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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza dell'8.4.2025:
Visto il provvedimento del 2.7.2024 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 11323/2021 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,10, decide la causa come di seguito.
Il Got
NA ZZ
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del got NA
ZZ, ha emesso ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11323/2021 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Palermo, via Brunetto Parte_1
Latini n. 11, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Miraglia che lo rappresenta e difende giusta procura su foglio separato da intendersi congiunta all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 83 cpc
Opponente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via G. Cusmano n.
4, presso lo studio dell'Avv. Gaspare Celesia che lo rappresenta e difende giusta procura su foglio separato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo
2 Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2836/2021 del Tribunale di
Palermo dell'11.6.2021;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
della somma di € 3.857,02 oltre interessi come da decreto;
3) condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
sostenute da parte opposta con riferimento al giudizio di opposizione, liquidate ex DM n. 55/2014 in complessivi €
2.400,00, oltre rimborso forfettario del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
Sentenza esecutiva per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte sull'opposizione proposta da Pt_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2836/2021 di questo
[...]
Tribunale, con cui si è ingiunto al predetto il pagamento, in favore di della somma di € 7.857,02 (dovuta Controparte_1
dall'odierno opponente all'opposta) di cui alla fattura n. 89 del
7.12.2020 emessa a seguito di lavori di riparazione dell'autovettura
3 Audi A3 Tg. FJ149RM, oltre interessi legali come da domanda e spese del procedimento monitorio.
In proposito è opportuno premettere che la Corte di Cassazione con la pronuncia resa a Sezioni Unite n. 13533/2001, in tema di onere della prova a norma dell'art. 2697 c.c., relativamente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c. in caso di inadempimento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive, ha statuito che “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dovere fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”(in senso conforme Cass. Civ. n. 2387/2004).
Le Sezioni Unite, con la riportata sentenza, hanno ritenuto preferibile la tesi, fino a quel momento minoritaria, secondo cui presupposto comune per ognuna delle tre azioni (di adempimento, risolutoria e risarcitoria) è la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole, ad avviso della Corte, l'inadempimento è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adempimento.
4 Applicando, allora, tali principi, condivisi da questo giudice, alla fattispecie in esame, ne consegue che l'opposta, avendo sostanzialmente agito per l'adempimento del contratto, aveva l'onere di provare unicamente la sussistenza del titolo posto a base delle sue pretese, incombendo, invece, sull'opponente la prova dell'avvenuto adempimento contrattuale onde paralizzare l'avversa pretesa.
Ciò posto, osserva lo scrivente, che alla luce del tenore delle reciproche prospettazioni si può, allora, ritenere incontestata la circostanza dell'avvenuta riparazione dell'autovettura Audi A3 dell'opponente presso i locali della società opposta, non essendo altresì necessario esaminare sul punto le ulteriori risultanze confermative della circostanza de qua.
Ciò in quanto i fatti allegati da una parte, in tanto possono considerarsi pacifici, in quanto siano stati esplicitamente ammessi dall'altra parte, ovvero quando quest'ultima abbia impostato, come nella specie, le proprie difese su argomenti incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi, oppure si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando, in tal modo, il proprio disinteresse ad un accertamento degli altri.
Va premesso che il contratto di cui si discute è certamente un contratto di prestazione d'opera manuale, sicché i difetti collegati alla inesatta esecuzione sono da valutarsi secondo la disciplina giuridica relativa.
5 Ciò posto, deve preliminarmente escludersi che parte opponente sia incorsa nella decadenza relativa alla denuncia dei vizi lamentati in questa sede e dell'azione di responsabilità ex 2226 c.c., dovendosi osservare come per un verso i vizi dedotti in giudizio siano sempre stati tempestivamente denunciati dall'opponente all'opposta, come meglio si dirà nella successiva esposizione e per altro verso come secondo la giurisprudenza, al fine della decorrenza del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione non sia sufficiente l'insorgenza del mero sospetto, ma sia necessaria la sopravvenienza di fatti oggettivamente percepibili e tali da rendere manifesta al committente l'esistenza del vizio, senza l'ausilio di particolari cognizioni tecniche, ma sulla base della sola comune esperienza.
Nel caso di specie, come sopra osservato, i vizi sono stati tempestivamente denunciati “subito al momento della riconsegna quelli ovviamente visibili ad occhio mentre per quelli relativi alla meccanica l'auto è stata trasportata presso un meccanico di fiducia non appena si sono presentati e in tempi brevissimi e il sig. Pt_1
ha avvisato subito telefonicamente il sig. (cfr Tes_1
deposizione teste escussa su istanza Testimone_2
dell'opponente), mentre le deduzioni stesse di parte opponente denotano come ancora all'atto della proposizione dell'azione parte opponente non avesse acquisito piena consapevolezza della origine e della natura dei vizi dedotti, avendo sul punto sollecitato anche l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
6 Tanto premesso, deve tuttavia adesso osservarsi come, proprio in ragione di tale ultimo rilievo, l'opposizione debba ritenersi parzialmente fondata nel merito.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dall'opposta, è idonea a dimostrare la sussistenza del credito azionato nei limiti della somma di € 3.857,02.
Il decreto ingiuntivo è stato concesso in base alla fattura n. 89 CAI del 7.12.2020 concernente lavorazioni meccaniche e di carrozzeria e la fornitura di pezzi di ricambio per auto (alcuni anche usati al fine di ridurre i complessivi costi di lavorazione), nonché in base all'estratto autentico del libro giornale.
E' principio ormai pacifico quello secondo cui “in tema di onere della prova, la parte convenuta in giudizio per il pagamento di una somma di denaro che eccepisca di avere adempiuto alla propria obbligazione ammette, per ciò stesso, sia pur implicitamente,
l'esistenza del rapporto su cui si fonda la pretesa della controparte, che è conseguentemente sollevata dall'onere della relativa prova, incombendo sul convenuto il compito di dimostrare il proprio assunto difensivo, in base al principio per cui chi eccepisce l'estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti deve provare il fatto su cui l'eccezione si fonda” (Sez. 2, Sentenza n. 1554 del
26/01/2005).
7 L'opponente, quindi, ammettendo l'esistenza del rapporto posto a base della pretesa creditoria dell'opposta, aveva l'onere di dimostrare l'esecuzione dell'avvenuto pagamento.
A tal proposito l'odierno opponente ha depositato documentazione attestante il versamento di € 4.000,00 (peraltro riconosciuto anche dall'opposta) nei mesi di ottobre/dicembre 2020 (cfr bonifici allegati 3 e 4 produzione opponente).
La parte opponente ha, altresì, rilevato di vantare il seguente controcredito verso il €. 4.000,00 richiesto in via Controparte_1
riconvenzionale per danni ulteriori consistenti nel mancato utilizzo dell'autovettura per il periodo necessario all'eliminazione dei danni.
Tale ultimo assunto non risulta adeguatamente dimostrato, posto che l'opponente non ha depositato alcuna documentazione idonea a provare l'esistenza del fatto costitutivo del controcredito verso la società opposta – richiesto in via riconvenzionale - e, a tal fine, non appare sufficiente la documentazione in atti.
Le avvenute riparazioni, i tempi occorrenti per la riconsegna così come la mancata contestazione dei difetti visibili al momento della riconsegna sono state confermate in istruttoria dai testi escussi: da quanto esposto risulta evidente che, detratto l'importo di euro
4.000,00 sopra riportato pagato dall'opponente, il credito residuo complessivo della società opposta è pari ad € 3.757,02.
8 Deve, dunque, ritenersi che parte opposta abbia fornito idonea prova dell'esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito nei limiti di tale somma.
A questo punto, occorre dare atto che il credito azionato in via monitoria è divenuto superiore a quello effettivamente vantato dall'apposta nei confronti dell'opponente.
In casi del genere il giudice deve revocare il decreto ed emettere la pronuncia nel merito, eventualmente di condanna per la parte del credito non estinta.
Il giudizio di opposizione introduce infatti un ordinario e autonomo processo di merito avente ad oggetto la cognitio plena della situazione giuridica controversa e nel quale le condizioni di fondatezza della pretesa azionata dal creditore devono essere valutate al momento della pronuncia della sentenza che definisce il giudizio.
Pertanto, non sussiste il vizio di extrapetizione (art. 112 c.p.c.) se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di
9 pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore
(Cassazione civile , sez. III, 27 gennaio 2009, n. 1954).
Conseguentemente la rivendicazione di un credito inferiore rispetto a quello richiesto con il decreto ingiuntivo impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto con la sentenza che chiude l'autonoma fase di merito e che si sostituisce al decreto opposto limitatamente alla parte del credito, rimasto insoddisfatto, oggetto della domanda originariamente azionata in via monitoria.
Nel caso di specie, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'opponente va condannato al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 3.857,02 oltre interessi legali dalla data della notifica del decreto ingiuntivo sino al saldo.
La domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente va rigettata in quanto sfornita di adeguato supporto probatorio.
Del pari va disattesa la domanda riconvenzionale proposta dall'opposta priva di adeguato supporto probatorio.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 con riferimento allo scaglione compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi.
10 Sentenza esecutiva per legge.
Palermo 8.4.2025
Il Got
NA ZZ
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