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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 833/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 833/2022 R.G. avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
(CF rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Parte_1 C.F._1
Magnani presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, Via Newton n. 30/A in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Controparte_1 C.F._2
Coletta presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lugo Galleria del Corso 20 in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, contrariis reiectis:
- disporre l'addebito della separazione al marito.
- Disporre l'affidamento esclusivo del figlio minorenne della coppia, nato il Persona_1
05.07.2016, alla madre ed in via di subordine, in caso di affido condiviso, disporne la collocazione
pagina 1 di 8 prevalente presso la stessa, con facoltà della sig.ra di adottare unilateralmente tutte le Parte_1 decisone afferenti il medesimo.
- Disporre il diritto di visita del padre al figlio minorenne , presso i Servizi Sociali, secondo Per_1 tempi e modalità che saranno ritenuti di giustizia.
- Condannare il resistente a versare alla ricorrente, entro il quinto giorno di ogni mese, la somma di euro 600,00 (seicento) mensili, a mezzo bonifico bancario, a titolo di concorso al mantenimento dei figli: , minorenne e maggiorenne ma non economicamente autosufficiente oltre alla Per_1 Per_2 rivalutazione monetaria annuale, su base istat, come per legge, oltre alla metà delle spese straordinarie degli stessi, come da protocollo in uso al Tribunale di Ravenna.
- Condannare il resistente a versare alla ricorrente, a titolo di concorso al mantenimento della stessa,
l'importo di euro 200,00 (duecento) mensili, oltre rivalutazione istat annuale, come per legge.
- Disporre che l'assegno unico, se ed in quanto dovuto, sia corrisposto da alla ricorrente. CP_2
. Vinte le spese di lite, da distrarsi a favore dello Stato, in costanza di ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato”
Per : Controparte_1
“Voglia l' Ill.mo Tribunale di Ravenna, contrariis rejectis, Disporre l' affido condiviso del figlio minore disponendone la collocazione presso la madre la quale Per_1 potrà assumere in esclusiva le decisioni afferenti le questioni e spese ordinarie;
Disporre il diritto di contatto e visita di col padre anche per il tramite dei Servizi Sociali incaricati;
Per_1 disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, presso la casa dei nonni paterni, 15 giorni durante le vacanze estive, giorni 7 durante quelle natalizie e giorni 3 durante quelle pasquali salvo concordare altri periodi in base alla volontà ed esigenze del figlio;
Disporre che alcun importo venga versato dallo alla coniuge a titolo di mantenimento godendo la CP_1 stessa di redditi, entrate e contributi, compreso l' assegno percepito dal figlio minore, che consentono il suo mantenimento e quello della prole;
Disporre il mantenimento dei figli a carico dello in base alle sue attuali entrate reddituali oltre al CP_1 pagamento del 20% delle spese straordinarie;
disporre che l' assegno unico, fin qui goduto integralmente dalla ricorrente, continui ad essere dalla stessa percepito.
Con compensazione tra le parti delle spese di lite anche in considerazione del beneficio del patrocinio gratuito in favore della ricorrente.” MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.03.2022 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale dal coniuge , con il quale contrasse matrimonio civile in Trani il Controparte_1
29.01.2004, con addebito al marito ed alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero in data 25.04.2005 la figlia e in data 5.07.2016 il figlio . Per_2 Per_1
Costituitosi in giudizio non si opponeva alla pronuncia di separazione personale Controparte_1
chiesta ex adverso peraltro alle condizioni indicate in comparsa di costituzione.
All'esito dell'udienza presidenziale, a cui comparivano entrambe le parti, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è, quindi, intervenuto il P.M.
e, successivamente, la parte ricorrente ha depositato una memoria integrativa. pagina 2 di 8 Riassunto il giudizio da parte della ricorrente in seguito ad interruzione dello stesso a causa della sospensione dall'esercizio della professione forense del difensore del resistente la causa veniva rimessa in decisione sul vincolo al Collegio.
Pronunciata sentenza parziale di separazione giudiziale in data 6.07.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo per svolgimento dell'attività istruttoria.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., escussi i testi ammessi ed acquisita documentazione varia, all'udienza del 13.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa
è stata rimessa in decisione al Collegio, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Il
P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
Orbene, quanto all'addebito della separazione al resistente proposta dalla parte ricorrente va premesso, in diritto, che grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n.
16691/2020). Non è, dunque, sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr., tra altre, in motivazione, Cass. ord. n. 14414/2016).
E tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità dal quale non v'è ragione per discostarsi, le violenze inferte al coniuge costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. n.7388/2017;
Cass. n.3925/2018). Anche un unico episodio, dunque, integra un comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona
(Cass. n.433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale
(cfr., in tali complessivi termini, Cass. ord. n. 27324/2022).
Nel caso di specie ha ammesso in sede di udienza Presidenziale di avere picchiato Controparte_1
sia la moglie che la figlia con degli schiaffi. Per_2
pagina 3 di 8 Le testi escusse, e della cui attendibilità il Tribunale non ha Testimone_1 Testimone_2
ragione di dubitare, hanno confermato le sistematiche vessazioni fisiche e psicologiche di CP_1
ai danni della moglie lungo tutta la durata del matrimonio.
[...]
In corso di causa il resistente è stato condannato dal GIP di Ravenna alla pena di anni due e mesi otto per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie della figlia con l'aggravante Per_2
della violenza assistita per avere commesso il fatto alla presenza anche dell'altro figlio minorenne
(cfr. doc. 19 fasc. ricorrente). Per_1
Risulta inoltre documentalmente provato e non contestato dal resistente che lo pur dotato di CP_1
reddito fisso trascurava a lungo il pagamento del canone di locazione della casa coniugale e una volta abbandonata la stessa e trasferitosi presso la madre in Bari non si preoccupava economicamente di moglie e figli tanto che gli stessi venivano sfrattati in data 11.10.2022.
Il Collegio osserva, quindi, che giusta l'orientamento giurisprudenziale sopra riportato le accertate violenze inferte alla moglie da parte del marito comportano l'addebito della separazione a questi, costituendo quelle violenze comportamenti idonei a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia.
A ciò aggiungasi quale causa di addebito la violazione comprovata del resistente alle obbligazioni di assistenza morale e materiale scaturenti dal matrimonio che hanno determinato l'impossibilità della prosecuzione della vita matrimoniale.
Quanto all'affidamento del figlio minore di anni 9 ed affetto da autismo va, invece, premesso in Per_1
diritto che l'affido dei figli ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affidamento dei figli in caso di frattura dell'unione familiare (cfr. art. 337 ter c.c.), derogabile per il caso in cui tale regime sia contrario all'interesse dei figli stessi (art. 337 quater c.c.).
In tal caso, l'eventuale affidamento esclusivo dei figli minori ad uno solo dei genitori dovrà essere sorretto da una motivazione non solo, in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche, in negativo, sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
Nel caso di specie il Collegio osserva che al comportamento violento del padre, posto in essere non solo nei confronti della ricorrente ma anche della figlia anche alla presenza di Per_2 Per_1
gravemente lesivo (oltre che dei diritti della moglie anche) dei diritti del figlio stesso deve conseguire l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre dovendosi desumere dal comportamento paterno l'incapacità di lui di relazionarsi con il figlio e con la moglie con modalità adeguate al ruolo genitoriale, essendo impossibile tra i coniugi la condivisione ordinaria della responsabilità genitoriale.
pagina 4 di 8 La madre, dal canto suo, ha dato prova di saper provvedere ai bisogni materiali e morali del figlio.
Pertanto è formulabile un giudizio positivo sulla sua capacità genitoriale.
In questa sede deve, quindi, disporsi l'affido esclusivo del figlio minore in favore della madre, presso cui il minore va collocato.
La madre potrà assumere in autonomia tutte le decisioni anche di maggiore interesse per il figlio minore ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 cc.
Il padre avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione del minore, potrà ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse della minore.
Circa la frequentazione tra il padre ed il figlio minore, il Collegio ritiene di dover incaricare i Servizi sociali territorialmente competenti in ragione della residenza del minore di favorire la ripresa della frequentazione tra il padre ed il figlio, inizialmente in forma protetta con cadenza di almeno 2 volte al mese in Ravenna ed anche mediante comunicazioni a distanza, con facoltà di liberalizzare tali rapporti nell'interesse del minore o di sospenderli se per lo stesso disturbanti, previa manifestazione di volontà del figlio minore d'incontrare il padre ed adesione del padre ad un percorso per persone maltrattanti e di recupero degli elementi di criticità.
Quanto al contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne Per_1
economicamente non autosufficiente da porsi a carico del padre va premesso, invece, in diritto, Per_3
che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate possibilità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Nel caso di specie, per quanto concerne le condizioni economiche e patrimoniali dell'odierno resistente, risulta prodotto verbale sanitario dell' di Bari con cui è stata accertata una totale e CP_2
permanente inabilità lavorativa dello a far data dal 15.02.2024 ed i cedolini relativi agli CP_1 CP_2
assegni di invalidità dallo stesso percepiti ammontanti a complessivi € 1.332,89 mensili (doc. a) e b) prodotti in sede di precisazione delle conclusioni).
pagina 5 di 8 Risulta come in costanza di matrimonio il resistente prestasse attività lavorativa dando le dimissioni dal proprio lavoro nell'anno 2022.
Risulta come lo stesso in costanza di matrimonio percepisse un reddito di circa € 24.000,00 annui (doc.
11 fasc. resistente)
L'esistenza di plurimi rapporti finanziari (Banca Intesa San Paolo, Unicredit, Bancoposta, Li Pay,
Postapay) emersi dall'accesso all'Archivio dell'Agenzia delle Entrate presuppone certamente allo stato attuale la disponibilità di danaro da parte dello . CP_1
Risulta inoltre che lo stesso vive presso la madre in Bari e non appaiono sussistere né prove né allegazioni che lo sostenga spese per vitto e alloggio. CP_1
Pertanto le entrate mensili del resistente non appaiono decurtate di alcuna spesa.
Quanto, invece, alle condizioni economiche e patrimoniali di allo stato Parte_1
disoccupata, questa risulta percepire all'attualità un reddito da provvidenze statali per indigenti e assegno per il nucleo familiare di € 10.346,89 annuali (cfr. doc. 21 fasc. ricorrente).
Pertanto, tenuto conto delle descritte condizioni patrimoniali e reddituali dei genitori, delle presumibili
(art. 2729 c.c.) attuali esigenze di vita dei figli di cui uno minorenne ed affetto da autismo, della loro collocazione esclusiva presso la madre e dei conseguenti oneri economici ed incombenze ricadenti sulla madre nell'interesse del figlio minore e della presumibile maggiore capacità reddituale del padre, il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
dei due figli versando alla moglie, entro il giorno 10 del mese, la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT al mese di settembre di ogni anno, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale.
L'assegno unico universale ove e se dovuto spetterà interamente alla ricorrente quale collocataria ed affidataria esclusiva della prole.
Circa la domanda dell'assegno di mantenimento avanzata dalla parte ricorrente in suo favore è noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. sent. n. 12196/2017).
pagina 6 di 8 Nel caso di specie il Collegio osserva che, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti come sopra ricostruite, la parte ricorrente non sia in grado di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Pertanto tenuto conto del tenore di vita goduto da parte ricorrente in costanza di matrimonio, della maggiore capacità reddituale del , del reddito della ricorrente, il Collegio stima equo porre a CP_1
carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante Controparte_1
corresponsione dell'importo mensile di € 100,00 entro il giorno 10 di ogni mese da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e sono liquidate come in dispositivo Controparte_1
con pagamento da parte del resistente in favore dello Stato per essere parte ricorrente provvisoriamente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna del
1.03.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa e rigettata ogni contraria istanza e domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 833/22 R.G., così prevede:
a)dispone l'addebito della separazione a carico di;
Controparte_1
b) dispone l'affido esclusivo rafforzato del figlio minore in favore della madre, presso cui il minore va collocato, rimettendo in via esclusiva alla stessa anche tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio ex art. 337 quater comma 3 cc;
c) incarica i Servizi sociali territorialmente competenti in ragione della residenza del minore di favorire la ripresa della frequentazione tra il padre ed il figlio, inizialmente in forma protetta con cadenza di almeno 2 volte al mese in Ravenna ed anche mediante comunicazioni a distanza, con facoltà di liberalizzare tali rapporti nell'interesse del minore o di sospenderli se per lo stesso disturbanti, previa manifestazione di volontà del figlio minore d'incontrare il padre ed adesione del padre ad un percorso per persone maltrattanti e di recupero degli elementi di criticità;
d) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla Controparte_1
moglie, entro il giorno 10 del mese, la somma di € 400,00 € 200,00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT al mese di settembre di ogni anno, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale e con attribuzione dell'assegno unico universale interamente alla ricorrente;
pagina 7 di 8 e) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante Controparte_1
la corresponsione dell'importo mensile di € 100,00 entro il giorno 10 di ogni mese da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
f) condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida Controparte_1
in € 7.616,00 per compenso professionale oltre 15% per spese generali oltre IVA e CPA come per legge se dovuta, ponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 10 marzo 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 833/2022 R.G. avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
(CF rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Parte_1 C.F._1
Magnani presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, Via Newton n. 30/A in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Controparte_1 C.F._2
Coletta presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lugo Galleria del Corso 20 in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, contrariis reiectis:
- disporre l'addebito della separazione al marito.
- Disporre l'affidamento esclusivo del figlio minorenne della coppia, nato il Persona_1
05.07.2016, alla madre ed in via di subordine, in caso di affido condiviso, disporne la collocazione
pagina 1 di 8 prevalente presso la stessa, con facoltà della sig.ra di adottare unilateralmente tutte le Parte_1 decisone afferenti il medesimo.
- Disporre il diritto di visita del padre al figlio minorenne , presso i Servizi Sociali, secondo Per_1 tempi e modalità che saranno ritenuti di giustizia.
- Condannare il resistente a versare alla ricorrente, entro il quinto giorno di ogni mese, la somma di euro 600,00 (seicento) mensili, a mezzo bonifico bancario, a titolo di concorso al mantenimento dei figli: , minorenne e maggiorenne ma non economicamente autosufficiente oltre alla Per_1 Per_2 rivalutazione monetaria annuale, su base istat, come per legge, oltre alla metà delle spese straordinarie degli stessi, come da protocollo in uso al Tribunale di Ravenna.
- Condannare il resistente a versare alla ricorrente, a titolo di concorso al mantenimento della stessa,
l'importo di euro 200,00 (duecento) mensili, oltre rivalutazione istat annuale, come per legge.
- Disporre che l'assegno unico, se ed in quanto dovuto, sia corrisposto da alla ricorrente. CP_2
. Vinte le spese di lite, da distrarsi a favore dello Stato, in costanza di ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato”
Per : Controparte_1
“Voglia l' Ill.mo Tribunale di Ravenna, contrariis rejectis, Disporre l' affido condiviso del figlio minore disponendone la collocazione presso la madre la quale Per_1 potrà assumere in esclusiva le decisioni afferenti le questioni e spese ordinarie;
Disporre il diritto di contatto e visita di col padre anche per il tramite dei Servizi Sociali incaricati;
Per_1 disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, presso la casa dei nonni paterni, 15 giorni durante le vacanze estive, giorni 7 durante quelle natalizie e giorni 3 durante quelle pasquali salvo concordare altri periodi in base alla volontà ed esigenze del figlio;
Disporre che alcun importo venga versato dallo alla coniuge a titolo di mantenimento godendo la CP_1 stessa di redditi, entrate e contributi, compreso l' assegno percepito dal figlio minore, che consentono il suo mantenimento e quello della prole;
Disporre il mantenimento dei figli a carico dello in base alle sue attuali entrate reddituali oltre al CP_1 pagamento del 20% delle spese straordinarie;
disporre che l' assegno unico, fin qui goduto integralmente dalla ricorrente, continui ad essere dalla stessa percepito.
Con compensazione tra le parti delle spese di lite anche in considerazione del beneficio del patrocinio gratuito in favore della ricorrente.” MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.03.2022 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale dal coniuge , con il quale contrasse matrimonio civile in Trani il Controparte_1
29.01.2004, con addebito al marito ed alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacquero in data 25.04.2005 la figlia e in data 5.07.2016 il figlio . Per_2 Per_1
Costituitosi in giudizio non si opponeva alla pronuncia di separazione personale Controparte_1
chiesta ex adverso peraltro alle condizioni indicate in comparsa di costituzione.
All'esito dell'udienza presidenziale, a cui comparivano entrambe le parti, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è, quindi, intervenuto il P.M.
e, successivamente, la parte ricorrente ha depositato una memoria integrativa. pagina 2 di 8 Riassunto il giudizio da parte della ricorrente in seguito ad interruzione dello stesso a causa della sospensione dall'esercizio della professione forense del difensore del resistente la causa veniva rimessa in decisione sul vincolo al Collegio.
Pronunciata sentenza parziale di separazione giudiziale in data 6.07.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo per svolgimento dell'attività istruttoria.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., escussi i testi ammessi ed acquisita documentazione varia, all'udienza del 13.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa
è stata rimessa in decisione al Collegio, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Il
P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
Orbene, quanto all'addebito della separazione al resistente proposta dalla parte ricorrente va premesso, in diritto, che grava sulla parte che richiede l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n.
16691/2020). Non è, dunque, sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall'art. 143 c.c., ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr., tra altre, in motivazione, Cass. ord. n. 14414/2016).
E tuttavia, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità dal quale non v'è ragione per discostarsi, le violenze inferte al coniuge costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. n.7388/2017;
Cass. n.3925/2018). Anche un unico episodio, dunque, integra un comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona
(Cass. n.433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale
(cfr., in tali complessivi termini, Cass. ord. n. 27324/2022).
Nel caso di specie ha ammesso in sede di udienza Presidenziale di avere picchiato Controparte_1
sia la moglie che la figlia con degli schiaffi. Per_2
pagina 3 di 8 Le testi escusse, e della cui attendibilità il Tribunale non ha Testimone_1 Testimone_2
ragione di dubitare, hanno confermato le sistematiche vessazioni fisiche e psicologiche di CP_1
ai danni della moglie lungo tutta la durata del matrimonio.
[...]
In corso di causa il resistente è stato condannato dal GIP di Ravenna alla pena di anni due e mesi otto per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie della figlia con l'aggravante Per_2
della violenza assistita per avere commesso il fatto alla presenza anche dell'altro figlio minorenne
(cfr. doc. 19 fasc. ricorrente). Per_1
Risulta inoltre documentalmente provato e non contestato dal resistente che lo pur dotato di CP_1
reddito fisso trascurava a lungo il pagamento del canone di locazione della casa coniugale e una volta abbandonata la stessa e trasferitosi presso la madre in Bari non si preoccupava economicamente di moglie e figli tanto che gli stessi venivano sfrattati in data 11.10.2022.
Il Collegio osserva, quindi, che giusta l'orientamento giurisprudenziale sopra riportato le accertate violenze inferte alla moglie da parte del marito comportano l'addebito della separazione a questi, costituendo quelle violenze comportamenti idonei a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia.
A ciò aggiungasi quale causa di addebito la violazione comprovata del resistente alle obbligazioni di assistenza morale e materiale scaturenti dal matrimonio che hanno determinato l'impossibilità della prosecuzione della vita matrimoniale.
Quanto all'affidamento del figlio minore di anni 9 ed affetto da autismo va, invece, premesso in Per_1
diritto che l'affido dei figli ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affidamento dei figli in caso di frattura dell'unione familiare (cfr. art. 337 ter c.c.), derogabile per il caso in cui tale regime sia contrario all'interesse dei figli stessi (art. 337 quater c.c.).
In tal caso, l'eventuale affidamento esclusivo dei figli minori ad uno solo dei genitori dovrà essere sorretto da una motivazione non solo, in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche, in negativo, sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
Nel caso di specie il Collegio osserva che al comportamento violento del padre, posto in essere non solo nei confronti della ricorrente ma anche della figlia anche alla presenza di Per_2 Per_1
gravemente lesivo (oltre che dei diritti della moglie anche) dei diritti del figlio stesso deve conseguire l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre dovendosi desumere dal comportamento paterno l'incapacità di lui di relazionarsi con il figlio e con la moglie con modalità adeguate al ruolo genitoriale, essendo impossibile tra i coniugi la condivisione ordinaria della responsabilità genitoriale.
pagina 4 di 8 La madre, dal canto suo, ha dato prova di saper provvedere ai bisogni materiali e morali del figlio.
Pertanto è formulabile un giudizio positivo sulla sua capacità genitoriale.
In questa sede deve, quindi, disporsi l'affido esclusivo del figlio minore in favore della madre, presso cui il minore va collocato.
La madre potrà assumere in autonomia tutte le decisioni anche di maggiore interesse per il figlio minore ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 cc.
Il padre avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione del minore, potrà ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse della minore.
Circa la frequentazione tra il padre ed il figlio minore, il Collegio ritiene di dover incaricare i Servizi sociali territorialmente competenti in ragione della residenza del minore di favorire la ripresa della frequentazione tra il padre ed il figlio, inizialmente in forma protetta con cadenza di almeno 2 volte al mese in Ravenna ed anche mediante comunicazioni a distanza, con facoltà di liberalizzare tali rapporti nell'interesse del minore o di sospenderli se per lo stesso disturbanti, previa manifestazione di volontà del figlio minore d'incontrare il padre ed adesione del padre ad un percorso per persone maltrattanti e di recupero degli elementi di criticità.
Quanto al contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne Per_1
economicamente non autosufficiente da porsi a carico del padre va premesso, invece, in diritto, Per_3
che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate possibilità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Nel caso di specie, per quanto concerne le condizioni economiche e patrimoniali dell'odierno resistente, risulta prodotto verbale sanitario dell' di Bari con cui è stata accertata una totale e CP_2
permanente inabilità lavorativa dello a far data dal 15.02.2024 ed i cedolini relativi agli CP_1 CP_2
assegni di invalidità dallo stesso percepiti ammontanti a complessivi € 1.332,89 mensili (doc. a) e b) prodotti in sede di precisazione delle conclusioni).
pagina 5 di 8 Risulta come in costanza di matrimonio il resistente prestasse attività lavorativa dando le dimissioni dal proprio lavoro nell'anno 2022.
Risulta come lo stesso in costanza di matrimonio percepisse un reddito di circa € 24.000,00 annui (doc.
11 fasc. resistente)
L'esistenza di plurimi rapporti finanziari (Banca Intesa San Paolo, Unicredit, Bancoposta, Li Pay,
Postapay) emersi dall'accesso all'Archivio dell'Agenzia delle Entrate presuppone certamente allo stato attuale la disponibilità di danaro da parte dello . CP_1
Risulta inoltre che lo stesso vive presso la madre in Bari e non appaiono sussistere né prove né allegazioni che lo sostenga spese per vitto e alloggio. CP_1
Pertanto le entrate mensili del resistente non appaiono decurtate di alcuna spesa.
Quanto, invece, alle condizioni economiche e patrimoniali di allo stato Parte_1
disoccupata, questa risulta percepire all'attualità un reddito da provvidenze statali per indigenti e assegno per il nucleo familiare di € 10.346,89 annuali (cfr. doc. 21 fasc. ricorrente).
Pertanto, tenuto conto delle descritte condizioni patrimoniali e reddituali dei genitori, delle presumibili
(art. 2729 c.c.) attuali esigenze di vita dei figli di cui uno minorenne ed affetto da autismo, della loro collocazione esclusiva presso la madre e dei conseguenti oneri economici ed incombenze ricadenti sulla madre nell'interesse del figlio minore e della presumibile maggiore capacità reddituale del padre, il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1
dei due figli versando alla moglie, entro il giorno 10 del mese, la somma di € 400,00 (€ 200,00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT al mese di settembre di ogni anno, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale.
L'assegno unico universale ove e se dovuto spetterà interamente alla ricorrente quale collocataria ed affidataria esclusiva della prole.
Circa la domanda dell'assegno di mantenimento avanzata dalla parte ricorrente in suo favore è noto che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. sent. n. 12196/2017).
pagina 6 di 8 Nel caso di specie il Collegio osserva che, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti come sopra ricostruite, la parte ricorrente non sia in grado di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Pertanto tenuto conto del tenore di vita goduto da parte ricorrente in costanza di matrimonio, della maggiore capacità reddituale del , del reddito della ricorrente, il Collegio stima equo porre a CP_1
carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante Controparte_1
corresponsione dell'importo mensile di € 100,00 entro il giorno 10 di ogni mese da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e sono liquidate come in dispositivo Controparte_1
con pagamento da parte del resistente in favore dello Stato per essere parte ricorrente provvisoriamente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna del
1.03.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa e rigettata ogni contraria istanza e domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 833/22 R.G., così prevede:
a)dispone l'addebito della separazione a carico di;
Controparte_1
b) dispone l'affido esclusivo rafforzato del figlio minore in favore della madre, presso cui il minore va collocato, rimettendo in via esclusiva alla stessa anche tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio ex art. 337 quater comma 3 cc;
c) incarica i Servizi sociali territorialmente competenti in ragione della residenza del minore di favorire la ripresa della frequentazione tra il padre ed il figlio, inizialmente in forma protetta con cadenza di almeno 2 volte al mese in Ravenna ed anche mediante comunicazioni a distanza, con facoltà di liberalizzare tali rapporti nell'interesse del minore o di sospenderli se per lo stesso disturbanti, previa manifestazione di volontà del figlio minore d'incontrare il padre ed adesione del padre ad un percorso per persone maltrattanti e di recupero degli elementi di criticità;
d) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla Controparte_1
moglie, entro il giorno 10 del mese, la somma di € 400,00 € 200,00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT al mese di settembre di ogni anno, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale e con attribuzione dell'assegno unico universale interamente alla ricorrente;
pagina 7 di 8 e) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante Controparte_1
la corresponsione dell'importo mensile di € 100,00 entro il giorno 10 di ogni mese da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
f) condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida Controparte_1
in € 7.616,00 per compenso professionale oltre 15% per spese generali oltre IVA e CPA come per legge se dovuta, ponendone il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 10 marzo 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
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