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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/06/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 907/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 907/2021 promossa da:
p.iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. Antonino FRANCONE ed elettivamente domiciliata presso lo studio
[...] del medesimo sito in Ragusa, in via della Costituzione n. 71;
Attore-Opponente contro
(p.iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3 P.IVA_2
con il patrocinio degli avv.ti Giovanni Gurrieri, Patrizia Gurrieri, Francesco Controparte_4
Gurrieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi sito in Ragusa, in via Roma n. 212
Convenuta-Opposta
OGGETTO
Opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 82/2021 (n. 4164/2020 R.G.) emesso in data 19.01.2021, notificato alla in data 29.01.2021. CP_1
Citazione notificata in data 04.03.2021.
CONCLUSIONI
Per la parte opponente:
- disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, per le motivazioni dedotte in parte motiva, dichiarare non dovute, in quanto regolarmente pagate, le somme richieste a mezzo il d.i. n° 82/21 opposto, conseguentemente e per l'effetto, dichiarare illegittimo, infondato il d.i. n° 82/21 del 18/01/2021 e conseguentemente revocarlo o annullarlo con qualsivoglia statuizione.
Per parte opposta:
-dichiarare inammissibile o comunque rigettare con ogni statuizione, per i motivi di cui in narrativa, l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 82/2021 del CP_1
19.01.2021emesso dal Presidente del Tribunale di Ragusa Dott. Biagio Insacco in data 18.01.2021 (nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 4164/2020 R.G.) e notificato a mezzo pec in data
20.01.2021 ed a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 29.01.2021, con la conferma del medesimo in ogni sua parte. pagina 1 di 4 -in subordine, ritenere e dichiarare che la è debitrice della concludente in CP_1 CP_3 persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore sig. , per i Controparte_4 motivi di cui in narrativa, della somma di € 28.649,73, conseguentemente, condannarla all'immediato pagamento nei confronti della concludente dell'importo di € 28.649,73 oltre interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto sino al soddisfo. Con il favore delle spese in ogni ipotesi considerata e salvo ed impregiudicato ogni altro diritto ed azione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva opposizione avverso il CP_1 decreto ingiuntivo n. 82/2021 (n. 4164/2020 R.G.) emesso in data 19.01.2021, dal Tribunale di Ragusa con cui alla è stato ingiunto in favore della il pagamento della somma di € CP_1 CP_3
28.649,73, oltre interessi come richiesti in ricorso e spese della procedura liquidate in €
1.350,00 ed € 286,00 spese vive, oltre iva e rimborso forfettario.
In seno al ricorso per decreto ingiuntivo, la deduceva di essere creditrice della CP_3 CP_1 per l'importo complessivo di € 28.649,73 per fornitura di merce meglio indicata nelle fatture
[...] allegate, emesse tra gennaio 2018 e gennaio 2019, rimaste insolute.
In sede di opposizione, la chiedeva di dichiarare non dovute le somme ingiunte e, per CP_1 l'effetto, dichiarare illegittimo e infondato il d.i. n° 82/21 del 18.01.2021 e, conseguentemente, revocarlo o annullarlo con qualsivoglia statuizione. Al riguardo, rilevava che la somma ingiunta non era dovuta, atteso che le forniture portate dalle fatture, azionate in sede monitoria, erano state pagate e, precisamente, per € 21.500,00 con assegni circolari (assegno n. 04101189557 di € 13.500,00 del
05.02.2018, assegno n. 03101005904 di € 4.000,00 del 22.03.2018 ed assegno n. 03101005902 di €
4.000,00 del 22.03.2018) e quanto alla rimanente somma, fino a concorrenza dell'importo ingiunto, con pagamenti alla cassa in contanti.
Si costituiva in giudizio, mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, la la CP_3 quale chiedeva di rigettare l'opposizione proposta dalla A tale riguardo, oltre a contestare CP_1 quanto sostenuto da controparte affermava che gli assegni prodotti da parte opponente dovevano imputarsi -in applicazione dell'art. 1193 c.c. ed in assenza di una specifica imputazione da parte del debitore al momento di adempimento- al pagamento di fatture risalenti al 2017 che indicava specificatamente, le quali erano, dunque, anteriori e differenti rispetto a quelle oggetto del presente giudizio.
Istruita la causa documentalmente, il Giudice rimetteva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione a decreto ingiuntivo non può essere accolta.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la società opponente non contesta né l'avvenuta prestazione né l'ammontare della somma ingiunta, ma eccepisce l'avvenuto pagamento.
Deduce di aver pagato la merce indicata nelle fatture azionate in sede monitoria: quella acquistata tra gennaio e marzo dell'anno 2018, mediante l'emissione di tre assegni -versati in atti (assegno n. 04101189557 di € 13.500,00 del 05.02.2018, assegno n. 03101005904 di € 4.000,00 del 22.03.2018 ed assegno n. 03101005902 di € 4.000,00 del 22.03.2018)- per un totale di € 21.500,00 a fronte di pagina 2 di 4 forniture per € 23.164,33 con una differenza di € 1.664,00, che l'opponente asserisce aver pagato in contanti unitamente ai pagamenti delle forniture rese successivamente al mese di marzo, per un importo complessivo di € 5.485,40.
Al riguardo, parte opposta ha rilevato l'erroneità dell'imputazione dei pagamenti effettuata da controparte e, precisamente, ha affermato che l'incasso dei predetti assegni bancari deve essere imputato al pagamento di fatture del 2017, le quali sono state tutte distintamente ed analiticamente indicate nella comparsa di risposta e prodotte in allegato alla stessa.
A tale deduzione parte opponente, con le memorie ex art. 183 n. 1 cpc, ha rilevato che le fatture indicate in comparsa dall'opposta sarebbero state pagate attraverso un assegno del 14.08.2018 di €
5.000,00, un assegno del 14.08.2017 di € 1.000,00, un assegno del 23.10.2017 di € 3.200,00 ed un assegno del 10.11.2017 di € 8.000,00 per un totale di € 17.200,00 e, che, pertanto gli assegni prodotti in citazione sono stati emessi per il pagamento della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Al riguardo, la società opposta ha controdedotto che i predetti assegni del 2017 devono essere imputati al pagamento di fatture emesse sempre nel 2017 -prodotte in giudizio a prova contraria- che però sono differenti da quelle indicate con la comparsa di costituzione, in quanto attengono a forniture eseguite tra aprile e i primi giorni di ottobre del 2017.
Tutto ciò premesso, in punto di diritto giova precisare che “in caso di pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non dichiara quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta al creditore, che può imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati;
i criteri legali ex art. 1193 c.c., suppletivi e sussidiari, subentrano solo quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore né dal creditore. Il creditore che agisce per il pagamento del suo credito deve fornire la prova del rapporto o titolo su cui si fonda la sua pretesa e non anche dimostrare il mancato pagamento;
quest'ultimo costituisce un fatto estintivo la cui prova incombe sul debitore che lo eccepisca. La prova dell'efficacia estintiva del pagamento da parte del debitore deve avere carattere certo e determinato con specifico riferimento al rapporto o titolo dedotto in giudizio;
ogni incertezza o ambiguità nella relazione tra pretesa e pagamento si risolve a danno del debitore stesso” (Cass. n. 19528/2024). Inoltre, sempre la Corte di Cassazione ha precisato che “i criteri di cui all'art. 1193 c.c. sono suppletivi (v. Cass. n. 2672/2013; Cass. n. 27405/2005), subentrando soltanto quando né il debitore né il creditore abbiano effettuato l'imputazione, ed ha precisato che il debitore deve dimostrare di aver corrisposto una somma idonea all'estinzione del debito per il quale è stato convenuto in giudizio, mentre spetta al creditore attore provare l'eventuale esistenza di un diverso credito a cui quella somma doveva essere imputata” (Cass. n. 5648/2018).
Esaminando le reciproche allegazioni e produzioni documentali, emerge che:
-al momento dei pagamenti allegati in giudizio l'opponente non ha operato una specifica imputazione degli stessi, con la conseguente applicazione, dinanzi ad una pluralità di rapporti tra debitore e creditore, dei criteri di cui all'art. 1193, comma 2 c.c.;
-le somme riportate negli assegni prodotti in atti non risultano propriamente idonei a soddisfare la somma ingiunta, atteso che i citati assegni riportano degli importi che non corrispondono all'ammontare dell'acquisto della merce riportata nelle fatture azionate, oltre che del pagamento in contanti non vi è alcun elemento a sostegno;
-con riguardo alla pacifica sussistenza di crediti diversi rispetto a quello oggetto del presente giudizio, l'opponente non ha fornito adeguata documentazione atta a sconfessare quanto sostenuto dal creditore, il quale, invece, ad ogni singolo pagamento ne ha dimostrato l'imputabilità a crediti diversi ed anteriori rispetto a quelli azionati.
pagina 3 di 4 A tanto si aggiunga che alle diffide a firma della società creditrice del 23 Gennaio 2019 (si veda all. n.11) e del difensore della società dell'1 Ottobre 2020 (si veda all. n.12), prima della richiesta del provvedimento monitorio, la società opponente non ha eccepito alcunché; che il pagamento in contanti, sia pure in parte, dedotto da parte opponente, risulta distonico rispetto alla prassi emersa, tra le parti, almeno sino a quando parte opposta, a causa dell'inadempimento della controparte, non ha preteso il pagamento della merce immediato, alla cassa del;
e del pagamento in contanti si Parte_1 trova traccia, come dedotto da parte opponente, in talune fatture, ma diverse da quella azionate;
ancora, va rilevato che in data 12 Ottobre 2020 , nella qualità di legale rappresentante della Controparte_2
ha sottoscritto l'estratto conto (si veda all. n.13 alla comparsa) di tutte le fatture rimaste CP_1 insolute poi oggetto di decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 907/2021, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. 82/2021 (n. CP_1
4164/2020 R.G.) emesso in data 19.01.2021, dal Tribunale di Ragusa, che dichiara esecutivo;
condanna l'opponente in favore della al pagamento delle spese del presente CP_1 CP_3 giudizio, che liquida in € 6.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Ragusa, 05/06/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 907/2021 promossa da:
p.iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1 CP_2
, con il patrocinio dell'avv. Antonino FRANCONE ed elettivamente domiciliata presso lo studio
[...] del medesimo sito in Ragusa, in via della Costituzione n. 71;
Attore-Opponente contro
(p.iva: ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3 P.IVA_2
con il patrocinio degli avv.ti Giovanni Gurrieri, Patrizia Gurrieri, Francesco Controparte_4
Gurrieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi sito in Ragusa, in via Roma n. 212
Convenuta-Opposta
OGGETTO
Opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 82/2021 (n. 4164/2020 R.G.) emesso in data 19.01.2021, notificato alla in data 29.01.2021. CP_1
Citazione notificata in data 04.03.2021.
CONCLUSIONI
Per la parte opponente:
- disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, per le motivazioni dedotte in parte motiva, dichiarare non dovute, in quanto regolarmente pagate, le somme richieste a mezzo il d.i. n° 82/21 opposto, conseguentemente e per l'effetto, dichiarare illegittimo, infondato il d.i. n° 82/21 del 18/01/2021 e conseguentemente revocarlo o annullarlo con qualsivoglia statuizione.
Per parte opposta:
-dichiarare inammissibile o comunque rigettare con ogni statuizione, per i motivi di cui in narrativa, l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 82/2021 del CP_1
19.01.2021emesso dal Presidente del Tribunale di Ragusa Dott. Biagio Insacco in data 18.01.2021 (nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 4164/2020 R.G.) e notificato a mezzo pec in data
20.01.2021 ed a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 29.01.2021, con la conferma del medesimo in ogni sua parte. pagina 1 di 4 -in subordine, ritenere e dichiarare che la è debitrice della concludente in CP_1 CP_3 persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore sig. , per i Controparte_4 motivi di cui in narrativa, della somma di € 28.649,73, conseguentemente, condannarla all'immediato pagamento nei confronti della concludente dell'importo di € 28.649,73 oltre interessi ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto sino al soddisfo. Con il favore delle spese in ogni ipotesi considerata e salvo ed impregiudicato ogni altro diritto ed azione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva opposizione avverso il CP_1 decreto ingiuntivo n. 82/2021 (n. 4164/2020 R.G.) emesso in data 19.01.2021, dal Tribunale di Ragusa con cui alla è stato ingiunto in favore della il pagamento della somma di € CP_1 CP_3
28.649,73, oltre interessi come richiesti in ricorso e spese della procedura liquidate in €
1.350,00 ed € 286,00 spese vive, oltre iva e rimborso forfettario.
In seno al ricorso per decreto ingiuntivo, la deduceva di essere creditrice della CP_3 CP_1 per l'importo complessivo di € 28.649,73 per fornitura di merce meglio indicata nelle fatture
[...] allegate, emesse tra gennaio 2018 e gennaio 2019, rimaste insolute.
In sede di opposizione, la chiedeva di dichiarare non dovute le somme ingiunte e, per CP_1 l'effetto, dichiarare illegittimo e infondato il d.i. n° 82/21 del 18.01.2021 e, conseguentemente, revocarlo o annullarlo con qualsivoglia statuizione. Al riguardo, rilevava che la somma ingiunta non era dovuta, atteso che le forniture portate dalle fatture, azionate in sede monitoria, erano state pagate e, precisamente, per € 21.500,00 con assegni circolari (assegno n. 04101189557 di € 13.500,00 del
05.02.2018, assegno n. 03101005904 di € 4.000,00 del 22.03.2018 ed assegno n. 03101005902 di €
4.000,00 del 22.03.2018) e quanto alla rimanente somma, fino a concorrenza dell'importo ingiunto, con pagamenti alla cassa in contanti.
Si costituiva in giudizio, mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, la la CP_3 quale chiedeva di rigettare l'opposizione proposta dalla A tale riguardo, oltre a contestare CP_1 quanto sostenuto da controparte affermava che gli assegni prodotti da parte opponente dovevano imputarsi -in applicazione dell'art. 1193 c.c. ed in assenza di una specifica imputazione da parte del debitore al momento di adempimento- al pagamento di fatture risalenti al 2017 che indicava specificatamente, le quali erano, dunque, anteriori e differenti rispetto a quelle oggetto del presente giudizio.
Istruita la causa documentalmente, il Giudice rimetteva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione a decreto ingiuntivo non può essere accolta.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la società opponente non contesta né l'avvenuta prestazione né l'ammontare della somma ingiunta, ma eccepisce l'avvenuto pagamento.
Deduce di aver pagato la merce indicata nelle fatture azionate in sede monitoria: quella acquistata tra gennaio e marzo dell'anno 2018, mediante l'emissione di tre assegni -versati in atti (assegno n. 04101189557 di € 13.500,00 del 05.02.2018, assegno n. 03101005904 di € 4.000,00 del 22.03.2018 ed assegno n. 03101005902 di € 4.000,00 del 22.03.2018)- per un totale di € 21.500,00 a fronte di pagina 2 di 4 forniture per € 23.164,33 con una differenza di € 1.664,00, che l'opponente asserisce aver pagato in contanti unitamente ai pagamenti delle forniture rese successivamente al mese di marzo, per un importo complessivo di € 5.485,40.
Al riguardo, parte opposta ha rilevato l'erroneità dell'imputazione dei pagamenti effettuata da controparte e, precisamente, ha affermato che l'incasso dei predetti assegni bancari deve essere imputato al pagamento di fatture del 2017, le quali sono state tutte distintamente ed analiticamente indicate nella comparsa di risposta e prodotte in allegato alla stessa.
A tale deduzione parte opponente, con le memorie ex art. 183 n. 1 cpc, ha rilevato che le fatture indicate in comparsa dall'opposta sarebbero state pagate attraverso un assegno del 14.08.2018 di €
5.000,00, un assegno del 14.08.2017 di € 1.000,00, un assegno del 23.10.2017 di € 3.200,00 ed un assegno del 10.11.2017 di € 8.000,00 per un totale di € 17.200,00 e, che, pertanto gli assegni prodotti in citazione sono stati emessi per il pagamento della pretesa creditoria azionata in sede monitoria.
Al riguardo, la società opposta ha controdedotto che i predetti assegni del 2017 devono essere imputati al pagamento di fatture emesse sempre nel 2017 -prodotte in giudizio a prova contraria- che però sono differenti da quelle indicate con la comparsa di costituzione, in quanto attengono a forniture eseguite tra aprile e i primi giorni di ottobre del 2017.
Tutto ciò premesso, in punto di diritto giova precisare che “in caso di pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non dichiara quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta al creditore, che può imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati;
i criteri legali ex art. 1193 c.c., suppletivi e sussidiari, subentrano solo quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore né dal creditore. Il creditore che agisce per il pagamento del suo credito deve fornire la prova del rapporto o titolo su cui si fonda la sua pretesa e non anche dimostrare il mancato pagamento;
quest'ultimo costituisce un fatto estintivo la cui prova incombe sul debitore che lo eccepisca. La prova dell'efficacia estintiva del pagamento da parte del debitore deve avere carattere certo e determinato con specifico riferimento al rapporto o titolo dedotto in giudizio;
ogni incertezza o ambiguità nella relazione tra pretesa e pagamento si risolve a danno del debitore stesso” (Cass. n. 19528/2024). Inoltre, sempre la Corte di Cassazione ha precisato che “i criteri di cui all'art. 1193 c.c. sono suppletivi (v. Cass. n. 2672/2013; Cass. n. 27405/2005), subentrando soltanto quando né il debitore né il creditore abbiano effettuato l'imputazione, ed ha precisato che il debitore deve dimostrare di aver corrisposto una somma idonea all'estinzione del debito per il quale è stato convenuto in giudizio, mentre spetta al creditore attore provare l'eventuale esistenza di un diverso credito a cui quella somma doveva essere imputata” (Cass. n. 5648/2018).
Esaminando le reciproche allegazioni e produzioni documentali, emerge che:
-al momento dei pagamenti allegati in giudizio l'opponente non ha operato una specifica imputazione degli stessi, con la conseguente applicazione, dinanzi ad una pluralità di rapporti tra debitore e creditore, dei criteri di cui all'art. 1193, comma 2 c.c.;
-le somme riportate negli assegni prodotti in atti non risultano propriamente idonei a soddisfare la somma ingiunta, atteso che i citati assegni riportano degli importi che non corrispondono all'ammontare dell'acquisto della merce riportata nelle fatture azionate, oltre che del pagamento in contanti non vi è alcun elemento a sostegno;
-con riguardo alla pacifica sussistenza di crediti diversi rispetto a quello oggetto del presente giudizio, l'opponente non ha fornito adeguata documentazione atta a sconfessare quanto sostenuto dal creditore, il quale, invece, ad ogni singolo pagamento ne ha dimostrato l'imputabilità a crediti diversi ed anteriori rispetto a quelli azionati.
pagina 3 di 4 A tanto si aggiunga che alle diffide a firma della società creditrice del 23 Gennaio 2019 (si veda all. n.11) e del difensore della società dell'1 Ottobre 2020 (si veda all. n.12), prima della richiesta del provvedimento monitorio, la società opponente non ha eccepito alcunché; che il pagamento in contanti, sia pure in parte, dedotto da parte opponente, risulta distonico rispetto alla prassi emersa, tra le parti, almeno sino a quando parte opposta, a causa dell'inadempimento della controparte, non ha preteso il pagamento della merce immediato, alla cassa del;
e del pagamento in contanti si Parte_1 trova traccia, come dedotto da parte opponente, in talune fatture, ma diverse da quella azionate;
ancora, va rilevato che in data 12 Ottobre 2020 , nella qualità di legale rappresentante della Controparte_2
ha sottoscritto l'estratto conto (si veda all. n.13 alla comparsa) di tutte le fatture rimaste CP_1 insolute poi oggetto di decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 907/2021, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. 82/2021 (n. CP_1
4164/2020 R.G.) emesso in data 19.01.2021, dal Tribunale di Ragusa, che dichiara esecutivo;
condanna l'opponente in favore della al pagamento delle spese del presente CP_1 CP_3 giudizio, che liquida in € 6.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Ragusa, 05/06/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4