Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3107/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3107/2022, trattenuta in decisione (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) in data 17.10.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.,
TRA
, con sede in Rende (CS), alla Parte_1
via Alfieri, (C.F. P.IVA ) in persona del Presidente, legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore, dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Adamo CP_1
ATTRICE
E
( ), contumace CP_2 C.F._1
CONVENUTO
OGGETTO: Azione di ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti
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ha convenuto in giudizio Parte_1
esponendo: che con atto a rogito Notar del 12/8/2013 (n. 9154 Rep. 6379 CP_2 Persona_1
Racc.) veniva tra le parti stipulato mutuo fondiario di €.55.000,00, finalizzato alla ristrutturazione e completamento di un fabbricato prima casa, da erogarsi in più soluzioni mediante stipulazione di atti di erogazione e quietanza (S.A.L.), con iscrizione di ipoteca sull'immobile (n. R.g. part. 1846 del
13.8.2013); che con del 23.5.2019 n. 16546 (Rep n. 11866 Parte_2
Racc. 11866, annotato sulla formalità di iscrizione della garanzia ipotecaria) il mutuatario, dato atto dell'avvenuta riscossione della complessiva somma di €.44.200,00, dichiarava di ricevere la somma di euro 10.800,00 quale definitiva erogazione del mutuo ed in pari data veniva accreditato sul c/c
644005102129-8 a lui intestato l'importo di €.10.773,00 con conforme causale;
che per mero involontario disguido in data 26.6.2019 veniva accreditata sul medesimo c/c. l'importo di €.10.800,00 con la medesima causale e vani si erano rivelati i ripetuti inviti alla restituzione della somma.
Assumendo la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 2033 c.c. l'attrice ha chiesto “accertare e dichiarare l'indebito pagamento di €.10.800,00 eseguito da in favore di Parte_1 [...]
in data 26.6.2019, e, per l'effetto, condannare a restituire alla CP_2 CP_2 Parte_1
l'importo di €.10.800,00 oltre interessi legali dal 26.6.2019 al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite.” .
non si è costituito nel procedimento benché ritualmente citato, dichiarandosi quindi la CP_2
sua contumacia.
La causa è stata trattenuta in decisione sulla documentazione offerta in comunicazione.
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La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
A mente dell'invocato art. 2033 c.c. “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere cio' che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.”
pagina 2 di 4 Nella specie ricorrono le condizioni per l'esercizio dell'azione di ripetizione, atteso che la banca istante ha riscontrato l'esecuzione di accredito in conto corrente in favore del convenuto non dovuto in quanto eccedente l'obbligazione contratta con il contratto di mutuo stipulato dalle parti.
Nell'atto pubblico di erogazione del 23.5.2019, in atti dell'attrice, i contraenti, dato atto della stipula del contratto di mutuo e delle precedenti erogazioni di somme (n. 3 rate correlate ai precedenti SAL), attestano il pagamento della quarta ed ultima tranche, conseguente alla redazione dello Stato Finale dei lavori (in data 4.2.2019), nella misura di euro 10.800,00, al netto dell'imposta sostitutiva ex DPR
601/1973, di cui il rilascia espressa quietanza dichiarando “di ricevere, in data odierna, dalla CP_2
Banca, con il presente atto, l'ulteriore somma di euro 10.800,00 (diecimilaottocento) quale quarta e definitiva erogazione del mutuo citato in premessa”.
Ai sensi dell'art. 2700 c.c. l'atto pubblico in esame fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal P.U. che lo ha formato nonché delle dichiarazioni delle parti che egli attesta avvenuti in sua presenza.
In linea con tali emergenze l'estratto conto del II trimestre del c/c 000000102129-85 intestato al CP_2
del 28.6.2019, pure allegato dall'attrice, riscontra il coevo accredito della somma di euro 10.773,00 con causale “Erogazione mutuo EROGAZIONE ULTIMO SAL MUTUO 05/19738 ”. CP_2
Ciò posto, da tale estratto risulta però anche un successivo accredito in data 26.06.2019 dell'importo di euro 10.800,00 con identica causale “Erogazione mutuo EROGAZIONE ULTIMO SAL MUTUO N.
19738 ”, il che, alla luce delle risultanze sopra esposte riscontra la dedotta erroneità CP_2
dell'operazione.
Ne discende la contestabilità dell'accredito ( cui non osta neppure l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c.: cfr. Cass.n. 30000/2018) e la ripetibilità delle somme che ne hanno formato oggetto.
Segue quindi la condanna del convenuto alla restituzione della somma indebitamente accreditatagli, oltre i richiesti interessi dal pagamento, potendo ritenersi, in base alle univoche risultanze dell'atto di erogazione del mutuo e dell'e/c la mala fede dell'accipiens, intesa quale consapevolezza al momento della ricezione del pagamento di non avere diritto a conseguirlo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo secondo tariffa professionale vigente, seguono la pagina 3 di 4 soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
condanna a restituire alla Banca attrice l'importo di €.10.800,00, oltre interessi legali dal CP_2
26.6.2019 al soddisfo ed al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed €
2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.
Cosenza, 21 gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
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