Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2173
CS
Ordinanza cautelare 11 dicembre 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3 e 21 quater L. 7 agosto 1990 n. 241 – Insufficiente motivazione, sviamento, falsa ed errata rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria

    Il Collegio ritiene che la documentazione in atti dimostri la visibilità del tatuaggio, la sua ubicazione in un punto del corpo non stabilmente coperto dall'uniforme (in particolare, dalla divisa ginnica ed estiva). Viene chiarito che per l'Aeronautica Militare non si applica la slide esemplificativa allegata al bando per l'Esercito, ma l'allegato C specifico per l'A.M. che richiama il vigente regolamento sull'uniforme. Pertanto, il tatuaggio è considerato visibile con le uniformi estiva e ginnica. Si afferma inoltre che le calze, anche se lunghe, potrebbero scendere e scoprire il tatuaggio durante l'attività ginnico-sportiva.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di legge - Eccesso di potere - Travisamento del fatto

    Le censure sono ritenute infondate poiché il tatuaggio, come descritto nel verbale della visita medica e dalle fotografie, è stato oggetto di adeguate e logiche considerazioni da parte della Commissione medica in relazione alla sua visibilità con uniforme ginnica ed estiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 2173
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2173
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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