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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
IV Sezione Civile
R.G. n. 4275/2024
Il giudice, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti ricorrenti per il 19.3.2025 ai sensi dell'art 127 ter cpc;
esaminati gli atti, i documenti e i verbali di causa, emana la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 4275/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto una domanda di reintegra nel possesso vertente
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Di Stasio C.F._2
- Ricorrenti
E
Controparte_1
- Resistente contumace
Letto il ricorso presentato nell'interesse di e;
Parte_1 Parte_2 esaminati gli atti, i documenti e i verbali di causa
OSSERVA
Con il ricorso introduttivo e deducevano: Parte_1 Parte_2
- che, in virtù di determinazione del Registro Unico n. 1325 del 17/10/2023 della la sig.ra aveva conseguito la CP_2 Parte_3 regolarizzazione del rapporto locativo dell'appartamento sito in Caserta Via
Falcone n. 22 isolato H, scala H 4° piano, interno 18;
- che nel detto appartamento ella viveva unitamente al marito Parte_1
e al figlio;
Parte_2
1 - che il giorno 18/06/2024 la signora decedeva;
- che, nel ritornare a casa dopo il funerale, i ricorrenti non riuscivano ad entrare in casa in quanto la porta era stata forzata all'esterno ed era chiusa dall'interno;
- che veniva richiesto l'intervento dei Carabinieri, prontamente intervenuti;
- che l'occupante dichiarava nell'occasione che la casa era sua in quanto abitava lì;
- che invano i Carabinieri la invitavano ad andare via;
- che veniva presentata querela;
- che l'occupante era nota anche ad alcuni dei presenti al momento del fatto e veniva individuata nella persona della resistente . Controparte_1
Chiedevano, pertanto, di reintegrare i ricorrenti nel possesso dell'appartamento in questione e per l'effetto di condannare la resistente all'immediato rilascio dello stesso.
Non si costituiva la resistente , sebbene ritualmente citata (cfr. notifica CP_1 dell'11.7.2024).
Tanto premesso in punto di fatto, nel merito la domanda è fondata, per le ragioni di seguito indicate.
In punto di diritto va osservato che il positivo esito dell'azione di reintegrazione, avente funzione eminentemente recuperatoria, presuppone in modo indefettibile la concorrenza di due requisiti.
Da un lato va verificata l'esistenza, in capo al soggetto agente, di una situazione di possesso (ancorché illegittimo e abusivo o di mala fede, purchè avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e non esercitato per mera tolleranza altrui, talchè l'esistenza di un titolo di legittimazione a base del possesso rileva unicamente ad colorandam possessionem: sul punto, cfr. Cass.
15 maggio 1998 n. 4908; Cass. 7 febbraio 1998 n. 1299) o di detenzione qualificata. Il concetto di possesso, poi, deve essere inteso come potere di fatto sulla cosa che si manifesta non solo in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà ma anche di qualsiasi altro diritto reale;
elementi costitutivi del possesso sono l'animus, espressione del potere di fatto esercitato come se si avesse il corrispondente diritto, ed il corpus, inteso come la possibilità che, quando voglia, il possessore possa impiegare secondo le sue determinazioni
2 l'oggetto del possesso, da lui mantenuto e continuato finchè altri non glielo sottragga.
Dall'altro lato, è necessaria la privazione totale o parziale del possesso, purchè manifestata con carattere duraturo (v. Cass. 25 luglio 1981 n. 4820), intesa come qualsiasi atto che impedisca o restringa le facoltà inerenti al potere esercitato sulla res (sul punto ex plurimis, già Cass. 2 dicembre 1994 n. 10363), caratterizzata dall'animus spoliandi, consistente nella consapevolezza di sostituirsi nella detenzione o nel godimento di un bene, contro la volontà, manifestata o presunta, dello spogliato (v. Cass. 18 luglio 1985 n. 4226; Cass.
22 ottobre 1997 n. 10366).
Dunque, in sintesi, affinchè l'azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c. possa essere esperita vittoriosamente è necessario che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti: 1) un possesso giuridicamente tutelabile esercitato sulla res;
2) lo spoglio di detto possesso da parte di terzi;
3)
l'elemento soggettivo dell'"animus spoliandi" in capo al soggetto che ha posto in essere la condotta spoliativa.
Inoltre è bene ricordare che in tema di reintegrazione del possesso il giudice deve accertare l'esistenza di un possesso tutelabile e di un'azione integrante gli estremi di uno spoglio, mentre ogni questione riguardante la legittimità del possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo è estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo "ad colorandam possessionem"
(cfr. in questi termini, ex multis, Tribunale Lamezia Terme sez. I, 09/12/2020,
n.653). Ciò in quanto “In tema di azione di reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo da cui il deducente trae lo "ius possidendi" può solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto”( Cass. 24/01/2019, n.2032).
Con riferimento all'elemento soggettivo va, infine, rilevato che il requisito dell'animus spoliandi è sempre insito nel comportamento di colui che sovverta la situazione possessoria contro la volontà espressa o presunta (fino a prova contraria) del possessore o del detentore, onde privarlo del potere di fatto sulla
3 cosa, rimanendo irrilevante l'intento di nuocere o meno dell'agente, così come la sua convinzione di esercitare un proprio diritto” (Tribunale Roma sez. VII,
05/08/2019, n.16044).
Tanto premesso in via sistematica, nel caso in esame possono ritenersi acquisiti diversi elementi comprovanti un possesso in capo agli odierni ricorrenti e uno spoglio da parte della resistente.
Dalla documentazione depositata in atti (determina della , di Controparte_3 regolarizzazione del rapporto locativo relativo all'appartamento oggetto di causa;
certificati di residenza e di famiglia;
querela) e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi può ritenersi provato, ai fini del presente giudizio cautelare, che i ricorrenti abitassero nell'appartamento sito in Caserta alla via Falcone Parte_1
n. 22 insieme alla sig.ra (rispettivamente moglie e madre dei Parte_3 ricorrenti, come da certificazione depositata), deceduta il 18.6.2024.
In particolare dall'istruttoria espletata può dirsi acquisita la prova che il giorno dei funerali della sig.ra l'appartamento in questione è risultato essere stato Pt_3 occupato dalla resistente, e che ai ricorrenti sia stato impedito l'accesso, con conseguente spoglio.
Agli atti risulta acquisita la determina di regolarizzazione del rapporto di locazione con la de cuius e il certificato di famiglia, da cui Parte_3 risulta il legame tra quest'ultima e i ricorrenti, il decesso avvenuto il 18.6.2024 e la residenza del nucleo familiare presso l'immobile in questione.
Se è vero che detta documentazione, come evidenziato innanzi, rileva solo “ad colorandam possessionem”, essa rappresenta in ogni caso un argomento di prova che va a supportare le dichiarazioni rese dai testi escussi.
Ed infatti i testi escussi hanno confermato che i ricorrenti abitavano nell'appartamento in questione, fino al giorno del funerale della de cuius Pt_3
Entrambi i testi escussi sono legati da rapporti di parentela con i ricorrenti: se detta circostanza induce, certamente, ad un particolare vaglio critico delle dichiarazioni rese, nel caso in esame queste sono, come rilevato, conformi alla documentazione depositata, non essendo emerse discrasie o contraddizioni evidenti.
In particolare la teste ha dichiarato “…mio zio Testimone_1 Parte_1 abita a Caserta al Parco dei fiori, non ricordo la via, ma ricordo che è la
[...]
4 palazzina H 3 piano, anzi mi correggo 4 piano. Ci abita da molto tempo con la moglie e mio cugino L'ultima volta che sono stata nell'appartamento in Parte_2 questione è stato circa due mesi prima della morte di mia zia, Il 20 giugno 2024 ci sono stati i funerali…. al funerale mio cugino ha visto dal cellulare che Parte_2 due uomini stavano forzando la serratura. Siamo quindi andati e abbiamo trovato la porta chiusa… eravamo io, mio LO , mia nonna Persona_1 Per_2
, mio zio e Nessun altro… la signora che ha
[...] Parte_1 Parte_2 occupato casa è , sia io che mio LO la conosciamo perché è di Controparte_4
Caserta. Non si è qualificata ma l'abbiamo riconosciuta dalla voce. Mio LO le ha parlato attraverso la porta chiusa, dicendo che era casa di suo zio, ma lei ha detto che era casa sua ormai… sono venuti anche i Carabinieri, sono entrati in casa parlando con lei, ma non sentivamo cosa dicevano, poi sono usciti e hanno detto che non potevano fare nulla…”.
Il teste escusso all'udienza del 16.9.2024, anch'egli Persona_1 qualificatosi nipote del ricorrente alla domanda su dove Parte_1 abitavano i ricorrenti ha dichiarato “… alla via Falcone, al quarto piano, salendo sulla scale è la parte di fronte, invece usando l'ascensore è a sinistra…ci abitavano, perché poi hanno occupato la casa… non ricordo il giorno in cui è successa l'occupazione della casa, ma mi sembra due mesi fa… ADR: nella casa ci abitavano mio zio mio cugino e mia zia che Parte_1 Parte_2 chiamiamo ma si chiama . Per un po' ci ho abitato anche io con mia Pt_4 Pt_5 mamma e mia sorella…ADR: quando mi hanno detto che era stata occupata la casa sono andato lì, ho parlato con l'occupante e ho riconosciuto che era CP_4
cioè la sorella di un mio amico, . Conosco infatti il LO da
[...] Persona_3 molto tempo, siamo amici. Conosco anche lo zio che abita al piano di sopra. Ho parlato sia con lo zio che con , dicendogli che era casa di mio zio ma non CP_4 ha voluto andarsene… non ricordo con esattezza chi c'era al momento, ricordo mio zio e mio cugino. Poi sono venuti i carabinieri, che sono entrati e dopo 10 minuti sono usciti dicendo che la signora era incinta… la sera stessa è venuto il LO per parlare, ha aperto un po' la porta e quindi l'ho vista. Si è pure scusata CP_4 ma ha detto che ormai non poteva andare via. Non sono entrato in casa. ADR: sono tornato con mia nonna, il giorno dopo, perché trovammo le cose giù, mobili, panni,
5 quadri… mia zia è morta, mentre facevamo il funerale hanno occupato la Pt_4 casa. C'ero anche io al funerale…”.
I testi hanno, in sintesi, confermato che i ricorrenti – rispettivamente marito e figlio dell'intestataria del rapporto di locazione – abitassero nell'appartamento alla via Falcone n. 22 piano 4, oggetto di causa, fino al giorno del funerale della de cuius.
Agli atti risulta depositata altresì la querela, in cui è riportata in sostanza la medesima descrizione dei fatti confermata dai testi escussi: non sono emerse, dunque, contraddizioni evidenti con la documentazione depositata.
È stato altresì depositato un certificato di residenza, datato 1.8.2024, in cui la resistente risulta abitare nell'appartamento in questione.
A fronte di dette risultanze probatorie, nulla ha dedotto o provato in senso contrario la resistente, che non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace.
In sintesi da un esame complessivo degli elementi acquisiti può ritenersi, nell'ambito del presente giudizio di natura cautelare, che la domanda di reintegra possa trovare accoglimento.
Ed infatti l'occupazione dell'appartamento in questione, da parte della resistente, può qualificarsi come spoglio, avendo quest'ultima privato i ricorrenti del potere di fatto che gli stessi esercitavano su detto appartamento.
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza della parte resistente e si liquidano come da dispositivo, applicando i valori di cui all'aggiornato D.M.
55/2014, per tutte le fasi del giudizio effettivamente svolte, tenendo conto della concreta attività difensiva svolta, e dell'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
Tenuto infine conto della natura del bene immobile oggetto di causa e dei fatti dedotti in ricorso, si ravvisa l'opportunità di notiziare gli enti competenti (e in particolare l' ) per le eventuali CP_2 Controparte_5 verifiche e valutazioni di rispettiva competenza.
P.Q.M.
a) accoglie per quanto di ragione il ricorso e per l'effetto ordina alla resistete
[...]
di reintegrare i ricorrenti nel possesso dell'appartamento sito in Caserta CP_1 alla via Falcone n. 22, scala H, piano 4, int. 18, compiutamente indicato in atti, mediante immediato rilascio dello stesso;
6 b) condanna la parte resistente al pagamento, in favore delle parti ricorrenti, e per esse in favore dello Stato, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, delle spese del giudizio, che liquida in € 2.230,20 per compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfetario spese generali come per legge, IVA e CPA, come per legge;
c) manda altresì per la comunicazione della presente ordinanza all' CP_2 [...]
, per le valutazioni di competenza, come Controparte_5 indicato in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Santa Maria Capua Vetere, il 20.3.2025
Il giudice
(dr.ssa Vittoria Contino)
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