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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/05/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.889/2022 R.G. promossa
DA
[...]
Parte_1
), in persona dell'Assessore p.t.,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. O. Di Blasi
Appellato
OGGETTO: reiterazione abusiva dei contratti a termine – risarcimento del danno – lavoratori forestali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Caltagirone del 16.04.2020 Controparte_1
esponeva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'Assessorato territorio e ambiente e dell' Parte_1
Regione siciliana in forza di una successione di contratti a tempo
[...]
determinato, conclusi dall'1.03.1988 al 31.12.2019, in difetto della forma scritta ad substantiam e di ragioni specifiche che giustificassero l'apposizione del termine e le reiterate proroghe;
chiedeva pertanto al giudice adito di accertare e dichiarare: la nullità dei singoli contratti conclusi per mancanza della forma prescritta,
l'illegittimità delle clausole di apposizione del termine finale e la reiterazione abusiva dei contratti a termine per superamento del limite di 36 mesi, nonché il superamento delle soglie di contingentamento dei rapporti di lavoro a tempo determinato;
la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive relative agli scatti di anzianità e alle progressioni di carriera secondo quanto previsto dal CCNL di categoria, nonché l'adeguamento della posizione contributiva;
il risarcimento del danno subito per effetto dell'abusiva reiterazione degli illegittimi contratti a termine, da quantificarsi nella misura compresa fra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita.
Il tribunale adito con sentenza n.192/2022 del 5.04.2022, accoglieva parzialmente il ricorso. Preliminarmente, osservava che in ragione del termine previsto dall'art.2 della direttiva 1999/70 CE (10.7.2001) per consentire agli stati membri l'adeguamento alla normativa sovranazionale, solo i contratti a termine successivi al 10.7.2001 potevano essere oggetto di valutazione, non potendosi configurare una abusiva reiterazione fintantoché il legislatore nazionale non avesse provveduto al recepimento della direttiva. Riteneva, pertanto, infondata la domanda formulata nei confronti dell'Assessorato Territorio e Ambiente in quanto amministrazione apicale di riferimento per i contratti stipulati prima del 2001 e in difetto di ulteriori contratti stipulati tra le stesse parti successivamente a tale data. Ciò posto, incontroversa la conclusione tra il ricorrente e l Parte_1 [...]
, di venti Controparte_2
contratti a tempo determinato per una durata complessiva di 45 mesi, privi di forma scritta e dell'indicazione specifica delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine, rigettava l'eccezione di decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010 sollevata dall'amministrazione resistente, atteso che il ricorso giudiziario risultava essere stato depositato in data 16.04.2020 nel pieno rispetto del termine decadenziale previsto dall'art.28 D. Lgs n.81/2015 di 180 giorni per impugnare l'ultimo dei contratti
(31.12.2019).
Sussistendo, dunque, l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, il tribunale escludeva la sussistenza di ipotesi che potessero derogare alla spettanza del risarcimento del danno nella misura prevista dall'art. 32 l. n. 183/2010 ex Cass. civ.
SS.UU. n. 5072/2016.
In particolare, secondo il giudicante:
l'attività dei forestali non poteva essere ricondotta all'art. 2135 c.c., trattandosi di rapporti di lavoro pubblico, poichè intercorrenti con un ente pubblico e posti in essere al fine di soddisfare i fini istituzionali dell'ente; non era dirimente il riferimento all'applicazione della l. n. 16/96, nella quale non vi erano dati normativi che potessero sostenere la tesi dell'assimilabilità alle attività agricole del lavoro dei forestali, che neppure rientrava nella definizione dell'art. 1
D.L. n. 7/1970.
Il tribunale negava poi che la nullità dei contratti, con conseguente sussistenza di meri rapporti di fatto ex art. 2126 c.c., escludesse il diritto al risarcimento del danno comunitario, finalizzato proprio a sanzionare l'utilizzo informale e ingiustificato del lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, in assenza della possibilità di conversione in rapporto a tempo indeterminato.
Quantificava, quindi, l'indennizzo dovuto, in relazione ai parametri previsti dall'art. 32 l. n. 183/2010, in 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Avverso la suddetta pronuncia, con ricorso depositato il 4.10.2022, proponeva appello la parte soccombente;
l'appellato resisteva al gravame.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di decadenza ex art. 32 l. n.183/2010. Rileva che l'eccezione in esame è stata sollevata con riferimento al primo contratto stipulato dopo il decorso dei 36 mesi e che il termine previsto dalla suddetta norma risulta superato nel 2017: “Il lavoratore avrebbe dovuto impugnare il primo contratto che aveva apposta una clausola idonea a determinare, per la sua durata, il superamento del termine di 36 mesi, assommando i pregressi periodi già lavorati con la parte datoriale odierna appellante”. Sostiene, conseguentemente, che i contratti anteriori al
2017 sono legittimi perché non superano la durata complessiva dei 36 mesi e quelli successivi non sono stati contestati tempestivamente. Richiama in merito un precedente di questa Corte (sentenza n. 192/2022) e aggiunge che anche per far valere l'illegittimità dei contratti per mancanza di forma scritta o per mancata indicazione delle causali l'appellato avrebbe dovuto provvedere alla impugnazione di ciascuno di essi entro il termine di decadenza.
2. Con il secondo motivo deduce l'inapplicabilità della normativa di attuazione della Direttiva 1990/70 CE al caso di specie per diverse ragioni. Evidenzia, in via preliminare, che i lavori a tempo determinato dei forestali non possono qualificarsi di pubblico impiego per mancanza del requisito della necessaria stabilità dell'inserimento del soggetto nell'organizzazione del datore di lavoro, oltre che per la mancanza della stessa volontà di inserirli nella propria organizzazione: “Il fatto che questi lavoratori non siano mai stati assunti stabilmente e che i loro contratti hanno avuto sempre durata ridotta in ciascun anno testimonia che la loro presenza non corrispondeva ad un'esigenza stabile dell'amministrazione, alla cura di un'attività o di una funzione stabilmente nei compiti dell'amministrazione”. In secondo luogo rileva che l'assunzione degli stessi è finalizzata al perseguimento di obiettivi di politica sociale ed assistenziale. A tal fine mette in rilievo le analogie con la posizione dei lavoratori socialmente utili, la cui assunzione è riconducibile a misure di carattere prevalentemente previdenziale ed assistenziale e richiama varie pronunce del giudice di legittimità riguardante il rapporto con gli LSU.
3. Con altro motivo ribadisce che il rapporto in esame è riconducile alle attività agricole e a quelle stagionali, alle quali non si applica la disciplina in materia di contratti a termine (dlgs n. 368/2001 prima e dlgs n. 81/2015 poi). Sostiene che la qualificazione come lavori agricoli va effettuata non in riferimento alla natura del datore di lavoro, ma considerando la mansione espletata. Quanto alla stagionalità richiama la qualifica attribuita all'attività dei forestali dal ccnl applicabile e da quello integrativo regionale. Deduce, poi, che l'assimilabilità ai rapporti di lavoro agricolo si desume anche dal sistema di reclutamento che, peraltro, non richiede la stipula del contratto per iscritto (adempiuta con l'indicazione, nella richiesta di avviamento lavorativo, della durata che avrà l'impiego). Invoca, inoltre, la specialità della normativa regionale che regola la materia.
Infine, l'appellante sostiene che la sussistenza di rapporti di mero fatto ai sensi dell'art. 2126 c.c. non dà diritto ad ulteriori rivendicazioni a titolo patrimoniale diverse dal pagamento del lavoro prestato.
4. Così riassunti i motivi di gravame, l'appello è infondato.
4.1 La pronuncia di rigetto dell'eccezione di decadenza appare corretta.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante nel caso in cui si deduce l'abusiva reiterazione delle assunzioni a tempo determinato il termine di decadenza decorre dall'ultimo contratto, rilevando i precedenti solo come fatto storico che determina l'illegittimità di quello tempestivamente impugnato: “5.6.
Dunque, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dalla L. n. 183 del 2010, art.
32, comma 4, lett. a), deve essere osservato e decorre dall'ultimo (ex latere actoris) dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede
l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto, concluso tra le parti, per far accertare l'abusiva reiterazione.
Pertanto, la vicenda contrattuale può "rilevare fattualmente" (Cass., sentenza n.
22861 del 2022, par. 30.1., resa in materia di contratti a termine nell'ambito di rapporti di lavoro in somministrazione, ma che sul punto può trovare applicazione rispetto alla fattispecie in esame): in particolare, "come antecedente storico che entra a fare parte di una sequenza di rapporti e che può essere valutato, in via incidentale, dal giudice" (citata Cass., n. 22861 del 2022), al fine di verificare se la reiterazione dei contratti del lavoratore con lo stesso datore di lavoro abbia oltrepassato il limite legale di durata, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della direttiva 1999/70/CE, atteso che "quando si sia verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto comunitario" (CGUE, causa CC-53/04, )…” Persona_1
(Cass. civ. sez. lav. n. 4960/2023; cfr. anche Cass. n. 34741/2023 e Cass. n.
5453/2025, in cui si dà atto della rimeditazione e del superamento del diverso orientamento di cui a Cass. n. 8038/2022).
4.2 Per quanto attiene le altre doglianze, ritiene il collegio di richiamare, ex art. 118 disp. Att. c.p.c., un precedente di questa Corte su fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente: “3.1 I motivi, tenuto conto della stretta connessione logico-giuridica, vanno esaminati congiuntamente;
gli stessi sono in parte inammissibili e in parte infondati.
3.2 Ed invero, il giudice di prime cure ha rigettato la predetta eccezione alla luce del principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione nella recente sentenza n.
3805/2019, secondo cui, in presenza di prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze del Servizio Forestale regionale e dunque alle dipendenze dirette della pubblica amministrazione, nessuna rilevanza possono assumere elementi estrinseci o formali, come l'assunzione dei lavoratori in qualità di "operaio agricolo", volti a provare la natura agricola ex art. 2135 c.c. dell'attività di tutela del patrimonio forestale svolta da una pubblica amministrazione;
pertanto, il rapporto di lavoro degli operai forestali, assunti dal Servizio Forestale regionale, ancorché assoggettato dalla normativa regionale alla disciplina privatistica, va inquadrato nell'ambito del lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, in considerazione della natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro e dall'inerenza del rapporto di lavoro degli operai forestali ai fini istituzionali dell'ente.
3.3 A fronte di tale motivazione non coglie nel segno il richiamo alla natura temporanea della prestazione, alle sue caratteristiche e alla asserita mancanza di volontà dell'amministrazione di inserire tali rapporti nella propria organizzazione.
Peraltro, l'orientamento richiamato si pone in linea con quanto già ritenuto dalla
Corte di cassazione Sez. L, nella sentenza n. 10551 del 3.07.2003, secondo cui “Ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, ne' che si tratti di un rapporto
a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni, con conseguente configurabilità di prestazione di fatto, a norma dell'art. 2126 cod.civ.”.
3.4 Parimenti infondata è l'equiparazione di detti rapporti a quelli dei lavoratori socialmente utili, posto che nella specie difetta alcuna prova non solo dell'assenza degli elementi propri del rapporto di lavoro subordinato, riscontrato piuttosto dalla documentazione in atti (cfr. Comunicazioni UniLav), ma anche del perseguimento di esclusive finalità di politica sociale.
4. Infine, con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto di dover concedere al lavoratore la tutela indennitaria anche in presenza di un rapporto di mero fatto, che, ai sensi dell'art. 2126 c.c., non dà diritto a rivendicazioni ulteriori a titolo patrimoniale, se non il pagamento del lavoro prestato.
Secondo la tesi dell'appellante, il giudice di prime cure, nella totale nullità del contratto di lavoro per difetto assoluto di forma, avrebbe dovuto, in applicazione della tutela prevista dall'art. 2126, rigettare la domanda relativa al riconoscimento dell'indennizzo comunitario.
4.1 Anche tale motivo è infondato.
Come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, l'attività lavorativa prestata in violazione delle disposizioni per il ricorso al contratto a tempo determinato da parte dell'amministrazione regionale o di enti pubblici economici regolamentati, finanziati,
e vigilati dalla produce per il lavoratore i diritti previsti dall'art. 2126 Pt_1
cod.civ. per le prestazioni di fatto, nonché, in caso di abusivo ricorso a tale fattispecie contrattuale, l'applicazione della regola generale della responsabilità contrattuale posta dagli artt. 1218 e ss. cod. civ., con applicazione dei principi affermati nelle sentenze Cass. Sez. U. n. 5072/2016 e Cass. 11374/2016 (cfr. Sez. L - , Sentenza n.
274 del 09/01/2019); tali principi sono stati ribaditi dalla Corte nella recente sentenza n. 4075 del 14/02/2024, che in fattispecie relativa proprio a rapporti di lavoro stipulati ai sensi della L.R. Sicilia n. 14/2006, ha chiarito che “La protezione del lavoratore precario nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, inclusa l'esenzione dall'onere probatorio del danno e del nesso causale secondo l'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, non viene meno nemmeno se i contratti di lavoro a termine risultano nulli per mancanza di forma scritta ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n.
2440 del 1923. La mancanza di forma scritta comporta la violazione delle norme sulla specificazione della causale e sulla certezza dell'assetto temporale del lavoro a termine, aspetti che sono essenziali, nel contesto giuridico interno, per contrastare gli abusi, come previsto dall'art. 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/79/CE”, precisando in parte motiva che “In definitiva, è necessario affermare che la tutela agevolata del lavoratore, sul piano probatorio ai fini del risarcimento del danno, in caso di abusiva reiterazione di rapporti a termine da parte della pubblica amministrazione, per essere conforme ai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione europea, non può venire meno a causa della nullità dei contratti determinata dalla mancanza di forma scritta”.
Presupposto per la tutela indennitaria è proprio la reiterazione di contratti di lavoro (legittimi o meno) oltre il limite dei 36 mesi;
le due tutele (2126 c.c. e 1218
c.c.) operano, pertanto, su piani distinti”. (Sentenza n. 168/2025).
4.3 Va effettuata qualche ulteriore precisazione su alcuni profili specifici della presente controversia.
Da disattendere è l'affermazione dell'appellante secondo cui il rapporto non può qualificarsi di pubblico impiego poiché non rispondente ad esigenze stabili dell'amministrazione e in assenza della volontà di inserire stabilmente il dipendente nell'organizzazione pubblicistica: si tratta di circostanze presenti in ogni ipotesi di assunzione a tempo determinato da parte delle pubbliche amministrazioni ed è indubbio che le assunzioni a termine siano strumenti utilizzabili da parte delle amministrazioni e diano luogo a rapporti di pubblico impiego.
Il richiamo alla fattispecie dei lavori socialmente utili finalizzato alla tesi della prevalente finalità di politica sociale che esclude l'applicazione della direttiva comunitaria, è smentita dalla stessa amministrazione appellante che evidenzia tratti caratteristici degli LSU insussistenti nel lavoro dei forestali (assenza di un rapporto di lavoro subordinato, espressamente escluso dalla normativa sui lavori socialmente utili, matrice di natura assistenziale, presenza di una componente formativa diretta alla riqualificazione del personale per una eventuale futura ricollocazione).
Infine, va effettuata una precisazione quanto alla stagionalità dell'attività in esame con conseguente deroga dall'applicazione della normativa in tema di contratti a termine.
Invero, il dlgs n. 368/2001 rimanda per l'individuazione dei lavori stagionali al dpr n. 1525 del 1963, nonché ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Orbene, osserva il collegio che l'allegato al dpr n. 1525 non prevede un'ipotesi riconducibile al lavoro dei forestali. Né può avere rilievo la previsione del CCNL
1998/2001 o del CIRL, la cui stipula è precedente l'entrata in vigore del dlgs n.
368/2001.
5. La pronuncia impugnata va, dunque integralmente confermata.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le previsioni del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 3 aprile 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi