurisprudenza, è inammissibile l’impugnativa di un provvedimento di esclusione da un concorso in caso di omessa notifica ad almeno un controinteressato e di omessa impugnazione della graduatoria definitiva (evenienze entrambe verificatesi nella specie, laddove non è stata impugnata la graduatorie ed è mancata la notifica al controinteressato, nonostante che l’inserimento in graduatoria del ricorrente sia stato effettuato solamente con “riserva” e, successivamente alla decadenza, la graduatoria sia stata di nuovo modificata); cfr. Cons. Stato, sez. II, 8 novembre 2024, n. 8935; sez. I, parere 8 agosto 2024, n. 1022; sez. VI, 30 giugno 2021, n. 4936; sez. IV, 24 maggio 2019, n. 3422; 18 dicembre 2018, n. 7122; 28 marzo 2017, n. 1398).
14.1. E’ evidente, infatti, che sussiste un interesse specifico dei candidati inseriti in graduatoria a non vedersi eventualmente postergati -a seguito dell’inserimento nella medesima graduatoria del vincitore del presente contenzioso- e quindi la legittimazione a difendere tale posizione assumendo la veste di controinteressati litisconsorti necessari.
14.2. Sulla doverosità del rilievo, anche officioso, di una eccezione preliminare di rito per la prima volta in appello, si veda Ad. plen., n. 4 del 2018, n.32 del 2012; e, nella specie, è stato anche effettuato, in udienza, il doveroso avviso al riguardo ex art. 73, comma 3, c.p.a. .
15. Non risulta comunque ultroneo affrontare il merito dell’appello.
16. Al proposito, deve in primo luogo segnalarsi che non mancano temi nuovi in appello, inammissibili, contenuti nel ricorso introduttivo del presente grado, laddove (cfr. pag. 11) si sviluppano nuove censure di fatto, quali quella secondo cui la divisa da ginnastica non sarebbe prevista per i il personale di truppa e graduati ma solo per gli allievi, oppure in tema di tipologia di calza, distinguendosi tra le ipotesi in cui l’uniforme prevede un calzino nero oppure una calza lunga di lana bianca.
17. Risulta dunque opportuno, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva (secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015), esaminare il merito affrontando direttamente i due motivi di ricorso al T.a.r., essendo riemerso l’intero thema decidendum del giudizio di primo grado (sul principio e la sua applicazione pratica, fra le tante, cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1137 del 2020 ; sez. IV n. 1130 del 2016, sez. V n. 5868 del 2015; sez. V n. 5347 del 2015, che escludono in radice che tale modus procedendi possa dare corso ad un vizio revocatorio per errore di fatto).
18. Ciò posto, appaiono del tutto infondate le censure di appello incentrate sul primo motivo di ricorso al T.a.r. (“ Violazione degli artt. 3 e 21 quater L. 7 agosto 1990 n. 241 – Insufficiente motivazione, sviamento, falsa ed errata rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria ”), atteso che, come già adeguatamente osservato dal primo giudice, da una parte è indubitabile che la documentazione amministrativa in atti dimostri la visibilità, la nitidezza sulla cute e l'evidenza del tatuaggio (per sede e dimensioni) rilevato in sede di visita concorsuale, al pari della sua ubicazione in un punto del corpo che non risulta stabilmente coperto dall'uniforme (in particolare, dalla divisa ginnica ed estiva); dall’altra, che alla selezione di specie (per l’Aeronautica) non si applica la slide esemplificativa allegata al bando di concorso (che si riferisce solo ai candidati che concorrono nell’Esercito), ma l’allegato C, specifico per l’A.M., che, alla lettera B, punto C richiama, per le previsioni inerenti ai tatuaggi, il “vigente regolamento”, e cioè dalla Direttiva “OD – 4 Regolamento sull’uniforme”, che, per quanto di interesse, a pag. 25, prevede che “… sono tollerati tatuaggi che non siano visibili quando si indossa qualsiasi tipo di uniforme (ad esempio, l’uniforme da campo con camicia a maniche corte, l’uniforme da ginnastica per gli allievi, l’uniforme da combattimento nella versione estiva con maglietta verde oliva)…. ”.
18.1. Di conseguenza, come reso evidente dalle foto in atti, l’ampio tatuaggio presente sulla zona frontale della gamba dell’interessato (appena sotto il ginocchio) deve ritenersi come insistente in zona corporea che può risultare visibile con le uniformi estiva e ginnica di cui alla più volte citata Direttiva “OD – 4 Regolamento sull’uniforme”.
18.2. Quest’ultima affermazione non è adeguatamente contrastata dalle deduzioni difensive in tema di tipologia di calza/calzino previsto in abbinamento alla tenuta ginnica; invero, anche a ritenere, per mera ipotesi, che la calza effettivamente prevista e utilizzata sia solo e soltanto quella avente lunghezza tale da coprire la gamba quasi fino al ginocchio, nondimeno la condivisa giurisprudenza di questa Sezione ha già affermato che l’appartenente alle forze dell’ordine deve garantire l’idoneità psico-fisica in relazione a tutte le varie situazioni in cui possa essere chiamato ad intervenire (Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2021, n. 4386 e 2 marzo 2020, n. 1477) e, con specifico riferimento alla copertura delle aree interessate da tatuaggi, che questa deve essere assicurata con certezza; invero, fermi gli oggettivi margini di discrezionalità dell’Amministrazione in ordine alla verifica del dato, costituiscono fatti notori sia la circostanza che le calze possano facilmente scendere lungo la gamba in caso di movimento, sia il fatto che l’abbigliamento indossato normalmente segue i movimenti del corpo nello spazio e che, anzi, proprio con abbigliamento “corto” (come appunto è per il pantaloncino e per la calza destinati a scopi ginnici ovvero ad essere indossati in particolari compiti d’istituto), è più facile che anche le parti del corpo a ridosso della scopertura possano agevolmente scoprirsi, rendendo visibili tatuaggi ubicati in adiacenza (si veda, nel senso predetto, Cons. Stato, sez. II, n. 2615 del 2022), specialmente in occasione di attività ginnico/sportiva comportante movimenti del corpo più o meno accentuati (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 10384 del 2024).
18.2. Né a diverse conclusioni porta l’argomento difensivo secondo cui il tatuaggio di specie non sarebbe stato di ostacolo al reclutamento quale VFP1; invero, anche ad ammettere che il tatuaggio fosse già presente all’atto del primo incorporamento, ai fini di causa vanno considerate solamente le previsioni specifiche per il Corpo cui si riferisce il reclutamento.
19. Del pari infondate sono le censure formulate in appello a proposito del secondo motivo di ricorso al T.a.r. (“ Violazione e falsa applicazione di legge - Eccesso di potere – Travisamento del fatto ”), atteso che dalle considerazioni sopra espresse emerge come il tatuaggio di specie, per come descritto nel verbale della visita medica e dalle fotografie in quella occasione scattate, sia stato oggetto di adeguate e logiche considerazioni, da parte della Commissione medica, in relazione alla sua visibilità con uniforme ginnica ed estiva.
20. Le considerazioni sopra esposte risultano assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione, anche se non espressamente scrutinata.
21. L’appello va dunque integralmente rigettato.
22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto dei criteri di cui all’art. 26, comma 1, c.p.a e del regolamento n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante al pagamento, in favore del Ministero della difesa, delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 3.000 (tremila), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
AN PI, Consigliere, Estensore
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN PI | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.