Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00523/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01634/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1634 del 2025, proposto da
AN CA, rappresentata e difesa dall’avv. Cristina Ursoleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 576/2025, pubblicata il 31.05.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’articolo 114 Cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa RA CH;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La professoressa CA AN agisce per per ottenere l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata, che ha accertato il suo diritto a percepire la cd. “Carta Docenti” per una pluralità di annualità ivi specificate.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, benché evocato non si è costituito in giudizio.
La causa è stata chiamata all’udienza camerale del 12 marzo 2026 e al termine introitata.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria prodotta in atti ed è stata notificata al Ministero presso il domicilio reale, facendo decorrere il termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione spontanea.
Con atto depositato in data 23 febbraio 2026 parte ricorrente ha dato atto dell’avvenuto pagamento di quanto richiesto, chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna tuttavia del Ministero al rimborso delle spese di lite del presente giudizio, affermando che la sentenza era stata ottemperata solo dopo la notifica del ricorso.
Preso atto della sopravvenienza, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere, con condanna del Ministero al rimborso delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario, liquidate tenendo conto che il giudizio di ottemperanza è stato attivato per l’esecuzione solo parziale della sentenza, riguardando la stessa più docenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede di Bologna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla professoressa CA AN le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €uro 300,00 (trecento/00)), oltre a spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato, con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
UG Di ET, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
RA CH, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA CH | UG Di ET |
IL SEGRETARIO