Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01349/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03236/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3236 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Canonici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 177055 del 30.04.2025, notificato in pari data, recante revoca del nulla osta al lavoro subordinato prot. P-NA/L/Q/2022/102289 rilasciato in favore del ricorrente;
del diniego alla richiesta di subentro nuovo datore di lavoro avanzata dal ricorrente, prot. n. 239262 comunicato in data 13.06.2025;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa MA ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, ritualmente proposto, il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore in data 11/08/2022 e quello di diniego della richiesta di subentro di un nuovo datore di lavoro.
Il ricorrente espone che: - ha fatto ingresso in Italia in data 2 dicembre 2022 previo rilascio del necessario nulla osta e del visto; - giunto sul territorio nazionale, il ricorrente si metteva subito in contatto con l’avvocato intermediario e con il datore di lavoro promittente, consegnando la somma di denaro richiesta che il ricorrente era convinto fosse dovuta per una lecita intermediazione; - al ricorrente venivano chieste anche altre somme di denaro; - medio tempore, convinto della propria lecita presenza in Italia a fini lavorativi e constatato il ritardo nella pratica, trovava una nuova occupazione lavorativa, come da unilav in data 14.04.2025, contratto di lavoro, relative buste paga e dichiarazione di interesse al subentro da parte del nuovo datore; - in data 30.04.2025 veniva notificato al ricorrente provvedimento di revoca del nulla osta; - con istanza del 09.06.2025 il ricorrente chiedeva la revoca in autotutela del provvedimento negativo e il subentro del nuovo datore; - la Prefettura replicava con nota del 13.06.2025 negando il subentro, senza effettuare alcuna valutazione sulla situazione individuale del ricorrente.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione della disciplina di settore, violazione dell’art. 97 della Costituzione, eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità manifesta, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.
In sostanza, il ricorrente si duole dell'abnorme lasso temporale intercorso tra il rilascio del nulla osta e la sua tardiva revoca che avrebbe consolidato il legittimo affidamento del lavoratore, rendendo l'atto gravato sproporzionato e quasi punitivo nei confronti di un soggetto incolpevole; l’amministrazione avrebbe errato nel non considerare la buona fede del ricorrente e, soprattutto, la circostanza sopravvenuta e decisiva del reperimento di una nuova e stabile occupazione lavorativa, elemento che avrebbe imposto una diversa e più approfondita valutazione della sua posizione, in linea con la giurisprudenza di questo stesso Tribunale.
Si costituita in giudizio l’amministrazione intimata, con memoria solo formale.
Con ordinanza n. 1696 del 2025 il collegio ha accolto l’istanza cautelare.
All’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questo Tar che, anche sulla scorta delle decisioni del Consiglio di Stato in relazione al valore delle sopravvenienze in materia di immigrazione, ha ritenuto che nel caso di buona fede del cittadino straniero - il cui nulla osta sia stato oggetto di revoca dopo un lungo lasso temporale dall’ingresso- e di avvenuta assunzione dello stesso da parte di altro datore di lavoro, si determini una particolare condizione soggettiva in capo al lavoratore straniero che merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza (cfr. TAR Campania, sent. n. 1572 del 2025, n. 7323 del 2025 e n. 8310 del 2025; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1977 del 2025).
L'Amministrazione, invece, non ha operato quel bilanciamento di interessi che la giurisprudenza, anche di questa Sezione, ritiene doveroso in fattispecie analoghe. Anziché applicare in modo automatico e meccanicistico la sanzione della revoca, essa avrebbe dovuto considerare la nuova situazione lavorativa, valutando la possibilità di consentire la regolarizzazione della posizione dello straniero.
L'approccio rigido e formalistico seguito dalla Prefettura, che si trincera dietro la non previsione generale di un "subentro" di un nuovo datore di lavoro, si traduce in una misura sproporzionata e irragionevole, che finisce per punire il lavoratore in buona fede per colpe altrui, frustrando il suo legittimo affidamento e disperdendo un'integrazione già positivamente avviata. Ciò contrasta non solo con i principi di buon andamento, ma anche con la stessa ratio della normativa sui flussi, consistente nel rispondere alle esigenze del mercato del lavoro nazionale, favorendo l'incontro tra domanda e offerta in un quadro di legalità.
Per quanto sopra, pertanto, i provvedimenti impugnati vanno annullati.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e altri soggetti citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT LE, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
MA ZI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA ZI | NT LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.