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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/07/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2065/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
con il patrocinio dell'avv. DI LORENZO GIUSEPPE PEC:
Email_1 appellante contro
[...]
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO, PEC:
Email_2 appellati
Conclusioni:
Pag. 1 di 11 per l'appellante:
VOGLIA LA CORTE D'APPELLO
Previa rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni incidentali di costituzionalità, che con il presente atto vengono reiterate e dedotte in giudizio, considerata la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché la loro non manifesta infondatezza, e relative:
- All'art. 4, legge 512/99, così come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. “c”, legge
122/2016, e conseguentemente anche a quest'ultima norma, laddove dispone che “il soggetto leso risulti, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali”, per la chiara violazione di quei diritti e valori di giustizia e libertà che la Costituzione riconosce e garantisce agli artt. 27 comma 2°; 24 comma 2°; 25 comma 1°; 3 Cost., nonché per la violazione degli artt. 102 comma 1° e 2°, nonché dell'art. 111 commi 1° e 2° Cost. in tema di giusto processo;
- All'art. 15, comma 3, legge 122/2016, laddove stabilisce che “la disposizione di cui al comma
1, lettera c) si applica alle istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge”, per la violazione dell'art. 3 Cost., nonché dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, perché palesemente illegittima in quanto non motivata, in contravvenzione ai principi di ragionevolezza e di eguaglianza e destinata a comprimere e disconoscere diritti acquisiti e rapporti precedenti.
E comunque, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Riformare la sentenza civile n. 4295/2019, resa nel giudizio nr. R.G. 5679 del Tribunale di
Palermo, sez. V civile, pubblicata il 03/10/2019, accogliendo i rilievi formulati, perché palesemente ingiusta, illegittima e lesiva delle appellanti, sigg.re Parte_1 Pt_2
e perché contraria ad espresse norme di legge, ordinarie e
[...] Parte_3 costituzionali, e carente in ordine alle motivazioni addotte, sia in fatto che in diritto, come meglio illustrato in narrativa e conseguentemente,
- Accogliere le domande tutte già spiegate nel giudizio di 1° grado, qui di seguito riportate:
a) - Ritenere e dichiarare illegittimo il rigetto dell'istanza di accesso al Fondo di rotazione datata 17 luglio 2014 e presentata il 18 luglio 2014, protocollata con il n. 70384
Pag. 2 di 11 dell'11/08/2014 della , avanzata dalle sigg.re Controparte_2 Parte_3
e rigetto effettuato con delibera n. 537 del 20 dicembre 2016, Parte_1 Parte_2 notificata a mezzo pec il 31/01/2017 da parte del
[...]
Controparte_3 di Tipo Mafioso – e pertanto, riconosciuta l'illegittimità, dichiararne la inefficacia e/o la
[...] revoca, così in accoglimento della suddetta istanza di accesso al Fondo disponendo;
e conseguentemente,
b) - Condannare la suddetta Amministrazione dello Stato a corrispondere alle sigg.re Pt_1
, e gli importi liquidati in sentenza civile n.
[...] Parte_2 Parte_3
5208/2012 del Tribunale di Palermo, ovvero:
- € 274.582,12 in favore di;
Parte_3
- € 19.933,90 in favore di (quale importo residuo ancora da corrispondere a Parte_1 titolo di differenza tra € 219.933,90 liquidati in sentenza ed € 200.000,00 già corrisposti dal
Fondo a seguito di provvisionale disposta in sede penale);
- € 219.933,90 in favore di Parte_2
Il tutto oltre ad interessi come per legge con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza civile n. 5208/2012 del Tribunale civile di Palermo al soddisfo.
Oltre alle spese di giudizio con detta pronuncia liquidate, pari ad € 18.000,00 di cui €
2.500,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In subordine e nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, comunque
c) – Condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni (cd. “Legge sul Procedimento Amministrativo”), il
[...]
Controparte_3 di – al risarcimento dei danni tutti accusati
[...] CP_1 dalle sigg.re e per l'ingiusto ed Parte_1 Parte_3 Parte_2 ingiustificato ritardo nel deliberare a seguito dell'istanza di accesso al Fondo di Rotazione del
17-18 luglio 2014 dalle stesse avanzata, e consistenti negli importi liquidati in sentenza civile
5208/2012 del Tribunale di Palermo al soddisfo, e cioè ad:
- € 274.582,12 in favore di;
Parte_3
Pag. 3 di 11 - € 19.933,90 in favore di (quale importo residuo ancora da corrispondere a Parte_1 titolo di differenza tra € 219.933,90 liquidati in sentenza ed € 200.000,00 già corrisposti dal
Fondo a seguito di provvisionale disposta in sede penale);
- € 219.933,90 in favore di Parte_2
Il tutto oltre ad interessi come per legge con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza civile n. 5208/2012 del Tribunale civile di Palermo al soddisfo.
Oltre alle spese di giudizio con detta pronuncia liquidate, pari ad € 18.000,00 di cui €
2.500,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, e oltre ancora al danno morale non patrimoniale dalle stesse accusato per l'ingiustificato ritardo, che si chiede venga liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Con vittoria di spese e compensi difensivi.
Per l'appellato:
VOGLIA L'ON. CORTE DI APPELLO
- respingere l'appello e le pretese avversarie perché infondati in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 4295/2019 del 3 ottobre 2019 il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda proposta da , e Parte_3 Parte_1
- rispettivamente madre e sorelle di – Parte_2 Persona_1
diretta a ottenere l'annullamento della delibera con le quali era stata respinta la richiesta delle stesse di accesso al Parte_4
, stante la mancanza del requisito di cui all'art. 4 della Legge n.
[...]
512 del 1999 e, segnatamente la non estraneità della vittima ad ambienti e rapporti delinquenziali.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello , Parte_1
, nonché , e ne hanno chiesto la Parte_2 Parte_3 riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, ribadendo la sussistenza dei requisiti in capo alle appellanti per l'accesso al sopra citato Pt_4
3. Per quanto qui rileva, le appellanti hanno premesso che, in seguito all'agguato mortale di matrice mafiosa subito dal la sorella Persona_1 Pt_1
si era costituita parte civile nel relativo giudizio penale ed aveva ottenuto il
[...]
Pag. 4 di 11 risarcimento dei danni subiti da liquidarsi in sede civile, con una provvisionale di
200.000,00 euro e che, una volta ottenuta la condanna al risarcimento del danno in sede civile con sentenza 5208/12 divenuta irrevocabile, resa pure ai sensi e per gli effetti della legge 22 dicembre 1999 n. 512, nei confronti del Fondo di Solidarietà per le vittime della mafia, la congiuntamente all'altra sorella e alla madre Pt_1
avevano richiesto l'accesso al suddetto per il pagamento delle somme, il quale, Pt_4 tuttavia, con delibera n. 2247-2 del proprio Comitato di solidarietà, aveva rigettato l'istanza avanzata, nonostante il precedente accoglimento intervenuto con la delibera
207 del 2017.
4. Si è costituito il Controparte_4
, il quale ha insistito per il rigetto del gravame,
[...] ritenendo corretto il provvedimento impugnato.
5. Sostituita l'udienza del 20 novembre 2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
6. Tanto premesso si osserva quanto segue.
7. Con il primo motivo di gravame, le appellanti deducono che il Tribunale abbia errato nel non sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale la norma di cui all'art. 4 della legge 512/99, così come modificato dall'art. 15, c.1 lett. c, legge 122/2016 e conseguentemente di quest'ultima norma, dal momento che, richiedendo come requisito per l'accesso al Fondo che, “ il soggetto leso risulti, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali…”, si è investito il Comitato deliberante del
Fondo di solidarietà, del potere di entrare nel merito di una vicenda già trattata e decisa in sede processuale, e dunque riesaminando risultanze già definite, nonostante la domanda risarcitoria formulata precedentemente al Fondo e la successiva domanda di risarcimento avanzata in sede in sede civile dalla madre e dalle sorelle del de cuius avessero trovato accoglimento con la delibera 207/17 e con la sentenza 5208/2012.
8. Oltretutto, l'indeterminatezza e vaghezza del concetto di “estraneità”, consentirebbe al Comitato di operare, pur assenza di una condanna definitiva che
Pag. 5 di 11 attribuisca con certezza assoluta la reità della vittima, valutazioni del tutto arbitrarie, in violazione anche dell'art. 102 c.1, 111 c. 1 e 2, 27 , c.2 , 24, c.2, 25 e 3 della
Costituzione, con la conseguenza che il soggetto che fa richiesta di accesso al fondo, con inversione dell'onere probatorio, dovrebbe dimostrare l'estraneità ai suddetti ambienti, vincendo la presunzione di colpevolezza a carico del congiunto.
9. Allo stesso modo, le appellanti denunciano l'illegittimità dell'art. 15, c. 3 legge
122/16, per aver previsto la retroattività delle disposizioni di cui al comma 1, l. c. delle istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge in esame, in violazione, così, dei principi di diritto, tra cui l'art. 11 delle preleggi che sancisce la derogabilità del principio di irretroattività di una legge solo in presenza di una ragionevole motivazione che non contrasti con altri principi o valori costituzionali specificatamente protetti.
10. Con ulteriori motivi di gravame, le appellanti censurano la pronuncia di primo grado per violazione del principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, e segnatamente per travisamento delle vicende processuali relative alla vittima, tenuto conto che il Giudice di prime cure, ritenendo legittimo il riesame, delle risultanze processuali definite in sede penale, da parte del Comitato di solidarietà ed in sede di impugnazione, da parte del giudice Ordinario, ha disatteso il giudicato formato, senza valutare, in ogni caso, più correttamente i fatti che hanno condotto alla morte del ritenendo, erratamente che, quest'ultimo e il fratello, Persona_1
anch'esso vittima di omicidio, fossero coinvolti in rapporti delinquenziali o ancor più legati alla consorteria mafiosa, nonostante a loro carico non vi fossero precedenti e conseguentemente, negando il diritto risarcitorio agli eredi della vittima.
11. Infine, con ultimo motivo di appello, gli eredi e Pt_1 Pt_3
censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non si è pronunciato sulla domanda risarcitoria per il danno derivante da ritardo in atti di ufficio e violazione della legge sul procedimento Amministrativo, stante il colpevole ed ingiustificato ritardo, di ben due anni e tre mesi, del Comitato nel deliberare sull'istanza presentata dagli eredi del , con conseguente violazione del Pt_1
precetto di cui all'art. 112 c.p.c e dell'art. 2, c.3 della legge 241 del 1990.
Pag. 6 di 11 12. Tanto dedotto, il convenuto, ha rilevato la correttezza Controparte_3
della sentenza di prime cure, statuita sulla scorta della necessaria istruttoria condotta dal il quale ha riscontrato la non estraneità della vittima Parte_4 dell'illecito degli ambienti delinquenziali ed ha ricondotto le concrete modalità e cause dell'uccisione del alla commissione di reati, evidenziando come Pt_1
per tali ragioni lo stesso non possa ritenersi “una vittima innocente della mafia”, e di conseguenza dovendo rigettare l'accesso al Fondo di rotazione dei congiunti della vittima per carenza dei requisiti richiesti per la concessione del predetto beneficio.
13. Ancora, rileva il che, l'eventuale diniego all'accesso al Fondo di CP_3
rotazione, non preclude il soddisfacimento della pretesa risarcitoria spettante alle odierne appellanti, dal momento che l'intervento del Fondo ricorre solo in via sussidiaria rispetto ai responsabili dell'illecito.
14. Infine, il MINISTERO ritiene che non sussista alcun profilo di illegittimità costituzionale per violazione del principio di irretroattività della legge in esame, dal momento che l'azione amministrativa, e dunque del Comitato in discussione, è sorretta dal principio del tempus regit actum, e che nessun valore innovativo può essere riconosciuto alla norma di cui alla legge 122/2016, art 15, c. 1, lett. c, stante il richiamo, da sempre operato, ai medesimi benefici, già contenuti all'art. 1, c.2 lett. b della legge 302 del 1990.
15. Così delineati i termini del contendere, va rammentato che l'art. 4 comma 3 della l. n. 512 del 1999, come integrato dalla l. n. 122 del 2016, dispone che “nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del non sussiste quando nei confronti delle Pt_4 persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302”, ossia “il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri
l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava (cfr. art.1 co 2, lett. b, l. n.302/1990)”.
Pag. 7 di 11 16. Invero, secondo la norma transitoria di cui all'art. 15 comma 3 della legge del
2016, la succitata disposizione “si applica alle istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge", e, nella specie, la domanda proposta, a quella data, non era di certo definita, essendo pendente il giudizio di primo grado sul rigetto opposto dal Controparte_4
(Cass.n.28820/2019).
17. In disparte il superiore e invero assorbente rilievo, occorre considerare che il requisito della estraneità ad ambienti delinquenziali costituisce presupposto necessario già insito nel beneficio di cui si discute. Come è stato, difatti, di recente affermato “la modifica ha (solo) inteso esplicitare quello che è un connotato intrinseco alla definizione della fattispecie legale, come tale ricavabile dalla sua stessa ragion d'essere” (così
Cass. civ. 28267/2023)
18. D'altra parte, secondo il condiviso orientamento della Corte di Cassazione (cfr.
Cass. n. 28820/2019 già citata) “l'estraneità agli ambienti di mafia del soggetto che chieda
l'accesso al Fondo di rotazione ex lege 22 dicembre 1999, n. 512 (la cui istituzione persegue, come noto, lo scopo di rendere effettivo e concreto il diritto al risarcimento del danno riconosciuto giudizialmente a favore delle vittime di tale specifica tipologia di reati, attribuendone l'onere in via sussidiaria per l'appunto al , allo stesso modo che quella Pt_4 richiesta per i soggetti che chiedano l'indennizzo previsto dalle legge n. 302 del 1990, costituisce invero condizione immanente allo scopo stesso della legge, tale per cui essa contraddirebbe se stessa e la funzione per cui il è stato istituito ove se ne ammettesse Pt_4
l'applicazione anche in favore di soggetti intranei al contesto criminale da cui originano i fatti lesivi. Scopo mediato ma evidentemente prioritario perseguito dalla legge istitutiva del è Pt_4 pur sempre, infatti, quello di contrastare i fenomeni d'infiltrazione mafiosa, nella ragionevole convinzione che la concreta solidarietà in favore di coloro che hanno subìto danni materiali alle proprie attività economiche, per il coraggio di essersi sottratti al regime deprimente della mafia, (ndr. ma ciò vale anche per i congiunti della vittima) possa consentire agli stessi di trarre benefici oggettivi dal diritto concreto al risarcimento dei danni patiti, così al tempo stesso contrastando quelle situazioni di debolezza, isolamento e inferiorità economica e sociale nel quale attecchisce e si fortifica il fenomeno mafioso. Si otterrebbe invece, evidentemente, il risultato opposto se tale beneficio si riconoscesse nel caso in cui il beneficiario (o il congiunto
Pag. 8 di 11 dalla cui lesione origini il diritto al risarcimento riconosciuto giudizialmente) risulti appartenere al contesto criminale che ha dato ragione e origine al fatto lesivo;
tali soggetti riceverebbero in tal caso la provvidenza pubblica non per essersi coraggiosamente allontanati e opposti al contesto mafioso ma, al contrario, paradossalmente, proprio per avervi fatto parte”.
19. Ciò chiarito, risulta necessario precisare quali siano i requisiti in presenza dei quali possa ritenersi che un soggetto sia “estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali”.
20. Come emerge chiaramente dall'ampia formula utilizzata dal legislatore, il detto requisito non può dirsi soddisfatto sol perché non vi siano state condanne per determinati reati, essendo possibile dare rilievo anche "ad una occasionale contiguità con situazioni caratterizzate dalla propensione alla commissione di crimini o anche una velata connivenza o ancora una generica contiguità della vittima ad ambienti criminale" (TAR
Calabria Catanzaro, n. 1053 del 3/6/2005).
21. Ciò significa, ancora, che anche il dubbio o il sospetto della non totale estraneità ad ambienti delinquenziali possono fondare l'esclusione dall'accesso ai benefici, purchè tali dubbi siano ragionevoli o – come efficacemente evidenziato da
Cass. civ. 16844/2022 – “vestiti” e “qualificati”.
22. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che fosse non Persona_1 totalmente estraneo ad ambienti delinquenziali sulla scorta di quanto indicato nella sentenza penale che ha condannato gli autori dell'omicidio.
23. Ritiene il Collegio di non poter condividere siffatta soluzione poiché gli elementi offerti dalla sentenza, così come dalla documentazione in atti (id est i rapporti della Questura) non sono sufficienti a “vestire” i dubbi sulla non estraneità della vittima.
24. Difatti, dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo n. 6/2007 del 9.3.2007 risulta che l'omicidio fu commesso da insieme a Parte_5 [...]
e tale , su richiesta di , padre del primo e Per_2 Persona_3 Parte_6
componente di spicco della “famiglia” della Noce.
25. Più in dettaglio, dalla sentenza risulta che:
- , divenuto collaboratore di giustizia, nel corso dell'interrogatorio Parte_6
del 7.3.1997 dichiarava che e il fratello di questi Persona_1 Pt_1
Pag. 9 di 11 , erano stati uccisi “o perché coinvolti nell'omicidio o perché Per_4 Per_5
avevano sbagliato con (vicino alla “famiglia” della Noce) e CP_5
precisava altresì che i due fratelli non erano uomini d'onore, ma dei Pt_1
“ladruncoli”. Nel corso dell'udienza preliminare il predetto collaboratore confermava di aver partecipato all'esecuzione di e del Persona_1
fratello, che detti omicidi erano stati commessi nell'interesse di “Cosa Nostra”, ma di non ricordare più cosa avessero fatto i fratelli Pt_1
- anch'egli divenuto collaboratore di giustizia, confermava di Persona_2 aver ucciso “un uomo in un bigliardino”, ma di non aver saputo né il nome della vittima, né il motivo.
- Ed ancora il collaboratore (le cui dichiarazioni, Testimone_1 tuttavia, non sono state considerate attendibili) riferiva di aver preso parte all'omicidio di , ma non a quello di Persona_6 Persona_1
anche se ne aveva sentito parlare.
26. Secondo quanto emerge dai rapporti informativi della Questura il era Pt_1
esente da pregiudizi penali e non risultava conosciuto alle forze dell'ordine (cfr. nota della Questura di Palermo del 16.4.2015), la circostanza che il fosse dedito Pt_1
alla commissione di reati contro il patrimonio era stata raccolta “da una fonte confidenziale” (cfr. nota della Questura di Palermo del 30.5.2009), e dopo l'omicidio furono rinvenuti due autoradio e due altoparlanti nell'abitazione del Pt_1
27. I superiori elementi risultano, invero, del tutto insufficienti a ritenere che fosse non estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, non Persona_1 potendo nemmeno qualificare come ragionevoli i dubbi in merito alla sua non estraneità.
28. Ne consegue che , e Parte_3 Parte_1 Parte_2
hanno diritto a richiedere l'intervento del Parte_4
, con la conseguenza che la delibera n. 537 del 20
[...] dicembre 2016, del Controparte_4
che ha respinto la loro istanza deve essere annullata.
[...]
29. La dedotta questione di legittimità costituzionale, così come anche gli ulteriori
Pag. 10 di 11 motivi di appello risultano assorbiti.
30. Le peculiarità della vicenda e la natura della controversia inducono a compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni delle parti
- in accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n.
4295/2019 pubblicata il 3 ottobre 2019 proposto da , Parte_3 Pt_1
e nei confronti del
[...] Parte_2 [...]
, delle richieste estorsive, Controparte_6
dell'usura e dei reati intenzionali violenti, annulla la delibera n. 537 del 20 dicembre
2016, del Controparte_4
e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di
[...] Parte_3
e a richiedere l'intervento del Fondo per il Parte_2 Parte_1
risarcimento del danno già riconosciuto in sede civile in loro favore.
- Compensa le spese di lite
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 17 luglio 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2065/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
con il patrocinio dell'avv. DI LORENZO GIUSEPPE PEC:
Email_1 appellante contro
[...]
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO, PEC:
Email_2 appellati
Conclusioni:
Pag. 1 di 11 per l'appellante:
VOGLIA LA CORTE D'APPELLO
Previa rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni incidentali di costituzionalità, che con il presente atto vengono reiterate e dedotte in giudizio, considerata la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché la loro non manifesta infondatezza, e relative:
- All'art. 4, legge 512/99, così come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. “c”, legge
122/2016, e conseguentemente anche a quest'ultima norma, laddove dispone che “il soggetto leso risulti, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali”, per la chiara violazione di quei diritti e valori di giustizia e libertà che la Costituzione riconosce e garantisce agli artt. 27 comma 2°; 24 comma 2°; 25 comma 1°; 3 Cost., nonché per la violazione degli artt. 102 comma 1° e 2°, nonché dell'art. 111 commi 1° e 2° Cost. in tema di giusto processo;
- All'art. 15, comma 3, legge 122/2016, laddove stabilisce che “la disposizione di cui al comma
1, lettera c) si applica alle istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge”, per la violazione dell'art. 3 Cost., nonché dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, perché palesemente illegittima in quanto non motivata, in contravvenzione ai principi di ragionevolezza e di eguaglianza e destinata a comprimere e disconoscere diritti acquisiti e rapporti precedenti.
E comunque, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Riformare la sentenza civile n. 4295/2019, resa nel giudizio nr. R.G. 5679 del Tribunale di
Palermo, sez. V civile, pubblicata il 03/10/2019, accogliendo i rilievi formulati, perché palesemente ingiusta, illegittima e lesiva delle appellanti, sigg.re Parte_1 Pt_2
e perché contraria ad espresse norme di legge, ordinarie e
[...] Parte_3 costituzionali, e carente in ordine alle motivazioni addotte, sia in fatto che in diritto, come meglio illustrato in narrativa e conseguentemente,
- Accogliere le domande tutte già spiegate nel giudizio di 1° grado, qui di seguito riportate:
a) - Ritenere e dichiarare illegittimo il rigetto dell'istanza di accesso al Fondo di rotazione datata 17 luglio 2014 e presentata il 18 luglio 2014, protocollata con il n. 70384
Pag. 2 di 11 dell'11/08/2014 della , avanzata dalle sigg.re Controparte_2 Parte_3
e rigetto effettuato con delibera n. 537 del 20 dicembre 2016, Parte_1 Parte_2 notificata a mezzo pec il 31/01/2017 da parte del
[...]
Controparte_3 di Tipo Mafioso – e pertanto, riconosciuta l'illegittimità, dichiararne la inefficacia e/o la
[...] revoca, così in accoglimento della suddetta istanza di accesso al Fondo disponendo;
e conseguentemente,
b) - Condannare la suddetta Amministrazione dello Stato a corrispondere alle sigg.re Pt_1
, e gli importi liquidati in sentenza civile n.
[...] Parte_2 Parte_3
5208/2012 del Tribunale di Palermo, ovvero:
- € 274.582,12 in favore di;
Parte_3
- € 19.933,90 in favore di (quale importo residuo ancora da corrispondere a Parte_1 titolo di differenza tra € 219.933,90 liquidati in sentenza ed € 200.000,00 già corrisposti dal
Fondo a seguito di provvisionale disposta in sede penale);
- € 219.933,90 in favore di Parte_2
Il tutto oltre ad interessi come per legge con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza civile n. 5208/2012 del Tribunale civile di Palermo al soddisfo.
Oltre alle spese di giudizio con detta pronuncia liquidate, pari ad € 18.000,00 di cui €
2.500,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In subordine e nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, comunque
c) – Condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni (cd. “Legge sul Procedimento Amministrativo”), il
[...]
Controparte_3 di – al risarcimento dei danni tutti accusati
[...] CP_1 dalle sigg.re e per l'ingiusto ed Parte_1 Parte_3 Parte_2 ingiustificato ritardo nel deliberare a seguito dell'istanza di accesso al Fondo di Rotazione del
17-18 luglio 2014 dalle stesse avanzata, e consistenti negli importi liquidati in sentenza civile
5208/2012 del Tribunale di Palermo al soddisfo, e cioè ad:
- € 274.582,12 in favore di;
Parte_3
Pag. 3 di 11 - € 19.933,90 in favore di (quale importo residuo ancora da corrispondere a Parte_1 titolo di differenza tra € 219.933,90 liquidati in sentenza ed € 200.000,00 già corrisposti dal
Fondo a seguito di provvisionale disposta in sede penale);
- € 219.933,90 in favore di Parte_2
Il tutto oltre ad interessi come per legge con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza civile n. 5208/2012 del Tribunale civile di Palermo al soddisfo.
Oltre alle spese di giudizio con detta pronuncia liquidate, pari ad € 18.000,00 di cui €
2.500,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, e oltre ancora al danno morale non patrimoniale dalle stesse accusato per l'ingiustificato ritardo, che si chiede venga liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Con vittoria di spese e compensi difensivi.
Per l'appellato:
VOGLIA L'ON. CORTE DI APPELLO
- respingere l'appello e le pretese avversarie perché infondati in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 4295/2019 del 3 ottobre 2019 il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda proposta da , e Parte_3 Parte_1
- rispettivamente madre e sorelle di – Parte_2 Persona_1
diretta a ottenere l'annullamento della delibera con le quali era stata respinta la richiesta delle stesse di accesso al Parte_4
, stante la mancanza del requisito di cui all'art. 4 della Legge n.
[...]
512 del 1999 e, segnatamente la non estraneità della vittima ad ambienti e rapporti delinquenziali.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello , Parte_1
, nonché , e ne hanno chiesto la Parte_2 Parte_3 riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, ribadendo la sussistenza dei requisiti in capo alle appellanti per l'accesso al sopra citato Pt_4
3. Per quanto qui rileva, le appellanti hanno premesso che, in seguito all'agguato mortale di matrice mafiosa subito dal la sorella Persona_1 Pt_1
si era costituita parte civile nel relativo giudizio penale ed aveva ottenuto il
[...]
Pag. 4 di 11 risarcimento dei danni subiti da liquidarsi in sede civile, con una provvisionale di
200.000,00 euro e che, una volta ottenuta la condanna al risarcimento del danno in sede civile con sentenza 5208/12 divenuta irrevocabile, resa pure ai sensi e per gli effetti della legge 22 dicembre 1999 n. 512, nei confronti del Fondo di Solidarietà per le vittime della mafia, la congiuntamente all'altra sorella e alla madre Pt_1
avevano richiesto l'accesso al suddetto per il pagamento delle somme, il quale, Pt_4 tuttavia, con delibera n. 2247-2 del proprio Comitato di solidarietà, aveva rigettato l'istanza avanzata, nonostante il precedente accoglimento intervenuto con la delibera
207 del 2017.
4. Si è costituito il Controparte_4
, il quale ha insistito per il rigetto del gravame,
[...] ritenendo corretto il provvedimento impugnato.
5. Sostituita l'udienza del 20 novembre 2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
6. Tanto premesso si osserva quanto segue.
7. Con il primo motivo di gravame, le appellanti deducono che il Tribunale abbia errato nel non sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale la norma di cui all'art. 4 della legge 512/99, così come modificato dall'art. 15, c.1 lett. c, legge 122/2016 e conseguentemente di quest'ultima norma, dal momento che, richiedendo come requisito per l'accesso al Fondo che, “ il soggetto leso risulti, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali…”, si è investito il Comitato deliberante del
Fondo di solidarietà, del potere di entrare nel merito di una vicenda già trattata e decisa in sede processuale, e dunque riesaminando risultanze già definite, nonostante la domanda risarcitoria formulata precedentemente al Fondo e la successiva domanda di risarcimento avanzata in sede in sede civile dalla madre e dalle sorelle del de cuius avessero trovato accoglimento con la delibera 207/17 e con la sentenza 5208/2012.
8. Oltretutto, l'indeterminatezza e vaghezza del concetto di “estraneità”, consentirebbe al Comitato di operare, pur assenza di una condanna definitiva che
Pag. 5 di 11 attribuisca con certezza assoluta la reità della vittima, valutazioni del tutto arbitrarie, in violazione anche dell'art. 102 c.1, 111 c. 1 e 2, 27 , c.2 , 24, c.2, 25 e 3 della
Costituzione, con la conseguenza che il soggetto che fa richiesta di accesso al fondo, con inversione dell'onere probatorio, dovrebbe dimostrare l'estraneità ai suddetti ambienti, vincendo la presunzione di colpevolezza a carico del congiunto.
9. Allo stesso modo, le appellanti denunciano l'illegittimità dell'art. 15, c. 3 legge
122/16, per aver previsto la retroattività delle disposizioni di cui al comma 1, l. c. delle istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge in esame, in violazione, così, dei principi di diritto, tra cui l'art. 11 delle preleggi che sancisce la derogabilità del principio di irretroattività di una legge solo in presenza di una ragionevole motivazione che non contrasti con altri principi o valori costituzionali specificatamente protetti.
10. Con ulteriori motivi di gravame, le appellanti censurano la pronuncia di primo grado per violazione del principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, e segnatamente per travisamento delle vicende processuali relative alla vittima, tenuto conto che il Giudice di prime cure, ritenendo legittimo il riesame, delle risultanze processuali definite in sede penale, da parte del Comitato di solidarietà ed in sede di impugnazione, da parte del giudice Ordinario, ha disatteso il giudicato formato, senza valutare, in ogni caso, più correttamente i fatti che hanno condotto alla morte del ritenendo, erratamente che, quest'ultimo e il fratello, Persona_1
anch'esso vittima di omicidio, fossero coinvolti in rapporti delinquenziali o ancor più legati alla consorteria mafiosa, nonostante a loro carico non vi fossero precedenti e conseguentemente, negando il diritto risarcitorio agli eredi della vittima.
11. Infine, con ultimo motivo di appello, gli eredi e Pt_1 Pt_3
censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non si è pronunciato sulla domanda risarcitoria per il danno derivante da ritardo in atti di ufficio e violazione della legge sul procedimento Amministrativo, stante il colpevole ed ingiustificato ritardo, di ben due anni e tre mesi, del Comitato nel deliberare sull'istanza presentata dagli eredi del , con conseguente violazione del Pt_1
precetto di cui all'art. 112 c.p.c e dell'art. 2, c.3 della legge 241 del 1990.
Pag. 6 di 11 12. Tanto dedotto, il convenuto, ha rilevato la correttezza Controparte_3
della sentenza di prime cure, statuita sulla scorta della necessaria istruttoria condotta dal il quale ha riscontrato la non estraneità della vittima Parte_4 dell'illecito degli ambienti delinquenziali ed ha ricondotto le concrete modalità e cause dell'uccisione del alla commissione di reati, evidenziando come Pt_1
per tali ragioni lo stesso non possa ritenersi “una vittima innocente della mafia”, e di conseguenza dovendo rigettare l'accesso al Fondo di rotazione dei congiunti della vittima per carenza dei requisiti richiesti per la concessione del predetto beneficio.
13. Ancora, rileva il che, l'eventuale diniego all'accesso al Fondo di CP_3
rotazione, non preclude il soddisfacimento della pretesa risarcitoria spettante alle odierne appellanti, dal momento che l'intervento del Fondo ricorre solo in via sussidiaria rispetto ai responsabili dell'illecito.
14. Infine, il MINISTERO ritiene che non sussista alcun profilo di illegittimità costituzionale per violazione del principio di irretroattività della legge in esame, dal momento che l'azione amministrativa, e dunque del Comitato in discussione, è sorretta dal principio del tempus regit actum, e che nessun valore innovativo può essere riconosciuto alla norma di cui alla legge 122/2016, art 15, c. 1, lett. c, stante il richiamo, da sempre operato, ai medesimi benefici, già contenuti all'art. 1, c.2 lett. b della legge 302 del 1990.
15. Così delineati i termini del contendere, va rammentato che l'art. 4 comma 3 della l. n. 512 del 1999, come integrato dalla l. n. 122 del 2016, dispone che “nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del non sussiste quando nei confronti delle Pt_4 persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302”, ossia “il soggetto leso risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri
l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava (cfr. art.1 co 2, lett. b, l. n.302/1990)”.
Pag. 7 di 11 16. Invero, secondo la norma transitoria di cui all'art. 15 comma 3 della legge del
2016, la succitata disposizione “si applica alle istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge", e, nella specie, la domanda proposta, a quella data, non era di certo definita, essendo pendente il giudizio di primo grado sul rigetto opposto dal Controparte_4
(Cass.n.28820/2019).
17. In disparte il superiore e invero assorbente rilievo, occorre considerare che il requisito della estraneità ad ambienti delinquenziali costituisce presupposto necessario già insito nel beneficio di cui si discute. Come è stato, difatti, di recente affermato “la modifica ha (solo) inteso esplicitare quello che è un connotato intrinseco alla definizione della fattispecie legale, come tale ricavabile dalla sua stessa ragion d'essere” (così
Cass. civ. 28267/2023)
18. D'altra parte, secondo il condiviso orientamento della Corte di Cassazione (cfr.
Cass. n. 28820/2019 già citata) “l'estraneità agli ambienti di mafia del soggetto che chieda
l'accesso al Fondo di rotazione ex lege 22 dicembre 1999, n. 512 (la cui istituzione persegue, come noto, lo scopo di rendere effettivo e concreto il diritto al risarcimento del danno riconosciuto giudizialmente a favore delle vittime di tale specifica tipologia di reati, attribuendone l'onere in via sussidiaria per l'appunto al , allo stesso modo che quella Pt_4 richiesta per i soggetti che chiedano l'indennizzo previsto dalle legge n. 302 del 1990, costituisce invero condizione immanente allo scopo stesso della legge, tale per cui essa contraddirebbe se stessa e la funzione per cui il è stato istituito ove se ne ammettesse Pt_4
l'applicazione anche in favore di soggetti intranei al contesto criminale da cui originano i fatti lesivi. Scopo mediato ma evidentemente prioritario perseguito dalla legge istitutiva del è Pt_4 pur sempre, infatti, quello di contrastare i fenomeni d'infiltrazione mafiosa, nella ragionevole convinzione che la concreta solidarietà in favore di coloro che hanno subìto danni materiali alle proprie attività economiche, per il coraggio di essersi sottratti al regime deprimente della mafia, (ndr. ma ciò vale anche per i congiunti della vittima) possa consentire agli stessi di trarre benefici oggettivi dal diritto concreto al risarcimento dei danni patiti, così al tempo stesso contrastando quelle situazioni di debolezza, isolamento e inferiorità economica e sociale nel quale attecchisce e si fortifica il fenomeno mafioso. Si otterrebbe invece, evidentemente, il risultato opposto se tale beneficio si riconoscesse nel caso in cui il beneficiario (o il congiunto
Pag. 8 di 11 dalla cui lesione origini il diritto al risarcimento riconosciuto giudizialmente) risulti appartenere al contesto criminale che ha dato ragione e origine al fatto lesivo;
tali soggetti riceverebbero in tal caso la provvidenza pubblica non per essersi coraggiosamente allontanati e opposti al contesto mafioso ma, al contrario, paradossalmente, proprio per avervi fatto parte”.
19. Ciò chiarito, risulta necessario precisare quali siano i requisiti in presenza dei quali possa ritenersi che un soggetto sia “estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali”.
20. Come emerge chiaramente dall'ampia formula utilizzata dal legislatore, il detto requisito non può dirsi soddisfatto sol perché non vi siano state condanne per determinati reati, essendo possibile dare rilievo anche "ad una occasionale contiguità con situazioni caratterizzate dalla propensione alla commissione di crimini o anche una velata connivenza o ancora una generica contiguità della vittima ad ambienti criminale" (TAR
Calabria Catanzaro, n. 1053 del 3/6/2005).
21. Ciò significa, ancora, che anche il dubbio o il sospetto della non totale estraneità ad ambienti delinquenziali possono fondare l'esclusione dall'accesso ai benefici, purchè tali dubbi siano ragionevoli o – come efficacemente evidenziato da
Cass. civ. 16844/2022 – “vestiti” e “qualificati”.
22. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che fosse non Persona_1 totalmente estraneo ad ambienti delinquenziali sulla scorta di quanto indicato nella sentenza penale che ha condannato gli autori dell'omicidio.
23. Ritiene il Collegio di non poter condividere siffatta soluzione poiché gli elementi offerti dalla sentenza, così come dalla documentazione in atti (id est i rapporti della Questura) non sono sufficienti a “vestire” i dubbi sulla non estraneità della vittima.
24. Difatti, dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo n. 6/2007 del 9.3.2007 risulta che l'omicidio fu commesso da insieme a Parte_5 [...]
e tale , su richiesta di , padre del primo e Per_2 Persona_3 Parte_6
componente di spicco della “famiglia” della Noce.
25. Più in dettaglio, dalla sentenza risulta che:
- , divenuto collaboratore di giustizia, nel corso dell'interrogatorio Parte_6
del 7.3.1997 dichiarava che e il fratello di questi Persona_1 Pt_1
Pag. 9 di 11 , erano stati uccisi “o perché coinvolti nell'omicidio o perché Per_4 Per_5
avevano sbagliato con (vicino alla “famiglia” della Noce) e CP_5
precisava altresì che i due fratelli non erano uomini d'onore, ma dei Pt_1
“ladruncoli”. Nel corso dell'udienza preliminare il predetto collaboratore confermava di aver partecipato all'esecuzione di e del Persona_1
fratello, che detti omicidi erano stati commessi nell'interesse di “Cosa Nostra”, ma di non ricordare più cosa avessero fatto i fratelli Pt_1
- anch'egli divenuto collaboratore di giustizia, confermava di Persona_2 aver ucciso “un uomo in un bigliardino”, ma di non aver saputo né il nome della vittima, né il motivo.
- Ed ancora il collaboratore (le cui dichiarazioni, Testimone_1 tuttavia, non sono state considerate attendibili) riferiva di aver preso parte all'omicidio di , ma non a quello di Persona_6 Persona_1
anche se ne aveva sentito parlare.
26. Secondo quanto emerge dai rapporti informativi della Questura il era Pt_1
esente da pregiudizi penali e non risultava conosciuto alle forze dell'ordine (cfr. nota della Questura di Palermo del 16.4.2015), la circostanza che il fosse dedito Pt_1
alla commissione di reati contro il patrimonio era stata raccolta “da una fonte confidenziale” (cfr. nota della Questura di Palermo del 30.5.2009), e dopo l'omicidio furono rinvenuti due autoradio e due altoparlanti nell'abitazione del Pt_1
27. I superiori elementi risultano, invero, del tutto insufficienti a ritenere che fosse non estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, non Persona_1 potendo nemmeno qualificare come ragionevoli i dubbi in merito alla sua non estraneità.
28. Ne consegue che , e Parte_3 Parte_1 Parte_2
hanno diritto a richiedere l'intervento del Parte_4
, con la conseguenza che la delibera n. 537 del 20
[...] dicembre 2016, del Controparte_4
che ha respinto la loro istanza deve essere annullata.
[...]
29. La dedotta questione di legittimità costituzionale, così come anche gli ulteriori
Pag. 10 di 11 motivi di appello risultano assorbiti.
30. Le peculiarità della vicenda e la natura della controversia inducono a compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni delle parti
- in accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n.
4295/2019 pubblicata il 3 ottobre 2019 proposto da , Parte_3 Pt_1
e nei confronti del
[...] Parte_2 [...]
, delle richieste estorsive, Controparte_6
dell'usura e dei reati intenzionali violenti, annulla la delibera n. 537 del 20 dicembre
2016, del Controparte_4
e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di
[...] Parte_3
e a richiedere l'intervento del Fondo per il Parte_2 Parte_1
risarcimento del danno già riconosciuto in sede civile in loro favore.
- Compensa le spese di lite
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 17 luglio 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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