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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 4089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4089 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 20/11/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 646/2025
T R A
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia ex lege alla via Armando Diaz n. 11; Appellante E
, nata il [...] a [...] e residente in [...]CP_1
(Napoli) alla via Galatea n. 2, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Luca Schettino e dall'avv. Nicola Villanese, presso i quali elettivamente domicilia in Sant'Agnello (Na) al Corso Italia n. 115; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.3.2025 presso questa Corte territoriale, il
[...]
ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 614/2025 pubbl. Parte_1 il 26.3.2025, del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, con cui era stata accolta la domanda della odierna appellante volta ad accedere alla “carta elettronica del docente” nella misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
La docente precaria della scuola primaria, aveva esposto nel ricorso introduttivo di aver CP_1 prestato servizio in qualità di docente nell'a.s. 2023/2024 presso l' in Capri Controparte_2
(NA) dal 11.09.2023 al 30.06.2024 per 24h settimanali (contratto prot. 2682 del 11.09.2023), e di essere in servizio, alla data del deposito del ricorso di primo grado e per l'a.s. 2024/25, presso l' in Castellammare di Stabia (NA) dal 13.09.2024 al Controparte_3
30.06.2025 per 24h settimanali (contratto prot. 15390 del 13.09.2024). Aveva quindi lamentato
1 che il quadro normativo e regolamentare nazionale sul riconoscimento della “carta elettronica del docente” solo a favore del personale a tempo indeterminato e non anche per il personale titolare di incarichi a tempo determinato fosse in contrasto con il diritto eurounitario per la violazione del principio di non discriminazione tra docenti di ruolo e non di ruolo e ne aveva chiesto la disapplicazione.
Il Tribunale con la sentenza gravata, richiamato l'impianto normativo di riferimento costituito dall'art. 1, commi 121 e 122, della L. n.107/2015 e dai DPCM del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016 e i principi di diritto affermati dalla S.C. di Cassazione con la sentenza n. 29961/23, accertata l'esistenza in riferimento a ciascuna delle annualità in contenzioso di un unico rapporto di durata annuale protrattosi fino al termine delle attività scolastiche (30 giugno), in accoglimento della domanda attorea di adempimento in forma specifica aveva condannato la Amministrazione convenuta, rimasta contumace, alla costituzione in favore della ricorrente della cd. carta docente, con accredito su detta carta della somma dovuta per un importo nominale di euro 500,00 per ciascuno dei due anni scolastici in rivendicazione, per un totale di euro 1.000,00, con condanna del alle spese di lite. CP_4
Il si è opposto a detta statuizione lamentandone la erroneità nella parte in cui il Giudice Parte_1 ha riconosciuto il diritto della al bonus docenti per l'anno scolastico 2024/2025, nonché CP_1 in punto di regolamentazione delle spese di lite, non avendo disposto la compensazione.
Ha concluso chiedendo “…con specifico riferimento al beneficio della c.d. “Carta Docente” per l'a.s. 2024/2025, rigettare la domanda proposta in prime cure in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile e, in ogni caso, infondata;
- Con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Ricostituito il contraddittorio, la docente ha resistito al gravame chiedendone la reiezione.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte delle parti, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato.
Va premesso che le doglianze del non investono il riconoscimento del bonus docenti Parte_1 per l'annualità 2023/2024 sicché sulla relativa statuizione si è ormai formato il giudicato.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole che alla data del deposito del ricorso di primo grado (14 ottobre 2024) non si era ancora verificato l'inadempimento dell'Amministrazione, ovvero il mancato riconoscimento del bonus in favore della docente, atteso che la piattaforma della “Carta Docente” era stata resa disponibile alle ore 14:00 del 14 ottobre 2024, ossia il medesimo giorno della introduzione del giudizio di primo grado. Il Giudice di prime cure aveva omesso di valutare, in riferimento all'a.s. 2024/2025, la sussistenza del presupposto primo e indefettibile dell'avversa azione, ossia l'inadempimento del , e la ricorrente, Parte_1 nel domandare all'autorità giudiziaria l'erogazione del beneficio per detta annualità, prima ancora di domandarlo all'Amm.ne, aveva agito in difetto delle condizioni di legge, che esigono il maturarsi dell'inadempimento per poter pretendere l'adempimento.
In contrario, la docente rappresenta che la legge ed i successivi decreti attuativi avevano espressamente riservato l'accesso alla Carta ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, 2 escludendo quelli a tempo determinato e tra questi la titolare di incarico per l'annualità CP_1 in esame fino al 30 giugno;
che sia alla data di deposito del ricorso introduttivo (14 ottobre 2024) che a quella successiva di notificazione dello stesso (05 febbraio 2025), nel quadro normativo vigente non esisteva alcuna norma di legge che imponesse all'odierno appellante di riconoscere alla istante la carta del docente;
che peraltro in data 30 settembre 2024, la docente aveva trasmesso al a mezzo pec, richiesta per il riconoscimento della “carta elettronica del docente”, rimasta CP_4 priva di positivo riscontro;
che né a seguito della diffida del 30 settembre 2024, né con il deposito del ricorso di primo grado del 14 ottobre 2024, né dopo la notifica dello stesso (05 febbraio 2025), né infine a seguito della sentenza vittoriosa di primo grado ed a tutt'oggi il Ministero aveva pagato alcunché alla a titolo di carta docente, neanche per l'annualità 2023/2024 riconosciuta in CP_1 sentenza e non appellata.
Le argomentazioni della docente vanno condivise, mentre la doglianza del va disattesa. Parte_1
Con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 la S.C. di Cassazione ha statuito, in trema di domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, che “secondo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno”.
Sulla possibilità di adempimento, la Corte di Cassazione ha osservato che “essendo la Carta Docente tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi, estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti “annuali” (d.l. n. 69 del 2023 cit.), non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare – almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi. Né è verosimile pensare ad impedimenti ad esercitare in quel modo il proprio diritto, trattandosi semplicemente di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue…è del tutto conforme ai doveri del debitore che questi dia accesso al portale agli aventi diritto al fine di provvedere al pagamento (adempimento) di quanto ad essi dovuto”.
Per quanto riguarda la persistenza dell'interesse all'adempimento dell'obbligazione, la i giudici di legittimità, muovendo dalla natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento e dalla unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), hanno ritenuto che “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo… in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”.
In punto di prescrizione della domanda di esatto adempimento, la Corte di Cassazione ha poi rimarcato che “la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di 3 prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)”. Infine sulla decorrenza della prescrizione la S.C. ha precisato “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio” (Cass. sent. n. 29961/2023 cit.).
Nella successiva ordinanza n. 17494 del 29.6.2025 si è ribadito che “l'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito e, dunque, per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consente annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica (così Cass. Sentenza n. 29961 del 27/10/2023)” e chiarito che “ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.P.C.M. 28/11/2016, recante Attivazione della Carta, «… 3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno»; sicché, il primo giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c. è il giorno di (possibile) accesso alla registrazione telematica onde fruire del beneficio in parola, salvo, ovviamente, il caso di “presa di servizio” successiva a tale data, nel qual caso il dies a quo per il termine quinquennale di prescrizione coincide (evidentemente) con il giorno della stessa presa di servizio”.
Le pronunce descritte individuano il momento in cui sorge il diritto all'accredito della carta docente anche per il docente a tempo determinato, coincidente con la presa di servizio o, se successivo, con il giorno in cui è possibile l'accesso e la registrazione di nuovi soggetti beneficiari alla applicazione web dedicata.
Nella specie il a dedotto che per l'annualità 2024/2025 la piattaforma della “carta docente” CP_4 era stata resa disponibile alle ore 14:00 del 14.10.2024. E' pacifico poi che, per la medesima annualità, la ricorrente aveva preso servizio in data 13.9.2024 (cfr. contratto sub all. 2 fasc. Aversa di primo grado). Con lettera del 30.9.2024 (all. 3 fasc. Aversa) la docente, inoltre, aveva formalmente chiesto alla amministrazione il riconoscimento in suo favore del bonus in esame per entrambi gli anni scolastici indicati.
Parimenti incontestato è che il alla data del 14.10.2025 di deposito del ricorso non aveva CP_4 attribuito alla istante il beneficio in discorso, né vi aveva provveduto successivamente alla data della notifica del ricorso (febbraio 2025) né in corso di causa né dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado.
In base alle circostanze descritte, si ritiene che sin dal giorno di deposito del ricorso, ossia dal 14.10.2024, quando la piattaforma web per l'accesso alla carta docente è stata resa disponibile dalla amministrazione scolastica, si era verificata la condizione dell'inadempimento del he CP_4 non aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio in contestazione.
4 Sin dal primo giorno di apertura della piattaforma, precisamente dalle ore 14:00 del 14.10.2024, infatti, la poteva esercitare il suo diritto alla attribuzione del bonus mediante registrazione CP_1 nella applicazione web dedicata e, constatata l'impossibilità di accesso, era legittimata ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere il suo diritto, negato in via amministrativa.
Peraltro, la piattaforma per l'accesso alla carta docente era stata resa disponibile dalle ore 14:00 del 14.10.2025, mentre il ricorso è stato depositato alle ore 17:43 del medesimo giorno, quindi dopo che l'istante ha potuto verificare l'inadempimento del CP_4
Nemmeno è corretto l'assunto secondo cui la docente avrebbe agito in giudizio senza prima richiedere il beneficio alla amministrazione atteso che già con lettera del 30.9.2024 aveva rivolto al Ministero formale domanda di attribuzione del bonus per le due annualità in esame (cfr. all. 3 fasc. di primo grado). CP_1
Ad ulteriore suffragio della condotta inadempiente del , anche in riferimento alla carta Parte_1 docente relativa all'a.s. 2024/2025, si osserva che neanche dopo la notifica del ricorso introduttivo (a febbraio 2025) né nel corso del medesimo anno scolastico (2024/2025) il Parte_1 ha provveduto alla erogazione del beneficio.
E' evidente l'inconsistenza della censura dell'appellante, essendosi verificato sin dalla data del deposito del ricorso del 14.10.2024 il presupposto dell'inadempimento del idoneo a Parte_1 legittimare l'azione di esatto adempimento della docente, perdurato per tutto il corso del giudizio.
Con il secondo motivo, il contesta la gravata pronuncia nella parte in cui ha posto le Parte_1 spese di lite integralmente a carico dell'Amministrazione convenuta, rilevando che, in aderenza allo stesso principio della soccombenza applicato in prime cure, dall'accoglimento del primo motivo di gravame, e dalla soccombenza reciproca che ne deriva, consegue la necessità di disporre la compensazione delle spese di lite con riferimento al primo grado di giudizio.
Ne deriva il rigetto anche di detta censura, data la reiezione del primo motivo di gravame e la soccombenza totale della amministrazione in primo grado (anche rispetto al riconoscimento del bonus docenti per la annualità 2024/2025).
L'appello pertanto va respinto con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico del Parte_1 appellante in applicazione dei parametri del DM 147/2022 tenendo conto della complessità bassa delle questioni trattate, del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 delle spese del grado che liquida in euro 247,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione ai difensori antistatari;
5 - Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 20/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
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composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 20/11/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 646/2025
T R A
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia ex lege alla via Armando Diaz n. 11; Appellante E
, nata il [...] a [...] e residente in [...]CP_1
(Napoli) alla via Galatea n. 2, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Luca Schettino e dall'avv. Nicola Villanese, presso i quali elettivamente domicilia in Sant'Agnello (Na) al Corso Italia n. 115; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.3.2025 presso questa Corte territoriale, il
[...]
ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 614/2025 pubbl. Parte_1 il 26.3.2025, del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, con cui era stata accolta la domanda della odierna appellante volta ad accedere alla “carta elettronica del docente” nella misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
La docente precaria della scuola primaria, aveva esposto nel ricorso introduttivo di aver CP_1 prestato servizio in qualità di docente nell'a.s. 2023/2024 presso l' in Capri Controparte_2
(NA) dal 11.09.2023 al 30.06.2024 per 24h settimanali (contratto prot. 2682 del 11.09.2023), e di essere in servizio, alla data del deposito del ricorso di primo grado e per l'a.s. 2024/25, presso l' in Castellammare di Stabia (NA) dal 13.09.2024 al Controparte_3
30.06.2025 per 24h settimanali (contratto prot. 15390 del 13.09.2024). Aveva quindi lamentato
1 che il quadro normativo e regolamentare nazionale sul riconoscimento della “carta elettronica del docente” solo a favore del personale a tempo indeterminato e non anche per il personale titolare di incarichi a tempo determinato fosse in contrasto con il diritto eurounitario per la violazione del principio di non discriminazione tra docenti di ruolo e non di ruolo e ne aveva chiesto la disapplicazione.
Il Tribunale con la sentenza gravata, richiamato l'impianto normativo di riferimento costituito dall'art. 1, commi 121 e 122, della L. n.107/2015 e dai DPCM del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016 e i principi di diritto affermati dalla S.C. di Cassazione con la sentenza n. 29961/23, accertata l'esistenza in riferimento a ciascuna delle annualità in contenzioso di un unico rapporto di durata annuale protrattosi fino al termine delle attività scolastiche (30 giugno), in accoglimento della domanda attorea di adempimento in forma specifica aveva condannato la Amministrazione convenuta, rimasta contumace, alla costituzione in favore della ricorrente della cd. carta docente, con accredito su detta carta della somma dovuta per un importo nominale di euro 500,00 per ciascuno dei due anni scolastici in rivendicazione, per un totale di euro 1.000,00, con condanna del alle spese di lite. CP_4
Il si è opposto a detta statuizione lamentandone la erroneità nella parte in cui il Giudice Parte_1 ha riconosciuto il diritto della al bonus docenti per l'anno scolastico 2024/2025, nonché CP_1 in punto di regolamentazione delle spese di lite, non avendo disposto la compensazione.
Ha concluso chiedendo “…con specifico riferimento al beneficio della c.d. “Carta Docente” per l'a.s. 2024/2025, rigettare la domanda proposta in prime cure in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile e, in ogni caso, infondata;
- Con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
Ricostituito il contraddittorio, la docente ha resistito al gravame chiedendone la reiezione.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, acquisite le note scritte delle parti, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato.
Va premesso che le doglianze del non investono il riconoscimento del bonus docenti Parte_1 per l'annualità 2023/2024 sicché sulla relativa statuizione si è ormai formato il giudicato.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole che alla data del deposito del ricorso di primo grado (14 ottobre 2024) non si era ancora verificato l'inadempimento dell'Amministrazione, ovvero il mancato riconoscimento del bonus in favore della docente, atteso che la piattaforma della “Carta Docente” era stata resa disponibile alle ore 14:00 del 14 ottobre 2024, ossia il medesimo giorno della introduzione del giudizio di primo grado. Il Giudice di prime cure aveva omesso di valutare, in riferimento all'a.s. 2024/2025, la sussistenza del presupposto primo e indefettibile dell'avversa azione, ossia l'inadempimento del , e la ricorrente, Parte_1 nel domandare all'autorità giudiziaria l'erogazione del beneficio per detta annualità, prima ancora di domandarlo all'Amm.ne, aveva agito in difetto delle condizioni di legge, che esigono il maturarsi dell'inadempimento per poter pretendere l'adempimento.
In contrario, la docente rappresenta che la legge ed i successivi decreti attuativi avevano espressamente riservato l'accesso alla Carta ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, 2 escludendo quelli a tempo determinato e tra questi la titolare di incarico per l'annualità CP_1 in esame fino al 30 giugno;
che sia alla data di deposito del ricorso introduttivo (14 ottobre 2024) che a quella successiva di notificazione dello stesso (05 febbraio 2025), nel quadro normativo vigente non esisteva alcuna norma di legge che imponesse all'odierno appellante di riconoscere alla istante la carta del docente;
che peraltro in data 30 settembre 2024, la docente aveva trasmesso al a mezzo pec, richiesta per il riconoscimento della “carta elettronica del docente”, rimasta CP_4 priva di positivo riscontro;
che né a seguito della diffida del 30 settembre 2024, né con il deposito del ricorso di primo grado del 14 ottobre 2024, né dopo la notifica dello stesso (05 febbraio 2025), né infine a seguito della sentenza vittoriosa di primo grado ed a tutt'oggi il Ministero aveva pagato alcunché alla a titolo di carta docente, neanche per l'annualità 2023/2024 riconosciuta in CP_1 sentenza e non appellata.
Le argomentazioni della docente vanno condivise, mentre la doglianza del va disattesa. Parte_1
Con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 la S.C. di Cassazione ha statuito, in trema di domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, che “secondo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno”.
Sulla possibilità di adempimento, la Corte di Cassazione ha osservato che “essendo la Carta Docente tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi, estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti “annuali” (d.l. n. 69 del 2023 cit.), non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare – almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi. Né è verosimile pensare ad impedimenti ad esercitare in quel modo il proprio diritto, trattandosi semplicemente di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue…è del tutto conforme ai doveri del debitore che questi dia accesso al portale agli aventi diritto al fine di provvedere al pagamento (adempimento) di quanto ad essi dovuto”.
Per quanto riguarda la persistenza dell'interesse all'adempimento dell'obbligazione, la i giudici di legittimità, muovendo dalla natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento e dalla unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), hanno ritenuto che “la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo… in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”.
In punto di prescrizione della domanda di esatto adempimento, la Corte di Cassazione ha poi rimarcato che “la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di 3 prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)”. Infine sulla decorrenza della prescrizione la S.C. ha precisato “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio” (Cass. sent. n. 29961/2023 cit.).
Nella successiva ordinanza n. 17494 del 29.6.2025 si è ribadito che “l'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito e, dunque, per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consente annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica (così Cass. Sentenza n. 29961 del 27/10/2023)” e chiarito che “ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.P.C.M. 28/11/2016, recante Attivazione della Carta, «… 3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno»; sicché, il primo giorno in cui il diritto avrebbe potuto essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c. è il giorno di (possibile) accesso alla registrazione telematica onde fruire del beneficio in parola, salvo, ovviamente, il caso di “presa di servizio” successiva a tale data, nel qual caso il dies a quo per il termine quinquennale di prescrizione coincide (evidentemente) con il giorno della stessa presa di servizio”.
Le pronunce descritte individuano il momento in cui sorge il diritto all'accredito della carta docente anche per il docente a tempo determinato, coincidente con la presa di servizio o, se successivo, con il giorno in cui è possibile l'accesso e la registrazione di nuovi soggetti beneficiari alla applicazione web dedicata.
Nella specie il a dedotto che per l'annualità 2024/2025 la piattaforma della “carta docente” CP_4 era stata resa disponibile alle ore 14:00 del 14.10.2024. E' pacifico poi che, per la medesima annualità, la ricorrente aveva preso servizio in data 13.9.2024 (cfr. contratto sub all. 2 fasc. Aversa di primo grado). Con lettera del 30.9.2024 (all. 3 fasc. Aversa) la docente, inoltre, aveva formalmente chiesto alla amministrazione il riconoscimento in suo favore del bonus in esame per entrambi gli anni scolastici indicati.
Parimenti incontestato è che il alla data del 14.10.2025 di deposito del ricorso non aveva CP_4 attribuito alla istante il beneficio in discorso, né vi aveva provveduto successivamente alla data della notifica del ricorso (febbraio 2025) né in corso di causa né dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado.
In base alle circostanze descritte, si ritiene che sin dal giorno di deposito del ricorso, ossia dal 14.10.2024, quando la piattaforma web per l'accesso alla carta docente è stata resa disponibile dalla amministrazione scolastica, si era verificata la condizione dell'inadempimento del he CP_4 non aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio in contestazione.
4 Sin dal primo giorno di apertura della piattaforma, precisamente dalle ore 14:00 del 14.10.2024, infatti, la poteva esercitare il suo diritto alla attribuzione del bonus mediante registrazione CP_1 nella applicazione web dedicata e, constatata l'impossibilità di accesso, era legittimata ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere il suo diritto, negato in via amministrativa.
Peraltro, la piattaforma per l'accesso alla carta docente era stata resa disponibile dalle ore 14:00 del 14.10.2025, mentre il ricorso è stato depositato alle ore 17:43 del medesimo giorno, quindi dopo che l'istante ha potuto verificare l'inadempimento del CP_4
Nemmeno è corretto l'assunto secondo cui la docente avrebbe agito in giudizio senza prima richiedere il beneficio alla amministrazione atteso che già con lettera del 30.9.2024 aveva rivolto al Ministero formale domanda di attribuzione del bonus per le due annualità in esame (cfr. all. 3 fasc. di primo grado). CP_1
Ad ulteriore suffragio della condotta inadempiente del , anche in riferimento alla carta Parte_1 docente relativa all'a.s. 2024/2025, si osserva che neanche dopo la notifica del ricorso introduttivo (a febbraio 2025) né nel corso del medesimo anno scolastico (2024/2025) il Parte_1 ha provveduto alla erogazione del beneficio.
E' evidente l'inconsistenza della censura dell'appellante, essendosi verificato sin dalla data del deposito del ricorso del 14.10.2024 il presupposto dell'inadempimento del idoneo a Parte_1 legittimare l'azione di esatto adempimento della docente, perdurato per tutto il corso del giudizio.
Con il secondo motivo, il contesta la gravata pronuncia nella parte in cui ha posto le Parte_1 spese di lite integralmente a carico dell'Amministrazione convenuta, rilevando che, in aderenza allo stesso principio della soccombenza applicato in prime cure, dall'accoglimento del primo motivo di gravame, e dalla soccombenza reciproca che ne deriva, consegue la necessità di disporre la compensazione delle spese di lite con riferimento al primo grado di giudizio.
Ne deriva il rigetto anche di detta censura, data la reiezione del primo motivo di gravame e la soccombenza totale della amministrazione in primo grado (anche rispetto al riconoscimento del bonus docenti per la annualità 2024/2025).
L'appello pertanto va respinto con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico del Parte_1 appellante in applicazione dei parametri del DM 147/2022 tenendo conto della complessità bassa delle questioni trattate, del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 delle spese del grado che liquida in euro 247,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione ai difensori antistatari;
5 - Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 20/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
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