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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/03/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4481/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4481/2016 promossa da:
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. GASPARRONI MARCO P.IVA_1
( ) VIA ANTICA CATTEDRALE 30 64100 TERAMO;
C.F._1 Parte_1
( ) VIA XX SETTEMBRE N. 15 64015 NERETO;
, elettivamente domiciliato in C.F._2 presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. DAVI' MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MONSIGNOR BOLOGNA, 18 CAMPOBASSOpresso il difensore avv. DAVI' MARIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Co
produzione e vendita di alimenti surgelati chiede al Tribunale di CP_1
Teramo di condannare la a risarcire ad Controparte_3
i danni da questa subiti in conseguenza della violazione del canone della buona fede nelle CP_1 trattative intercorse tra le parti, da liquidare secondo giustizia. A sostegno di tale pretesa espone quanto segue: l'attrice, con l'obiettivo di ridurre i costi legati allo stoccaggio delle rimanenze, si determinò alla costruzione, su terreno attiguo allo stabilimento costruito nella valle del Vomano, di un apposito magazzino surgelato. Al fine di finanziare detta operazione accedeva in parte a finanziamenti europei inoltrando il 27 ottobre 2015 domanda relativa al bando iniziative di localizzazione, ampliamento ed ammodernamento di unità industriali, attraverso l'utilizzo di contratti di sviluppo locale per promuovere la competitività del sistema produttivo ed occupazionale, nell'ambito del par fas Abruzzo 2007/2013. In conseguenza di ciò l'attrice fu ammessa con determinazione dirigenziale numero 13/DPG 015del primo giugno 2016 a finanziamento per l'importo di euro 431005,20 dovendo reperire in proprio le ulteriori risorse necessarie. In vista dell'operazione aveva chiesto alla Banca dell'Adriatico SPA oggi Banca CP_1
Intesa un mutuo ipotecario per euro 3.300.000. A tal fine in data 14 marzo 2016 aveva CP_1 chiesto alla la restrizione dell'ipoteca Controparte_3 iscritta sui propri immobili a garanzia del mutuo numero 417 / 30160697 di 4 milioni di euro stipulato il 30 dicembre 2010, ai sensi degli articoli 38 e 39 comma quinto testo unico bancario.
Infatti la aveva stipulato con la allora poi
CP_1 Controparte_4 [...] un contratto di mutuo fondiario, all'epoca dell'inizio di questa causa ancora in Controparte_2 regolare ammortamento, per il quale all'epoca della richiesta della restrizione aveva già provveduto alla restituzione di un importo capitale pari ad euro 1.281. 985,97a fronte di un erogato di quattro milioni di euro.Allora dapprima propose di essa stessa erogare l'ulteriore finanziamento;
poi CP_2 però a fronte del rifiuto di Banca Adriatica SPA perché non aveva ottenuto la richiesta
CP_1 restrizione di ipoteca a sua volta si tirò indietro e non concesse il richiesto ulteriore mutuo CP_2 ipotecario. In particolare lamenta la risposta avuta dalla convenuta in data 24 agosto 2016,
CP_1 che definitivamente pose fine alle speranze di di ottenere l'ulteriore mutuo necessario
CP_1 portare a termine l'operazione parzialmente finanziata con i fondi comunitari: facendo seguito alle vostre comunicazioni via PEC ed agli incontri istruttori avuti in merito alla vostra richiesta di linea autoliquidante di euro un milione per smobilizzo crediti commerciali e di mutuo ipotecario di euro
2.600.000 durata 180 mesi, vi comunichiamo che i competenti organi della nostra banco hanno approvato la linea autoliquidante di € 1000.000 per smobilizzo crediti commerciali. Non è invece stato possibile aderire alla richiesta di mutuo ipotecario da voi formulata in quanto gli indicatori di indebitamento attuale e prospettico della vostra Società, ed in particolare il rapporto tra il margine operativo lordo e posizione finanziaria netta dell'azienda , anche considerando il business plan presentato, superano sensibilmente i limiti previsti dalle linee guida della nostra Banca. Avendo impedito all'attrice di avere il mutuo con Intesa San Paolo per essersi rifiutata di restringere la propria ipoteca, così costringendo l'attrice a rivolgersi alla stessa convenuta per avere quel mutuo, che la convenuta non accolse, è considerato azione precontrattuale contraria a buona fede da ha perso il finanziamento europeo, deve rivendere il fondo attiguo non potendo realizzare CP_1
l'impianto di stoccaggio e ora può rivolgersi al credito solo a condizioni deteriori per aver subito pagina 2 di 4 quel rifiuto sul mutuo. In sede di mediazione tali danni furono quantificati dall'attrice in circa 6 milioni e mezzo di euro.La convenuta difende la correttezza del proprio operato. L'attrice non aveva un preventivo assenso di altra banca al mutuo, ma solo la comunicazione delle condizioni economiche;
aveva contro proposto la riduzione dell'importo e della durata di finanziamento, costituzione di pegno su depositi a parziale garanzia del finanziamento e individuazione di altra banca per eventuale operazione in pool;
mai aveva fatto intendere che avrebbe sicuramente approvato il mutuo come dal cliente richiesto ad Intesa San Paolo. Essendosi i beni dati originariamente in garanzia svalutati del 50% come da conforme perizia di società specializzata la convenuta legittimamente rifiutò l'invocata restrizione di garanzia. Non aveva quindi diritto ad alcuna restrizione, ma solo alla riduzione. Chiede quindi di respingere tutte le domande. Condotta istruttoria con prove per testi, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Come è noto ( massima enunciata in tema di apertura di credito ma valida per tutti i rapporti bancari in generale ), secondo quanto enunciato da Cassazione civile , sez. I , 16/04/2021 , n. 10125 Il recesso dal rapporto di apertura di credito con la richiesta di restituzione dell'importo finanziato e la sospensione di ulteriore credito, da parte della banca, è lecito quando la decisione sia rispettosa della disciplina legale e convenzionale, né essa sia censurabile alla stregua del generale principio della buona fede, in quanto non risulti integrata la pretestuosità delle motivazioni addotte dalla banca. sulla parte, la quale assume l'illegittimità del CP_5 recesso per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede, l'onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova, dovendo il debitore, il quale agisca per far dichiarare arbitrario l'atto di recesso di una banca dal rapporto di affidamento di credito per violazione della buona fede, dedurre e provare che le giustificazioni date dalla banca non risultino ragionevoli.
Nel caso di specie, il valore del compendio, valutato con atp, risulta essere stato dimezzato, a questo punto può dirsi strumentalmente, dalla Banca, allo scopo di negare la invocata restrizione;
pur credendo nella solidità intrinseca del cliente, a cui vennero offerte linee di credito autoliquidanti, ed altri strumenti finanziari, dalla cliente espressamente non voluti, in quanto unica cosa che avrebbe fatto al caso suo era la tempestiva invocata restrizione, che le avrebbe permesso di accedere al finanziamento europeo e di sviluppare il proprio piano;
e quindi si ha che la dopo essersi CP_2 assicurata la fidelizzazione della cliente attirandola con tassi più favorevoli e rendendole oggettivamente difficile il rapporto in essere con altre banche, ha negato, “perché contrario alle proprie direttive interne”, quindi per un fattore non conoscibile dall'altro contraente ex ante, tutte quelle operazioni, finanziamento e restrizione ipoteca, a cui secondo affidamento l'impresa avrebbe avuto diritto e che le avrebbe consentito di partecipare alla gara per il finanziamento europeo;
cosa che ha irrimediabilmente perduto, per fatto e colpa della dopo essere nella posizione di CP_2 essere ragionevolmente certa di aver sviluppato un business plan in grado di essere portato avanti.
Il fatto che l'operazione richiesta non è stata concessa “stante i valori di bilancio” cozza con l'offerta della linea autoliquidante, con costituzione di pegno e individuazione di altra banca in pool;
in realtà, ferma restando la libertà imprenditoriale della Banca, effettivamente ove la stessa si fosse comportata secondo buona fede, non dimezzando il valore di quanto in pegno per ricusare la restrizione dell'ipoteca, l'impresa avrebbe potuto concorrere per il finanziamento europeo, e quindi non avrebbe dovuto affrontare spese a cui è stata costretta dal mancato progetto;
ed a ben vedere,
pagina 3 di 4 ove i valori di bilancio non avessero realmente convinto la non avrebbe la stessa proposto CP_2 quelle soluzioni alternative, volte a creare liquidità di cui a più riprese ha detto di non aver CP_1 bisogno nel suo particolare momento storico. Pertanto, la domanda di risulta pienamente CP_1 provata, anche per l'ammontare richiesto. Anche perché è giunta pur di ostacolare l'imprenditore a negarle quello che con perizia si è rivelato essere un pieno diritto di tutelabile anche in via CP_1 di urgenza ( cfr Corte Costituzionale , 14/12/2017 , n. 271 Qualora sia richiesta in via giudiziale la riduzione d'ipoteca per restrizione dei beni sui quali è avvenuta l'originaria iscrizione, è ammissibile il ricorso alla tutela in via d'urgenza, poiché siffatta riduzione - per un verso - non integra un'ipotesi di cancellazione parziale, essendo per converso riconducibile ad una vicenda modificativa del diritto reale di garanzia, e - per altro verso - esige la mera pronuncia con il provvedimento conclusivo del giudizio instaurato, che non necessariamente deve assumere la forma della sentenza, ben potendo identificarsi con l'ordinanza che definisce i procedimenti cautelari anticipatori. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e condanna a pagare a euro 2.118.008,20, oltre interessi, in misura CP_2 CP_1 legale, dalla data della notifica dell'atto di citazione al saldo effettivo. Condanna alle spese di CP_2 lite, che liquida in euro 49.336 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfetario 15% (
l'atp sarà liquidato quanto alle spese nell'altra causa, di riduzione di ipoteca, non riunibile alla presente per mancata connessione, al di fuori di quella soggettiva).
Teramo, 27 Febbraio 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4481/2016 promossa da:
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. GASPARRONI MARCO P.IVA_1
( ) VIA ANTICA CATTEDRALE 30 64100 TERAMO;
C.F._1 Parte_1
( ) VIA XX SETTEMBRE N. 15 64015 NERETO;
, elettivamente domiciliato in C.F._2 presso il difensore avv.
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. DAVI' MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MONSIGNOR BOLOGNA, 18 CAMPOBASSOpresso il difensore avv. DAVI' MARIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Co
produzione e vendita di alimenti surgelati chiede al Tribunale di CP_1
Teramo di condannare la a risarcire ad Controparte_3
i danni da questa subiti in conseguenza della violazione del canone della buona fede nelle CP_1 trattative intercorse tra le parti, da liquidare secondo giustizia. A sostegno di tale pretesa espone quanto segue: l'attrice, con l'obiettivo di ridurre i costi legati allo stoccaggio delle rimanenze, si determinò alla costruzione, su terreno attiguo allo stabilimento costruito nella valle del Vomano, di un apposito magazzino surgelato. Al fine di finanziare detta operazione accedeva in parte a finanziamenti europei inoltrando il 27 ottobre 2015 domanda relativa al bando iniziative di localizzazione, ampliamento ed ammodernamento di unità industriali, attraverso l'utilizzo di contratti di sviluppo locale per promuovere la competitività del sistema produttivo ed occupazionale, nell'ambito del par fas Abruzzo 2007/2013. In conseguenza di ciò l'attrice fu ammessa con determinazione dirigenziale numero 13/DPG 015del primo giugno 2016 a finanziamento per l'importo di euro 431005,20 dovendo reperire in proprio le ulteriori risorse necessarie. In vista dell'operazione aveva chiesto alla Banca dell'Adriatico SPA oggi Banca CP_1
Intesa un mutuo ipotecario per euro 3.300.000. A tal fine in data 14 marzo 2016 aveva CP_1 chiesto alla la restrizione dell'ipoteca Controparte_3 iscritta sui propri immobili a garanzia del mutuo numero 417 / 30160697 di 4 milioni di euro stipulato il 30 dicembre 2010, ai sensi degli articoli 38 e 39 comma quinto testo unico bancario.
Infatti la aveva stipulato con la allora poi
CP_1 Controparte_4 [...] un contratto di mutuo fondiario, all'epoca dell'inizio di questa causa ancora in Controparte_2 regolare ammortamento, per il quale all'epoca della richiesta della restrizione aveva già provveduto alla restituzione di un importo capitale pari ad euro 1.281. 985,97a fronte di un erogato di quattro milioni di euro.Allora dapprima propose di essa stessa erogare l'ulteriore finanziamento;
poi CP_2 però a fronte del rifiuto di Banca Adriatica SPA perché non aveva ottenuto la richiesta
CP_1 restrizione di ipoteca a sua volta si tirò indietro e non concesse il richiesto ulteriore mutuo CP_2 ipotecario. In particolare lamenta la risposta avuta dalla convenuta in data 24 agosto 2016,
CP_1 che definitivamente pose fine alle speranze di di ottenere l'ulteriore mutuo necessario
CP_1 portare a termine l'operazione parzialmente finanziata con i fondi comunitari: facendo seguito alle vostre comunicazioni via PEC ed agli incontri istruttori avuti in merito alla vostra richiesta di linea autoliquidante di euro un milione per smobilizzo crediti commerciali e di mutuo ipotecario di euro
2.600.000 durata 180 mesi, vi comunichiamo che i competenti organi della nostra banco hanno approvato la linea autoliquidante di € 1000.000 per smobilizzo crediti commerciali. Non è invece stato possibile aderire alla richiesta di mutuo ipotecario da voi formulata in quanto gli indicatori di indebitamento attuale e prospettico della vostra Società, ed in particolare il rapporto tra il margine operativo lordo e posizione finanziaria netta dell'azienda , anche considerando il business plan presentato, superano sensibilmente i limiti previsti dalle linee guida della nostra Banca. Avendo impedito all'attrice di avere il mutuo con Intesa San Paolo per essersi rifiutata di restringere la propria ipoteca, così costringendo l'attrice a rivolgersi alla stessa convenuta per avere quel mutuo, che la convenuta non accolse, è considerato azione precontrattuale contraria a buona fede da ha perso il finanziamento europeo, deve rivendere il fondo attiguo non potendo realizzare CP_1
l'impianto di stoccaggio e ora può rivolgersi al credito solo a condizioni deteriori per aver subito pagina 2 di 4 quel rifiuto sul mutuo. In sede di mediazione tali danni furono quantificati dall'attrice in circa 6 milioni e mezzo di euro.La convenuta difende la correttezza del proprio operato. L'attrice non aveva un preventivo assenso di altra banca al mutuo, ma solo la comunicazione delle condizioni economiche;
aveva contro proposto la riduzione dell'importo e della durata di finanziamento, costituzione di pegno su depositi a parziale garanzia del finanziamento e individuazione di altra banca per eventuale operazione in pool;
mai aveva fatto intendere che avrebbe sicuramente approvato il mutuo come dal cliente richiesto ad Intesa San Paolo. Essendosi i beni dati originariamente in garanzia svalutati del 50% come da conforme perizia di società specializzata la convenuta legittimamente rifiutò l'invocata restrizione di garanzia. Non aveva quindi diritto ad alcuna restrizione, ma solo alla riduzione. Chiede quindi di respingere tutte le domande. Condotta istruttoria con prove per testi, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Come è noto ( massima enunciata in tema di apertura di credito ma valida per tutti i rapporti bancari in generale ), secondo quanto enunciato da Cassazione civile , sez. I , 16/04/2021 , n. 10125 Il recesso dal rapporto di apertura di credito con la richiesta di restituzione dell'importo finanziato e la sospensione di ulteriore credito, da parte della banca, è lecito quando la decisione sia rispettosa della disciplina legale e convenzionale, né essa sia censurabile alla stregua del generale principio della buona fede, in quanto non risulti integrata la pretestuosità delle motivazioni addotte dalla banca. sulla parte, la quale assume l'illegittimità del CP_5 recesso per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede, l'onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova, dovendo il debitore, il quale agisca per far dichiarare arbitrario l'atto di recesso di una banca dal rapporto di affidamento di credito per violazione della buona fede, dedurre e provare che le giustificazioni date dalla banca non risultino ragionevoli.
Nel caso di specie, il valore del compendio, valutato con atp, risulta essere stato dimezzato, a questo punto può dirsi strumentalmente, dalla Banca, allo scopo di negare la invocata restrizione;
pur credendo nella solidità intrinseca del cliente, a cui vennero offerte linee di credito autoliquidanti, ed altri strumenti finanziari, dalla cliente espressamente non voluti, in quanto unica cosa che avrebbe fatto al caso suo era la tempestiva invocata restrizione, che le avrebbe permesso di accedere al finanziamento europeo e di sviluppare il proprio piano;
e quindi si ha che la dopo essersi CP_2 assicurata la fidelizzazione della cliente attirandola con tassi più favorevoli e rendendole oggettivamente difficile il rapporto in essere con altre banche, ha negato, “perché contrario alle proprie direttive interne”, quindi per un fattore non conoscibile dall'altro contraente ex ante, tutte quelle operazioni, finanziamento e restrizione ipoteca, a cui secondo affidamento l'impresa avrebbe avuto diritto e che le avrebbe consentito di partecipare alla gara per il finanziamento europeo;
cosa che ha irrimediabilmente perduto, per fatto e colpa della dopo essere nella posizione di CP_2 essere ragionevolmente certa di aver sviluppato un business plan in grado di essere portato avanti.
Il fatto che l'operazione richiesta non è stata concessa “stante i valori di bilancio” cozza con l'offerta della linea autoliquidante, con costituzione di pegno e individuazione di altra banca in pool;
in realtà, ferma restando la libertà imprenditoriale della Banca, effettivamente ove la stessa si fosse comportata secondo buona fede, non dimezzando il valore di quanto in pegno per ricusare la restrizione dell'ipoteca, l'impresa avrebbe potuto concorrere per il finanziamento europeo, e quindi non avrebbe dovuto affrontare spese a cui è stata costretta dal mancato progetto;
ed a ben vedere,
pagina 3 di 4 ove i valori di bilancio non avessero realmente convinto la non avrebbe la stessa proposto CP_2 quelle soluzioni alternative, volte a creare liquidità di cui a più riprese ha detto di non aver CP_1 bisogno nel suo particolare momento storico. Pertanto, la domanda di risulta pienamente CP_1 provata, anche per l'ammontare richiesto. Anche perché è giunta pur di ostacolare l'imprenditore a negarle quello che con perizia si è rivelato essere un pieno diritto di tutelabile anche in via CP_1 di urgenza ( cfr Corte Costituzionale , 14/12/2017 , n. 271 Qualora sia richiesta in via giudiziale la riduzione d'ipoteca per restrizione dei beni sui quali è avvenuta l'originaria iscrizione, è ammissibile il ricorso alla tutela in via d'urgenza, poiché siffatta riduzione - per un verso - non integra un'ipotesi di cancellazione parziale, essendo per converso riconducibile ad una vicenda modificativa del diritto reale di garanzia, e - per altro verso - esige la mera pronuncia con il provvedimento conclusivo del giudizio instaurato, che non necessariamente deve assumere la forma della sentenza, ben potendo identificarsi con l'ordinanza che definisce i procedimenti cautelari anticipatori. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e condanna a pagare a euro 2.118.008,20, oltre interessi, in misura CP_2 CP_1 legale, dalla data della notifica dell'atto di citazione al saldo effettivo. Condanna alle spese di CP_2 lite, che liquida in euro 49.336 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfetario 15% (
l'atp sarà liquidato quanto alle spese nell'altra causa, di riduzione di ipoteca, non riunibile alla presente per mancata connessione, al di fuori di quella soggettiva).
Teramo, 27 Febbraio 2025. Il Giudice Pietro Merletti
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