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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 750/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
750/2024 RG., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta delega allegata al ricorso, Parte_1
dall'Avv.to Massimiliano Marinelli del Foro di Parma e dall'Avv.to Irene Lo Bue del
Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso i relativi domicili informatici;
RICORRENTE contro in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Como – 22100 - via Belvedere, n. 2/a, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla memoria difensiva, dall'Avv.to
Luigi Granato del Foro di Milano nonché dall'Avv.to Filippo Ziveri del Foro di
Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo, sito in
Parma, Viale Mariotti, n. 1;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione 1. Svolgimento del processo.
1.1 Con ricorso ex art 414 c.p.c., depositato in data 15.07.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio dinnanzi al
Tribunale di Parma – Sezione Lavoro – Controparte_1
instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“VOGLIA IL TRIBUNALE DI PARMA ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico previsto nel contratto di assunzione, denominato “bonus (MBO)” nella misura massima di € 15.000,00 (quindicimila/00) per l'anno 2022, e nella misura massima di € 7.500 (settemilacinquecento/00) per l'anno 2023, o nella minore somma che dovesse risultare in corso di causa;
in subordine, ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale della resistente, consistente nell'omessa formale fissazione degli obiettivi che il dr. Parte_1
avrebbe dovuto raggiungere, e al risarcimento del conseguente danno, anche da perdita di chances;
condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme dovute in conseguenza dell'accoglimento delle domande di cui ai punti precedenti, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, competenze e onorari”.
A fondamento della domanda, il ricorrente rappresentava: a) di essere stato assunto dalla resistente il 1° luglio 2021, nella categoria impiegati, con inquadramento nel 1° livello del C.c.n.l. per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, presso la sede di Parma (cfr. contratto di assunzione del 28 maggio 2021 – doc. 1 fasc. parte ricorrente) nonché con la qualifica di district manager per il territorio di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;
b) che il contratto in questione prevedeva che “oltre alla normale retribuzione” annua lorda (espressamente quantificata dalle parti, unitamente ad alcuni trattamenti accessori e a un patto di non concorrenza), fosse riconosciuto al dr. “a seguito del raggiungimento Parte_1 degli obiettivi stabili con separata scrittura: un bonus (MBO) nella misura massima di euro 15.000,00 (quindicimila/00)”; c) che, con il prospetto paga di ottobre 2022, il predetto importo veniva liquidato al ricorrente, per l'anno 2021 (anno nel quale aveva prestato la sua opera soltanto per alcuni mesi), in misura pari a € 500,00 (doc. 2 fasc. parte ricorrente); c) che, sempre a tale titolo, veniva corrisposta la somma ulteriore di
€ 3.691,00, somma formalmente imputata dalla società convenuta a titolo di rimborso spese, in realtà mai effettuate, d) che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta il 30 giugno 2023, con il prospetto paga di giugno 2023 (doc. 3 fasc. parte ricorrente), venivano liquidate le competenze di fine rapporto, ma non la predetta voce retributiva;
e) che, parimenti, ad oggi nulla risultava corrisposto per il primo semestre nel 2023, nel corso del quale il ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa;
f) che, con lettera di costituzione e messa in mora del 4 ottobre
2023 il dr. chiedeva, dunque, l'erogazione del trattamento economico in Parte_1
questione (doc. 4 fasc. parte ricorrente), senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro;
g) che il ricorrente, negli anni in cui aveva prestato la sua opera nel distretto di competenza, aveva: • contrattualizzato 250 nuovi clienti;
• inserito 27 nuove risorse come agenti o procacciatori di affari;
• raggiunto un risultato economico pari a €
203.800 di canoni annuali, con abbonamenti quinquennali;
h) che, negli anni suddetti,
i risultati economici del distretto di competenza del ricorrente erano stati ampiamente positivi;
i) che l'avvenuta liquidazione del MBO al dr. per l'anno 2021, e Parte_1
ai colleghi nelle stesse condizioni anche per l'anno 2022, in assenza della predeterminazione degli obiettivi, deponeva nel senso della volontà di parte datoriale di correlare l'erogazione di tale emolumento esclusivamente alla valutazione del fatturato conseguito;
l) che, pertanto, anche per gli anni 2022 e 2023 (per tale anno limitatamente ai sei mesi di effettivo svolgimento dell'attività) il predetto importo doveva liquidato;
m) che, in ogni caso, il non avere fissato in via preventiva gli obiettivi da raggiungere, a fronte di una prestazione resa senza alcuna censura, e con positivi risultati economici, costituiva un inadempimento contrattuale, risarcibile sotto il profilo della perdita economica collegata alla impossibilità, per fatto imputabile a parte datoriale, di ottenere quanto spettante.
Il ricorrente, dunque, poste tali premesse fattuali, chiedeva, in via principale,
l'erogazione del “bonus (MBO)” nella misura massima di € 15.000,00
(quindicimila/00) per l'anno 2022, e nella misura massima di € 7.500
(settemilacinquecento/00) per l'anno 2023.
In subordine, premettendo che il contratto stipulato tra le parti impegnava comunque il datore di lavoro a prevedere gli obiettivi che il dr. avrebbe dovuto Parte_1
raggiungere, correlando al raggiungimento degli stessi l'attribuzione di un rilevante trattamento economico, chiedeva che – laddove si fosse ritenuto che lo svolgimento dei compiti assegnati al ricorrente, congiuntamente al raggiungimento del fatturato dedotto, non fossero elementi suscettibili di attestare il raggiungimento degli obiettivi cui l'erogazione dell'emolumento rivendicato risultava correlata - gli venisse riconosciuto il risarcimento del danno patito, per perdita di chances, nella misura di €
15.000,00 per il 2022 e di € 7.500 per il 2023, o nella misura inferiore determinata dal Tribunale in via equitativa.
1.2. Ritualmente evocata, la società convenuta si costituiva tardivamente in giudizio con memoria difensiva del 27.11.2024, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
1.3. La causa veniva, dunque, istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del 24.04.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti - decideva dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato per le motivazioni e nei limiti di seguito indicati.
2.2. In punto di fatto, è provato: - che l'odierno ricorrente è stato assunto dalla società resistente il 1° luglio 2021, con la qualifica di district manager per il territorio di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e
Modena ed inquadramento nel 1° livello del C.c.n.l. per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, (cfr. contratto di assunzione del 28 maggio 2021 – doc. 1 fasc. parte ricorrente);
- che il contratto in questione prevedeva il riconoscimento, a favore del lavoratore, oltreché della retribuzione ordinaria annua lorda e di alcuni trattamenti accessori, anche di un ulteriore emolumento retributivo correlato al raggiungimento degli obiettivi da stabilirsi con separata scrittura, ossia di un bonus (MBO), la cui misura massima è stata fissata in euro 15.000,00;
- che, in particolare, tale contratto così prevedeva: “annualmente Le sarà corrisposto,
a seguito del raggiungimento degli obiettivi stabiliti con separata scrittura: un bonus
(MBO) nella misura massima di euro 15.000,00 (quindicimila/00)”;
- che gli obiettivi da raggiungere, né sono mai stati fissati per iscritto, né sono mai stati comunicati oralmente al ricorrente (testimonianza resa da Tes_1
all'udienza del 20.02.2025);
- che la società convenuta, negli anni 2021, 2022, e 2023, ha liquidato a tutti i district manager operanti nel settore vendita limitatamente al segmento dei privati e delle piccole attività commerciali il trattamento economico denominato MBO
(testimonianza resa da all'udienza del 20.02.2025). Tes_1
2.3. Alla stregua della documentazione acquisita, risulta, dunque, d'immediata evidenza come la datrice di lavoro si sia autovincolata alla corresponsione, a favore del ricorrente, dell'emolumento retributivo in controversia, ponendo, quale condizione per tale riconoscimento, quella del raggiungimento, da parte del lavoratore, degli obiettivi da stabilirsi con separata scrittura privata;
vincolo a fronte del quale si configura, pertanto, in capo al lavoratore, un vero e proprio diritto soggettivo.
E, tuttavia, poiché la società convenuta non ha adempiuto all'obbligo – preliminare – di fissazione degli obiettivi al raggiungimento dei quali è prevista la corresponsione dell'emolumento retributivo in controversia, non può che residuare, quale unica possibilità di tutela delle pretese attoree, quella del risarcimento del danno da perdita di chance;
tutela espressamente richiesta, in via subordinata, da parte ricorrente, il quale ha, appunto, rivendicato, sotto il profilo patrimoniale, il risarcimento del danno da perdita di chance, ossia della possibilità di conseguire, in ragione della mancata – illegittima - fissazione degli obiettivi cui la società convenuta si era autovincolata in sede contrattuale, l'emolumento economico agognato.
Secondo il prevalente e preferibile filone ontologico, la chance viene in rilievo come un bene giuridico autonomo, distinto da quello finale (in questo caso la progressione economica), tutelabile in quanto già facente parte del patrimonio del soggetto danneggiato;
essa esprime un valore che già compone il patrimonio di questi, la cui lesione configura una perdita, piuttosto che un mancato guadagno, ossia un danno emergente.
Secondo questa prospettiva – che qualifica la chance come un bene autonomo – condizione necessaria e sufficiente al fine di conseguire il risarcimento del danno, è la sussistenza di una mera possibilità di risultato, senza che acquisti rilievo una consistenza quantitativa qualificata.
Tanto premesso, la questione relativa all'individuazione della consistenza minima della chance per ammettere il risarcimento della relativa perdita è stata risolta dalla più recente giurisprudenza più recente nel senso di consentire il risarcimento di ogni chance che esprima una “possibilità non trascurabile di ottenere un risultato utile”, non necessariamente superiore al 50%.
In quest'ottica, la consistenza della chance assume rilevanza ai soli fini della quantificazione del danno, senza più incidere sull'ammissibilità della tutela risarcitoria.
Sotto il profilo della quantificazione, secondo la tesi nettamente maggioritaria, il danno attuale ed immediato da lesione di chance si determina assumendo, quale parametro di riferimento, l'utile economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito del c.d. coefficiente di riduzione che dipenda dal grado di probabilità di conseguirlo sulla base del caso concreto. Solo ove tale criterio risulti di difficile applicazione, si ammette il ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226
c.c.
Tanto premesso in ordine ai principi applicabili, nella fattispecie in controversia, i connotati del bonus in questione (che consiste in una forma di retribuzione incentivante ancorata a parametri e indicatori di risultato tendenzialmente correlati all'andamento del fatturato aziendale) nonché gli elementi forniti dalla parte ricorrente1 – e, in particolare, la circostanza dedotta e confermata dal teste Tes_1
secondo cui, “con il Sig. , si è verificato un incremento sia dell'organico Parte_1
del fatturato” – induce lo scrivente Giudice a ravvisare, nel caso de quo, la ricorrenza di elevate probabilità che, qualora la datrice di lavoro avesse operato correttamente, procedendo alla fissazione degli obiettivi aziendali, il ricorrente avrebbe conseguito l'emolumento retributivo rivendicato nella presente sede.
Di talché, alla stregua dei principi richiamati, deve accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chances dal medesimo patiti, in relazione alla vicenda in controversia, in ragione della mancata – illegittima - fissazione degli obiettivi cui la società convenuta si era autovincolata in sede contrattuale, danno da quantificarsi avendo riguardo alla misura massima contrattualmente pattuita per la liquidazione del bonus MBO (ossia 15.000,00 euro annui) e procedendo alla riduzione di una percentuale pari al 40%, oltre accessori di legge.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidati nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico della società convenuta.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore compreso tra €
5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. In accoglimento della domanda attorea avanzata in via subordinata, condanna la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, per i titoli in controversia, di una somma pari ad euro 9.000,00 per l'anno 2022 nonché di una somma pari a 4.500,00 per l'anno 2023, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
2. Condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, a favore di parte ricorrente, delle spese di lite, spese che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi professionali ed euro 118,50 per anticipazioni, oltre
I.V.A., C.P.A. e 15% per spese generali.
Così deciso in Parma, il 24 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non si possono, per contro, tenere in considerazione gli elementi dedotti dalla parte convenuta, la quale, costituendosi tardivamente in giudizio, è irrimediabilmente decaduta dalla prova.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
750/2024 RG., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta delega allegata al ricorso, Parte_1
dall'Avv.to Massimiliano Marinelli del Foro di Parma e dall'Avv.to Irene Lo Bue del
Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso i relativi domicili informatici;
RICORRENTE contro in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Como – 22100 - via Belvedere, n. 2/a, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla memoria difensiva, dall'Avv.to
Luigi Granato del Foro di Milano nonché dall'Avv.to Filippo Ziveri del Foro di
Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo, sito in
Parma, Viale Mariotti, n. 1;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione 1. Svolgimento del processo.
1.1 Con ricorso ex art 414 c.p.c., depositato in data 15.07.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio dinnanzi al
Tribunale di Parma – Sezione Lavoro – Controparte_1
instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“VOGLIA IL TRIBUNALE DI PARMA ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico previsto nel contratto di assunzione, denominato “bonus (MBO)” nella misura massima di € 15.000,00 (quindicimila/00) per l'anno 2022, e nella misura massima di € 7.500 (settemilacinquecento/00) per l'anno 2023, o nella minore somma che dovesse risultare in corso di causa;
in subordine, ritenere e dichiarare l'inadempimento contrattuale della resistente, consistente nell'omessa formale fissazione degli obiettivi che il dr. Parte_1
avrebbe dovuto raggiungere, e al risarcimento del conseguente danno, anche da perdita di chances;
condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle somme dovute in conseguenza dell'accoglimento delle domande di cui ai punti precedenti, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, competenze e onorari”.
A fondamento della domanda, il ricorrente rappresentava: a) di essere stato assunto dalla resistente il 1° luglio 2021, nella categoria impiegati, con inquadramento nel 1° livello del C.c.n.l. per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, presso la sede di Parma (cfr. contratto di assunzione del 28 maggio 2021 – doc. 1 fasc. parte ricorrente) nonché con la qualifica di district manager per il territorio di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena;
b) che il contratto in questione prevedeva che “oltre alla normale retribuzione” annua lorda (espressamente quantificata dalle parti, unitamente ad alcuni trattamenti accessori e a un patto di non concorrenza), fosse riconosciuto al dr. “a seguito del raggiungimento Parte_1 degli obiettivi stabili con separata scrittura: un bonus (MBO) nella misura massima di euro 15.000,00 (quindicimila/00)”; c) che, con il prospetto paga di ottobre 2022, il predetto importo veniva liquidato al ricorrente, per l'anno 2021 (anno nel quale aveva prestato la sua opera soltanto per alcuni mesi), in misura pari a € 500,00 (doc. 2 fasc. parte ricorrente); c) che, sempre a tale titolo, veniva corrisposta la somma ulteriore di
€ 3.691,00, somma formalmente imputata dalla società convenuta a titolo di rimborso spese, in realtà mai effettuate, d) che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta il 30 giugno 2023, con il prospetto paga di giugno 2023 (doc. 3 fasc. parte ricorrente), venivano liquidate le competenze di fine rapporto, ma non la predetta voce retributiva;
e) che, parimenti, ad oggi nulla risultava corrisposto per il primo semestre nel 2023, nel corso del quale il ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa;
f) che, con lettera di costituzione e messa in mora del 4 ottobre
2023 il dr. chiedeva, dunque, l'erogazione del trattamento economico in Parte_1
questione (doc. 4 fasc. parte ricorrente), senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro;
g) che il ricorrente, negli anni in cui aveva prestato la sua opera nel distretto di competenza, aveva: • contrattualizzato 250 nuovi clienti;
• inserito 27 nuove risorse come agenti o procacciatori di affari;
• raggiunto un risultato economico pari a €
203.800 di canoni annuali, con abbonamenti quinquennali;
h) che, negli anni suddetti,
i risultati economici del distretto di competenza del ricorrente erano stati ampiamente positivi;
i) che l'avvenuta liquidazione del MBO al dr. per l'anno 2021, e Parte_1
ai colleghi nelle stesse condizioni anche per l'anno 2022, in assenza della predeterminazione degli obiettivi, deponeva nel senso della volontà di parte datoriale di correlare l'erogazione di tale emolumento esclusivamente alla valutazione del fatturato conseguito;
l) che, pertanto, anche per gli anni 2022 e 2023 (per tale anno limitatamente ai sei mesi di effettivo svolgimento dell'attività) il predetto importo doveva liquidato;
m) che, in ogni caso, il non avere fissato in via preventiva gli obiettivi da raggiungere, a fronte di una prestazione resa senza alcuna censura, e con positivi risultati economici, costituiva un inadempimento contrattuale, risarcibile sotto il profilo della perdita economica collegata alla impossibilità, per fatto imputabile a parte datoriale, di ottenere quanto spettante.
Il ricorrente, dunque, poste tali premesse fattuali, chiedeva, in via principale,
l'erogazione del “bonus (MBO)” nella misura massima di € 15.000,00
(quindicimila/00) per l'anno 2022, e nella misura massima di € 7.500
(settemilacinquecento/00) per l'anno 2023.
In subordine, premettendo che il contratto stipulato tra le parti impegnava comunque il datore di lavoro a prevedere gli obiettivi che il dr. avrebbe dovuto Parte_1
raggiungere, correlando al raggiungimento degli stessi l'attribuzione di un rilevante trattamento economico, chiedeva che – laddove si fosse ritenuto che lo svolgimento dei compiti assegnati al ricorrente, congiuntamente al raggiungimento del fatturato dedotto, non fossero elementi suscettibili di attestare il raggiungimento degli obiettivi cui l'erogazione dell'emolumento rivendicato risultava correlata - gli venisse riconosciuto il risarcimento del danno patito, per perdita di chances, nella misura di €
15.000,00 per il 2022 e di € 7.500 per il 2023, o nella misura inferiore determinata dal Tribunale in via equitativa.
1.2. Ritualmente evocata, la società convenuta si costituiva tardivamente in giudizio con memoria difensiva del 27.11.2024, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
1.3. La causa veniva, dunque, istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del 24.04.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti - decideva dando lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato per le motivazioni e nei limiti di seguito indicati.
2.2. In punto di fatto, è provato: - che l'odierno ricorrente è stato assunto dalla società resistente il 1° luglio 2021, con la qualifica di district manager per il territorio di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e
Modena ed inquadramento nel 1° livello del C.c.n.l. per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, (cfr. contratto di assunzione del 28 maggio 2021 – doc. 1 fasc. parte ricorrente);
- che il contratto in questione prevedeva il riconoscimento, a favore del lavoratore, oltreché della retribuzione ordinaria annua lorda e di alcuni trattamenti accessori, anche di un ulteriore emolumento retributivo correlato al raggiungimento degli obiettivi da stabilirsi con separata scrittura, ossia di un bonus (MBO), la cui misura massima è stata fissata in euro 15.000,00;
- che, in particolare, tale contratto così prevedeva: “annualmente Le sarà corrisposto,
a seguito del raggiungimento degli obiettivi stabiliti con separata scrittura: un bonus
(MBO) nella misura massima di euro 15.000,00 (quindicimila/00)”;
- che gli obiettivi da raggiungere, né sono mai stati fissati per iscritto, né sono mai stati comunicati oralmente al ricorrente (testimonianza resa da Tes_1
all'udienza del 20.02.2025);
- che la società convenuta, negli anni 2021, 2022, e 2023, ha liquidato a tutti i district manager operanti nel settore vendita limitatamente al segmento dei privati e delle piccole attività commerciali il trattamento economico denominato MBO
(testimonianza resa da all'udienza del 20.02.2025). Tes_1
2.3. Alla stregua della documentazione acquisita, risulta, dunque, d'immediata evidenza come la datrice di lavoro si sia autovincolata alla corresponsione, a favore del ricorrente, dell'emolumento retributivo in controversia, ponendo, quale condizione per tale riconoscimento, quella del raggiungimento, da parte del lavoratore, degli obiettivi da stabilirsi con separata scrittura privata;
vincolo a fronte del quale si configura, pertanto, in capo al lavoratore, un vero e proprio diritto soggettivo.
E, tuttavia, poiché la società convenuta non ha adempiuto all'obbligo – preliminare – di fissazione degli obiettivi al raggiungimento dei quali è prevista la corresponsione dell'emolumento retributivo in controversia, non può che residuare, quale unica possibilità di tutela delle pretese attoree, quella del risarcimento del danno da perdita di chance;
tutela espressamente richiesta, in via subordinata, da parte ricorrente, il quale ha, appunto, rivendicato, sotto il profilo patrimoniale, il risarcimento del danno da perdita di chance, ossia della possibilità di conseguire, in ragione della mancata – illegittima - fissazione degli obiettivi cui la società convenuta si era autovincolata in sede contrattuale, l'emolumento economico agognato.
Secondo il prevalente e preferibile filone ontologico, la chance viene in rilievo come un bene giuridico autonomo, distinto da quello finale (in questo caso la progressione economica), tutelabile in quanto già facente parte del patrimonio del soggetto danneggiato;
essa esprime un valore che già compone il patrimonio di questi, la cui lesione configura una perdita, piuttosto che un mancato guadagno, ossia un danno emergente.
Secondo questa prospettiva – che qualifica la chance come un bene autonomo – condizione necessaria e sufficiente al fine di conseguire il risarcimento del danno, è la sussistenza di una mera possibilità di risultato, senza che acquisti rilievo una consistenza quantitativa qualificata.
Tanto premesso, la questione relativa all'individuazione della consistenza minima della chance per ammettere il risarcimento della relativa perdita è stata risolta dalla più recente giurisprudenza più recente nel senso di consentire il risarcimento di ogni chance che esprima una “possibilità non trascurabile di ottenere un risultato utile”, non necessariamente superiore al 50%.
In quest'ottica, la consistenza della chance assume rilevanza ai soli fini della quantificazione del danno, senza più incidere sull'ammissibilità della tutela risarcitoria.
Sotto il profilo della quantificazione, secondo la tesi nettamente maggioritaria, il danno attuale ed immediato da lesione di chance si determina assumendo, quale parametro di riferimento, l'utile economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito del c.d. coefficiente di riduzione che dipenda dal grado di probabilità di conseguirlo sulla base del caso concreto. Solo ove tale criterio risulti di difficile applicazione, si ammette il ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226
c.c.
Tanto premesso in ordine ai principi applicabili, nella fattispecie in controversia, i connotati del bonus in questione (che consiste in una forma di retribuzione incentivante ancorata a parametri e indicatori di risultato tendenzialmente correlati all'andamento del fatturato aziendale) nonché gli elementi forniti dalla parte ricorrente1 – e, in particolare, la circostanza dedotta e confermata dal teste Tes_1
secondo cui, “con il Sig. , si è verificato un incremento sia dell'organico Parte_1
del fatturato” – induce lo scrivente Giudice a ravvisare, nel caso de quo, la ricorrenza di elevate probabilità che, qualora la datrice di lavoro avesse operato correttamente, procedendo alla fissazione degli obiettivi aziendali, il ricorrente avrebbe conseguito l'emolumento retributivo rivendicato nella presente sede.
Di talché, alla stregua dei principi richiamati, deve accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chances dal medesimo patiti, in relazione alla vicenda in controversia, in ragione della mancata – illegittima - fissazione degli obiettivi cui la società convenuta si era autovincolata in sede contrattuale, danno da quantificarsi avendo riguardo alla misura massima contrattualmente pattuita per la liquidazione del bonus MBO (ossia 15.000,00 euro annui) e procedendo alla riduzione di una percentuale pari al 40%, oltre accessori di legge.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidati nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico della società convenuta.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore compreso tra €
5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. In accoglimento della domanda attorea avanzata in via subordinata, condanna la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, per i titoli in controversia, di una somma pari ad euro 9.000,00 per l'anno 2022 nonché di una somma pari a 4.500,00 per l'anno 2023, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
2. Condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, a favore di parte ricorrente, delle spese di lite, spese che si liquidano in euro 3.000,00 per compensi professionali ed euro 118,50 per anticipazioni, oltre
I.V.A., C.P.A. e 15% per spese generali.
Così deciso in Parma, il 24 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non si possono, per contro, tenere in considerazione gli elementi dedotti dalla parte convenuta, la quale, costituendosi tardivamente in giudizio, è irrimediabilmente decaduta dalla prova.