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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/11/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati
Dott.ssa EL LT Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 864/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
Appellante- appellato incidentale
CONTRO
CP_1
Appellato- appellante incidentale
E
CP_2
Appellato
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da CP_1
nei confronti del di Parte_1 Pt_1 rigetta l'appello incidentale di , CP_1
condanna a pagare in favore del di CP_1 Parte_1
le spese processuali di entrambi i gradi che liquida per il primo grado in € Pt_1
4629,00 e per il presente grado in € 4996,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, conferma la statuizione di condanna di al pagamento delle spese CP_1
processuali nei confronti dell' contenuta nella sentenza appellata, CP_2
condanna a pagare in favore dell' le spese processuali del CP_1 CP_2
presente grado che liquida in € 1458,00 oltre rimborso spese generali, pone definitivamente a carico di le spese della CTU di primo grado, CP_1
come liquidate con separato decreto.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025.
La Presidente
Dott.ssa EL LT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati
Dott.ssa EL LT Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 864/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
Appellante- appellato incidentale
CONTRO
CP_1
Appellato- appellante incidentale
E
CP_2
Appellato
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da CP_1
nei confronti del di Parte_1 Pt_1 rigetta l'appello incidentale di , CP_1
condanna a pagare in favore del di CP_1 Parte_1
le spese processuali di entrambi i gradi che liquida per il primo grado in € Pt_1
4629,00 e per il presente grado in € 4996,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, conferma la statuizione di condanna di al pagamento delle spese CP_1
processuali nei confronti dell' contenuta nella sentenza appellata, CP_2
condanna a pagare in favore dell' le spese processuali del CP_1 CP_2
presente grado che liquida in € 1458,00 oltre rimborso spese generali, pone definitivamente a carico di le spese della CTU di primo grado, CP_1
come liquidate con separato decreto.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2025.
La Presidente
Dott.ssa EL LT