Articolo 2141 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2140Articolo 2142
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9 ottobre 2010
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7 luglio 2017
Art. 2141. Perdita del grado per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza 1. Per gli appartenenti ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza, la perdita del grado, qualora non consegua all'iscrizione in altro ruolo, comporta l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito italiano, senza alcun grado, ((ovvero, per il comparto aeronavale e il contingente di mare, nel ruolo dei militari di truppa della Marina militare, senza alcun grado.))
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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