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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5143 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Palermo, Sezione V^ Civile, nella persona del Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado portante il n. R.G. 12823/2020 tra
[...]
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro Tempore, col ministero
[...] dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,
- opponente -
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 col ministero dell'Avv. Giuseppe Di Rosa,
- opposta -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.10.2020, il
[...]
Parte_1 interponeva rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 3953/2020, adottato dal Tribunale di Palermo in data 30.7.2020 e notificato il 3.9.2020, con il quale gli si ingiungeva il pagamento, in favore della della Controparte_1 somma di € 54.833,20 oltre interessi legali sulla sorte capitale (al netto di I.V.A.)
a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna fattura sino all'effettivo soddisfo e spese di lite. L'opposizione veniva fondata sull'invalidità dei contratti inter partes stipulati per violazione delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016. Pertanto,
l'opponente chiedeva la revoca del decreto opposto, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Radicatasi la lite, si costituiva lamentando Controparte_1 l'inadempimento dell'opponente nel provvedere al pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza degli ordini di acquisto effettuati dall'Amministrazione per l'approvvigionamento di stampe multifunzione. Per tali ragioni chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Alla prima udienza di comparizione, il Tribunale rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del provvedimento opposto e concedeva i termini di cui all'art 183, VI comma, c.p.c., scaduti i quali, ritenendo la causa non bisognevole di approfondimenti istruttori, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.5.2022, successivamente differita all'udienza del 15.9.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prodotte le quali il giudizio veniva trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
§§§
Tanto sinteticamente premesso, attrice in senso Controparte_1 sostanziale, deduce che i rapporti contrattuali con l'Amministrazione, aventi ad oggetto il rinnovo della fornitura di stampanti multifunzione, trovano origine da ordini diretti di acquisto effettuati presso la piattaforma MEPA, con conseguente preclusione per l'opponente di formulare contestazioni concernenti la validità dei rapporti a monte dei crediti agitati.
Tale assunto trascura, tuttavia, di considerare la disciplina relativa agli acquisti delle pubbliche amministrazioni ratione temporis applicabile (contenuta nel D.lgs.18 aprile 2016, n. 50), che, nel regolare le procedure di affidamento dei contratti pubblici, prescrive, tra gli altri (v. art. 32, co. 2, D.lgs. n. 50/2016), che, prima dell'avvio di tali procedure, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, manifestando la propria volontà di stipulare un contratto per l'acquisizione di beni, servizi o lavori.
Nel caso di specie, gli ordini di acquisto diretto effettuati sulla piattaforma
MEPA non sono stati preceduti dalla delibera a contrarre imposta dall'art. 32, co.
2, D.lgs. n. 50/2016 (circostanza che, allegata dall'opponente, non è stata ex adverso contestata e deve pertanto ritenersi pacifica): nessuno dei contratti stipulati tra l'Amministrazione opponente e la risulta infatti preceduto Controparte_1 dalla necessaria determina a contrarre, richiesta anche per gli affidamenti diretti di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b), che avrebbe dovuto, tra le altre cose, chiarire «[…] l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico - professionali». Alla stregua della richiamata normativa sono quindi nulli per violazione di norme imperative (ex art. 1418, co. 1, c.c.) i titoli a fondamento delle pretese dell'opposta, con conseguente impossibilità per costei di pretendere il pagamento dei crediti da quei titoli scaturiti: come hanno avuto modo di osservare le SS.UU. della Corte di Cassazione, il contratto e la delibera a contrarre «[…] sono collegati poiché la delibera a contrarre s'inserisce come passaggio obbligato nell'iter di formazione della volontà contrattuale della parte pubblica. Pertanto la sua nullità (come la sua mancanza) si riflette necessariamente sulla validità del contratto, perché la volontà dell'ente non si può ritenere ritualmente formata nella sede propria e, sul piano negoziale, il contratto viene ad essere stipulato in contrasto con una norma imperativa (quale il combinato disposto dei citati artt. 284, 288 deve ritenersi, alla stregua delle considerazioni sopra svolte), con le conseguenze di cui all'art. 1418, comma 1, c.c.» (così Cassazione Civile,
SS.UU., sentenza 10/06/2005 n° 12195).
§§§
Inoltre, non risulta che le procedure amministrative che hanno preceduto la costituzione dei vincoli negoziali posti a base delle pretese dell'opposta siano state accompagnate dall'assunzione del relativo impegno dispesa, ciò in patente violazione dei principi generali in materia di contabilità pubblica, di cui sono espressione le norme che si occupano della copertura finanziaria degli atti della
Regione (art. 56 del D.lgs. n. 118/2011) e degli enti locali (ex artt. 183 e 191 del Tuel,
D.Lgs. n. 267/2000), da cui si trae che, ai fini del rispetto del principio di necessaria copertura finanziaria degli atti amministrativi, la determinazione a contrattare deve contenere o essere accompagnata anche dalla prenotazione d'impegno, o impegno contabile, per l'importo della spesa presunta, che consiste nell'apposizione di un vincolo provvisorio di indisponibilità delle relative somme sul corrispondente capitolo di bilancio e attestazione dell'esistenza della necessaria copertura finanziaria, tanto a presidio dell'interesse pubblico alla corretta gestione finanziaria e contabile degli enti pubblici (art. 81 Cost.). Ne discende l'invalidità (recte: nullità) anche sotto tale aspetto dei contratti vantati dall'opposta, con conseguente preclusione della possibilità di pretendere il pagamento dei crediti da essi discendenti.
§§§
Risulta altresì fondato il motivo di opposizione incentrato sulla violazione del divieto di frazionamento “artificioso” degli appalti (ex art. 35, co. 6, D.lgs. n.
50/2006); operazione questa che ha indotto l'Amministrazione ad affidare i singoli appalti di fornitura mediante affidamento diretto «senza previa consultazione di due o più operatori» (art. 36, co. 2, lett. a) quando la loro considerazione unitaria avrebbe imposto, quantomeno, «la valutazione (…) di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti»
[art. 36, co. 2, lett. b)]. È infatti evidente che gli affidamenti in favore dell'opposta hanno riguardato il rinnovo della fornitura di stampanti multifunzioni, tutte già nella disponibilità dell'Amministrazione sin dall'anno 2013, tramite sei ordini diretti di acquisto emanati tra il 17 ed il 18 maggio 2017, per importi (esclusa l'IVA) appena inferiori all'importo limite per ricorrere all'affidamento diretto
(pari ad € 40.000,00).
La natura dei beni oggetto dei singoli contratti e la vicinanza sotto il profilo spaziale e temporale delle singole forniture inducono il Tribunale a ritenere che attraverso il frazionamento dei singoli affidamenti si sia inteso bypassare le regole di evidenza pubblica e i principi di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione che ne sono alla base. La violazione delle norme pubblicistiche da seguire nella scelta del contraente (la cui applicazione deve essere assicurata anche nelle procedure evidenziali sotto soglia comunitaria) che ne è derivata si è per conseguenza tradotta nell'illegittimità dell'aggiudicazione e nell'inefficacia dei singoli contratti di appalto (cfr. Cass. 28 novembre 2008, n. 28456; Cons. St. AP sent. n.14/14; Cons. St. sent. n. 1320/17).
§§§
Infine, deve dichiararsi inammissibile la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'opposta, in quanto proposta per la prima volta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c. In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, le Sezioni
Unite della Cassazione, con riguardo alla facoltà per il creditore opposto di modificare la domanda in sede di costituzione (sentenza del 15 ottobre 2024, n.
26727), hanno chiarito che «[…] in un'ottica di parità e in correlato riferimento al canone della correttezza processuale di cui all'articolo 88, primo comma, c.p.c. - includente anche, per logica, semplificazione - chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all'“ultimo giro” offerto dall'articolo 183, sesto comma, c.p.c. Fino a quest'ultimo, comunque, a seconda dell'evoluzione difensiva dell'opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali».
§§§
Conclusivamente, il d.i. opposto va revocato.
Dal momento che l'insussistenza del credito azionato nel giudizio monitorio consegue a vizi dei contratti e delle procedure amministrative presupposte, imputabili all'opponente, ricorrono giusti motivi per addivenire alla integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ in accoglimento dell'opposizione proposta dall'Amministrazione opponente, revoca il decreto ingiuntivo nr. 3953/2020, adottato dal Tribunale di Palermo in data 30.7.2020;
➢ compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Palermo, Sezione V^ Civile, nella persona del Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado portante il n. R.G. 12823/2020 tra
[...]
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro Tempore, col ministero
[...] dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,
- opponente -
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 col ministero dell'Avv. Giuseppe Di Rosa,
- opposta -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12.10.2020, il
[...]
Parte_1 interponeva rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 3953/2020, adottato dal Tribunale di Palermo in data 30.7.2020 e notificato il 3.9.2020, con il quale gli si ingiungeva il pagamento, in favore della della Controparte_1 somma di € 54.833,20 oltre interessi legali sulla sorte capitale (al netto di I.V.A.)
a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna fattura sino all'effettivo soddisfo e spese di lite. L'opposizione veniva fondata sull'invalidità dei contratti inter partes stipulati per violazione delle disposizioni previste dal D.lgs. n. 50/2016. Pertanto,
l'opponente chiedeva la revoca del decreto opposto, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Radicatasi la lite, si costituiva lamentando Controparte_1 l'inadempimento dell'opponente nel provvedere al pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza degli ordini di acquisto effettuati dall'Amministrazione per l'approvvigionamento di stampe multifunzione. Per tali ragioni chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Alla prima udienza di comparizione, il Tribunale rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del provvedimento opposto e concedeva i termini di cui all'art 183, VI comma, c.p.c., scaduti i quali, ritenendo la causa non bisognevole di approfondimenti istruttori, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.5.2022, successivamente differita all'udienza del 15.9.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prodotte le quali il giudizio veniva trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
§§§
Tanto sinteticamente premesso, attrice in senso Controparte_1 sostanziale, deduce che i rapporti contrattuali con l'Amministrazione, aventi ad oggetto il rinnovo della fornitura di stampanti multifunzione, trovano origine da ordini diretti di acquisto effettuati presso la piattaforma MEPA, con conseguente preclusione per l'opponente di formulare contestazioni concernenti la validità dei rapporti a monte dei crediti agitati.
Tale assunto trascura, tuttavia, di considerare la disciplina relativa agli acquisti delle pubbliche amministrazioni ratione temporis applicabile (contenuta nel D.lgs.18 aprile 2016, n. 50), che, nel regolare le procedure di affidamento dei contratti pubblici, prescrive, tra gli altri (v. art. 32, co. 2, D.lgs. n. 50/2016), che, prima dell'avvio di tali procedure, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, manifestando la propria volontà di stipulare un contratto per l'acquisizione di beni, servizi o lavori.
Nel caso di specie, gli ordini di acquisto diretto effettuati sulla piattaforma
MEPA non sono stati preceduti dalla delibera a contrarre imposta dall'art. 32, co.
2, D.lgs. n. 50/2016 (circostanza che, allegata dall'opponente, non è stata ex adverso contestata e deve pertanto ritenersi pacifica): nessuno dei contratti stipulati tra l'Amministrazione opponente e la risulta infatti preceduto Controparte_1 dalla necessaria determina a contrarre, richiesta anche per gli affidamenti diretti di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b), che avrebbe dovuto, tra le altre cose, chiarire «[…] l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico - professionali». Alla stregua della richiamata normativa sono quindi nulli per violazione di norme imperative (ex art. 1418, co. 1, c.c.) i titoli a fondamento delle pretese dell'opposta, con conseguente impossibilità per costei di pretendere il pagamento dei crediti da quei titoli scaturiti: come hanno avuto modo di osservare le SS.UU. della Corte di Cassazione, il contratto e la delibera a contrarre «[…] sono collegati poiché la delibera a contrarre s'inserisce come passaggio obbligato nell'iter di formazione della volontà contrattuale della parte pubblica. Pertanto la sua nullità (come la sua mancanza) si riflette necessariamente sulla validità del contratto, perché la volontà dell'ente non si può ritenere ritualmente formata nella sede propria e, sul piano negoziale, il contratto viene ad essere stipulato in contrasto con una norma imperativa (quale il combinato disposto dei citati artt. 284, 288 deve ritenersi, alla stregua delle considerazioni sopra svolte), con le conseguenze di cui all'art. 1418, comma 1, c.c.» (così Cassazione Civile,
SS.UU., sentenza 10/06/2005 n° 12195).
§§§
Inoltre, non risulta che le procedure amministrative che hanno preceduto la costituzione dei vincoli negoziali posti a base delle pretese dell'opposta siano state accompagnate dall'assunzione del relativo impegno dispesa, ciò in patente violazione dei principi generali in materia di contabilità pubblica, di cui sono espressione le norme che si occupano della copertura finanziaria degli atti della
Regione (art. 56 del D.lgs. n. 118/2011) e degli enti locali (ex artt. 183 e 191 del Tuel,
D.Lgs. n. 267/2000), da cui si trae che, ai fini del rispetto del principio di necessaria copertura finanziaria degli atti amministrativi, la determinazione a contrattare deve contenere o essere accompagnata anche dalla prenotazione d'impegno, o impegno contabile, per l'importo della spesa presunta, che consiste nell'apposizione di un vincolo provvisorio di indisponibilità delle relative somme sul corrispondente capitolo di bilancio e attestazione dell'esistenza della necessaria copertura finanziaria, tanto a presidio dell'interesse pubblico alla corretta gestione finanziaria e contabile degli enti pubblici (art. 81 Cost.). Ne discende l'invalidità (recte: nullità) anche sotto tale aspetto dei contratti vantati dall'opposta, con conseguente preclusione della possibilità di pretendere il pagamento dei crediti da essi discendenti.
§§§
Risulta altresì fondato il motivo di opposizione incentrato sulla violazione del divieto di frazionamento “artificioso” degli appalti (ex art. 35, co. 6, D.lgs. n.
50/2006); operazione questa che ha indotto l'Amministrazione ad affidare i singoli appalti di fornitura mediante affidamento diretto «senza previa consultazione di due o più operatori» (art. 36, co. 2, lett. a) quando la loro considerazione unitaria avrebbe imposto, quantomeno, «la valutazione (…) di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti»
[art. 36, co. 2, lett. b)]. È infatti evidente che gli affidamenti in favore dell'opposta hanno riguardato il rinnovo della fornitura di stampanti multifunzioni, tutte già nella disponibilità dell'Amministrazione sin dall'anno 2013, tramite sei ordini diretti di acquisto emanati tra il 17 ed il 18 maggio 2017, per importi (esclusa l'IVA) appena inferiori all'importo limite per ricorrere all'affidamento diretto
(pari ad € 40.000,00).
La natura dei beni oggetto dei singoli contratti e la vicinanza sotto il profilo spaziale e temporale delle singole forniture inducono il Tribunale a ritenere che attraverso il frazionamento dei singoli affidamenti si sia inteso bypassare le regole di evidenza pubblica e i principi di concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione che ne sono alla base. La violazione delle norme pubblicistiche da seguire nella scelta del contraente (la cui applicazione deve essere assicurata anche nelle procedure evidenziali sotto soglia comunitaria) che ne è derivata si è per conseguenza tradotta nell'illegittimità dell'aggiudicazione e nell'inefficacia dei singoli contratti di appalto (cfr. Cass. 28 novembre 2008, n. 28456; Cons. St. AP sent. n.14/14; Cons. St. sent. n. 1320/17).
§§§
Infine, deve dichiararsi inammissibile la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'opposta, in quanto proposta per la prima volta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c. In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, le Sezioni
Unite della Cassazione, con riguardo alla facoltà per il creditore opposto di modificare la domanda in sede di costituzione (sentenza del 15 ottobre 2024, n.
26727), hanno chiarito che «[…] in un'ottica di parità e in correlato riferimento al canone della correttezza processuale di cui all'articolo 88, primo comma, c.p.c. - includente anche, per logica, semplificazione - chi ha avviato il giudizio per via monitoria ha facoltà di introdurre nella comparsa di risposta le domande alternative che eventualmente intenda presentare, non potendo invece riservarle fino all'“ultimo giro” offerto dall'articolo 183, sesto comma, c.p.c. Fino a quest'ultimo, comunque, a seconda dell'evoluzione difensiva dell'opponente posteriore alla comparsa di risposta, gli sarà consentito proporre domande come manifestazioni di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali».
§§§
Conclusivamente, il d.i. opposto va revocato.
Dal momento che l'insussistenza del credito azionato nel giudizio monitorio consegue a vizi dei contratti e delle procedure amministrative presupposte, imputabili all'opponente, ricorrono giusti motivi per addivenire alla integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ in accoglimento dell'opposizione proposta dall'Amministrazione opponente, revoca il decreto ingiuntivo nr. 3953/2020, adottato dal Tribunale di Palermo in data 30.7.2020;
➢ compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi