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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/03/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 13/03/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2538 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. GULLOTTI SARA MARIA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: DS agricola, indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/04/2018 , adiva questo Giudice del Parte_1
Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver presentato all' domanda volta ad CP_1 ottenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 ma che, ottenutane la liquidazione nella misura di euro 1.618.54, l' le corrispondeva la sola cifra di Euro 945,21 operando, in CP_1
particolare, una trattenuta di euro 299,70.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a corrisponderle la somma di euro 299,70, CP_1 illegittimamente trattenutale sull'indennità di disoccupazione 2022, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_1
chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza. chiede accertarsi il proprio diritto a percepire per intero l'indennità Parte_1 di DS agricola 2022, che l' le ha solo parzialmente pagato. CP_1
Va richiamata la disciplina di cui all'art. 32 l. n. 264/49, a mente del quale “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei
L' , nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto di aver operato la lamentata trattenuta di euro CP_1
299,70 sull'indennità di DS 2022 erogata alla a titolo di parziale recupero di un precedente Pt_1
indebito.
In effetti, la documentazione agli atti di causa dimostra che la fu raggiunta, in data Pt_1
30.12.2020, da una raccomandata A/R con cui l' la notiziava dell'indebito complessivo di euro CP_1
871,93 sull'indennità di malattia agricola 2019, divenuta non dovuta a seguito della cancellazione delle giornate lavorative della stessa, a loro volta disposte con pubblicazione dell'elenco di variazione sul sito internet dell'Istituto dal 15/09/2020 al 30/09/2020 (cfr. in atti).
L' ha altresì dimostrato la effettiva dazione del danaro divenuta indebita a seguito del CP_1
disconoscimento del rapporto di lavoro della ricorrente, conseguentemente ha dimostrato validi fatti
(parzialmente) estintivi dell'obbligazione di pagamento dedotta dalla ricorrente, avendo operato una legittima trattenuta, nei limiti legali, al fine di iniziare a recuperare un indebito ormai consolidato.
Le superiori considerazioni impongono di rigettare la domanda.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il Parte_1 CP_1
28/08/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Esonera la parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 13/03/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena