Art. 10.
Fermo restando il numero massimo previsto dalla tabella annessa alla legge 3 febbraio 1951, n. 38 , modificata col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 471 , il Ministro per il tesoro, con propri decreti, determina la sede delle Direzioni provinciali del tesoro presso le quali devono funzionare i centri meccanografici e stabilisce la circoscrizione territoriale di ciascun centro.
Le modalita' per la disposizione di pagamento con il sistema meccanografico, previsto dalla legge 3 febbraio 1951, n. 38 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653 , possono essere estese - con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti - alle altre spese fisse amministrate dalle Direzioni provinciali del tesoro.
Fermo restando il numero massimo previsto dalla tabella annessa alla legge 3 febbraio 1951, n. 38 , modificata col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 471 , il Ministro per il tesoro, con propri decreti, determina la sede delle Direzioni provinciali del tesoro presso le quali devono funzionare i centri meccanografici e stabilisce la circoscrizione territoriale di ciascun centro.
Le modalita' per la disposizione di pagamento con il sistema meccanografico, previsto dalla legge 3 febbraio 1951, n. 38 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653 , possono essere estese - con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti - alle altre spese fisse amministrate dalle Direzioni provinciali del tesoro.