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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/11/2025, n. 3261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3261 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G 789/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. HE Monte Presidente dr. Anna Mantovani Consigliere dr. OB AR Consigliere rel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Edoardo Mazzucchelli (C.F. ), presso il cui studio in Saronno, CodiceFiscale_1
Via Giacomo Leopardi n. 3 è elettivamente domiciliata APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Federica Controparte_1 C.F._2
RA (C.F. , il cui studio in Appiano Gentile, Via Vola n. 3 è elettivamente C.F._3 domiciliato
APPELLATO
****
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., e convenivano in giudizio Controparte_1 Parte_2
(d'ora in avanti, per semplicità espositiva, solamente Parte_1
), chiedendo al Tribunale di Milano di accertare la legittimità del recesso esercitato dal Pt_1 contratto di appalto stipulato con la convenuta e, per l'effetto, la condanna della stessa alla restituzione dell'acconto versato (oltre interessi moratori dalla data della messa in mora, 17.02.2023), nonché il pagina 1 di 10 risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte dell'appaltatrice. A sostegno delle proprie domande, gli attori esponevano di aver stipulato con la convenuta un contratto avente ad oggetto la realizzazione di una piscina interrata nel giardino di loro proprietà e di aver versato in data 02.11.2020 la somma di € 12.540,00 a titolo di acconto;
che i lavori non avevano avuto alcun principio di esecuzione per mancanza del permesso a costruite a cui era subordinato l' avvio dei lavori, provvedimento definitivamente negato a fronte della irrogazione del provvedimento emesso dal Comune di Oltrona di San Mamette il 20/5/2022, ciò dopo che il tecnico di fiducia suggerito da aveva predisposto il preventivo per l'attività inerente la pratica finalizzata ad ottenere dal Pt_1
Comune il permesso di costruire, potendo quindi già in precedenza avere contezza della impossibilità a realizzare il manufatto;
la committente deduceva pertanto di avere legittimamente esercitato il recesso ma l'appaltatrice si era rifiutata di restituire l'acconto ricevuto. Chiedeva pertanto di accertarsi e dichiararsi che era responsabile, ai sensi degli articoli 1337 e 1375 del Codice Civile, per Pt_1 violazione del principio di buona fede anche per aver chiesto il pagamento a pur sapendo CP_1 dell'impossibilità di eseguire il contratto, e per l'effetto condannare al risarcimento del danno Pt_1 da determinarsi, anche in via equitativa, nonché di accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di recesso di dal contratto, in subordine accertare e dichiarare la validità della manifestazione di CP_1 recesso di e il suo diritto ad ottenere la restituzione di quanto versato, infine chiedendo di CP_1 accertare e dichiarare responsabile dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale, Pt_1 contrattuale ed extracontrattuale ex art. 2043 CC.
costituendosi in giudizio, eccepiva, in rito, il mancato esperimento della negoziazione assistita Pt_1
e il difetto di legittimazione ad agire di e, nel merito, contraddette le avverse deduzioni, instava Pt_2 per il rigetto del ricorso, essendo il contratto stipulato riconducibile alla fattispecie negoziale della compravendita, per la quale non è previsto il diritto di recesso a favore dell'acquirente.Chiedeva inoltre, in via riconvenzionale, di dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, cui risultava imputabile il mancato rilascio del titolo abilitativo, e la condanna della stessa al risarcimento del danno, pari ad € 16.985,10 (oltre IVA, interessi e rivalutazione) al netto dell'acconto già ricevuto, in via subordinata, accertato il diritto dei ricorrenti ad esercitare il diritto di recesso, ex art. 1671 c.c., condannare gli stessi a tenere indenne delle spese sostenute, Parte_1 dei lavori eseguiti e del mancato guadagno e così al pagamento della somma di euro 29.260,00, I.V.A. inclusa, da cui detrarre l'acconto ricevuto, interessi legali e rivalutazione monetaria ovvero la maggiore o minor somma risultante dall'istruttoria.
Il Tribunale di Milano, dopo avere ritenuto la causa soggetta alla condizione di procedibilità della negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 132/2014, e assegnato termine per il relativo esperimento, con sentenza n. 20/2025 del 4.01.2025, accolta l'eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione ad agire di , nel merito, ha accolto parzialmente le domande attoree. In particolare Pt_2 il tribunale dato atto dell'oggetto complesso del contratto (in quanto non si limitava al trasferimento della proprietà su un bene mobile determinato (piscina), estendendosi piuttosto al compimento di una serie di prestazioni di facere, avuto riguardo sia alla progettazione del manufatto che all'esecuzione pagina 2 di 10 delle opere edili complementari), e ricondotto il contratto oggetto di causa nella fattispecie giuridica del contratto di appalto, non potendosi qualificare come compravendita, ha conseguentemente accertato la legittimità del recesso esercitato da ex art. 1671 c.c. e, ritenuto che dallo stesso derivassero CP_1 effetti retroattivi, ha accolto la domanda attorea volta a ottenere dall'appaltatore la restituzione della somma versata a titolo di acconto (oltre interessi di mora dalla data di intimazione di pagamento). Il tribunale ha poi ritento infondata la domanda riconvenzionale avanzata da di risoluzione del Pt_1 contratto per grave inadempimento del committente, nonché la domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo ex art. 1671 c.c., risultando pacifico che al momento dell'esercizio del diritto di recesso da parte del committente i lavori non avevano ancora avuto inizio, né avendo altrimenti Pt_1 dimostrato di aver sostenuto alcuna spesa in relazione all'appalto oggetto di causa (riportando i documenti prodotti date antecedenti la sottoscrizione del contratto e, in ogni caso, non fornendo gli stessi alcun riscontro in ordine all'inerenza degli esborsi sostenuti rispetto ai lavori di realizzazione della piscina) o di aver subito un danno a titolo di mancato guadagno. Infine, ha ritenuto infondata la domanda di di risarcimento del danno fondata su una presunta CP_1 violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale.
Avverso tale sentenza ha proposto appello articolando cinque motivi di appello che possono Pt_1 sintetizzarsi come segue: I)“capo impugnato per errore di diritto: falsa applicazione di legge degli articoli 1458 e 1671 cc”: con il primo motivo di appello lamenta che il primo giudice ha erroneamente accertato la retroattività degli effetti del recesso esercitato ex art. 1671 c.c., così condannando alla restituzione della somma Pt_1 ricevuta a titolo di acconto;
diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, gli effetti del recesso si produrrebbero retroattivamente solamente nel caso in cui questo sia stato esercitato a causa dell'altrui inadempimento, evenienza non verificatasi nel caso di specie, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto dichiarare la cessazione del rapporto con effetti ex nunc; II) con il secondo motivo di appello intitolato “ capo impugnato per violazione di legge dell'art. 1453 c.c. ed errata ricostruzione dei fatti di causa“ l'appellante lamenta che il primo giudice, dopo aver qualificato il recesso esercitato da quale recesso ex art. 1671 c.c., ha contraddittoriamente CP_1 affermato che il contratto si era risolto per mutuo consenso, qualificazione che oltre a risultare incompatibile con l'esercizio del diritto di recesso (richiedendo una volontà comune e non una dichiarazione unilaterale), risultava smentita agli atti, avendo comunicato alla controparte, Pt_1 dopo aver preso atto della volontà di di non adempiere agli obblighi contrattuale, la risoluzione CP_1 del contratto ex art 1453 c.c.; III) con il terzo motivo l'appellante censura il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata, erroneamente fondata sull'affermazione secondo cui che nulla spettasse all'appaltatore a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c. in quanto i lavori della piscina non avevano ancora avuto inizio;
le poste indennitarie dovevano essere indennizzate anche nel caso in cui il recesso risultava esercitato prima dell'inizio dei lavori, estendendosi all'utile che l'appaltatore avrebbe ritratto dall'esecuzione dell'intera opera;
IV) con il quarto motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale ex art. 1671 c.c. ritenendo non fornita la prova dei costi sostenuti in pagina 3 di 10 esecuzione dell'appalto, avendo dimostrato le spese sostenute in esecuzione dei lavori attraverso la produzione di diverse fatture che avevano ad oggetto l'ordine di materiali essenziali per la realizzazione della piscina;
V) con il quinto motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice non Pt_1 ha ritenuto dimostrato il mancato guadagno subito a fronte del recesso della committente, ossia l'utile netto derivante dalla differenza tra il prezzo globale pattuito e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione dell'opera, avendo dato prova sia del prezzo complessivo concordato che del c.d.
“sottraendo” (dal quale ricavare il mancato guadagno, determinato in € 15.467,85 oltre IVA). L'appellate, avanzata istanza per la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, ha infine chiesto la condanna di al pagamento dell'acconto versato nonché dell' indennizzo ex art 1671 CP_1
c.c., da cui eventualmente detrare la somma versta in acconto , oltre interessi dal dovuto al saldo.
costituitosi, contraddette le averse deduzioni, ha chiesto il rigetto dell'appello avversario e la CP_1 conferma integrale della sentenza impugnata.
Rigettata l'istanza di sospensiva in esito dell'udienza tenutasi in data 11.09.2025, alla successiva udienza del 25.09.2025 il Consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, co. 3, c.p.c., ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni. Le stesse hanno concluso come in atti e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale del 6.11.2025. Alla predetta udienza le parti hanno discusso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 19.11.2025.
**** Risulta anzitutto infondato il primo motivo di gravame.
Non è contestata la qualificazione operata dal giudice di prime cure tale da sussumere la fattispecie oggetto di giudizio nel contratto di appalto. Come correttamente rilevato dal primo giudice al committente è assegnato il diritto potestativo di recedere dal contratto di appalto, senza che sia necessaria una giusta causa, salvo l'obbligo di tenere indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, del mancato guadagno. Trattasi di una facoltà attribuita direttamente dalla legge che determina lo scioglimento del rapporto “anche se è stata iniziata esecuzione”, diversamente da quanto stabilito dall'art 1373 c.c., cui consegue un obbligo indennitario. Sul punto la Suprema Corte ha affermato “Il diritto di recesso esercitabile "ad nutum" dal committente in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto di appalto non presuppone necessariamente uno stato di regolare svolgimento del rapporto, ma, al contrario, stante l'ampiezza di formulazione della norma di cui all'art. 1671 cod. civ., può essere esercitato per qualsiasi ragione che induca il committente medesimo a porre fine al rapporto, da un canto, non essendo configurabile un diritto dell'appaltatore a proseguire nell'esecuzione dell'opera (avendo egli diritto solo all'indennizzo previsto dalla detta norma), e, da altro canto, rispondendo il compimento dell'opera esclusivamente all'interesse del committente. Ne consegue che il recesso può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento, e, poiché il contratto si scioglie esclusivamente per effetto dell'unilaterale iniziativa del recedente, non è in tal caso necessaria alcuna indagine sull'importanza dell'inadempimento, viceversa dovuta quando il committente pagina 4 di 10 richiede anche il risarcimento del danno per l'inadempimento già verificatosi al momento del recesso” (Cass Sez. 2, Sentenza n. 11642 del 29/07/2003). Per quanto gli effetti del recesso si producono dal momento in cui viene esercitato il diritto da parte del committente, in ogni caso “qualora il committente eserciti il diritto unilaterale di recesso ex art. 1671 c.c., non è preclusa la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d'opera e addebitabili all'appaltatore” (Cass. Sez. 2 -
Sentenza n. 421 del 08/01/2024). Il giudice di prime cure non ha pertanto sostenuto che il recesso produce effetti ex tunc, come affermato dall'appellante, bensì, avendo richiamato la giurisprudenza che afferma che l'appalto non può considerarsi un contratto ad esecuzione periodica e continuativa, ha fatto corretta applicazione dei principio ( enunciato proprio dal precedente richiamato dall'appellante) secondo cui l'esercizio del diritto di recesso non esclude in capo al committente la possibilità di recuperare gli acconti già versati, oltre che ottenere un risarcimento per i danni subiti a causa delle inadempienze dell'appaltatore. Infatti, una volta accertato lo scioglimento del contratto per effetto dell'esercizio del diritto di recesso unilaterale della committente ex art. 1671 c.c., le domande di restituzione e di risarcimento danni trovano una loro autonoma legittimazione, dovendo essere esaminate nel merito.
Non ha alcuna presa il secondo motivo di appello, atteso che il riferimento operato in sentenza alla
“risoluzione per muto consenso” ( p.12 punto 5 della sentenza), lungi dal costituire fondamento della decisione assunta in ordine al diritto alla restituzione dell'acconto da parte di è stato operato nel CP_1 passaggio dedicato al rigetto della domanda riconvenzionale di avente ad oggetto la Pt_1 risoluzione per grave inadempimento del committente, domanda comunque rigettata. Non è pertanto centrata la censura che si incentra su una asserita contraddittorietà della sentenza, atteso che la restituzione dell'acconto in favore di trova la propria motivazione, come meglio esposto in CP_1 seguito, nell'insussistente obbligo di ad indennizzare in particolare a titolo di lavori CP_1 Pt_1 eseguiti.
Quanto alla doglianza oggetto del terzo motivo di appello, che investe il rigetto della domanda riconvenzionale di volta a ottenere la condanna al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. Pt_1
1671 c.c. (p. 13 punto 6 della sentenza), la sentenza impugnata non ha affermato che l'indennizzo non spettasse a in quanto l'opera non aveva avuto inizio, bensì, avuto riguardo solo alla specifica Pt_1 voce dell'indennizzo riferibile ai “ lavori eseguiti” ha ricondotto l'opera di rimozione del pergolato ad un rapporto negoziale distinto da quello oggetto della causa. E' peraltro, pacifico in via di fatto, come osservato dal giudice di prime cure, che l'acconto è stato versato al momento della “conferma dei lavori”, avendo le parti previsto il versamento di ulteriori tranche allo stato avanzamento lavori (doc. 1 fasc. I grado . Le deduzioni dell'appellante non CP_1 hanno contraddetto il passaggio che relega la rimozione del pergolato ad una attività estranea alle pattuizioni oggetto del contratto concluso tra le parti, essendo rimasto incontestato che tale attività, sia pure strumentale a preparare il sito in cui avrebbe dovuto essere collocata la piscina, non era stata ricompresa tra le obbligazioni assunte da con il contratto, sicchè i relativi esborsi non sono Pt_1 stati correttamente presi in esame ai fini della decisione. pagina 5 di 10 Non è stato pertanto contraddetto che, non avendo i lavori riferibili all'appalto per cui è causa avuto alcuna esecuzione, l'acconto versato al momento della conferma è rimasto privo di causa a seguito del venire meno del rapporto per effetto del recesso. Il riconoscimento del diritto di ad ottenere la restituzione dell'acconto versato dunque si fonda CP_1 sul non contraddetto mancato inizio della esecuzione dei lavori .
Per quanto attiene le ulteriori voci indennizzabili inerenti le “spese sostenute” e il “mancato guadagno” deve poi prendersi atto che è rimasto non efficacemente contraddetto che le prove offerte, salvo quanto successivamente ulteriormente esposto in ordine al mancato guadagno, non sono idonee a provare gli altri titoli in relazione ai quali è stato richiesto l'indennizzo.
Quanto al profilo che investe la prova delle spese sostenute, che investe il quarto motivo di appello, l'appellante non si è data carico di contraddire specificatamente l'imputazione delle fatture asseritamente comprovanti gli esborsi sostenuti da per fare fronte alla prestazione assunta con Pt_1 il contratto di appalto concluso con CP_1
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, dall'analisi della documentazione prodotta non è dato ravvisare alcuna corrispondenza tra gli ordinativi dei materiali che l'appellante sostiene di aver effettuato in esecuzione dell'appalto (doc.4 fasc. e i versamenti effettuati ai propri fornitori Pt_1
(doc. 8 fasc. , né tantomeno pare riscontrarsi una correlazione tra gli ordinativi prodotti e il Pt_1 contratto oggetto di causa. Può in primo luogo rilevarsi come il preventivo redatto da poi accettato da riporta in Pt_1 CP_1 intestazione ”, dato che rimanda verosimilmente alla specifica attività svolta Pt_1 Parte_3 dalla società appaltatrice, fondatamente deputata a rifornirsi di materiale specifico funzionale alla realizzazione di manufatti omogenei a quello oggetto di commessa. Trattasi di dato che trova conferma nella circostanza, ammessa ( p.16 atto di appello) che una proposta d'ordine tra quelle prodotte, la n.194 del 19.7.2017, attiene “materiale necessario per la piscina e già presente in magazzino”, sicchè assume rilievo che lo stesso riporti una data anteriore al contratto. Per il resto l'appellante ha prodotto una fattura e una serie di proposte d'ordine e offerte (doc. 4
“ordinativi” non specificatamente numerati fasc.I grado dalle quali, tuttavia, non emerge Pt_1 alcun elemento in grado di dimostrare che gli acquisti di materiale siano stati effettuati in esecuzione del contratto oggetto di causa. Le stesse riportano infatti una serie di ordinativi di materiali funzionali alla realizzazione di piscine, circostanza come sopra esposto peraltro ben compatibile con l'oggetto sociale della società ma nessun dato riconduce i materiali in esame alla realizzazione della Pt_1 piscina commissionata da non essendo certo sufficiente invocare l'”attinenza” dei materiali Pt_4 alla costruenda piscina. A ciò si aggiunga, che gli ordinativi si collocano in un arco temporale che arriva fino al giugno 2022 sicchè riportano una data successiva a quella in cui erano emerse le problematiche attinenti al mancato rilascio del permesso di costruire, in assenza, quindi, di dati che potessero in allora confortare sulla possibilità di dare corso ai lavori, sicchè nessun rilievo assume che solo al 17.10.2022 sia intervenuto il formale recesso di . Pt_6
L'unico ordine che risulta espressamente riferibile al contratto oggetto di causa, l'ordine del 25.01.2022, “OdA RIF. CONTE -ODV 186024: e altri accessori per l'importo di € Controparte_2
6.280,01, non risulta in ogni caso essere stato saldato, sicché non può ritenersi che abbia Pt_1 dimostrato le spese sostenute in esecuzione dell'appalto e indennizzabili ai sensi dell'art. 1671 c.c. Nemmeno hanno presa le argomentazioni dell'appellante in ordine alla rispondenza di alcuni dei materiali ordinati con alcuni materiali contrattualmente individuati. A titolo esemplificativo, il piatto
“jolly doccia”, sebbene contrattualmente previsto, era stato ordinato (in tre unità e insieme a numerose altre tipologie di piatti doccia, sempre ordinate in più unità) per “OdA Early Buy” (Numero d'ordine 29.01.2021 e 4.02.2021 “OdA Early Buy”), dovendosi così espressamente escludere che lo stesso era stato acquistato in esecuzione del contratto stipulato con CP_1
Quanto ai pagamenti l'appellante si è poi limitato a produrre cumulativamente una serie di ricevute su fatture e un estratto conto (doc. 8, “ pagamenti e fatture”) che non risultano rispondenti, né per la data né per l'importo indicato, agli ordinativi di cui al doc. 4 sicchè potrebbe concludersi, al più, che abbia fornito la prova di avere effettuato alcuni versamenti in denaro ai propri fornitori, senza Pt_1 tuttavia dimostrare l'imputazione dei pagamenti al materiale destinato all'appalto stipulato con il
CP_1
La fattura n. 207 del 30.06.2020 avente ad oggetto l'acquisto di “Lastra 50x50 ” Parte_5 per l'importo di € 727,76, non riporta alcun elemento idoneo a ricondurre l'acquisto effettuato al contratto di appalto oggetto di causa. Conclusivamente, da una puntuale disamina della documentazione in atti si evince che l'unico ordinativo riferibile al contratto di appalto stipulato con (ordine del 25.01.2022) non è stato CP_1 pagato, non essendovi in atti la prova del versamento, mentre l'unica fattura effettivamente saldata (Fattura 207 del 30.06.2020) non risulta in alcun modo riconducibile all'appalto in esame. Le deduzioni dell'appellante non hanno pertanto contraddetto la valutazione del giudice di prime cure in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio inerente la effettuazione di spese.
La sentenza è censurata anche in ordine alla ritenuta carenza di prova che investe il mancato guadagno, oggetto del quinto motivo di appello.
- Ordine del 25.01.2022 “OdA RIF. -ODV 186024: rif. e altri accessori per l'importo di € CP_1 CP_2 CP_1 6.280,01.
- Offerta del 14.01.2021 per l'acquisto di Struttura skimmer;
Circolazione, Illuminazione, per gli importi, rispettivamente di € 4.816,80, € 726,54 ed € 686,70.
- Numero d'ordine 29.01.2021 “OdA Early Buy”
- Numero d'ordine 04.02.2021 “OdA Early Buy” per l'acquisto di una serie di materiali, tra cui la doccia Jolly sabbia. Ma anche altri tipi di doccia ordinati in più di una quantità
- Proposta d'ordine 20.06.2022 avente ad oggetto un filtro a cartuccia per la somma di € 124,46
pagina 7 di 10 Sul punto, in termini di allegazioni assertive, l'appellante ha affermato di avere patito “un mancato guadagno di euro 15.467,85 (di cui: euro 4.964,00 per la mancata vendita della piscina;
euro 2.299,20 per la mancata realizzazione della piscina, euro 250,00 per il mancato trasporto della stessa;
euro 3.355,35 per le mancata vendita degli accessori richiesti ed euro 4.599,30 per la mancata esecuzione delle opere edili - cfr. docc.nn. 4, 8 e 9)”,richiamando quindi la medesima documentazione ritenuta rilevante ai fini del riconoscimento delle spese sostenute e un prospetto “costo consuntivo personale”, riportante data 8.9.2023, il tutto riprodotto in uno schema di formazione unilaterale in cui l'asserito mancato guadagno è stato computato in € 15.467,85 (doc. 5 fasc.I grado . Pt_1
Il giudice di prime cure ha pertanto ritenuto non provato il mancato guadagno, avendo ricondotto l'allegazione a tale posta di danno “da intendersi come l'utile netto derivante all'appaltatore all'esito della conclusione delle opere appaltate e costituito dalla differenza tra il prezzo globale pattuito e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione dell'opera e che non sono state sostenute proprio a causa del recesso”. La prospettiva assunta dall'appellante ha trovato esplicitazione nell'atto di appello con cui, nel censurare la decisione del giudice, ha ribadito di avere provato sia il “cd.minuendo” che il “cd. sottraendo” ( p.19 appello).
Occorre premettere che il “mancato guadagno” consiste non in quel margine di profitto che l'appaltatore poteva sperare o prevedere di conseguire al momento della stipulazione del contratto, ma in quello che avrebbe
“effettivamente conseguito” se avesse portato a termine i lavori. Esso è costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere. Per tale voce incombe però sull'appaltatore l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto conseguibile con la completa esecuzione delle opere oggetto del contratto, salva per il committente la facoltà di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi” (Cass.Civ., sez. II n. 15304 del 17/7/2020; Sez. 2 , Sentenza n. 8853 del 05/04/2017 Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9132 del 06/06/2012). Da ultimo è stato affermato “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” ( Cass Sez. 2 -
Ordinanza n. 20626 del 22/07/2025¸Sez. 3 - , Ordinanza n. 29486 del 15/11/2024)
A ben vedere, pertanto, l'assolvimento dell'onere della prova incombente sull'appaltatore presuppone il suo dispiegarsi nella cornice della chiara allegazione della sussistenza di un pregiudizio specificatamente indicato, tale da consentire, poi, la commisurazione in termini probabilistici. Orbene l'appellante nel richiamare l'utile netto, asseritamente venuto a mancare in dipendenza del recesso esercitato dal committente, consistente nella differenza tra il prezzo pattuito e l'indicazione delle “spese necessarie e non sostenute” (p.19 appello), non ha tenuto debitamente conto del fatto che la qualificazione giuridica dell'indennizzo ex art. 1671 c.c. quale obbligazione risarcitoria (sul punto Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 16346 del 12/06/2024; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27075 del 18/12/2006; Sez. 2, Sez. 2, Sentenza n. 77 del 08/01/2003) ne presuppone la specifica allegazione e prova, al pari di pagina 8 di 10 qualsivoglia posta di danno. In proposito può richiamarsi che “Atteso che il danno patrimoniale (cfr. Cass., 5/7/2002, n. 9740) si scandisce in danno emergente e lucro cessante, e ciascuna di queste “categorie” o “sottocategorie” è
a sua volta compendiata da una pluralità di voci o aspetti o sintagmi (quali, ad esempio: il mancato conseguimento del bene dovuto o la perdita di beni integranti il proprio patrimonio, il c.d. fermo tecnico, le spese (di querela per l'avvocato difensore, per il C.T., funerarie, ecc.), avuto riguardo al danno emergente;
la perdita della clientela, la irrealizzazione di rapporti contrattuali con terzi, il discredito professionale, la perdita di prestazioni alimentari o lavorative, la perdita della capacità lavorativa specifica, la perdita della capacità lavorativa generica in conseguenza di lesione macropermanente, quanto al lucro cessante: v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 12/6/2015, n. 12211), i quali normalmente non ricorrono tutti sempre e comunque in ogni ipotesi di illecito o di inadempimento sicchè il relativo ristoro dipende dalla verifica della relativa sussistenza nello specifico caso concreto, spetta invero al giudice del merito accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative si siano verificate a carico del creditore/danneggiato e provvedere al relativo integrale ristoro (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972), con conseguente differente entità del quantum da liquidarsi al danneggiato/creditore nel singolo caso concreto” ( Cass. Civ. 6 ottobre 2021 n. 27129). La prospettazione assunta tradisce, invero, come l'appellante riconnetta l'indennizzo da mancato guadagno alla sola conclusione del contratto, di fatto assumendo che il mancato accrescimento patrimoniale, allegato in via solo ipotetica, fondi il diritto all'indennizzo, omettendo così di fare riferimento ai dati fattuali utili a dare conto della ricaduta pregiudizievole su cui fondare la posta di danno vantata. Solo una volta allegato, a monte, il verificarsi di ripercussioni negative sul patrimonio di si sarebbe potuto aprire lo squarcio sulla esaustività della prova addotta, anche di tipo Pt_1 indiziario, e sulla ricaduta conseguente in tema di commisurazione del danno.
Occorre ribadire, poi, come l'invocato ricorso al risarcimento del danno in via equitativa non può fungere da esonero dall'onere della prova incombente sull'appaltatore, presupponendone invece l'avvenuto assolvimento, sia in termini assertivi che istruttori, venendo in rilievo la funzione accessoria della valutazione equitativa che esclude che ad essa possa assegnarsi una funzione diversa da quella integrativa, e non sostitutiva (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 15478/14; Ordinanza 17 novembre 2020, n. 2605).Coerentemente con la funzione assegnata alla liquidazione equitativa si è affermato che “L'onere della prova (anche) dell'ammontare del danno incombe al creditore/danneggiato (art. 2697 c.c.).Allorquando risulti dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico) (cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014, n. 15478. E già Cass., 19/6/1962, n. 1536), e vi sia tuttavia impossibilità o estrema difficoltà (v. Cass., 24/5/2010, n. 12613. E già Cass., 6/10/1972, n. 2904) di prova nel relativo preciso ammontare, la determinazione dell'ammontare del danno patrimoniale risarcibile è peraltro possibile facendo luogo alla valutazione equitativa ex art.
1226 c.c. (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 12/6/2015, n. 12211) (Cass. Civ. 6 ottobre 2021 n. 27129 citata in precedenza). Pertanto, seppure in termini astratti, è consentita una valutazione equitativa del danno subito dall'appaltatore in seguito al recesso ( Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 16346 del 12/06/2024; Cass. Civ. 14 aprile 1983, n. 2608), ciò attiene la possibilità del ricorso del criterio equitativo anche in caso di liquidazione dell'indennizzo ex art. 1671 c.c, versandosi nell'ipotesi in cui è assai difficoltoso fornire la prova precisa dell'entità del pregiudizio sofferto, senza alcuna deroga ai principi ordinari che presiedono l'onere che incombe alla parte che invochi un ristoro del pregiudizio patito nella propria sfera patrimoniale.
pagina 9 di 10 Infine, la sentenza impugnata è immune da censure anche nella parte in cui ha ritenuto che l'appellante non ha allegato e provato il diritto all'indennità a titolo di mancato guadagno.
Da quanto sopra esposto consegue che l'appello è infondato e che la sentenza impugnata deve essere confermata.
Atteso l'esito della lite, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, in quanto parte integralmente soccombente. Queste vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 26.000 a € 52.000, essendo il valore della causa pari ad € 29.525,10.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 Parte_7 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 20/2025 pubblicata in data 04.01.2025, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 6.946 oltre rimborso spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA per tutte le fasi sopra indicate;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma Parte_1
1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
La Consigliera relatrice La Presidente
OB AR RG Monte
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il doc. 4 si compone dei seguenti documenti:
- Fattura 207 del 30.06.2020, avente ad oggetto l'acquisto di “Lastra 50x50 ” per l'importo di € Parte_5 727,76.
- proposta d'ordine del 03.08.2017 di “Bordo dritto 50x36 Pierre Du Lot pietra sfumata” e altri materiali per gli importi di € 29, € 71, € 42, € 30. pagina 6 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. HE Monte Presidente dr. Anna Mantovani Consigliere dr. OB AR Consigliere rel ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Edoardo Mazzucchelli (C.F. ), presso il cui studio in Saronno, CodiceFiscale_1
Via Giacomo Leopardi n. 3 è elettivamente domiciliata APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Federica Controparte_1 C.F._2
RA (C.F. , il cui studio in Appiano Gentile, Via Vola n. 3 è elettivamente C.F._3 domiciliato
APPELLATO
****
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., e convenivano in giudizio Controparte_1 Parte_2
(d'ora in avanti, per semplicità espositiva, solamente Parte_1
), chiedendo al Tribunale di Milano di accertare la legittimità del recesso esercitato dal Pt_1 contratto di appalto stipulato con la convenuta e, per l'effetto, la condanna della stessa alla restituzione dell'acconto versato (oltre interessi moratori dalla data della messa in mora, 17.02.2023), nonché il pagina 1 di 10 risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte dell'appaltatrice. A sostegno delle proprie domande, gli attori esponevano di aver stipulato con la convenuta un contratto avente ad oggetto la realizzazione di una piscina interrata nel giardino di loro proprietà e di aver versato in data 02.11.2020 la somma di € 12.540,00 a titolo di acconto;
che i lavori non avevano avuto alcun principio di esecuzione per mancanza del permesso a costruite a cui era subordinato l' avvio dei lavori, provvedimento definitivamente negato a fronte della irrogazione del provvedimento emesso dal Comune di Oltrona di San Mamette il 20/5/2022, ciò dopo che il tecnico di fiducia suggerito da aveva predisposto il preventivo per l'attività inerente la pratica finalizzata ad ottenere dal Pt_1
Comune il permesso di costruire, potendo quindi già in precedenza avere contezza della impossibilità a realizzare il manufatto;
la committente deduceva pertanto di avere legittimamente esercitato il recesso ma l'appaltatrice si era rifiutata di restituire l'acconto ricevuto. Chiedeva pertanto di accertarsi e dichiararsi che era responsabile, ai sensi degli articoli 1337 e 1375 del Codice Civile, per Pt_1 violazione del principio di buona fede anche per aver chiesto il pagamento a pur sapendo CP_1 dell'impossibilità di eseguire il contratto, e per l'effetto condannare al risarcimento del danno Pt_1 da determinarsi, anche in via equitativa, nonché di accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di recesso di dal contratto, in subordine accertare e dichiarare la validità della manifestazione di CP_1 recesso di e il suo diritto ad ottenere la restituzione di quanto versato, infine chiedendo di CP_1 accertare e dichiarare responsabile dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale, Pt_1 contrattuale ed extracontrattuale ex art. 2043 CC.
costituendosi in giudizio, eccepiva, in rito, il mancato esperimento della negoziazione assistita Pt_1
e il difetto di legittimazione ad agire di e, nel merito, contraddette le avverse deduzioni, instava Pt_2 per il rigetto del ricorso, essendo il contratto stipulato riconducibile alla fattispecie negoziale della compravendita, per la quale non è previsto il diritto di recesso a favore dell'acquirente.Chiedeva inoltre, in via riconvenzionale, di dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, cui risultava imputabile il mancato rilascio del titolo abilitativo, e la condanna della stessa al risarcimento del danno, pari ad € 16.985,10 (oltre IVA, interessi e rivalutazione) al netto dell'acconto già ricevuto, in via subordinata, accertato il diritto dei ricorrenti ad esercitare il diritto di recesso, ex art. 1671 c.c., condannare gli stessi a tenere indenne delle spese sostenute, Parte_1 dei lavori eseguiti e del mancato guadagno e così al pagamento della somma di euro 29.260,00, I.V.A. inclusa, da cui detrarre l'acconto ricevuto, interessi legali e rivalutazione monetaria ovvero la maggiore o minor somma risultante dall'istruttoria.
Il Tribunale di Milano, dopo avere ritenuto la causa soggetta alla condizione di procedibilità della negoziazione assistita, ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 132/2014, e assegnato termine per il relativo esperimento, con sentenza n. 20/2025 del 4.01.2025, accolta l'eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione ad agire di , nel merito, ha accolto parzialmente le domande attoree. In particolare Pt_2 il tribunale dato atto dell'oggetto complesso del contratto (in quanto non si limitava al trasferimento della proprietà su un bene mobile determinato (piscina), estendendosi piuttosto al compimento di una serie di prestazioni di facere, avuto riguardo sia alla progettazione del manufatto che all'esecuzione pagina 2 di 10 delle opere edili complementari), e ricondotto il contratto oggetto di causa nella fattispecie giuridica del contratto di appalto, non potendosi qualificare come compravendita, ha conseguentemente accertato la legittimità del recesso esercitato da ex art. 1671 c.c. e, ritenuto che dallo stesso derivassero CP_1 effetti retroattivi, ha accolto la domanda attorea volta a ottenere dall'appaltatore la restituzione della somma versata a titolo di acconto (oltre interessi di mora dalla data di intimazione di pagamento). Il tribunale ha poi ritento infondata la domanda riconvenzionale avanzata da di risoluzione del Pt_1 contratto per grave inadempimento del committente, nonché la domanda di condanna al pagamento dell'indennizzo ex art. 1671 c.c., risultando pacifico che al momento dell'esercizio del diritto di recesso da parte del committente i lavori non avevano ancora avuto inizio, né avendo altrimenti Pt_1 dimostrato di aver sostenuto alcuna spesa in relazione all'appalto oggetto di causa (riportando i documenti prodotti date antecedenti la sottoscrizione del contratto e, in ogni caso, non fornendo gli stessi alcun riscontro in ordine all'inerenza degli esborsi sostenuti rispetto ai lavori di realizzazione della piscina) o di aver subito un danno a titolo di mancato guadagno. Infine, ha ritenuto infondata la domanda di di risarcimento del danno fondata su una presunta CP_1 violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale.
Avverso tale sentenza ha proposto appello articolando cinque motivi di appello che possono Pt_1 sintetizzarsi come segue: I)“capo impugnato per errore di diritto: falsa applicazione di legge degli articoli 1458 e 1671 cc”: con il primo motivo di appello lamenta che il primo giudice ha erroneamente accertato la retroattività degli effetti del recesso esercitato ex art. 1671 c.c., così condannando alla restituzione della somma Pt_1 ricevuta a titolo di acconto;
diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, gli effetti del recesso si produrrebbero retroattivamente solamente nel caso in cui questo sia stato esercitato a causa dell'altrui inadempimento, evenienza non verificatasi nel caso di specie, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto dichiarare la cessazione del rapporto con effetti ex nunc; II) con il secondo motivo di appello intitolato “ capo impugnato per violazione di legge dell'art. 1453 c.c. ed errata ricostruzione dei fatti di causa“ l'appellante lamenta che il primo giudice, dopo aver qualificato il recesso esercitato da quale recesso ex art. 1671 c.c., ha contraddittoriamente CP_1 affermato che il contratto si era risolto per mutuo consenso, qualificazione che oltre a risultare incompatibile con l'esercizio del diritto di recesso (richiedendo una volontà comune e non una dichiarazione unilaterale), risultava smentita agli atti, avendo comunicato alla controparte, Pt_1 dopo aver preso atto della volontà di di non adempiere agli obblighi contrattuale, la risoluzione CP_1 del contratto ex art 1453 c.c.; III) con il terzo motivo l'appellante censura il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata, erroneamente fondata sull'affermazione secondo cui che nulla spettasse all'appaltatore a titolo di indennizzo ex art. 1671 c.c. in quanto i lavori della piscina non avevano ancora avuto inizio;
le poste indennitarie dovevano essere indennizzate anche nel caso in cui il recesso risultava esercitato prima dell'inizio dei lavori, estendendosi all'utile che l'appaltatore avrebbe ritratto dall'esecuzione dell'intera opera;
IV) con il quarto motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale ex art. 1671 c.c. ritenendo non fornita la prova dei costi sostenuti in pagina 3 di 10 esecuzione dell'appalto, avendo dimostrato le spese sostenute in esecuzione dei lavori attraverso la produzione di diverse fatture che avevano ad oggetto l'ordine di materiali essenziali per la realizzazione della piscina;
V) con il quinto motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice non Pt_1 ha ritenuto dimostrato il mancato guadagno subito a fronte del recesso della committente, ossia l'utile netto derivante dalla differenza tra il prezzo globale pattuito e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione dell'opera, avendo dato prova sia del prezzo complessivo concordato che del c.d.
“sottraendo” (dal quale ricavare il mancato guadagno, determinato in € 15.467,85 oltre IVA). L'appellate, avanzata istanza per la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, ha infine chiesto la condanna di al pagamento dell'acconto versato nonché dell' indennizzo ex art 1671 CP_1
c.c., da cui eventualmente detrare la somma versta in acconto , oltre interessi dal dovuto al saldo.
costituitosi, contraddette le averse deduzioni, ha chiesto il rigetto dell'appello avversario e la CP_1 conferma integrale della sentenza impugnata.
Rigettata l'istanza di sospensiva in esito dell'udienza tenutasi in data 11.09.2025, alla successiva udienza del 25.09.2025 il Consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350, co. 3, c.p.c., ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni. Le stesse hanno concluso come in atti e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale del 6.11.2025. Alla predetta udienza le parti hanno discusso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 19.11.2025.
**** Risulta anzitutto infondato il primo motivo di gravame.
Non è contestata la qualificazione operata dal giudice di prime cure tale da sussumere la fattispecie oggetto di giudizio nel contratto di appalto. Come correttamente rilevato dal primo giudice al committente è assegnato il diritto potestativo di recedere dal contratto di appalto, senza che sia necessaria una giusta causa, salvo l'obbligo di tenere indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, del mancato guadagno. Trattasi di una facoltà attribuita direttamente dalla legge che determina lo scioglimento del rapporto “anche se è stata iniziata esecuzione”, diversamente da quanto stabilito dall'art 1373 c.c., cui consegue un obbligo indennitario. Sul punto la Suprema Corte ha affermato “Il diritto di recesso esercitabile "ad nutum" dal committente in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto di appalto non presuppone necessariamente uno stato di regolare svolgimento del rapporto, ma, al contrario, stante l'ampiezza di formulazione della norma di cui all'art. 1671 cod. civ., può essere esercitato per qualsiasi ragione che induca il committente medesimo a porre fine al rapporto, da un canto, non essendo configurabile un diritto dell'appaltatore a proseguire nell'esecuzione dell'opera (avendo egli diritto solo all'indennizzo previsto dalla detta norma), e, da altro canto, rispondendo il compimento dell'opera esclusivamente all'interesse del committente. Ne consegue che il recesso può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento, e, poiché il contratto si scioglie esclusivamente per effetto dell'unilaterale iniziativa del recedente, non è in tal caso necessaria alcuna indagine sull'importanza dell'inadempimento, viceversa dovuta quando il committente pagina 4 di 10 richiede anche il risarcimento del danno per l'inadempimento già verificatosi al momento del recesso” (Cass Sez. 2, Sentenza n. 11642 del 29/07/2003). Per quanto gli effetti del recesso si producono dal momento in cui viene esercitato il diritto da parte del committente, in ogni caso “qualora il committente eserciti il diritto unilaterale di recesso ex art. 1671 c.c., non è preclusa la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d'opera e addebitabili all'appaltatore” (Cass. Sez. 2 -
Sentenza n. 421 del 08/01/2024). Il giudice di prime cure non ha pertanto sostenuto che il recesso produce effetti ex tunc, come affermato dall'appellante, bensì, avendo richiamato la giurisprudenza che afferma che l'appalto non può considerarsi un contratto ad esecuzione periodica e continuativa, ha fatto corretta applicazione dei principio ( enunciato proprio dal precedente richiamato dall'appellante) secondo cui l'esercizio del diritto di recesso non esclude in capo al committente la possibilità di recuperare gli acconti già versati, oltre che ottenere un risarcimento per i danni subiti a causa delle inadempienze dell'appaltatore. Infatti, una volta accertato lo scioglimento del contratto per effetto dell'esercizio del diritto di recesso unilaterale della committente ex art. 1671 c.c., le domande di restituzione e di risarcimento danni trovano una loro autonoma legittimazione, dovendo essere esaminate nel merito.
Non ha alcuna presa il secondo motivo di appello, atteso che il riferimento operato in sentenza alla
“risoluzione per muto consenso” ( p.12 punto 5 della sentenza), lungi dal costituire fondamento della decisione assunta in ordine al diritto alla restituzione dell'acconto da parte di è stato operato nel CP_1 passaggio dedicato al rigetto della domanda riconvenzionale di avente ad oggetto la Pt_1 risoluzione per grave inadempimento del committente, domanda comunque rigettata. Non è pertanto centrata la censura che si incentra su una asserita contraddittorietà della sentenza, atteso che la restituzione dell'acconto in favore di trova la propria motivazione, come meglio esposto in CP_1 seguito, nell'insussistente obbligo di ad indennizzare in particolare a titolo di lavori CP_1 Pt_1 eseguiti.
Quanto alla doglianza oggetto del terzo motivo di appello, che investe il rigetto della domanda riconvenzionale di volta a ottenere la condanna al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. Pt_1
1671 c.c. (p. 13 punto 6 della sentenza), la sentenza impugnata non ha affermato che l'indennizzo non spettasse a in quanto l'opera non aveva avuto inizio, bensì, avuto riguardo solo alla specifica Pt_1 voce dell'indennizzo riferibile ai “ lavori eseguiti” ha ricondotto l'opera di rimozione del pergolato ad un rapporto negoziale distinto da quello oggetto della causa. E' peraltro, pacifico in via di fatto, come osservato dal giudice di prime cure, che l'acconto è stato versato al momento della “conferma dei lavori”, avendo le parti previsto il versamento di ulteriori tranche allo stato avanzamento lavori (doc. 1 fasc. I grado . Le deduzioni dell'appellante non CP_1 hanno contraddetto il passaggio che relega la rimozione del pergolato ad una attività estranea alle pattuizioni oggetto del contratto concluso tra le parti, essendo rimasto incontestato che tale attività, sia pure strumentale a preparare il sito in cui avrebbe dovuto essere collocata la piscina, non era stata ricompresa tra le obbligazioni assunte da con il contratto, sicchè i relativi esborsi non sono Pt_1 stati correttamente presi in esame ai fini della decisione. pagina 5 di 10 Non è stato pertanto contraddetto che, non avendo i lavori riferibili all'appalto per cui è causa avuto alcuna esecuzione, l'acconto versato al momento della conferma è rimasto privo di causa a seguito del venire meno del rapporto per effetto del recesso. Il riconoscimento del diritto di ad ottenere la restituzione dell'acconto versato dunque si fonda CP_1 sul non contraddetto mancato inizio della esecuzione dei lavori .
Per quanto attiene le ulteriori voci indennizzabili inerenti le “spese sostenute” e il “mancato guadagno” deve poi prendersi atto che è rimasto non efficacemente contraddetto che le prove offerte, salvo quanto successivamente ulteriormente esposto in ordine al mancato guadagno, non sono idonee a provare gli altri titoli in relazione ai quali è stato richiesto l'indennizzo.
Quanto al profilo che investe la prova delle spese sostenute, che investe il quarto motivo di appello, l'appellante non si è data carico di contraddire specificatamente l'imputazione delle fatture asseritamente comprovanti gli esborsi sostenuti da per fare fronte alla prestazione assunta con Pt_1 il contratto di appalto concluso con CP_1
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, dall'analisi della documentazione prodotta non è dato ravvisare alcuna corrispondenza tra gli ordinativi dei materiali che l'appellante sostiene di aver effettuato in esecuzione dell'appalto (doc.4 fasc. e i versamenti effettuati ai propri fornitori Pt_1
(doc. 8 fasc. , né tantomeno pare riscontrarsi una correlazione tra gli ordinativi prodotti e il Pt_1 contratto oggetto di causa. Può in primo luogo rilevarsi come il preventivo redatto da poi accettato da riporta in Pt_1 CP_1 intestazione ”, dato che rimanda verosimilmente alla specifica attività svolta Pt_1 Parte_3 dalla società appaltatrice, fondatamente deputata a rifornirsi di materiale specifico funzionale alla realizzazione di manufatti omogenei a quello oggetto di commessa. Trattasi di dato che trova conferma nella circostanza, ammessa ( p.16 atto di appello) che una proposta d'ordine tra quelle prodotte, la n.194 del 19.7.2017, attiene “materiale necessario per la piscina e già presente in magazzino”, sicchè assume rilievo che lo stesso riporti una data anteriore al contratto. Per il resto l'appellante ha prodotto una fattura e una serie di proposte d'ordine e offerte (doc. 4
“ordinativi” non specificatamente numerati fasc.I grado dalle quali, tuttavia, non emerge Pt_1 alcun elemento in grado di dimostrare che gli acquisti di materiale siano stati effettuati in esecuzione del contratto oggetto di causa. Le stesse riportano infatti una serie di ordinativi di materiali funzionali alla realizzazione di piscine, circostanza come sopra esposto peraltro ben compatibile con l'oggetto sociale della società ma nessun dato riconduce i materiali in esame alla realizzazione della Pt_1 piscina commissionata da non essendo certo sufficiente invocare l'”attinenza” dei materiali Pt_4 alla costruenda piscina. A ciò si aggiunga, che gli ordinativi si collocano in un arco temporale che arriva fino al giugno 2022 sicchè riportano una data successiva a quella in cui erano emerse le problematiche attinenti al mancato rilascio del permesso di costruire, in assenza, quindi, di dati che potessero in allora confortare sulla possibilità di dare corso ai lavori, sicchè nessun rilievo assume che solo al 17.10.2022 sia intervenuto il formale recesso di . Pt_6
L'unico ordine che risulta espressamente riferibile al contratto oggetto di causa, l'ordine del 25.01.2022, “OdA RIF. CONTE -ODV 186024: e altri accessori per l'importo di € Controparte_2
6.280,01, non risulta in ogni caso essere stato saldato, sicché non può ritenersi che abbia Pt_1 dimostrato le spese sostenute in esecuzione dell'appalto e indennizzabili ai sensi dell'art. 1671 c.c. Nemmeno hanno presa le argomentazioni dell'appellante in ordine alla rispondenza di alcuni dei materiali ordinati con alcuni materiali contrattualmente individuati. A titolo esemplificativo, il piatto
“jolly doccia”, sebbene contrattualmente previsto, era stato ordinato (in tre unità e insieme a numerose altre tipologie di piatti doccia, sempre ordinate in più unità) per “OdA Early Buy” (Numero d'ordine 29.01.2021 e 4.02.2021 “OdA Early Buy”), dovendosi così espressamente escludere che lo stesso era stato acquistato in esecuzione del contratto stipulato con CP_1
Quanto ai pagamenti l'appellante si è poi limitato a produrre cumulativamente una serie di ricevute su fatture e un estratto conto (doc. 8, “ pagamenti e fatture”) che non risultano rispondenti, né per la data né per l'importo indicato, agli ordinativi di cui al doc. 4 sicchè potrebbe concludersi, al più, che abbia fornito la prova di avere effettuato alcuni versamenti in denaro ai propri fornitori, senza Pt_1 tuttavia dimostrare l'imputazione dei pagamenti al materiale destinato all'appalto stipulato con il
CP_1
La fattura n. 207 del 30.06.2020 avente ad oggetto l'acquisto di “Lastra 50x50 ” Parte_5 per l'importo di € 727,76, non riporta alcun elemento idoneo a ricondurre l'acquisto effettuato al contratto di appalto oggetto di causa. Conclusivamente, da una puntuale disamina della documentazione in atti si evince che l'unico ordinativo riferibile al contratto di appalto stipulato con (ordine del 25.01.2022) non è stato CP_1 pagato, non essendovi in atti la prova del versamento, mentre l'unica fattura effettivamente saldata (Fattura 207 del 30.06.2020) non risulta in alcun modo riconducibile all'appalto in esame. Le deduzioni dell'appellante non hanno pertanto contraddetto la valutazione del giudice di prime cure in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio inerente la effettuazione di spese.
La sentenza è censurata anche in ordine alla ritenuta carenza di prova che investe il mancato guadagno, oggetto del quinto motivo di appello.
- Ordine del 25.01.2022 “OdA RIF. -ODV 186024: rif. e altri accessori per l'importo di € CP_1 CP_2 CP_1 6.280,01.
- Offerta del 14.01.2021 per l'acquisto di Struttura skimmer;
Circolazione, Illuminazione, per gli importi, rispettivamente di € 4.816,80, € 726,54 ed € 686,70.
- Numero d'ordine 29.01.2021 “OdA Early Buy”
- Numero d'ordine 04.02.2021 “OdA Early Buy” per l'acquisto di una serie di materiali, tra cui la doccia Jolly sabbia. Ma anche altri tipi di doccia ordinati in più di una quantità
- Proposta d'ordine 20.06.2022 avente ad oggetto un filtro a cartuccia per la somma di € 124,46
pagina 7 di 10 Sul punto, in termini di allegazioni assertive, l'appellante ha affermato di avere patito “un mancato guadagno di euro 15.467,85 (di cui: euro 4.964,00 per la mancata vendita della piscina;
euro 2.299,20 per la mancata realizzazione della piscina, euro 250,00 per il mancato trasporto della stessa;
euro 3.355,35 per le mancata vendita degli accessori richiesti ed euro 4.599,30 per la mancata esecuzione delle opere edili - cfr. docc.nn. 4, 8 e 9)”,richiamando quindi la medesima documentazione ritenuta rilevante ai fini del riconoscimento delle spese sostenute e un prospetto “costo consuntivo personale”, riportante data 8.9.2023, il tutto riprodotto in uno schema di formazione unilaterale in cui l'asserito mancato guadagno è stato computato in € 15.467,85 (doc. 5 fasc.I grado . Pt_1
Il giudice di prime cure ha pertanto ritenuto non provato il mancato guadagno, avendo ricondotto l'allegazione a tale posta di danno “da intendersi come l'utile netto derivante all'appaltatore all'esito della conclusione delle opere appaltate e costituito dalla differenza tra il prezzo globale pattuito e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione dell'opera e che non sono state sostenute proprio a causa del recesso”. La prospettiva assunta dall'appellante ha trovato esplicitazione nell'atto di appello con cui, nel censurare la decisione del giudice, ha ribadito di avere provato sia il “cd.minuendo” che il “cd. sottraendo” ( p.19 appello).
Occorre premettere che il “mancato guadagno” consiste non in quel margine di profitto che l'appaltatore poteva sperare o prevedere di conseguire al momento della stipulazione del contratto, ma in quello che avrebbe
“effettivamente conseguito” se avesse portato a termine i lavori. Esso è costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere. Per tale voce incombe però sull'appaltatore l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto conseguibile con la completa esecuzione delle opere oggetto del contratto, salva per il committente la facoltà di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi ovvero gli ha procurato vantaggi diversi” (Cass.Civ., sez. II n. 15304 del 17/7/2020; Sez. 2 , Sentenza n. 8853 del 05/04/2017 Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9132 del 06/06/2012). Da ultimo è stato affermato “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito” ( Cass Sez. 2 -
Ordinanza n. 20626 del 22/07/2025¸Sez. 3 - , Ordinanza n. 29486 del 15/11/2024)
A ben vedere, pertanto, l'assolvimento dell'onere della prova incombente sull'appaltatore presuppone il suo dispiegarsi nella cornice della chiara allegazione della sussistenza di un pregiudizio specificatamente indicato, tale da consentire, poi, la commisurazione in termini probabilistici. Orbene l'appellante nel richiamare l'utile netto, asseritamente venuto a mancare in dipendenza del recesso esercitato dal committente, consistente nella differenza tra il prezzo pattuito e l'indicazione delle “spese necessarie e non sostenute” (p.19 appello), non ha tenuto debitamente conto del fatto che la qualificazione giuridica dell'indennizzo ex art. 1671 c.c. quale obbligazione risarcitoria (sul punto Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 16346 del 12/06/2024; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27075 del 18/12/2006; Sez. 2, Sez. 2, Sentenza n. 77 del 08/01/2003) ne presuppone la specifica allegazione e prova, al pari di pagina 8 di 10 qualsivoglia posta di danno. In proposito può richiamarsi che “Atteso che il danno patrimoniale (cfr. Cass., 5/7/2002, n. 9740) si scandisce in danno emergente e lucro cessante, e ciascuna di queste “categorie” o “sottocategorie” è
a sua volta compendiata da una pluralità di voci o aspetti o sintagmi (quali, ad esempio: il mancato conseguimento del bene dovuto o la perdita di beni integranti il proprio patrimonio, il c.d. fermo tecnico, le spese (di querela per l'avvocato difensore, per il C.T., funerarie, ecc.), avuto riguardo al danno emergente;
la perdita della clientela, la irrealizzazione di rapporti contrattuali con terzi, il discredito professionale, la perdita di prestazioni alimentari o lavorative, la perdita della capacità lavorativa specifica, la perdita della capacità lavorativa generica in conseguenza di lesione macropermanente, quanto al lucro cessante: v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 12/6/2015, n. 12211), i quali normalmente non ricorrono tutti sempre e comunque in ogni ipotesi di illecito o di inadempimento sicchè il relativo ristoro dipende dalla verifica della relativa sussistenza nello specifico caso concreto, spetta invero al giudice del merito accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative si siano verificate a carico del creditore/danneggiato e provvedere al relativo integrale ristoro (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972), con conseguente differente entità del quantum da liquidarsi al danneggiato/creditore nel singolo caso concreto” ( Cass. Civ. 6 ottobre 2021 n. 27129). La prospettazione assunta tradisce, invero, come l'appellante riconnetta l'indennizzo da mancato guadagno alla sola conclusione del contratto, di fatto assumendo che il mancato accrescimento patrimoniale, allegato in via solo ipotetica, fondi il diritto all'indennizzo, omettendo così di fare riferimento ai dati fattuali utili a dare conto della ricaduta pregiudizievole su cui fondare la posta di danno vantata. Solo una volta allegato, a monte, il verificarsi di ripercussioni negative sul patrimonio di si sarebbe potuto aprire lo squarcio sulla esaustività della prova addotta, anche di tipo Pt_1 indiziario, e sulla ricaduta conseguente in tema di commisurazione del danno.
Occorre ribadire, poi, come l'invocato ricorso al risarcimento del danno in via equitativa non può fungere da esonero dall'onere della prova incombente sull'appaltatore, presupponendone invece l'avvenuto assolvimento, sia in termini assertivi che istruttori, venendo in rilievo la funzione accessoria della valutazione equitativa che esclude che ad essa possa assegnarsi una funzione diversa da quella integrativa, e non sostitutiva (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 15478/14; Ordinanza 17 novembre 2020, n. 2605).Coerentemente con la funzione assegnata alla liquidazione equitativa si è affermato che “L'onere della prova (anche) dell'ammontare del danno incombe al creditore/danneggiato (art. 2697 c.c.).Allorquando risulti dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico) (cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014, n. 15478. E già Cass., 19/6/1962, n. 1536), e vi sia tuttavia impossibilità o estrema difficoltà (v. Cass., 24/5/2010, n. 12613. E già Cass., 6/10/1972, n. 2904) di prova nel relativo preciso ammontare, la determinazione dell'ammontare del danno patrimoniale risarcibile è peraltro possibile facendo luogo alla valutazione equitativa ex art.
1226 c.c. (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 12/6/2015, n. 12211) (Cass. Civ. 6 ottobre 2021 n. 27129 citata in precedenza). Pertanto, seppure in termini astratti, è consentita una valutazione equitativa del danno subito dall'appaltatore in seguito al recesso ( Cass Sez. 2 - , Ordinanza n. 16346 del 12/06/2024; Cass. Civ. 14 aprile 1983, n. 2608), ciò attiene la possibilità del ricorso del criterio equitativo anche in caso di liquidazione dell'indennizzo ex art. 1671 c.c, versandosi nell'ipotesi in cui è assai difficoltoso fornire la prova precisa dell'entità del pregiudizio sofferto, senza alcuna deroga ai principi ordinari che presiedono l'onere che incombe alla parte che invochi un ristoro del pregiudizio patito nella propria sfera patrimoniale.
pagina 9 di 10 Infine, la sentenza impugnata è immune da censure anche nella parte in cui ha ritenuto che l'appellante non ha allegato e provato il diritto all'indennità a titolo di mancato guadagno.
Da quanto sopra esposto consegue che l'appello è infondato e che la sentenza impugnata deve essere confermata.
Atteso l'esito della lite, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, in quanto parte integralmente soccombente. Queste vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 26.000 a € 52.000, essendo il valore della causa pari ad € 29.525,10.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 Parte_7 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 20/2025 pubblicata in data 04.01.2025, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere a le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 6.946 oltre rimborso spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA per tutte le fasi sopra indicate;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma Parte_1
1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025
La Consigliera relatrice La Presidente
OB AR RG Monte
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il doc. 4 si compone dei seguenti documenti:
- Fattura 207 del 30.06.2020, avente ad oggetto l'acquisto di “Lastra 50x50 ” per l'importo di € Parte_5 727,76.
- proposta d'ordine del 03.08.2017 di “Bordo dritto 50x36 Pierre Du Lot pietra sfumata” e altri materiali per gli importi di € 29, € 71, € 42, € 30. pagina 6 di 10