Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 293
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Accolto
    Mancata notifica atti presupposti

    L'ente resistente non si è costituito in giudizio, pertanto nessuna prova può dirsi ritualmente acquisita al processo in ordine alla notifica degli atti presupposti.

  • Accolto
    Prescrizione del credito tributario

    Ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006, il Comune può notificare i propri atti impositivi entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati. L'intimazione del 31 marzo 2025 è successiva di oltre 11 anni, e, in mancanza di atti interruttivi ritualmente provati, il credito deve ritenersi estinto per prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 293
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 293
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

    Testo completo