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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 16/01/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MA FILIPPO, Presidente
RA FABIO, Relatore
BLANDINI JACOPO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2557/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 9 - Sede Tirano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Sondrio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 29/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SONDRIO sez. 1 e pubblicata il 27/10/2020
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1052020004 AN DAZI 1993
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 077845199502025000282 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2697/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Per l'appellante Agenzia delle Dogane: rigettare il ricorso per riassunzione del sig. Ricorrente_1, in quanto infondato in fatto e in diritto, e applicare nel merito le statuizioni decise dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 6582/2025; e per l'effetto, dichiarare la legittimità, validità e fondatezza degli atti impugnati dalla Parte, rigettandone il ricorso originario.
Si chiede di contestare alla Parte l'abuso del processo ex-art. 96 cpc e di condannarlo al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, per il precedente grado di legittimità e per il presente appello, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 546/92.
Per il contribuente: conferma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sondrio
29/01/20 ed il conseguente annullamento dell'intimazione 1052020004 per cui è causa, con vittoria di spese, competenze e onorari e rifusione delle somme eventualmente versate in pendenza del giudizio, aumentate degli interessi come per legge da liquidarsi al procuratore che si dichiara antistatario.
Per l'Agenzia della Riscossione: Rigettare la riassunzione avversaria, con conseguenziale rigetto dell'originario ricorso, in quanto - anche alla luce dell'applicazione delle statuizioni adottate dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 6582/2025 - del tutto infondato, in fatto ed in diritto, e, dunque, per l'effetto, dichiarare la piena validità e legittimità degli atti impugnati da controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente vicenda contenziosa trae origine dal processo verbale della Guardia di Finanza del 12 maggio
1993 (n. 5753/211), con il quale l'ufficio doganale di Tirano contestava al contribuente in atti generalizzato, quale coobligato solidale (unitamente ad altri), un contrabbando di carni bovine di provenienza extracomunitaria immesse in consumo durante il transito in Italia, dall'agosto 1989 al dicembre 1992, da cui era derivata un'ingente evasione di tributi doganali e dell'IVA.
Sulla base all'accertamento, con ingiunzioni datate 30 maggio 1994 l'ufficio doganale imponeva il pagamento dei tributi evasi, quantificati in lire 3.808.357.580.
Le ingiunzioni venivano impugnate in sede giurisdizionale ordinaria, secondo il quadro normativo in allora vigente.
I contenziosi sortivano esiti differenziati tra l'obbligato principale da una parte, Nominativo_1 e i coobligati solidali dall'altra.
Il primo si vedeva accogliere integralmente l'impugnazione, con sentenza del Tribunale di Milano del 23 ottobre 2003, n. 14994, divenuta cosa giudicata.
L'impugnazione del ricorrente in questo giudizio era invece accolta solo in parte. Infatti, dopo il primo grado favorevole al contribuente, in parziale accoglimento delle ragioni erariali con sentenza della Corte d'appello di Milano in data 10 marzo 2000, n. 571, confermata dalla Cassazione con sentenza del 4 ottobre 2006, n.
24081, la somma dovuta all'erario era rideterminata nella misura di lire 2.016.818.140 per i tributi evasi e lire 1.186.621.810 per interessi maturati fino alla data delle ingiunzioni.
Nelle more, prima che l'importo dovuto fosse rideterminato in sede civile e prima anche dell'accoglimento dell'impugnazione dell'obbligato principale, veniva emessa la cartella di pagamento n.
077845199502025000282, notificata al ricorrente in data 6 febbraio 1995. La cartella non veniva impugnata.
Definito il giudizio civile sull'ingiunzione doganale di pagamento, l'agente della riscossione emetteva l'avviso di mora n. 001282318001792, invece impugnato dal contribuente, che a questo scopo invocava, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, cod. civ., il giudicato formatosi nei confronti dell'obbligato principale. Questa impugnazione aveva esito sfavorevole: con ordinanza della Cassazione del 29 agosto 2018, n. 21309, veniva infatti affermato che l'estensione del giudicato favorevole era impedita da quello invece formatosi in sede civile nei confronti del coobbligato solidale. Il principio di diritto espresso in sede di legittimità era infine applicato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia del 16 luglio 2020, n. 1640, pronunciata in sede di rinvio, per cui il ricorso contro l'avviso di mora era definitivamente respinto.
Dopo il giudizio di legittimità veniva ancora una volta riavviato il procedimento di riscossione, con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 1052020004 dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, emessa «in qualità di coobbligato al pagamento di Nominativo_2 (...) Verbale Guardia di Finanza n. 5753/211». Con essa era richiesto l'importo di € 6.180.767,86, quantificato sulla base della sopra menzionata cartella esattoriale n. 077845199502025000282, oltre ad € 2.363,02 per spese esecutive, e così per un totale di € 6.183.130,88.
Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Sondrio il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento e la presupposta cartella di pagamento n. 077845199502025000282.
Il ricorso del contribuente era accolto in primo grado, con sentenza in data 27 ottobre 2020, n. 29.
La sentenza considerava priva di titolo l'intimazione di pagamento impugnata, perché la presupposta cartella «ancorché non autonomamente impugnata (…) deve considerarsi caducata», per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione dell'obbligato principale contro l'ingiunzione doganale di pagamento.
In appello, la Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia confermava la pronuncia di primo grado, con sentenza dell'8 settembre 2023, n. 2734.
Tuttavia, su ricorso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la Corte di Cassazione annullava la pronuncia d'appello con rinvio, con sentenza del 12 marzo 2025, n. 6582.
La sentenza di legittimità statuiva che:
- la cartella di pagamento notificata nel 1995 costituisce un «atto ormai divenuto definitivo», nei confronti del quale non può dunque essere fatta valere alcuna contestazione, tra cui l'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente;
- al contrario, l'intimazione di pagamento impugnata tempestivamente in questo giudizio può essere censurata, ma solo per «vizi propri dell'atto», con particolare riguardo alla sua motivazione;
- tra l'intimazione di pagamento e il precedente avviso di mora, il quale «ha recepito la rideterminazione degli importi dovuti contenuta nella sentenza Corte d'appello di Milano n.571/2000», vi è «identità di contenuto tra le riprese ad imposizione per tributi doganali ed IVA»;
- il titolo della pretesa impositiva è dato dalla «cartella, ormai divenuta definitiva», insensibile al giudicato favorevole dell'obbligato principale Nominativo_1 e che «ha mantenuto piena validità ed efficacia nei confronti dei Ricorrente_1, per espressa decisione della sentenza della Corte d'appello di Milano n.571/2000 che ne ha solo ridotto il quantum, con decisione confermata dalla sentenza della Cassazione n. 24081/2006»;
- l'intimazione «è redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze», e la sua motivazione «è perciò quella, minima, stabilita dalla legge», senza necessità di «indicare la sentenza della Corte di appello di Milano» per effetto della quale il credito erariale è stato rideterminato.
Dopo la cassazione con rinvio il giudizio è stato riassunto dal contribuente.
Si sono costituite le Agenzie delle Dogane e dei Monopoli e delle Entrate - Riscossione, le quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso della prima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per effetto della cassazione con rinvio della sopra citata sentenza d'appello nel presente giudizio, concernente la sopra citata intimazione di pagamento n. 1052020004, vanno nuovamente esaminati i motivi di impugnazione proposti dalle Dogane nei confronti della parimenti richiamata sentenza di primo grado della
Corte di giustizia tributaria di I grado di Sondrio del 27 ottobre 2020, n. 29.
Deve al riguardo premettersi che la sentenza di primo grado ha accolto le censure di nullità dell'intimazione in via derivata rispetto alla cartella di pagamento n. 077845199502500000282, notificata al contribuente nel
1995, in ragione del giudicato favorevole all'obbligato principale sul titolo originario della pretesa erariale, data dall'ingiunzione doganale di pagamento del 30 maggio 1994.
Sennonché, come sopra esposto, la sentenza di legittimità ha accertato, con carattere vincolante nel presente giudizio, l'erroneità degli assunti del contribuente e della statuizione di accoglimento degli stessi. Come sopra esposto, la sentenza di cassazione ha infatti chiarito che la pretesa erariale si è ormai consolidata, per effetto della mancata impugnazione della cartella di pagamento, la quale costituisce il titolo sulla cui base è stata legittimamente avviata la riscossione nei confronti del contribuente.
Sono pertanto da accogliere le censure formulate con l'appello delle Dogane nei confronti della pronuncia di primo grado di accoglimento del ricorso per di violazione dell'art. 19, comma 3, del codice del processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la sentenza appellata annullato un atto impositivo autonomamente impugnabile e contro il quale, nondimeno, nessun ricorso è stato a suo tempo proposto.
Deve ancora darsi atto che tra le preclusioni così determinatesi a carico del contribuente, secondo quanto ulteriormente statuito dalla sentenza di legittimità, vi è anche l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva, oggetto di un ulteriore motivo di ricorso nel presente giudizio da parte di quest'ultimo.
Residuano le contestazioni in ordine alla motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata, che la sentenza di cassazione ha invece ritenuto ammissibili, perché ritualmente devolute nel presente giudizio di impugnazione contro l'atto in questione, quali vizi propri dello stesso, e che il contribuente ha riproposto con l'atto di riassunzione in seguito all'annullamento con rinvio in sede di legittimità.
A quest'ultimo riguardo deve peraltro darsi atto che la medesima pronuncia di cassazione ha statuito, anche in questo caso con effetto di vincolo nel presente giudizio di rinvio, che, sotto un primo profilo, l'intimazione di pagamento impugnata ha il medesimo contenuto dell'avviso di mora a suo tempo parimenti impugnato dal contribuente (n. 001282318001792), con esito sfavorevole per effetto della sentenza di cassazione del
29 agosto 2018, n. 21309. Sotto un secondo profilo la sentenza di legittimità resa in questo giudizio ha rilevato che il medesimo avviso di mora «ha recepito la rideterminazione degli importi dovuti contenuta nella sentenza Corte d'appello di Milano n.571/2000».
In ragione delle statuizioni da ultimo richiamate le censure di carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento rimangono pertanto circoscritte alle somme pretese a titolo di interessi di mora sul credito tributario in linea capitale. Sennonché alcuna motivazione può essere pretesa al riguardo, dal momento che la determinazione degli interessi sull'imposta non pagata è integralmente rimessa alla legge.
Vengono in rilievo sul punto: l'art. 20 del testo unico sulla riscossione, di cui al DPR 29 settembre 1973, n.
602, il quale enuncia i criteri di computo degli interessi dovuti sui tributi accertati in base ad atti di imposizione dell'amministrazione finanziaria, attraverso l'indicazione del tasso, della decorrenza e della scadenza, rispettivamente fissati al giorno successivo alla scadenza del versamento e alla consegna dei ruoli all'agente della riscossione;
e l'art. 30 del medesimo testo unico, relativo agli interessi di mora dovuti sulla cartella di pagamento conseguentemente emessa, con rinvio alla fonte ministeriale per la fissazione del tasso applicabile, ed indicazione diretta del periodo di computo degli interessi, dalla data della notifica della cartella e fino quella di pagamento delle somme.
In presenza di criteri stabiliti dalla legge, dunque conoscibili dal contribuente, non è da un lato esigibile alcuna motivazione sul punto nell'atto della riscossione con cui vengono domandati gli importi rimasti inesatti, malgrado la notifica dell'atto di accertamento e della cartella di pagamento. Dall'altro lato sarebbe stato onere del contribuente quanto meno dedurre errori di calcolo, nel caso di specie nemmeno prospettati.
Il giudizio va dunque definito, in applicazione dei principi di diritto enunciati in sede di legittimità, con l'accoglimento dell'appello delle Dogane nei confronti della sentenza di primo grado.
Le spese di causa, comprendenti tutti i gradi di giudizio, sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
Da respingere sul punto è la domanda dell'Agenzia delle Dogane di dichiarare l'abuso del processo, ai fini della condanna del contribuente per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., fondata su una pretesa «parcellizzazione di cause e giudizi», quando invece vi è stato un legittimo esercizio del diritto di difesa in giudizio contro gli atti di accertamento tributario e della riscossione di volta in volta emessi nei confronti del medesimo contribuente.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando in sede di giudizio di rinvio;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie l'appello dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso del contribuente confermando la legittimità dell'intimazione di pagamento;
2) condanna il contribuente appellato a rifondere all'Agenzia delle Dogane appellante e all'Agenzia delle
Entrate
– Riscossione le spese di lite dell'intero giudizio, liquidate complessivamente in € 33.000,00 a favore dell'Agenzia delle Dogane e in € 20.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, oltre agli accessori di legge
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MA FILIPPO, Presidente
RA FABIO, Relatore
BLANDINI JACOPO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2557/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lombardia 9 - Sede Tirano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Sondrio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 29/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SONDRIO sez. 1 e pubblicata il 27/10/2020
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1052020004 AN DAZI 1993
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 077845199502025000282 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2697/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Per l'appellante Agenzia delle Dogane: rigettare il ricorso per riassunzione del sig. Ricorrente_1, in quanto infondato in fatto e in diritto, e applicare nel merito le statuizioni decise dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 6582/2025; e per l'effetto, dichiarare la legittimità, validità e fondatezza degli atti impugnati dalla Parte, rigettandone il ricorso originario.
Si chiede di contestare alla Parte l'abuso del processo ex-art. 96 cpc e di condannarlo al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, per il precedente grado di legittimità e per il presente appello, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 546/92.
Per il contribuente: conferma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Sondrio
29/01/20 ed il conseguente annullamento dell'intimazione 1052020004 per cui è causa, con vittoria di spese, competenze e onorari e rifusione delle somme eventualmente versate in pendenza del giudizio, aumentate degli interessi come per legge da liquidarsi al procuratore che si dichiara antistatario.
Per l'Agenzia della Riscossione: Rigettare la riassunzione avversaria, con conseguenziale rigetto dell'originario ricorso, in quanto - anche alla luce dell'applicazione delle statuizioni adottate dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 6582/2025 - del tutto infondato, in fatto ed in diritto, e, dunque, per l'effetto, dichiarare la piena validità e legittimità degli atti impugnati da controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente vicenda contenziosa trae origine dal processo verbale della Guardia di Finanza del 12 maggio
1993 (n. 5753/211), con il quale l'ufficio doganale di Tirano contestava al contribuente in atti generalizzato, quale coobligato solidale (unitamente ad altri), un contrabbando di carni bovine di provenienza extracomunitaria immesse in consumo durante il transito in Italia, dall'agosto 1989 al dicembre 1992, da cui era derivata un'ingente evasione di tributi doganali e dell'IVA.
Sulla base all'accertamento, con ingiunzioni datate 30 maggio 1994 l'ufficio doganale imponeva il pagamento dei tributi evasi, quantificati in lire 3.808.357.580.
Le ingiunzioni venivano impugnate in sede giurisdizionale ordinaria, secondo il quadro normativo in allora vigente.
I contenziosi sortivano esiti differenziati tra l'obbligato principale da una parte, Nominativo_1 e i coobligati solidali dall'altra.
Il primo si vedeva accogliere integralmente l'impugnazione, con sentenza del Tribunale di Milano del 23 ottobre 2003, n. 14994, divenuta cosa giudicata.
L'impugnazione del ricorrente in questo giudizio era invece accolta solo in parte. Infatti, dopo il primo grado favorevole al contribuente, in parziale accoglimento delle ragioni erariali con sentenza della Corte d'appello di Milano in data 10 marzo 2000, n. 571, confermata dalla Cassazione con sentenza del 4 ottobre 2006, n.
24081, la somma dovuta all'erario era rideterminata nella misura di lire 2.016.818.140 per i tributi evasi e lire 1.186.621.810 per interessi maturati fino alla data delle ingiunzioni.
Nelle more, prima che l'importo dovuto fosse rideterminato in sede civile e prima anche dell'accoglimento dell'impugnazione dell'obbligato principale, veniva emessa la cartella di pagamento n.
077845199502025000282, notificata al ricorrente in data 6 febbraio 1995. La cartella non veniva impugnata.
Definito il giudizio civile sull'ingiunzione doganale di pagamento, l'agente della riscossione emetteva l'avviso di mora n. 001282318001792, invece impugnato dal contribuente, che a questo scopo invocava, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, cod. civ., il giudicato formatosi nei confronti dell'obbligato principale. Questa impugnazione aveva esito sfavorevole: con ordinanza della Cassazione del 29 agosto 2018, n. 21309, veniva infatti affermato che l'estensione del giudicato favorevole era impedita da quello invece formatosi in sede civile nei confronti del coobbligato solidale. Il principio di diritto espresso in sede di legittimità era infine applicato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia del 16 luglio 2020, n. 1640, pronunciata in sede di rinvio, per cui il ricorso contro l'avviso di mora era definitivamente respinto.
Dopo il giudizio di legittimità veniva ancora una volta riavviato il procedimento di riscossione, con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 1052020004 dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, emessa «in qualità di coobbligato al pagamento di Nominativo_2 (...) Verbale Guardia di Finanza n. 5753/211». Con essa era richiesto l'importo di € 6.180.767,86, quantificato sulla base della sopra menzionata cartella esattoriale n. 077845199502025000282, oltre ad € 2.363,02 per spese esecutive, e così per un totale di € 6.183.130,88.
Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Sondrio il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento e la presupposta cartella di pagamento n. 077845199502025000282.
Il ricorso del contribuente era accolto in primo grado, con sentenza in data 27 ottobre 2020, n. 29.
La sentenza considerava priva di titolo l'intimazione di pagamento impugnata, perché la presupposta cartella «ancorché non autonomamente impugnata (…) deve considerarsi caducata», per effetto dell'accoglimento dell'impugnazione dell'obbligato principale contro l'ingiunzione doganale di pagamento.
In appello, la Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia confermava la pronuncia di primo grado, con sentenza dell'8 settembre 2023, n. 2734.
Tuttavia, su ricorso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la Corte di Cassazione annullava la pronuncia d'appello con rinvio, con sentenza del 12 marzo 2025, n. 6582.
La sentenza di legittimità statuiva che:
- la cartella di pagamento notificata nel 1995 costituisce un «atto ormai divenuto definitivo», nei confronti del quale non può dunque essere fatta valere alcuna contestazione, tra cui l'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente;
- al contrario, l'intimazione di pagamento impugnata tempestivamente in questo giudizio può essere censurata, ma solo per «vizi propri dell'atto», con particolare riguardo alla sua motivazione;
- tra l'intimazione di pagamento e il precedente avviso di mora, il quale «ha recepito la rideterminazione degli importi dovuti contenuta nella sentenza Corte d'appello di Milano n.571/2000», vi è «identità di contenuto tra le riprese ad imposizione per tributi doganali ed IVA»;
- il titolo della pretesa impositiva è dato dalla «cartella, ormai divenuta definitiva», insensibile al giudicato favorevole dell'obbligato principale Nominativo_1 e che «ha mantenuto piena validità ed efficacia nei confronti dei Ricorrente_1, per espressa decisione della sentenza della Corte d'appello di Milano n.571/2000 che ne ha solo ridotto il quantum, con decisione confermata dalla sentenza della Cassazione n. 24081/2006»;
- l'intimazione «è redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze», e la sua motivazione «è perciò quella, minima, stabilita dalla legge», senza necessità di «indicare la sentenza della Corte di appello di Milano» per effetto della quale il credito erariale è stato rideterminato.
Dopo la cassazione con rinvio il giudizio è stato riassunto dal contribuente.
Si sono costituite le Agenzie delle Dogane e dei Monopoli e delle Entrate - Riscossione, le quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso della prima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per effetto della cassazione con rinvio della sopra citata sentenza d'appello nel presente giudizio, concernente la sopra citata intimazione di pagamento n. 1052020004, vanno nuovamente esaminati i motivi di impugnazione proposti dalle Dogane nei confronti della parimenti richiamata sentenza di primo grado della
Corte di giustizia tributaria di I grado di Sondrio del 27 ottobre 2020, n. 29.
Deve al riguardo premettersi che la sentenza di primo grado ha accolto le censure di nullità dell'intimazione in via derivata rispetto alla cartella di pagamento n. 077845199502500000282, notificata al contribuente nel
1995, in ragione del giudicato favorevole all'obbligato principale sul titolo originario della pretesa erariale, data dall'ingiunzione doganale di pagamento del 30 maggio 1994.
Sennonché, come sopra esposto, la sentenza di legittimità ha accertato, con carattere vincolante nel presente giudizio, l'erroneità degli assunti del contribuente e della statuizione di accoglimento degli stessi. Come sopra esposto, la sentenza di cassazione ha infatti chiarito che la pretesa erariale si è ormai consolidata, per effetto della mancata impugnazione della cartella di pagamento, la quale costituisce il titolo sulla cui base è stata legittimamente avviata la riscossione nei confronti del contribuente.
Sono pertanto da accogliere le censure formulate con l'appello delle Dogane nei confronti della pronuncia di primo grado di accoglimento del ricorso per di violazione dell'art. 19, comma 3, del codice del processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la sentenza appellata annullato un atto impositivo autonomamente impugnabile e contro il quale, nondimeno, nessun ricorso è stato a suo tempo proposto.
Deve ancora darsi atto che tra le preclusioni così determinatesi a carico del contribuente, secondo quanto ulteriormente statuito dalla sentenza di legittimità, vi è anche l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva, oggetto di un ulteriore motivo di ricorso nel presente giudizio da parte di quest'ultimo.
Residuano le contestazioni in ordine alla motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata, che la sentenza di cassazione ha invece ritenuto ammissibili, perché ritualmente devolute nel presente giudizio di impugnazione contro l'atto in questione, quali vizi propri dello stesso, e che il contribuente ha riproposto con l'atto di riassunzione in seguito all'annullamento con rinvio in sede di legittimità.
A quest'ultimo riguardo deve peraltro darsi atto che la medesima pronuncia di cassazione ha statuito, anche in questo caso con effetto di vincolo nel presente giudizio di rinvio, che, sotto un primo profilo, l'intimazione di pagamento impugnata ha il medesimo contenuto dell'avviso di mora a suo tempo parimenti impugnato dal contribuente (n. 001282318001792), con esito sfavorevole per effetto della sentenza di cassazione del
29 agosto 2018, n. 21309. Sotto un secondo profilo la sentenza di legittimità resa in questo giudizio ha rilevato che il medesimo avviso di mora «ha recepito la rideterminazione degli importi dovuti contenuta nella sentenza Corte d'appello di Milano n.571/2000».
In ragione delle statuizioni da ultimo richiamate le censure di carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento rimangono pertanto circoscritte alle somme pretese a titolo di interessi di mora sul credito tributario in linea capitale. Sennonché alcuna motivazione può essere pretesa al riguardo, dal momento che la determinazione degli interessi sull'imposta non pagata è integralmente rimessa alla legge.
Vengono in rilievo sul punto: l'art. 20 del testo unico sulla riscossione, di cui al DPR 29 settembre 1973, n.
602, il quale enuncia i criteri di computo degli interessi dovuti sui tributi accertati in base ad atti di imposizione dell'amministrazione finanziaria, attraverso l'indicazione del tasso, della decorrenza e della scadenza, rispettivamente fissati al giorno successivo alla scadenza del versamento e alla consegna dei ruoli all'agente della riscossione;
e l'art. 30 del medesimo testo unico, relativo agli interessi di mora dovuti sulla cartella di pagamento conseguentemente emessa, con rinvio alla fonte ministeriale per la fissazione del tasso applicabile, ed indicazione diretta del periodo di computo degli interessi, dalla data della notifica della cartella e fino quella di pagamento delle somme.
In presenza di criteri stabiliti dalla legge, dunque conoscibili dal contribuente, non è da un lato esigibile alcuna motivazione sul punto nell'atto della riscossione con cui vengono domandati gli importi rimasti inesatti, malgrado la notifica dell'atto di accertamento e della cartella di pagamento. Dall'altro lato sarebbe stato onere del contribuente quanto meno dedurre errori di calcolo, nel caso di specie nemmeno prospettati.
Il giudizio va dunque definito, in applicazione dei principi di diritto enunciati in sede di legittimità, con l'accoglimento dell'appello delle Dogane nei confronti della sentenza di primo grado.
Le spese di causa, comprendenti tutti i gradi di giudizio, sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
Da respingere sul punto è la domanda dell'Agenzia delle Dogane di dichiarare l'abuso del processo, ai fini della condanna del contribuente per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., fondata su una pretesa «parcellizzazione di cause e giudizi», quando invece vi è stato un legittimo esercizio del diritto di difesa in giudizio contro gli atti di accertamento tributario e della riscossione di volta in volta emessi nei confronti del medesimo contribuente.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando in sede di giudizio di rinvio;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie l'appello dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso del contribuente confermando la legittimità dell'intimazione di pagamento;
2) condanna il contribuente appellato a rifondere all'Agenzia delle Dogane appellante e all'Agenzia delle
Entrate
– Riscossione le spese di lite dell'intero giudizio, liquidate complessivamente in € 33.000,00 a favore dell'Agenzia delle Dogane e in € 20.000,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, oltre agli accessori di legge