TAR Napoli, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1349
TAR
Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
>
TAR
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione della disciplina di settore, dell'art. 97 della Costituzione, eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità manifesta, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta

    Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo l'orientamento giurisprudenziale che tutela il cittadino straniero in buona fede, il cui nulla osta è revocato dopo un lungo lasso temporale dall'ingresso, qualora abbia trovato una nuova occupazione. L'amministrazione non ha operato il dovuto bilanciamento di interessi, applicando in modo automatico la revoca senza considerare la nuova situazione lavorativa e la buona fede del ricorrente, risultando la misura sproporzionata e irragionevole.

  • Accolto
    Rigidità e formalismo dell'amministrazione nel non considerare il subentro di un nuovo datore di lavoro

    Il Tribunale ha ritenuto che l'approccio rigido e formalistico dell'amministrazione, trincerandosi dietro la non previsione generale di un 'subentro' di un nuovo datore di lavoro, si traduce in una misura sproporzionata e irragionevole, che frustra il legittimo affidamento del lavoratore in buona fede.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1349
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1349
    Data del deposito : 25 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo