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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 07/08/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2587/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 2587/2021, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza dell'12.03.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] residente in [...]– Parte_1
Fraz. Manciano n.8/A Trevi (PG), rappresentata e difesa dall'Avv. SUZANA KORRIKU ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno (PG) Piazza Garibaldi n.10 , presso il
Difensore;
– RICORRENTE –
e
nato a [...] il [...] residente in [...]– Loc. Le Corone Controparte_1
Mancinao di , rappresentato e difeso dagli Avv.ti PAOLA PICCHIONI e ALESSANDRA CP_2
PINCANELLI ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Spoleto (PG) Via Serafina
Borgiani n.15 c/o , presso il Difensore Avv. Paola Picchioni;
- RESISTENTE– pagina 1 di 7
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Separazione con addebito
Svolgimento del processo
presentava ricorso di fronte al Tribunale di Spoleto per chiedere la separazione con Parte_2 addebito dal marito con il quale aveva contratto matrimonio in data 06.05.2007, Controparte_3 trascritto come ATTO n. 3 parte II serie A – anno 2007 , Comune di Trevi (PG) Ufficio 1, matrimonio dal quale erano nati due figli nato a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 nata a [...] il [...] ; riferiva che in data 22.1.2021 , a seguito di quanto riferitole dalla figlia sporgeva denuncia-querela nei confronti del predetto;
che veniva aperto a Per_2 CP_1 carico di quest'ultimo procedimento penale per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 609 bis comma 1 – 609 bis ter comma 1 e 2 – 609 septies c.p. , che veniva rubricato al n. 157/2021 R.G.N.R. ; che nell'ambito di detto procedimento veniva applicata nei confronti dello stesso la misura cautelare dell' allontanamento dalla casa coniugale con divieto di avvicinamento alla minore;
che il Tribunale minorenni dell'Umbria , nel procedimento iscritto al n.33/2021 disponeva in data 5 febbraio 2021 la sospensione della responsabilità genitoriale dell' con affido della minore ai Servizi sociali;
CP_1 che successivamente , previa revoca dell'affido ai Servizi sociali, la minore veniva affidata in Per_2 via esclusiva alla madre .
Evidenziava che le condotte tenute dall' ai danni della figlia minore avevano inciso CP_1 negativamente sul rapporto coniugale ed erano state la causa immediata del venire meno di qualsiasi condivisione di vita tra i coniugi .
Precisava, altresì, che dopo l'allontanamento dalla famiglia, anche a seguito della misura cautelare di cui sopra, l' si era completamente disinteressato dei figli sia dal punto di vista economico che CP_1 affettivo tanto da essere rimasta l'unico punto di riferimento e di sostentamento per i minori.
Chiedeva , pertanto, che venisse pronunciata la separazione da con addebito a Controparte_1 quest'ultimo ; chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, la conferma del provvedimento del
Tribunale per i Minorenni riguardo all'affidamento in via esclusiva dei figli e nonché Per_1 Per_2 con riguardo la regolamentazione della frequentazione padre – figli con incontri protetti;
la corresponsione da parte del dell' di un contributo al mantenimento di euro 350,00 per CP_1 ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
pagina 2 di 7 Ricorso e pedissequo decreto venivano notificati al convenuto dapprima presso Controparte_1
l'abitazione coniugale e poi ex art.143 cpc.
All'udienza presidenziale del 2 maggio 2022 , in assenza di , Controparte_1 Parte_3
dichiarava di percepire uno stipendio di circa 600.00 euro al mese, mentre il marito meccanico
[...] percepiva uno stipendio di circa 1200.00/1400.00 euro al mese.
Il Presidente emetteva i provvedimenti di rito autorizzando i coniugi a vivere separati;
disponeva l'affido esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso la stessa, alla quale assegnava la casa familiare;
disponeva un contributo per il mantenimento dei figli minori, da porsi a carico di
, di euro 250,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabili secondo gli indici ISTAT Controparte_1
, oltre al 75% delle spese straordinarie;
rimetteva , quindi, le parti innanzi al Giudice Istruttore all'udienza del 14.7.22, concedendo i termini di rito.
si costituiva in giudizio in data 7 luglio 2022, chiedendo in via preliminare di Controparte_1 revocare l'ordinanza presidenziale emessa dal Presidente del Tribunale di Spoleto, eccependo la nullità della notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione .
Nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti posti dalla a sostegno della sua richiesta di Parte_3 addebito della separazione, affermando che da molto prima della denuncia dalla medesima sporta nei suoi confronti , la stessa si era resa inadempiente ai suoi doveri di moglie, non provvedendo alla preparazione dei pasti e agli altri incombenti relativi al menage coniugale, oltre ad astenersi dai rapporti sessuali stante il suo interesse per un altro uomo;
sosteneva la falsità delle dichiarazioni rese della figlia minore in merito alle presunte condotte poste in essere dal medesimo ai suoi danni Per_2 evidenziando che non erano state confermate in sede di incidente probatorio;
aggiungeva che il progressivo allontanamento della moglie , lo avevano fatto cadere in uno stato di depressione che era stato notato anche dai figli.
Chiedeva , pertanto , di addebitare alla moglie la separazione;
di assegnare la casa coniugale alla ricorrente , tra l'altro unica proprietaria;
di revocare la sospensione della potestà genitoriale disposta dal Tribunale per i Minorenni a proprio carico, con riferimento al figlio , nonché il divieto di Per_1 avvicinamento al medesimo;
di regolamentare il diritto di visita da parte del padre nei confronti del figlio in modalità libera secondo un calendario dallo stesso indicato;
di disporre un contributo Per_1 al mantenimento per i figli minori di euro 150,00 per ciascun figlio , rivalutabili secondo gli indici
ISTAT, con la decorrenza che verrà stabilita dal Giudice, oltre il 50% delle spese straordinarie facendo presente a tale proposito di non essere in grado di corrispondere il contributo previsto nel provvedimento presidenziale avendo un reddito di circa euro 900.00 /1200.00 mensile e di aver lasciato pagina 3 di 7 alla un libretto di risparmi con un deposito ammontante a circa euro 20.000 ; con vittoria di Parte_1 spese .
Con provvedimento del 15 settembre 2022 il G.I. , ritenuta la nullità della notifica del ricorso introduttivo, perchè eseguita ex art.143 cpc presso la residenza nella pinea consapevolezza da parte della dell'assenza dell' in forza della misura cautelare di cui sopra , revocava i Parte_1 CP_1 provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal Presidente del Tribunale ed adottava di nuovo i relativi provvedimenti autorizzando i coniugi a vivere separati;
affidando i figli in via esclusiva alla madre, collocandoli presso la medesima;
confermando , riguardo al alla frequentazione padre – figli, i provvedimenti del Tribunale per i Minorenni;
stabilendo un contributo al mantenimento per i figli minori da porsi a carico dell' , di euro 200.00 euro mensile per ciascun figlio (oltre CP_1 rivalutazione ISTAT) e spese straordinarie al 75% ; disponendo, sotto il profilo istruttorio,
l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali e di quelli Specialistici depositate nel procedimento presso il Tribunale per i Minorenni .
Le parti concordemente chiedevano che venisse pronunciata sentenza non definitiva sullo status di separazione e, previa remissione della decisione sul punto al Collegio, il Tribunale in data 10.05.2023 con sentenza n .390/2023 pubblicata in data 18.05.2023, dichiarava la separazione dei coniugi, ordinando al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Trevi per le annotazioni e le ulteriori incombenze di rito;
riservava la decisione sulle spese alla sentenza definitiva e disponeva con separata ordinanza per la prosecuzione della causa.
La causa veniva istruita con l'acquisizione delle relazioni dei servizi sociali e di specialisti nonché con la relazione riguardante la valutazione delle competenze genitoriali .
Veniva , altresì, acquisita al fascicolo la sentenza penale n.1222/2024 Reg.Sent. emessa il 14 ottobre
2024 dalla sezione penale del Tribunale di Spoleto con la quale , era stato Controparte_1 condannato, per i reati di cui agli artt.81 e 609 bis comma 1n.1 e 609 ter comma 1 n.1 e comma 2, art.609 septies c.p., alla pena di anni 7 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per tutta la durata della pena, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore che si liquidavano in complessivi Euro Persona_2
30.000,00 (trentamila/00) , sentenza confermata dalla Corte di Appello di Perugia in data 23.5.2025 nell'ambito del procedimento di II grado n. 1047/2024.
All'udienza del 1 aprile 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art.190 cpc. pagina 4 di 7 Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Motivi della decisione
Preso atto dell'intervenuta sentenza non definitiva sullo status , oggetto del presente giudizio è l'esame delle richieste reciproche di addebito e le questioni relative all'affidamento dei figli, alla frequentazione padre – figli e al contributo al mantenimento.
L'attività istruttoria espletata e la documentazione acquisita hanno ampiamente provato la domanda svolta da in ordine all' addebito della separazione ad motivata Parte_3 Controparte_1 dalle gravi condotte poste in essere da quest'ultimo ai danni della figlia minore , accertate Per_2 anche in sede penale .
Trattasi, in particolare di condotte talmente gravi da costituire di per sé stesse violazioni irrimediabili a tutti i doveri nascenti dal matrimonio e, quindi, tali da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse.
Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, sia pure in punto di violenze fisiche, che “ Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3925 del
19/02/2018; v. già Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7321 del 07/04/2005 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11844 del
19/05/2006)” ( vedi Cass. Civ. n. 11208/2024)
E' innnegabile che l' con i comportamenti posti in essere ai danni della figlia minore CP_1 Per_2 si è reso colpevole non solo di un reato estremamente grave, ma ha violato tutti i principi che sottendono la responsabilità genitoriale minando la fiducia della che correttamente si è Parte_3 posta a tutela della figlia .
Ne deriva che deve dichiararsi l'addebito della separazione a carico di . Controparte_1
Deve essere dichiarata la decadenza della responsabilità genitoriale di nei Controparte_1 riguardi della figlia minore con sospensione anche di qualsiasi incontro padre – figlia . Per_2
Per quanto attiene il figlio , lo stesso è prossimo al raggiungimento della maggiore età e dalle Per_1 relazioni dei Servizi sociali emerge che lo stesso ha ripreso la relazione con il padre tramite gli incontri protetti ed ha, comunque, espresso il desiderio di ampliare tale frequentazione anche con i nonni paterni.
pagina 5 di 7 Alla luce di quanto sopra , pur mantenendo l'affido esclusivo di alla madre con il suo Per_1 collocamento presso la stessa, è opportuno disporre una frequentazione in modalità libera con il padre nei tempi di volta in volta concordati secondo le esigenze dello stesso . Per_1
Per quanto attiene il contributo al mantenimento per i figli , stante la documentazione prodotta dalle parti anche con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale , deve essere confermato l'importo di euro 200.00 per ciascun figlio , rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi a favore della entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 75% delle spese straordinarie, Parte_3 previamente concordate .
Quanto alla richiesta avanzata da parte ricorrente di condanna al risarcimento del danno subito dalla stessa parte ricorrente e dalla figlia minore a seguito delle condotte tenute dall' , si rileva che CP_1 detto risarcimento è già stato disposto in sede penale .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2587/2021 così provvede: preso atto della sentenza N.390/2023 pubblicata in data 18.05.2023 del Tribunale di Spoleto, addebita la separazione a;
Controparte_1 assegna la casa coniugale a , tra l'altro unica proprietaria;
Parte_3 dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale di nei riguardi della figlia Controparte_1 minore con sospensione di qualsiasi incontro padre – figlia;
Per_2 dispone l'affido esclusivo del figlio a con collocamento abitativo presso la Per_1 Parte_3 madre nella casa coniugale;
dispone la frequentazione padre – figlio in modalità libera nei tempi di volta in volta concordati secondo le esigenze dello stesso;
Per_1 pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e Controparte_1 Per_1
mediante versamento alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese dell'importo Per_2 mensile di euro 200.00 per ciascun figlio , rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat oltre al 75% delle spese straordinarie;
condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro Controparte_1
5077,00 oltre spese forfettarie al 15% , IVA e CAP come per legge .
Spoleto 25.7.2025
pagina 6 di 7 Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 2587/2021, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza dell'12.03.2025, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] residente in [...]– Parte_1
Fraz. Manciano n.8/A Trevi (PG), rappresentata e difesa dall'Avv. SUZANA KORRIKU ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno (PG) Piazza Garibaldi n.10 , presso il
Difensore;
– RICORRENTE –
e
nato a [...] il [...] residente in [...]– Loc. Le Corone Controparte_1
Mancinao di , rappresentato e difeso dagli Avv.ti PAOLA PICCHIONI e ALESSANDRA CP_2
PINCANELLI ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Spoleto (PG) Via Serafina
Borgiani n.15 c/o , presso il Difensore Avv. Paola Picchioni;
- RESISTENTE– pagina 1 di 7
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 71 e 473bis14 co. 3 c.p.c.
Oggetto: Separazione con addebito
Svolgimento del processo
presentava ricorso di fronte al Tribunale di Spoleto per chiedere la separazione con Parte_2 addebito dal marito con il quale aveva contratto matrimonio in data 06.05.2007, Controparte_3 trascritto come ATTO n. 3 parte II serie A – anno 2007 , Comune di Trevi (PG) Ufficio 1, matrimonio dal quale erano nati due figli nato a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 nata a [...] il [...] ; riferiva che in data 22.1.2021 , a seguito di quanto riferitole dalla figlia sporgeva denuncia-querela nei confronti del predetto;
che veniva aperto a Per_2 CP_1 carico di quest'ultimo procedimento penale per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 609 bis comma 1 – 609 bis ter comma 1 e 2 – 609 septies c.p. , che veniva rubricato al n. 157/2021 R.G.N.R. ; che nell'ambito di detto procedimento veniva applicata nei confronti dello stesso la misura cautelare dell' allontanamento dalla casa coniugale con divieto di avvicinamento alla minore;
che il Tribunale minorenni dell'Umbria , nel procedimento iscritto al n.33/2021 disponeva in data 5 febbraio 2021 la sospensione della responsabilità genitoriale dell' con affido della minore ai Servizi sociali;
CP_1 che successivamente , previa revoca dell'affido ai Servizi sociali, la minore veniva affidata in Per_2 via esclusiva alla madre .
Evidenziava che le condotte tenute dall' ai danni della figlia minore avevano inciso CP_1 negativamente sul rapporto coniugale ed erano state la causa immediata del venire meno di qualsiasi condivisione di vita tra i coniugi .
Precisava, altresì, che dopo l'allontanamento dalla famiglia, anche a seguito della misura cautelare di cui sopra, l' si era completamente disinteressato dei figli sia dal punto di vista economico che CP_1 affettivo tanto da essere rimasta l'unico punto di riferimento e di sostentamento per i minori.
Chiedeva , pertanto, che venisse pronunciata la separazione da con addebito a Controparte_1 quest'ultimo ; chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, la conferma del provvedimento del
Tribunale per i Minorenni riguardo all'affidamento in via esclusiva dei figli e nonché Per_1 Per_2 con riguardo la regolamentazione della frequentazione padre – figli con incontri protetti;
la corresponsione da parte del dell' di un contributo al mantenimento di euro 350,00 per CP_1 ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
pagina 2 di 7 Ricorso e pedissequo decreto venivano notificati al convenuto dapprima presso Controparte_1
l'abitazione coniugale e poi ex art.143 cpc.
All'udienza presidenziale del 2 maggio 2022 , in assenza di , Controparte_1 Parte_3
dichiarava di percepire uno stipendio di circa 600.00 euro al mese, mentre il marito meccanico
[...] percepiva uno stipendio di circa 1200.00/1400.00 euro al mese.
Il Presidente emetteva i provvedimenti di rito autorizzando i coniugi a vivere separati;
disponeva l'affido esclusivo dei minori alla madre con collocamento presso la stessa, alla quale assegnava la casa familiare;
disponeva un contributo per il mantenimento dei figli minori, da porsi a carico di
, di euro 250,00 mensili per ciascun figlio, rivalutabili secondo gli indici ISTAT Controparte_1
, oltre al 75% delle spese straordinarie;
rimetteva , quindi, le parti innanzi al Giudice Istruttore all'udienza del 14.7.22, concedendo i termini di rito.
si costituiva in giudizio in data 7 luglio 2022, chiedendo in via preliminare di Controparte_1 revocare l'ordinanza presidenziale emessa dal Presidente del Tribunale di Spoleto, eccependo la nullità della notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione .
Nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti posti dalla a sostegno della sua richiesta di Parte_3 addebito della separazione, affermando che da molto prima della denuncia dalla medesima sporta nei suoi confronti , la stessa si era resa inadempiente ai suoi doveri di moglie, non provvedendo alla preparazione dei pasti e agli altri incombenti relativi al menage coniugale, oltre ad astenersi dai rapporti sessuali stante il suo interesse per un altro uomo;
sosteneva la falsità delle dichiarazioni rese della figlia minore in merito alle presunte condotte poste in essere dal medesimo ai suoi danni Per_2 evidenziando che non erano state confermate in sede di incidente probatorio;
aggiungeva che il progressivo allontanamento della moglie , lo avevano fatto cadere in uno stato di depressione che era stato notato anche dai figli.
Chiedeva , pertanto , di addebitare alla moglie la separazione;
di assegnare la casa coniugale alla ricorrente , tra l'altro unica proprietaria;
di revocare la sospensione della potestà genitoriale disposta dal Tribunale per i Minorenni a proprio carico, con riferimento al figlio , nonché il divieto di Per_1 avvicinamento al medesimo;
di regolamentare il diritto di visita da parte del padre nei confronti del figlio in modalità libera secondo un calendario dallo stesso indicato;
di disporre un contributo Per_1 al mantenimento per i figli minori di euro 150,00 per ciascun figlio , rivalutabili secondo gli indici
ISTAT, con la decorrenza che verrà stabilita dal Giudice, oltre il 50% delle spese straordinarie facendo presente a tale proposito di non essere in grado di corrispondere il contributo previsto nel provvedimento presidenziale avendo un reddito di circa euro 900.00 /1200.00 mensile e di aver lasciato pagina 3 di 7 alla un libretto di risparmi con un deposito ammontante a circa euro 20.000 ; con vittoria di Parte_1 spese .
Con provvedimento del 15 settembre 2022 il G.I. , ritenuta la nullità della notifica del ricorso introduttivo, perchè eseguita ex art.143 cpc presso la residenza nella pinea consapevolezza da parte della dell'assenza dell' in forza della misura cautelare di cui sopra , revocava i Parte_1 CP_1 provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal Presidente del Tribunale ed adottava di nuovo i relativi provvedimenti autorizzando i coniugi a vivere separati;
affidando i figli in via esclusiva alla madre, collocandoli presso la medesima;
confermando , riguardo al alla frequentazione padre – figli, i provvedimenti del Tribunale per i Minorenni;
stabilendo un contributo al mantenimento per i figli minori da porsi a carico dell' , di euro 200.00 euro mensile per ciascun figlio (oltre CP_1 rivalutazione ISTAT) e spese straordinarie al 75% ; disponendo, sotto il profilo istruttorio,
l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali e di quelli Specialistici depositate nel procedimento presso il Tribunale per i Minorenni .
Le parti concordemente chiedevano che venisse pronunciata sentenza non definitiva sullo status di separazione e, previa remissione della decisione sul punto al Collegio, il Tribunale in data 10.05.2023 con sentenza n .390/2023 pubblicata in data 18.05.2023, dichiarava la separazione dei coniugi, ordinando al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Trevi per le annotazioni e le ulteriori incombenze di rito;
riservava la decisione sulle spese alla sentenza definitiva e disponeva con separata ordinanza per la prosecuzione della causa.
La causa veniva istruita con l'acquisizione delle relazioni dei servizi sociali e di specialisti nonché con la relazione riguardante la valutazione delle competenze genitoriali .
Veniva , altresì, acquisita al fascicolo la sentenza penale n.1222/2024 Reg.Sent. emessa il 14 ottobre
2024 dalla sezione penale del Tribunale di Spoleto con la quale , era stato Controparte_1 condannato, per i reati di cui agli artt.81 e 609 bis comma 1n.1 e 609 ter comma 1 n.1 e comma 2, art.609 septies c.p., alla pena di anni 7 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per tutta la durata della pena, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile in proprio e quale genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore che si liquidavano in complessivi Euro Persona_2
30.000,00 (trentamila/00) , sentenza confermata dalla Corte di Appello di Perugia in data 23.5.2025 nell'ambito del procedimento di II grado n. 1047/2024.
All'udienza del 1 aprile 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art.190 cpc. pagina 4 di 7 Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Motivi della decisione
Preso atto dell'intervenuta sentenza non definitiva sullo status , oggetto del presente giudizio è l'esame delle richieste reciproche di addebito e le questioni relative all'affidamento dei figli, alla frequentazione padre – figli e al contributo al mantenimento.
L'attività istruttoria espletata e la documentazione acquisita hanno ampiamente provato la domanda svolta da in ordine all' addebito della separazione ad motivata Parte_3 Controparte_1 dalle gravi condotte poste in essere da quest'ultimo ai danni della figlia minore , accertate Per_2 anche in sede penale .
Trattasi, in particolare di condotte talmente gravi da costituire di per sé stesse violazioni irrimediabili a tutti i doveri nascenti dal matrimonio e, quindi, tali da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse.
Sul punto la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, sia pure in punto di violenze fisiche, che “ Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 3925 del
19/02/2018; v. già Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7321 del 07/04/2005 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11844 del
19/05/2006)” ( vedi Cass. Civ. n. 11208/2024)
E' innnegabile che l' con i comportamenti posti in essere ai danni della figlia minore CP_1 Per_2 si è reso colpevole non solo di un reato estremamente grave, ma ha violato tutti i principi che sottendono la responsabilità genitoriale minando la fiducia della che correttamente si è Parte_3 posta a tutela della figlia .
Ne deriva che deve dichiararsi l'addebito della separazione a carico di . Controparte_1
Deve essere dichiarata la decadenza della responsabilità genitoriale di nei Controparte_1 riguardi della figlia minore con sospensione anche di qualsiasi incontro padre – figlia . Per_2
Per quanto attiene il figlio , lo stesso è prossimo al raggiungimento della maggiore età e dalle Per_1 relazioni dei Servizi sociali emerge che lo stesso ha ripreso la relazione con il padre tramite gli incontri protetti ed ha, comunque, espresso il desiderio di ampliare tale frequentazione anche con i nonni paterni.
pagina 5 di 7 Alla luce di quanto sopra , pur mantenendo l'affido esclusivo di alla madre con il suo Per_1 collocamento presso la stessa, è opportuno disporre una frequentazione in modalità libera con il padre nei tempi di volta in volta concordati secondo le esigenze dello stesso . Per_1
Per quanto attiene il contributo al mantenimento per i figli , stante la documentazione prodotta dalle parti anche con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale , deve essere confermato l'importo di euro 200.00 per ciascun figlio , rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi a favore della entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 75% delle spese straordinarie, Parte_3 previamente concordate .
Quanto alla richiesta avanzata da parte ricorrente di condanna al risarcimento del danno subito dalla stessa parte ricorrente e dalla figlia minore a seguito delle condotte tenute dall' , si rileva che CP_1 detto risarcimento è già stato disposto in sede penale .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2587/2021 così provvede: preso atto della sentenza N.390/2023 pubblicata in data 18.05.2023 del Tribunale di Spoleto, addebita la separazione a;
Controparte_1 assegna la casa coniugale a , tra l'altro unica proprietaria;
Parte_3 dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale di nei riguardi della figlia Controparte_1 minore con sospensione di qualsiasi incontro padre – figlia;
Per_2 dispone l'affido esclusivo del figlio a con collocamento abitativo presso la Per_1 Parte_3 madre nella casa coniugale;
dispone la frequentazione padre – figlio in modalità libera nei tempi di volta in volta concordati secondo le esigenze dello stesso;
Per_1 pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e Controparte_1 Per_1
mediante versamento alla madre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese dell'importo Per_2 mensile di euro 200.00 per ciascun figlio , rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat oltre al 75% delle spese straordinarie;
condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro Controparte_1
5077,00 oltre spese forfettarie al 15% , IVA e CAP come per legge .
Spoleto 25.7.2025
pagina 6 di 7 Il Presidente
Claudia Matteini
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