Art. 2141. Perdita del grado per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza 1. Per gli appartenenti ai ruoli del Corpo della Guardia di finanza, la perdita del grado, qualora non consegua all'iscrizione in altro ruolo, comporta l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito italiano, senza alcun grado, ((ovvero, per il comparto aeronavale e il contingente di mare, nel ruolo dei militari di truppa della Marina militare, senza alcun grado.))
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9 ottobre 2010
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7 luglio 2017
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Giurisprudenza • 14
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 05/05/2026, n. 3519Provvedimento: […] L'oggetto del giudizio è costituito dalla domanda di annullamento della determinazione prot. 0247713/2022 del 24 maggio 2022, con cui il Comando interregionale dell'Italia Centrale della Guardia di Finanza ha disposto la perdita del grado per rimozione del -OMISSIS- – già maresciallo capo della Guardia di finanza- con iscrizione d'ufficio del medesimo nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito senza alcun grado (ex art. 2141 del Codice dell'Ordinamento Militare); sanzione disciplinare inflitta a seguito di procedimento disciplinare avviato con nota in data 17 novembre 2021, […]Leggi di più...
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