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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1110/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DA, Presidente
COSTA GAETANO, EL
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3295/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CALTANISSETTA sez. 2 e pubblicata il 08/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 292 2020 00067982 28 ALTRI TRIBUTI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il difensore dell'ufficio si riporta agli atti depositati
Resistente/Appellato: il difensore della parte appellata insiste come da controdeduzioni in atti
La causa viene posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Il contribuente Resistente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta cartella di pagamento emessa da Riscossione Sicilia S.p.a. per conto dalla locale Agenzia delle entrate a seguito del controllo automatizzato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n. 600/73,sulla dichiarazione dei redditi 2017 per l'anno d'imposta 2016.
2.-L'Amministrazione finanziaria – Agenzia delle entrate di Caltanissetta intimata si costituiva in giudizio, versava proprie controdeduzioni con le quali contestava i motivi di ricorso, ribadiva la legittimità della propria pretesa e dei propri provvedimenti. Concludeva per il rigetto.
3.-La Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, con sentenza n. 8/2024 accoglieva il ricorso e compensava le spese del giudizio.
4.-L'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta propone appello avverso la sentenza di primo grado che ha annullato la cartella di pagamento n. 292 2020 0006 7982 28 000, insistendo sulla doverosità del versamento basato sul metodo storico, confermando nel merito quanto già eccepito in primo grado e ritenendo la decisione viziata perché fondata su un'errata rappresentazione della realtà.
Ha concluso per la riforma della sentenza gravata.
5.-Il Contribuente si è costituito in giudizio, eccependo la legittimità del proprio operato in virtù dell'adozione del metodo previsionale.
Nello specifico, il ricorrente ha dimostrato che, a fronte di una drastica contrazione del reddito nell'anno 2017 rispetto al 2016 (€ 57.879,00 contro € 100.127,00), l'imposta effettivamente dovuta era già stata interamente coperta dalle ritenute subite e dal primo acconto versato.
Ha concluso per la conferma della sentenza gravata.
6.-La controversia viene quindi sottoposta all'esame di questa Corte nel corso dell'udienza del 26 gennaio
2026. (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.-L'appello è infondato e va rigettato.
7.1. Sulla legittimità del metodo previsionale Il sistema tributario italiano consente al contribuente di determinare l'ammontare degli acconti dovuti attraverso due criteri: il metodo "storico" e il metodo "previsionale". Quest'ultimo permette di commisurare l'acconto non all'imposta dell'anno precedente, ma a quella che si presume di dover versare per l'anno in corso.
La scelta del metodo previsionale ricade sotto la responsabilità del contribuente, il quale è esposto a sanzioni solo qualora la previsione si riveli errata, determinando un versamento inferiore al dovuto.
Le disposizioni tributarie permettono di ridurre o omettere il pagamento del secondo acconto se si prevede che il reddito dell'anno in corso sarà inferiore a quello dell'anno precedente.
Il punto è la proiezione finale dell'imposta:
- Se si prevede che l'imposta totale dovuta per l'anno in corso sarà inferiore a quanto già versato con il primo acconto (o comunque molto bassa), si può decidere di non versare il secondo acconto.
- Il rischio: Se la previsione si rivela errata , l'Agenzia delle Entrate applicherà una sanzione per insufficiente versamento (solitamente il 30%, riducibile con il ravvedimento operoso).
Corretta risulta la scelta del contribuente di decidere di non pagare, in quanto essendo un professionista, ha considerato quante ritenute aveva già subito e oneri deducibili. Pertanto il metodo previsionale non solo
è legittimo, ma è la scelta più razionale per evitare di generare un credito d'imposta eccessivo e inutile.
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 47/E del 18 giugno 2008 , ha confermato che il contribuente può determinare l'acconto sulla base dell'imposta che presume sia dovuta per l'anno in corso. La norma non obbliga al metodo storico se il contribuente prevede un reddito inferiore.
7.2. Sull'assenza di danno erariale e fondatezza della stima Dall'esame dei modelli dichiarativi (Unico 2017
e Unico 2018), risulta che:
- Per l'anno 2017, l'imposta netta calcolata dal contribuente è stata di € 12.919,00.
- Nello stesso periodo, il contribuente aveva già assolto l'obbligo tributario mediante ritenute d'acconto e il versamento della prima rata, per un totale di € 12.967,00.
- Tale situazione ha generato un credito d'imposta di € 48,00.
Risulta dunque evidente che il versamento del secondo acconto (pari a € 8.119,00 secondo il metodo storico) sarebbe stato privo di causa giustificatrice, poiché avrebbe costretto il contribuente a versare somme non dovute, eccedenti la propria capacità contributiva.
7.3. Sull'acquiescenza dell'Amministrazione Finanziaria Assume valore decisivo la circostanza che l'Agenzia delle Entrate non abbia rettificato il reddito dichiarato dal contribuente per l'anno 2017. Riconoscendo come corretti i dati esposti nel Modello Unico 2018, l'Ufficio ha implicitamente confermato la validità della previsione operata dal contribuente. È logicamente e giuridicamente contraddittorio sanzionare l'omesso versamento di un acconto relativo a un'imposta che l'Ufficio stesso riconosce come non dovuta nel merito.
7.4. Conclusioni Poiché l'imposta dovuta per l'anno 2017 è risultata inferiore a quanto già versato al momento della scadenza della seconda rata di acconto, non sussiste alcuna violazione dell'obbligo tributario. La sentenza di primo grado appare dunque correttamente motivata e va confermata.
8. Considerata la natura della controversia e la complessità tecnica delle valutazioni previsionali, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione 7 di Caltanissetta, rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 8/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caltanissetta.
Spese compensate.
Così deciso a Caltanissetta, il 26.01.2026.
Il Giudice EL Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. David Salvucci
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DA, Presidente
COSTA GAETANO, EL
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3295/2024 depositato il 01/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Caltanissetta - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CALTANISSETTA sez. 2 e pubblicata il 08/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 292 2020 00067982 28 ALTRI TRIBUTI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Il difensore dell'ufficio si riporta agli atti depositati
Resistente/Appellato: il difensore della parte appellata insiste come da controdeduzioni in atti
La causa viene posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Il contribuente Resistente_1 impugnava dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta cartella di pagamento emessa da Riscossione Sicilia S.p.a. per conto dalla locale Agenzia delle entrate a seguito del controllo automatizzato ai sensi dell'art.36 bis del D.P.R. n. 600/73,sulla dichiarazione dei redditi 2017 per l'anno d'imposta 2016.
2.-L'Amministrazione finanziaria – Agenzia delle entrate di Caltanissetta intimata si costituiva in giudizio, versava proprie controdeduzioni con le quali contestava i motivi di ricorso, ribadiva la legittimità della propria pretesa e dei propri provvedimenti. Concludeva per il rigetto.
3.-La Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, con sentenza n. 8/2024 accoglieva il ricorso e compensava le spese del giudizio.
4.-L'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta propone appello avverso la sentenza di primo grado che ha annullato la cartella di pagamento n. 292 2020 0006 7982 28 000, insistendo sulla doverosità del versamento basato sul metodo storico, confermando nel merito quanto già eccepito in primo grado e ritenendo la decisione viziata perché fondata su un'errata rappresentazione della realtà.
Ha concluso per la riforma della sentenza gravata.
5.-Il Contribuente si è costituito in giudizio, eccependo la legittimità del proprio operato in virtù dell'adozione del metodo previsionale.
Nello specifico, il ricorrente ha dimostrato che, a fronte di una drastica contrazione del reddito nell'anno 2017 rispetto al 2016 (€ 57.879,00 contro € 100.127,00), l'imposta effettivamente dovuta era già stata interamente coperta dalle ritenute subite e dal primo acconto versato.
Ha concluso per la conferma della sentenza gravata.
6.-La controversia viene quindi sottoposta all'esame di questa Corte nel corso dell'udienza del 26 gennaio
2026. (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
7.-L'appello è infondato e va rigettato.
7.1. Sulla legittimità del metodo previsionale Il sistema tributario italiano consente al contribuente di determinare l'ammontare degli acconti dovuti attraverso due criteri: il metodo "storico" e il metodo "previsionale". Quest'ultimo permette di commisurare l'acconto non all'imposta dell'anno precedente, ma a quella che si presume di dover versare per l'anno in corso.
La scelta del metodo previsionale ricade sotto la responsabilità del contribuente, il quale è esposto a sanzioni solo qualora la previsione si riveli errata, determinando un versamento inferiore al dovuto.
Le disposizioni tributarie permettono di ridurre o omettere il pagamento del secondo acconto se si prevede che il reddito dell'anno in corso sarà inferiore a quello dell'anno precedente.
Il punto è la proiezione finale dell'imposta:
- Se si prevede che l'imposta totale dovuta per l'anno in corso sarà inferiore a quanto già versato con il primo acconto (o comunque molto bassa), si può decidere di non versare il secondo acconto.
- Il rischio: Se la previsione si rivela errata , l'Agenzia delle Entrate applicherà una sanzione per insufficiente versamento (solitamente il 30%, riducibile con il ravvedimento operoso).
Corretta risulta la scelta del contribuente di decidere di non pagare, in quanto essendo un professionista, ha considerato quante ritenute aveva già subito e oneri deducibili. Pertanto il metodo previsionale non solo
è legittimo, ma è la scelta più razionale per evitare di generare un credito d'imposta eccessivo e inutile.
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 47/E del 18 giugno 2008 , ha confermato che il contribuente può determinare l'acconto sulla base dell'imposta che presume sia dovuta per l'anno in corso. La norma non obbliga al metodo storico se il contribuente prevede un reddito inferiore.
7.2. Sull'assenza di danno erariale e fondatezza della stima Dall'esame dei modelli dichiarativi (Unico 2017
e Unico 2018), risulta che:
- Per l'anno 2017, l'imposta netta calcolata dal contribuente è stata di € 12.919,00.
- Nello stesso periodo, il contribuente aveva già assolto l'obbligo tributario mediante ritenute d'acconto e il versamento della prima rata, per un totale di € 12.967,00.
- Tale situazione ha generato un credito d'imposta di € 48,00.
Risulta dunque evidente che il versamento del secondo acconto (pari a € 8.119,00 secondo il metodo storico) sarebbe stato privo di causa giustificatrice, poiché avrebbe costretto il contribuente a versare somme non dovute, eccedenti la propria capacità contributiva.
7.3. Sull'acquiescenza dell'Amministrazione Finanziaria Assume valore decisivo la circostanza che l'Agenzia delle Entrate non abbia rettificato il reddito dichiarato dal contribuente per l'anno 2017. Riconoscendo come corretti i dati esposti nel Modello Unico 2018, l'Ufficio ha implicitamente confermato la validità della previsione operata dal contribuente. È logicamente e giuridicamente contraddittorio sanzionare l'omesso versamento di un acconto relativo a un'imposta che l'Ufficio stesso riconosce come non dovuta nel merito.
7.4. Conclusioni Poiché l'imposta dovuta per l'anno 2017 è risultata inferiore a quanto già versato al momento della scadenza della seconda rata di acconto, non sussiste alcuna violazione dell'obbligo tributario. La sentenza di primo grado appare dunque correttamente motivata e va confermata.
8. Considerata la natura della controversia e la complessità tecnica delle valutazioni previsionali, si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione 7 di Caltanissetta, rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 8/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caltanissetta.
Spese compensate.
Così deciso a Caltanissetta, il 26.01.2026.
Il Giudice EL Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. David Salvucci