Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/03/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. N. 2611/2023 R.G.L.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il G.O.T., Dott. Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 14.3.2025, ha formulato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2611/2023, assunta in decisione il 14.3.2025, vertente tra:
(15.4.1937 - c.f. rapp.ta e difesa dall' avv. Carmen Borgese presso Parte_1 C.F._1 il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Sbarre Centrali, n. 350, è elettivamente domiciliata
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall' Avv. Dario Adornato, giusta procura CP_ generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria al Viale Calabria 82, Sede
Con ricorso del 14.2.2022, la IG.ra , proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volto ad ottenere il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave ex art. 3, comma 3,
L.104/92, nonché dei benefici di cui all' art.4 D.L. 9 febbraio 2012 n.5.
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU, affidata al Dott. il quale, depositata la Persona_1 relazione, valutate le patologie dalle quali la è risultata affetta, non riconosceva in capo alla stessa Pt_1 la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione delle prestazioni richieste.
Nello specifico, il Consulente tecnico d'ufficio dopo aver accertato che la ricorrente era affetta da “stenosi valvolare aortica trattata con TAVI (2021); sindrome coronarica acuta trattata con PTCA + stent su IVA;
obesità di II grado;
dislipidemia, ipertensione arteriosa” concludeva riconoscendo la IG.ra Parte_1
“invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere funzioni e i compiti propri della sua età
(L. 509/88 L. 124/98) medio grave 67%-99% e non necessita di assistenza continua ai sensi della l. 18/1980.
Non portatrice di handicap che ne riduce l'autonomia personale, correlata all'età ai sensi dell'art. 3, comma
3, L. 5.2.1992, n. 104”.
Venivano sollevate da parte ricorrente osservazioni critiche alla CTU, sul presupposto che il Consulente non abbia valutato tutte le patologie da cui è affetta la IG.ra limitandosi ad una mera elencazione Pt_1 delle stesse senza una loro precisa analisi, né in termini generali, né rispetto all'incidenza che le stesse hanno nella vita quotidiana della ricorrente. Il CTU riscontrava le stesse come di seguito riportato: “Dopo aver attentamente esaminato le osservazioni inviate dal difensore della periziata, che sono generiche e non individuano un fatto specifico, si confermano le conclusioni presenti nella bozza inviata alle parti in quanto non si sono evidenziate delle infermità tali da concedere i benefici assistenziali richiesti”.
Parte ricorrente, formulava in fase di ATP avente il RGN 703/2022, dissenso ex art. 445 bis, IV comma c.p.c., contestando integralmente le conclusioni cui era giunto il CTU.
Preliminarmente, parte ricorrente eccepiva la totale nullità della perizia in atti, mancando nell'elaborato peritale, risposta a tutti i quesiti sottoposti alla valutazione del Dott. , per, poi, concludere nei termini Per_1 di seguito riportati: “La CTU in atti NON è IDONEA a fungere quale cardine decisorio del giudizio de quo poiché nelle motivazioni medico-legali in ordine alla prestazione richiesta”. CP_2
CP_ Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, e osservando che quanto al requisito sanitario “Il CTU, infatti, ha fornito risposte del tutto esaurienti ai quesiti formulati dal Giudice ed ha concluso negando l'indennità di accompagnamento dalla data della domanda;
inoltre non ha riconosciuto
l'handicap in quanto mancavano le condizioni richieste dall'art.3, 3^ comma, della L.104/1992”.
Orbene, esaminati tutti gli atti di causa, tenuto conto del ricorso in opposizione, della documentazione depositata in atti, della relazione di consulenza, all' udienza del 24.11.2023, questo Giudicante, disponeva il richiamo del dott. “per rendere i chiarimenti richiesti in merito alla CTU stessa”. L'udienza Persona_1 veniva rinviata all'11.7.2024 per il conferimento dell'incarico.
Il CTU Dott. , dopo aver sottoposto a nuova visita peritale la ricorrente, depositata la relazione, Per_1 confermava l'originaria diagnosi non ritenendo in capo alla sig. ra la sussistenza dei requisiti sanitari Pt_1 necessari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Nello specifico, il Dott. , riferendo sulle condizioni cliniche della IG.ra così argomentava: Per_1 Pt_1
“dall'esito dell'esame obiettivo espletato e dallo studio della documentazione sanitaria aggiuntiva presente in fascicolo, è oggi affetta dalle patologie di cui al giudizio diagnostico che, seppur gravi, non determinano ancora una condizione limitante l'autosufficienza, al punto tale da risultare efficaci ai fini del riconoscimento dell'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO (ex L. 18/1980) e/o dello status di PORTATORE DI
(ex art. 3, Comma 3, L. 104/92)”. Parte_2
In merito, poi, ai benefici fiscali di cui all'art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, che, a detta di parte ricorrente non sarebbero stati oggetto della perizia, precisava che “il quadro clinico da cui è affetta la ricorrente non è meritevole di consentirne l'accesso ai benefici fiscali in questione, giacché dalla documentazione versata in atti e dall'esame obiettivo condotto la perizianda risulta autonoma negli atti comuni della vita ed autonoma nella deambulazione e nei passaggi posturali”.
Orbene, questo Giudicante ritiene condivisibili le ragioni esaustivamente espresse dal Dott. , Persona_1 anche in riferimento alla risposta alle osservazioni formulate alla bozza della ctu di cui al presente giudizio, che lo hanno determinato a non riconoscere l'indennità di accompagnamento, lo status di handicap grave ex art. 3, comma 3, L.104/92, nonché i benefici di cui all' art.4 D.L. 9 febbraio 2012 n.5.
La causa viene, pertanto, assunta in decisione con rigetto del ricorso ex art.445 bis, VI comma. cpc.
Stante la dichiarazione resa dalla IG. ra ai sensi del novellato art. 152 c.p.c. disp. att., le Parte_1 spese processuali per le due fasi del giudizio, vanno integralmente compensate fra le parti;
si pone CP_ definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale.
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
- rigetta il ricorso in opposizione;
-compensa integralmente fra le parti il pagamento delle spese processuali;
pone altresì, definitivamente a CP_ carico dell' il costo dell'accertamento peritale liquidato per entrambe le fasi del giudizio in favore del
Dott. come da separato provvedimento. Persona_1
Reggio Calabria, lì 14.3.2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Donatella Sabbatino