Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/02/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2209/2023
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
2209/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. FALCO MICHELE, avv. FALCO MARIA;
Parte_1 ricorrente
E
avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 25.03.2023, parte ricorrente esponeva:
di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'esenzione ticket;
che il CTU nominato riconosceva il suddetto requisito sanitario con decorrenza differita;
di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
di essere in possesso dei requisiti sanitari fin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario relativo all'esenzione ticket fin dalla domanda amministrativa.
1
Acquisita la documentazione, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è inammissibile.
3) In primo luogo occorre chiarire che il presente giudizio consiste in un giudizio di mero accertamento di un requisito sanitario che non può prescindere dalla verifica rigorosa di un concreto interesse ad agire ex art. 100. c.p.c. Anche in tal caso si applicano, infatti, i principi generali espressi in materia di procedimento per ATP dalla Corte di Cassazione secondo la quale
“l'ammissibilità dell' presuppone - come proiezione dell'interesse ad agire Pt_2
(art. 100 c.p.c.) - che l'accertamento medico-legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad effettivo interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente, con il rischio di un'eccessiva proliferazione del contenzioso sanitario […] che l'ammissibilità dell' richiede che il giudice Pt_3 adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
ed inoltre il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p.. [...] Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso
2 all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 del 2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato” (cfr. 8932/2015).
Nel caso di specie la parte ricorrente si lamenta esclusivamente della decorrenza differita del requisito sanitario.
Ed invero il requisito relativo all'esenzione ticket di cui all'art. 6 del DM
01.02.1991 veniva riconosciuto in fase di ATP dal CTU dott. Persona_1
a decorrere dal 12.03.2021, data dell'aggravamento della
[...] patologia vascolare periferica.
La visita della Commissione Invalidi risale al 21.06.2021 mentre la domanda per la verifica dell'invalidità civile è del 01.03.2021.
Alla data della visita, dunque, il requisito sanitario richiesto veniva già riconosciuto in fase di ATP.
Nessuna utilità risulta esserci da un accertamento di una decorrenza anticipata del requisito rispetto a quella già accertata.
Ed invero la prestazione richiesta non può che decorrere dalla domanda amministrativa presentata all'ente competente al rilascio della stessa che, in caso di esenzione ticket, è l'ASL (cfr. Cass. n. 13854/2014).
Nel caso di specie tale domanda veniva effettuata il 02.08.2021.
In merito, poi, alle spese del procedimento di ATP non sussiste parimenti alcun interesse in quanto alla data della visita della CIC il requisito era presente con relativa soccombenza dell' . CP_1
Il presente giudizio, dunque, è da ritenersi inammissibile per difetto di interesse.
4) Alla luce dell'inammissibilità del giudizio di merito e per il riconoscimento del requisito sanitario in fase di ATP, non contestato dall' , deve procedersi CP_1 comunque alla sentenza di accertamento della prestazione.
Invero ai sensi dell'art. 6 del DM 01.02.1991 l'esenzione ticket spetta ai
“cittadini appartenenti ad una delle categorie sottoelencate sono esentati dalla
3 partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie, con esclusione comunque dei farmaci diversi da quelli inclusi nel prontuario:
[...]
d) invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi”.
4.1) Occorre, dunque, in primo luogo verificare la normativa rilevante ai fini della determinazione della riduzione della capacità lavorativa secondo la legge
118/1971.
L'art. 2, comma 2 prevede che “Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacita' lavorativa non inferiore a un terzo
o, se minori di anni 18, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie della loro eta'.
Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie della loro eta'”.
Il d.lgs. 509/1988, all'art. 1, comma 1 prevede che per minorazioni congenite o acquisite debbano intendersi gli “esiti permanenti delle infermita' fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente”. La medesima disposizione prevede che “2. Ai fini della valutazione della riduzione della capacita' lavorativa, le infermita' devono essere accertate da apposite indagini cliniche, strumentali e di laboratorio, allo scopo di determinare la entita' delle conseguenze e delle complicanze anatomo- funzionali permanenti ed invalidanti in atto.
3. La dizione diagnostica deve essere espressa con chiarezza e precisione in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermita' che, per la loro particolare gravita', determinano la totale incapacita' lavorativa, o che,
4 per la loro media o minore entita', determinano invece la riduzione di tale capacita'.
L'accertamento diagnostico deve essere effettuato dalle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o da quelle della sanita' militare.
4. La determinazione della percentuale di riduzione della capacita' lavorativa deve basarsi:
a) sull'entita' della perdita anatomica o funzionale, totale o parziale, di organi od apparati;
b) sulla possibilita' o meno dell'applicazione di apparecchi protesici che garantiscano in modo totale o parziale il ripristino funzionale degli organi ed apparati lesi;
c) sull'importanza che riveste, in attivita' lavorative, l'organo o
l'apparato sede del danno anatomico o funzionale”.
L'art. 2 rinvia ad un decreto ministeriale contenente la tabella per l'individuazione delle “percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti” prevedendo, al comma 2, che “La tabella di cui al comma 1 elenca le infermita' specificamente individuate alle quali e' attribuito un valore percentuale fisso. Nella medesima tabella sono altresi' espresse, in fasce percentuali di dieci punti, con riferimento alla riduzione permanente della capacita' lavorativa, le infermita' alle quali non sia possibile attribuire un valore percentuale fisso”.
L'art. 3 prevede la possibilità di discostarsi dalle percentuali indicate nella tabella per la c.d. incapacità semi-specifica o specifica disponendo che “Le percentuali di invalidita', indicate nella tabella di cui al comma 1 dell'articolo 2 in misura fissa ovvero con individuazione di fascia, possono essere ridotte
o aumentate dalle competenti commissioni fino a cinque punti percentuali, rispetto ai valori fissi indicati, con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, alla eventuale specifica attivita' lavorativa svolta ed alla formazione tecnico-professionale del medesimo”.
L'art. 4 dispone la necessaria considerazione complessiva delle patologie distinte tra patologie concorrenti o coesistenti e prevedendo che “In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di piu' minorazioni, il danno
5 globale non e' valutato addizionando i singoli valori percentuali ma considerato nella sua incidenza reale sulla validita' complessiva del soggetto.
Per i danni coesistenti si tiene conto della tecnica valutativa a scalare individuata con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1”.
Infine l'art. 5 dispone di non tenere conto nella valutazione complessiva delle patologie coesistenti, qualora di grado minore. La disposizione prevede, infatti, che “Nella valutazione complessiva della invalidita' non sono considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il 10 per cento e le altre specificatamente elencate in calce alla tabella di cui all'articolo 2, comma 1, purche' non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori”.
In attuazione di quanto previsto il DM 5 febbraio 1992 prevede espressamente l'incidenza delle infermità invalidanti sulla capacita' lavorativa rinviando alle tabelle allegate nelle quali risultano indicate le relative percentuali in misura fissa o per fasce.
Prevede espressamente un criterio di valutazione analogica in quanto “Molte altre infermita' non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravita', e' possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate”.
Viene prevista l'applicazione in aumento o in riduzione della capacità semispecifica o specifica, da apportarsi al termine della valutazione complessiva.
Vengono indicati, poi, i criteri di calcolo della valutazione complessiva dell'invalidità: in caso di patologie concorrenti l'indicazione già tariffata o il metodo proporzionale (c.d. formula salomonica); per le patologie coesistenti il metodo riduzionistico a scalare (c.d. formula di Balthazard).
Infine si prevede un'eventuale riduzione della percentuale d'invalidita' in caso di possibile applicazione di protesi.
4.2) Nel caso di specie, il CTU nominato nella fase di ATP, il dott.
[...]
, in applicazione della normativa su richiamata, ha Persona_1 ritenuto che la parte ricorrente, a causa delle plurime patologie sofferte, presenta una una percentuale di invalidità civile pari al 70% (cfr. CTU in atti).
6 Tanto basta ad integrare il requisito sanitario per ottenere l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (cd. esenzione ticket).
Tale requisito viene accertato a partire dal 12.03.2021 “epoca di aggravamento della patologia vascolare periferica”.
Trattandosi, però, di esenzione ticket la decorrenza non può che partire dalla relativa domanda amministrativa presentata il 02.08.2021.
Inoltre sussiste la soccombenza dell' in quanto la data di accertamento del CP_1 requisito è precedente alla data della visita della CIC.
Le conclusioni del CTU in merito alla sussistenza del requisito appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
Pertanto, l'originaria istanza di ATP deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui all'art. 6 DM 01.02.1991 dal
02.08.2021.
5) In relazione alle spese, sussiste soccombenza reciproca alla luce dell'esito favorevole del giudizio in fase di ATP e dell'inammissibilità del presente giudizio di merito. Si procede, dunque, alla compensazione integrale delle spese processuali di entrambe le fasi del giudizio.
Le spese delle CTU devono porsi definitivamente a carico dell' in quanto CP_1 relativa alla sola fase di ATP.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in capo alla parte resistente del requisito sanitario per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui all'art. 6 DM 01.02.1991 dal 02.08.2021;
2. compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 19/02/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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