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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 293/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1866/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620140036949257000 IMU 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3187/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugna l'Avviso di Intimazione n. 29620140036949257000 (IMU 2008), notificato il 31 marzo 2025.
La contribuente ha impugnato l'avviso di intimazione relativo a un presunto debito IMU anno 2008, deducendo di non avere mai ricevuto la notifica degli atti presupposti, in particolare della cartella di pagamento del 2014,
e che il credito risulta prescritto ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006.
ADER non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza n.1778 /25 del 13.10.25, preso atto che ADER non risultava costituta in giudizio e rilevato che la parte ricorrente ha notificato il ricorso alla PEC Email_3 anziché all'indirizzo PEC Email_4 Indirizzo PEC primario ove vanno indirizzate le notifiche di atti del PTT, questo giudice nerava la parte ricorrente di notificare entro trenta giorni dalla comunicazione dell' ordinanza il ricorso all'indirizzo Email_4 e rinviava all'udienza del 15.12.2025, ore 10.30.
Il giorno 21/10/2025 alle ore 09:45:03 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3 D. Lgs n. 546/92 - Ricorrente_1/Agenzia delle Entrate - Riscossione - 10755000035300208311" proveniente da "Email_1" ed indirizzato a "Email_4" è stato consegnato nella casella di destinazione
ADER non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Mancata prova della notifica degli atti presupposti.
Poiché l'ente iresistente non si è costituito, nessuna prova può dirsi ritualmente acquisita al processo.
Prescrizione del credito tributario.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, il Comune può notificare i propri atti impositivi entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati (IMU 2008)
L'intimazione del 31 marzo 2025 è quindi successiva di oltre 11 anni, e, in mancanza di atti interruttivi ritualmente provati, il credito deve ritenersi estinto per prescrizione.
Non costituzione dell'ente.
La mancata costituzione di ADER impedisce ogni difesa dell'atto impugnato e preclude la prova della ritualità delle notifiche interruttive della prescrizione econ riferimento alla cartelal prodromica 296 2014 003694
257000 asseritamente notificata il 2.12.2014.
L'ente intimato non ha svolto difese, né ha depositato documenti o memorie. Ne consegue che le specifiche contestazioni del ricorrente in ordine ai vizi dell'attività dell'Agente notificatore rimangono incontestate, ai sensi dei principi generali e dell'art. 115 c.p.c., applicabile al processo tributario.
lLe spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna ADER alle spese del giudizio che liquida a favore della parte ricorrente in
€ 200, 00 oltre accessori di legge. Palermo, 15.12.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1866/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620140036949257000 IMU 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3187/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -
Resistente/Appellato: -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (CF CF_Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugna l'Avviso di Intimazione n. 29620140036949257000 (IMU 2008), notificato il 31 marzo 2025.
La contribuente ha impugnato l'avviso di intimazione relativo a un presunto debito IMU anno 2008, deducendo di non avere mai ricevuto la notifica degli atti presupposti, in particolare della cartella di pagamento del 2014,
e che il credito risulta prescritto ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006.
ADER non si costituiva in giudizio.
Con ordinanza n.1778 /25 del 13.10.25, preso atto che ADER non risultava costituta in giudizio e rilevato che la parte ricorrente ha notificato il ricorso alla PEC Email_3 anziché all'indirizzo PEC Email_4 Indirizzo PEC primario ove vanno indirizzate le notifiche di atti del PTT, questo giudice nerava la parte ricorrente di notificare entro trenta giorni dalla comunicazione dell' ordinanza il ricorso all'indirizzo Email_4 e rinviava all'udienza del 15.12.2025, ore 10.30.
Il giorno 21/10/2025 alle ore 09:45:03 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3 D. Lgs n. 546/92 - Ricorrente_1/Agenzia delle Entrate - Riscossione - 10755000035300208311" proveniente da "Email_1" ed indirizzato a "Email_4" è stato consegnato nella casella di destinazione
ADER non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Mancata prova della notifica degli atti presupposti.
Poiché l'ente iresistente non si è costituito, nessuna prova può dirsi ritualmente acquisita al processo.
Prescrizione del credito tributario.
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, il Comune può notificare i propri atti impositivi entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati (IMU 2008)
L'intimazione del 31 marzo 2025 è quindi successiva di oltre 11 anni, e, in mancanza di atti interruttivi ritualmente provati, il credito deve ritenersi estinto per prescrizione.
Non costituzione dell'ente.
La mancata costituzione di ADER impedisce ogni difesa dell'atto impugnato e preclude la prova della ritualità delle notifiche interruttive della prescrizione econ riferimento alla cartelal prodromica 296 2014 003694
257000 asseritamente notificata il 2.12.2014.
L'ente intimato non ha svolto difese, né ha depositato documenti o memorie. Ne consegue che le specifiche contestazioni del ricorrente in ordine ai vizi dell'attività dell'Agente notificatore rimangono incontestate, ai sensi dei principi generali e dell'art. 115 c.p.c., applicabile al processo tributario.
lLe spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna ADER alle spese del giudizio che liquida a favore della parte ricorrente in
€ 200, 00 oltre accessori di legge. Palermo, 15.12.25 IL GIUDICE MONOCRATICO