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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 11848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11848 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1798/2023
Il Giudice IZ LL, all'udienza del 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti SAVI Parte_1
AR e NI LA ricorrente contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti TT PIETRO CP_1
OL, TT LU, TT MO resistente
OGGETTO: impugnazione licenziamento e qualifica
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “conclude come da ricorso”. Per la parte resistente: “conclude come da memoria difensiva ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1 Con l'odierno ricorso adisce il Tribunale di Roma, sezione Parte_1 lavoro, per vedere accertare la sussistenza, tra lei e e CP_1 Parte_2
di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal mese Controparte_2 di marzo 1999 all'8 luglio 2022, con suo diritto ad essere inquadrata, in base a quanto stabilito dal CCNL di settore, come quadro dal 1 gennaio 2014, come dipendente di I livello dal 1 gennaio 2009, quale dipendente di III livello dal 1 gennaio 2004, quale dipendente di IV livello dal 1 gennaio 2002, e quale dipendente di V livello da marzo 1999, e con conseguente condanna dei resistenti a corrisponderle, a titolo di differenze retributive, euro 112.357,38.
La ricorrente contesta, altresì, l'illegittimità del licenziamento intimatole dalla resistente e chiede la corresponsione, in misura massima, dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 2 e ss. L. n. 604/1966.
La lavoratrice sostiene, nel proprio atto difensivo, che il formale inquadramento contrattuale assegnato durante il rapporto non rispecchi le reali mansioni svolte, che il licenziamento irrogato sia generico e , in ogni caso, infondato e che i resistenti abbiano posto in essere, nei suoi confronti, condotte illegittime di “bossing”, generatrici di danni psico-fisici di cui chiede il risarcimento.
2 Con memorie difensive ritualmente depositate in giudizio e e CP_1 Parte_2 contestano ogni domanda avversaria dando atto del corretto Controparte_2 inquadramento contrattuale della lavoratrice, dell'inesistenza di qualsivoglia condotta vessatoria nei suoi confronti e della palese condotta di concorrenza sleale messa in atto dalla ricorrente nella sua veste di socia e amministratrice di “Cieffe Consulenza e Servizi srls”.
Il giudice, in sede di prima udienza, dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione e aver interrogato liberamente le parti, disponeva l'escussione di alcuni testi, deferiva ctu contabile per l'accertamento dell'eventuale sussistenza di differenze retributive e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione all'udienza del 19.11.2025, con termine per note di discussione fino a 10 giorni prima.
All'udienza di discussione le parti insistevano come da atti e il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, emetteva motivazione contestuale.
Motivi della decisione
In via preliminare vanno innanzitutto rigettate le domande proposte dalla Pt_1 nei confronti di e di posto che la ricorrente non ha Parte_2 Controparte_2
Pag. 2 di 9 dedotto né provato, in maniera sufficientemente attendibile, come era suo onere, ex. art. 2697 c.c., l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con i due resistenti, e ulteriore rispetto a quello formalizzato con avuto specifico CP_1 riguardo anche all'asserito effettivo stabile affidamento, alla lavoratrice, della gestione e della tenuta della contabilità di clienti personali dei due soci.
Sul punto non è stato acquisito in giudizio alcun elemento istruttorio a tal fine rilevante, indicativo dell'effettiva costituzione di un siffatto rapporto di lavoro.
E' parimenti infondato quanto sostenuto dalla ricorrente rispetto alla asserita precedente costituzione, in via di fatto, di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti a decorrere dall'1.3.1999, non essendo, anche in tale caso, stato acquisito alcun utile e conforme elemento probatorio, né di tipo documentale che testimoniale.
Per quanto concerne le restanti domande dedotte dalla lavoratrice, il ricorso va solo in parte accolto, limitatamente al richiesto riconoscimento di mansioni superiori.
Licenziamento
In via preliminare va a tal fine innanzitutto richiamato il costante orientamento espresso, in materia, dalla Suprema Corte, secondo cui “dall'integrazione dell'obbligo di fedeltà, di cui all'art. 2105 c.c., con i principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. deriva che il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extralavorativa e potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.” (cfr. Cass. N. 26181/2024).
Nel caso di specie il fatto contestato alla ricorrente con raccomandata del 30.6.2022 appare sicuramente idoneo a integrare una giusta causa di recesso, ex. artt. 2105, 1175 e 1375 c.c., visto che l'attività svolta dalla società “Cieffe Consulenza e Servizi srls”, di cui la ricorrente è rappresentante legale, amministratrice unica e comproprietaria, è palesemente in concorrenza con quella dell'odierna resistente, in violazione di quanto previsto dalle norme appena richiamate.
Non è a tal fine rilevante che la società resistente non abbia indicato gli specifici comportamenti asseritamente illegittimi tenuti, in tale frangente, dalla lavoratrice e i singoli casi in cui si sarebbe realizzata la sua asserita infedeltà posto che la semplice apertura e gestione di una società – tutt'oggi operativa- con oggetto del tutto sovrapponibile a quello della datrice di lavoro è già di per sé foriera di possibili rilevanti danni economici per quest'ultima, indipendentemente dalla stipula di un patto di non concorrenza o dal concreto storno di clienti, e che la prosecuzione del rapporto, durante il periodo di preavviso, avrebbe potuto verosimilmente cagionare ingenti danni dovuti all'eventuale storno di clienti, anche a titolo di rivalsa rispetto all'intimato recesso.
Non sono parimenti rilevanti l'avvenuta indicazione, nella lettera di contestazione, di una norma collettiva inesatta e della possibile sanzione applicabile al caso di specie tenuto rispettivamente conto che l'atto di addebito richiamava il CCNL di riferimento nella sua interezza ( “nonché dei doveri previsti e sanzionati dal CCNL..”), che il fatto
Pag. 3 di 9 sotteso alla contestazione era chiaramente rappresentato nei suoi elementi costitutivi essenziali e che il riferimento alla tipologia della sanzione applicabile era meramente ripetitivo di quanto previsto, sul punto, dalla normativa collettiva e indicativo di quello che poteva essere l'esito del procedimento disciplinare, a fronte della gravità della condotta contestata.
Il recesso impugnato appare, pertanto, legittimo e giustificato e la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente va, conseguentemente, rigettata.
Mansioni superiori
In via preliminare, anche in questo caso, appare opportuno richiamare il costante orientamento espresso, in materia, dalla Suprema Corte, secondo cui “ gli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica - la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica (cfr. Cass. 14/8/2001 n. 11125); l'inquadramento del lavoratore dipendente deve essere operato sulla base delle mansioni contrattualmente previste e delle esemplificazioni trascritte in calce alla declaratoria contrattuale degli inquadramenti, raffrontate con le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato a nulla rilevando che la qualifica superiore corrispondente alle mansioni attribuite sia qualificata dal c.c.n.l. come “ad esaurimento”. L'art. 2103 c.c., infatti, presuppone esclusivamente l'esistenza in concreto di una determinata funzione in ambito aziendale, assegnata ad un lavoratore (cfr. Sez. L, Sentenza n. 12103 del 2004). Quindi, perché possa applicarsi la tutela dell'art. 2103 c.c. occorre che siano verificate le condizioni di effettivo svolgimento di mansioni concretamente ascrivibili ad una qualifica superiore, vacanza e non mera assenza del posto di cui il lavoratore assume le mansioni, continuità e non breve temporaneità della assegnazione, insomma occorre che l'esercizio di tali mansioni sia stato effettivo, pieno, e continuativo. L'esercizio prolungato delle mansioni superiori incide sull'inquadramento attraverso la cd. promozione automatica, in conseguenza della quale l'assegnazione a mansioni superiori diventa definitiva;
questo effetto dello svolgimento di mansioni superiori determina l'adeguamento della struttura formale alle effettive esigenze dell'organizzazione aziendale, così come manifestate dalla prestazione lavorativa concretamente svolta dal prestatore di lavoro “ (cfr. Cass. N. 21224/2024).
Nel caso di specie ritiene il giudice che la ricorrente abbia attendibilmente provato, come era suo onere, ex. art. 2697 c.c., l'effettivo svolgimento di mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento (V) assegnato dal datore di lavoro in sede di assunzione, avuto particolare riguardo allo svolgimento di mansioni proprie del quarto livello dall'1.1.2002 fino al 31.12.2003, di mansioni tipiche del terzo livello dall'1.1.2004 fino al 31.1.2022 e di quelle proprie del terzo livello super dal 1.2.2022 fino al licenziamento.
Pag. 4 di 9 I testi escussi hanno, infatti, confermato che la ricorrente, presso lo studio resistente,
“svolgeva tutte le mansioni”, inviava ai clienti i moduli F24 da pagare, prestava assistenza sulla denuncia dei redditi (v. dich. ) o sulle buste paga dei Persona_1 dipendenti (v. dich. Pigliautile) o sui documenti contabili, segnalando eventuali incongruenze e/o fornendo chiarimenti (v. dich. ), ricordava ai clienti Persona_2 le varie scadenze fiscali e segnalava la necessità di eventuali integrazioni documentali (v. dich. , . Testimone_1 Persona_3
La ricorrente, in base a quanto riferito dai testi e al contenuto delle mail prodotte in corso di causa, ha, quindi, via via svolto mansioni sempre maggiormente tecniche e satisfattive delle diverse richieste, di carattere anche contabile, avanzate dai singoli clienti.
I testi hanno, in particolare, confermato che le interlocuzioni con la ricorrente riguardavano spesso quesiti tecnici e che la stessa non si limitava a rispondere al telefono e rappresentava un punto di riferimento, per i clienti e per i titolari, anche sotto il profilo tecnico e non solo amministrativo.
Nella mail dell'1.6.2019 la ricorrente, mentre si trova a casa in maternità, richiede al dott. di correggere il bilancio di una delle associazioni clienti dello Controparte_2 studio e di procedere con le opportune verifiche, attività questa chiaramente indicativa di una acquisita e ormai consolidata capacità professionale in materia e di una indubbia autonomia operativa.
Di analogo tenore è anche la mail del 3.6.2019, con cui la ricorrente invia al dott. CP_2 le tasse che la resistente avrebbe dovuto corrispondere.
La stessa resistente ha riconosciuto la sempre maggiore specializzazione professionale acquisita, nel corso del rapporto, dalla lavoratrice avendole spontaneamente attribuito, nel periodo precedente il recesso, il III livello, proprio del lavoratore di concetto che svolge mansioni operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienza tecnico professionali comunque acquisite, fra cui sono ricompresi gli impiegati amministrativi.
La ricorrente, dopo il primo anno di continuativo svolgimento delle funzioni assegnatele in sede di assunzione, era sicuramente in grado di svolgere mansioni presupponenti maggiori conoscenze e particolari capacità tecnico pratiche, proprie del IV livello, a fronte del continuativo svolgimento di mansioni di addetta a mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecnico pratiche, proprie del V livello assegnatole dalla stessa datrice di lavoro e così per i livelli successivi.
Il continuativo svolgimento, per un biennio, di mansioni proprie del IV livello, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico pratiche, ha a sua volta verosimilmente permesso alla ricorrente di raggiungere una maggiore autonomia operativa, dimostrata anche dal contenuto tecnico dei rapporti professionali intercorrenti con i clienti - nei termini emersi dalla svolta istruttoria per la maggior parte del periodo in esame- propria del terzo livello CCNL di settore.
Pag. 5 di 9 Alcuni testi, come la e , hanno, infatti, confermato – senza limitare Per_1 Per_2 la loro deposizione agli ultimi mesi del rapporto di lavoro della lavoratrice- che la ricorrente svolgeva tutte le mansioni, intratteneva i rapporti direttamente con i clienti ed era una referente dell'ufficio a fronte, evidentemente, dell'esperienza professionale e dell'autonomia via via acquisite nel corso degli anni.
Lo stesso art. 4 CCNL di settore prevede una “normale” permanenza, nel quinto livello, di circa 12 mesi, e nel quarto, di un periodo compreso tra i 7 e i 18 mesi.
A fronte di quanto fin esposto appare pertanto corretto e congruo riconoscere il passaggio della ricorrente nel IV livello, dopo un anno di permanenza nel V livello, e nel terzo livello, dopo due anni di permanenza nel IV livello.
Per quanto concerne l'ultimo periodo lavorato, con decorrenza dal 1.2.2022, appare infine corretto riconoscere l'inquadramento della lavoratrice nel III livello Super tenuto conto che la stessa resistente promuoveva, con la stessa decorrenza, la ricorrente nel III livello, a fronte delle sue evidentemente accresciute professionalità e autonomia , rispetto al periodo precedente, e della riferita ( dai testi) capacità della di Pt_1 occuparsi, in autonomia, di numerose questioni amministrative e contabili di volta in volta sottopostole dai clienti con conoscenza dell'intero processo lavorativo dell'ufficio resistente ( in tale livello sono infatti ricompresi i lavoratori che, in possesso delle competenze proprie del livello procedente, siano operativamente autonomi;
fra loro sono ricompresi gli impiegati amministrativi con conoscenza, comunque acquisita, dell'intero processo lavorativo).
Non risulta, invece, attendibilmente provato il diritto della ricorrente ai superiori inquadramenti contrattuali richiesti in ricorso, avuto specifico riguardo a quanto previsto dal CCNL di settore per il I livello e per la categoria dei quadri, tenuto rispettivamente conto che, dalla svolta istruttoria, non è emerso che la ricorrente esplicasse funzioni direttive con ampi poteri gestionali ed autonomia di iniziativa e/o funzioni direttive di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi della società resistente, con capacità di indirizzo e di valutazione del lavoro svolto dagli altri dipendenti.
Va, a tal fine, rilevato che alcuni testi, a conferma della insussistenza della professionalità propria dei predetti livelli contrattuali, hanno riferito che la ricorrente, per alcune questioni, “doveva sentire il dott. , avuto particolare riguardo al CP_2 bilancio (v. dich. ), all'andamento delle singole società seguite Persona_4 dallo studio (v. dich. e ad eventuali sopravvenute problematiche contabili (v. Per_5 dich. . Per_3
Non è neppure emerso che la ricorrente dirigesse e coordinasse gli altri dipendenti presenti.
Tali circostanze, complessivamente considerate, dimostrano, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., che la ricorrente non godesse, evidentemente, di ampi poteri gestionali e di autonomia di iniziativa e che non svolgesse funzioni direttive.
Pag. 6 di 9 Il riconosciuto diritto della ricorrente a un superiore inquadramento contrattuale, nei termini sopra indicati, non è, comunque, funzionale all'accoglimento della domanda economica avanzata dalla lavoratrice per la corresponsione delle differenze retributive indicate in ricorso essendo emerso che la , nel corso del rapporto di Pt_1 lavoro, ha percepito somme nette maggiori rispetto a quelle conteggiate dal perito, ostative, come tali, al riconoscimento di maggiori differenze retributive (v. pag. 7 della ctu).
Si concorda, sul punto, con quanto eccepito dalla difesa della resistente posto che la ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo, riferisce di aver percepito somme nette pacificamente maggiori di quelle conteggiate, a titolo di percepito, dal ctu e che la mancata considerazione di tali dati contabili allegati al ricorso comporterebbe, inevitabilmente, la violazione del divieto di mutatio libelli di cui agli artt. 414 e ss cpc e del diritto di difesa della resistente.
Del resto è stata la stessa ricorrente ad ammettere, in sede di interrogatorio libero, di aver percepito, nel corso del rapporto di lavoro, somme in contati e in nero e, quindi, importi sicuramente maggiori di quelli riportati nelle buste paga, non volendo i due BOSI far risultare, “in chiaro”, tutte le somme di volta in volta corrisposte alla lavoratrice.
Non è poi verosimile che la ricorrente, che ritiene di aver svolto mansioni proprie della categoria del quadro e di possedere approfondite conoscenze contabili, confonda, nei conteggi allegati al ricorso, il lordo con il netto.
I conteggi redatti dalla ricorrente appaiono estremamente precisi e analitici, distinguono le somme nette dagli importi lordi, e non vi è, pertanto, alcun indizio o elemento probatorio in atti per ritenere la sussistenza di un grossolano errore compilativo, da parte della lavoratrice.
Nessun importo, a titolo di differenze retributive, può pertanto essere riconosciuto alla
. Pt_1
La dedotta mancata soggezione dei maggiori importi percepiti dalla ricorrente, nei termini riportati nei conteggi allegati al ricorso, alla contribuzione prevista dalla legge non è oggetto del presente giudizio né è stata tempestivamente dedotta in giudizio, anche attraverso la chiamata di . CP_3
Violazione degli artt. 1375 e 1391 c.c.
Va, a tal fine, premesso, per condivisibile giurisprudenza di questo Tribunale, che “il mobbing consiste nel susseguirsi di attacchi frequenti e duraturi e di soprusi da parte dei superiori gerarchici (cd. mobbing verticale discendente o bossing) o di altri colleghi di lavoro (cd. mobbing orizzontale, ove avvenga tra soggetti parigrado, ovvero mobbing ascendente, ove il soggetto passivo dei comportamenti in esame sia un superiore gerarchico) che hanno lo scopo di isolare il lavoratore, di danneggiarne i canali di comunicazione, il flusso di informazioni, la reputazione o la professionalità, di intaccare il suo equilibrio psichico, menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in sé stesso, nonché di provocarne le dimissioni. Si tratta, in altre parole, di una
Pag. 7 di 9 successione di episodi traumatici correlati l'uno con l'altro ed aventi come deliberato scopo l'indebolimento delle resistenze psicologiche e la manipolazione del soggetto "mobbizzato". Il fenomeno in esame si caratterizza, sotto il profilo soggettivo, dal dolo del soggetto agente, da intendersi nell'accezione di volontà di nuocere o infastidire o comunque svilire in qualsiasi modo il proprio sottoposto o collega di lavoro. In sostanza, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti
o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico- fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio” (cfr Trib. Roma sez. lav. N. 3673/2019)..
Nel caso di specie parte ricorrente non ha dedotto né attendibilmente provato, come era suo onere, ex. art. 2697 c.c., la sussistenza di una molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere dai due resistenti in modo miratamente sistematico e prolungato con intento dolosamente vessatorio né di un evento lesivo della propria integrità psico-fisica né del nesso eziologico tra la condotta datoriale e il pregiudizio eventualmente derivatone.
Nessuno dei testi escussi è stato, infatti, in grado di riferire sul punto e il solo Per_2 ha affermato, genericamente, di aver “notato un po' di tensione in ufficio nell'ultimo periodo”.
Anche i documenti allegati al ricorso non appaiono rilevanti rispetto al contenuto della domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente.
Non è stata altresì confermata l'effettiva insalubrità dell'ambiente di lavoro, avuto particolare riguardo alla dedotta sussistenza di condotte ripetutamente aggressive di e alla effettiva frequente presenza di residui di sostanze stupefacenti. Controparte_2
La ricorrente non ha mai contestato, formalmente, tali circostanze che, se reiterate nel tempo, avrebbero potuto giustificare anche un suo atto di recesso con effetto immediato.
La dedotta “costrizione” della ricorrente a lavorare durante il periodo di maternità non appare, a tal fine, dirimente in assenza della specifica deduzione e dimostrazione delle circostanze spazio-temporali in cui sarebbe stata resa la prestazione lavorativa, della relativa entità temporale e della effettiva sussistenza di danni di natura psico-fisica conseguiti alla lavoratrice da tale attività.
Domanda riconvenzionale
Va, infine, rigettata anche la domanda riconvenzionale avanzata dai resistenti posto né le deposizioni testimoniali acquisite in giudizio né i documenti allegati confermano la sussistenza di reiterate condotte vessatorie, prevaricatorie e anomale della ricorrente nei confronti dei propri datori di lavoro né l'effettivo sviamento di clienti da parte della
Pag. 8 di 9 stessa né la verificazione di perdite o danni economici da parte della resistente, direttamente connessi all'operato della lavoratrice.
In atti non è stato acquisito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che il fatturato in crescita di “Cieffe consulenza e servizi srls” sia direttamente riconducibile ad una attività di concorrenza sleale posta in essere dalla ricorrente nei confronti del proprio datore di lavoro.
Nessun danno, anche a titolo di lucro cessante, patito dai resistenti, nel periodo in esame, pare pertanto seriamente ascrivibile all'operato della ricorrente.
Analoghe considerazioni vanno svolte anche in merito al denunciato danno di natura non patrimoniale subito dai due resistenti, anche a fronte della mancata allegazione di conforme documentazione medica.
Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti e comporta l'accoglimento del ricorso, nei limiti indicati.
Spese di lite integralmente compensate a fronte della loro reciproca soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall'1.10.2001 all'8.7.2022 con diritto della ricorrente a essere inquadrata, fino al 31.12.2001, nel quinto livello CCNL di settore;
fino al 31.12.2003, nel quarto livello;
fino al 31.1.2022 nel terzo livello e, fino al licenziamento, nel terzo livello super;
rigetta le restanti domande delle parti;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, lì 19/11/2025 Il Giudice
IZ LL
Pag. 9 di 9
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1798/2023
Il Giudice IZ LL, all'udienza del 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti SAVI Parte_1
AR e NI LA ricorrente contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti TT PIETRO CP_1
OL, TT LU, TT MO resistente
OGGETTO: impugnazione licenziamento e qualifica
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “conclude come da ricorso”. Per la parte resistente: “conclude come da memoria difensiva ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1 Con l'odierno ricorso adisce il Tribunale di Roma, sezione Parte_1 lavoro, per vedere accertare la sussistenza, tra lei e e CP_1 Parte_2
di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal mese Controparte_2 di marzo 1999 all'8 luglio 2022, con suo diritto ad essere inquadrata, in base a quanto stabilito dal CCNL di settore, come quadro dal 1 gennaio 2014, come dipendente di I livello dal 1 gennaio 2009, quale dipendente di III livello dal 1 gennaio 2004, quale dipendente di IV livello dal 1 gennaio 2002, e quale dipendente di V livello da marzo 1999, e con conseguente condanna dei resistenti a corrisponderle, a titolo di differenze retributive, euro 112.357,38.
La ricorrente contesta, altresì, l'illegittimità del licenziamento intimatole dalla resistente e chiede la corresponsione, in misura massima, dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 2 e ss. L. n. 604/1966.
La lavoratrice sostiene, nel proprio atto difensivo, che il formale inquadramento contrattuale assegnato durante il rapporto non rispecchi le reali mansioni svolte, che il licenziamento irrogato sia generico e , in ogni caso, infondato e che i resistenti abbiano posto in essere, nei suoi confronti, condotte illegittime di “bossing”, generatrici di danni psico-fisici di cui chiede il risarcimento.
2 Con memorie difensive ritualmente depositate in giudizio e e CP_1 Parte_2 contestano ogni domanda avversaria dando atto del corretto Controparte_2 inquadramento contrattuale della lavoratrice, dell'inesistenza di qualsivoglia condotta vessatoria nei suoi confronti e della palese condotta di concorrenza sleale messa in atto dalla ricorrente nella sua veste di socia e amministratrice di “Cieffe Consulenza e Servizi srls”.
Il giudice, in sede di prima udienza, dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione e aver interrogato liberamente le parti, disponeva l'escussione di alcuni testi, deferiva ctu contabile per l'accertamento dell'eventuale sussistenza di differenze retributive e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per discussione all'udienza del 19.11.2025, con termine per note di discussione fino a 10 giorni prima.
All'udienza di discussione le parti insistevano come da atti e il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, emetteva motivazione contestuale.
Motivi della decisione
In via preliminare vanno innanzitutto rigettate le domande proposte dalla Pt_1 nei confronti di e di posto che la ricorrente non ha Parte_2 Controparte_2
Pag. 2 di 9 dedotto né provato, in maniera sufficientemente attendibile, come era suo onere, ex. art. 2697 c.c., l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con i due resistenti, e ulteriore rispetto a quello formalizzato con avuto specifico CP_1 riguardo anche all'asserito effettivo stabile affidamento, alla lavoratrice, della gestione e della tenuta della contabilità di clienti personali dei due soci.
Sul punto non è stato acquisito in giudizio alcun elemento istruttorio a tal fine rilevante, indicativo dell'effettiva costituzione di un siffatto rapporto di lavoro.
E' parimenti infondato quanto sostenuto dalla ricorrente rispetto alla asserita precedente costituzione, in via di fatto, di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti a decorrere dall'1.3.1999, non essendo, anche in tale caso, stato acquisito alcun utile e conforme elemento probatorio, né di tipo documentale che testimoniale.
Per quanto concerne le restanti domande dedotte dalla lavoratrice, il ricorso va solo in parte accolto, limitatamente al richiesto riconoscimento di mansioni superiori.
Licenziamento
In via preliminare va a tal fine innanzitutto richiamato il costante orientamento espresso, in materia, dalla Suprema Corte, secondo cui “dall'integrazione dell'obbligo di fedeltà, di cui all'art. 2105 c.c., con i principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. deriva che il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extralavorativa e potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.” (cfr. Cass. N. 26181/2024).
Nel caso di specie il fatto contestato alla ricorrente con raccomandata del 30.6.2022 appare sicuramente idoneo a integrare una giusta causa di recesso, ex. artt. 2105, 1175 e 1375 c.c., visto che l'attività svolta dalla società “Cieffe Consulenza e Servizi srls”, di cui la ricorrente è rappresentante legale, amministratrice unica e comproprietaria, è palesemente in concorrenza con quella dell'odierna resistente, in violazione di quanto previsto dalle norme appena richiamate.
Non è a tal fine rilevante che la società resistente non abbia indicato gli specifici comportamenti asseritamente illegittimi tenuti, in tale frangente, dalla lavoratrice e i singoli casi in cui si sarebbe realizzata la sua asserita infedeltà posto che la semplice apertura e gestione di una società – tutt'oggi operativa- con oggetto del tutto sovrapponibile a quello della datrice di lavoro è già di per sé foriera di possibili rilevanti danni economici per quest'ultima, indipendentemente dalla stipula di un patto di non concorrenza o dal concreto storno di clienti, e che la prosecuzione del rapporto, durante il periodo di preavviso, avrebbe potuto verosimilmente cagionare ingenti danni dovuti all'eventuale storno di clienti, anche a titolo di rivalsa rispetto all'intimato recesso.
Non sono parimenti rilevanti l'avvenuta indicazione, nella lettera di contestazione, di una norma collettiva inesatta e della possibile sanzione applicabile al caso di specie tenuto rispettivamente conto che l'atto di addebito richiamava il CCNL di riferimento nella sua interezza ( “nonché dei doveri previsti e sanzionati dal CCNL..”), che il fatto
Pag. 3 di 9 sotteso alla contestazione era chiaramente rappresentato nei suoi elementi costitutivi essenziali e che il riferimento alla tipologia della sanzione applicabile era meramente ripetitivo di quanto previsto, sul punto, dalla normativa collettiva e indicativo di quello che poteva essere l'esito del procedimento disciplinare, a fronte della gravità della condotta contestata.
Il recesso impugnato appare, pertanto, legittimo e giustificato e la domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente va, conseguentemente, rigettata.
Mansioni superiori
In via preliminare, anche in questo caso, appare opportuno richiamare il costante orientamento espresso, in materia, dalla Suprema Corte, secondo cui “ gli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica - la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica (cfr. Cass. 14/8/2001 n. 11125); l'inquadramento del lavoratore dipendente deve essere operato sulla base delle mansioni contrattualmente previste e delle esemplificazioni trascritte in calce alla declaratoria contrattuale degli inquadramenti, raffrontate con le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato a nulla rilevando che la qualifica superiore corrispondente alle mansioni attribuite sia qualificata dal c.c.n.l. come “ad esaurimento”. L'art. 2103 c.c., infatti, presuppone esclusivamente l'esistenza in concreto di una determinata funzione in ambito aziendale, assegnata ad un lavoratore (cfr. Sez. L, Sentenza n. 12103 del 2004). Quindi, perché possa applicarsi la tutela dell'art. 2103 c.c. occorre che siano verificate le condizioni di effettivo svolgimento di mansioni concretamente ascrivibili ad una qualifica superiore, vacanza e non mera assenza del posto di cui il lavoratore assume le mansioni, continuità e non breve temporaneità della assegnazione, insomma occorre che l'esercizio di tali mansioni sia stato effettivo, pieno, e continuativo. L'esercizio prolungato delle mansioni superiori incide sull'inquadramento attraverso la cd. promozione automatica, in conseguenza della quale l'assegnazione a mansioni superiori diventa definitiva;
questo effetto dello svolgimento di mansioni superiori determina l'adeguamento della struttura formale alle effettive esigenze dell'organizzazione aziendale, così come manifestate dalla prestazione lavorativa concretamente svolta dal prestatore di lavoro “ (cfr. Cass. N. 21224/2024).
Nel caso di specie ritiene il giudice che la ricorrente abbia attendibilmente provato, come era suo onere, ex. art. 2697 c.c., l'effettivo svolgimento di mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento (V) assegnato dal datore di lavoro in sede di assunzione, avuto particolare riguardo allo svolgimento di mansioni proprie del quarto livello dall'1.1.2002 fino al 31.12.2003, di mansioni tipiche del terzo livello dall'1.1.2004 fino al 31.1.2022 e di quelle proprie del terzo livello super dal 1.2.2022 fino al licenziamento.
Pag. 4 di 9 I testi escussi hanno, infatti, confermato che la ricorrente, presso lo studio resistente,
“svolgeva tutte le mansioni”, inviava ai clienti i moduli F24 da pagare, prestava assistenza sulla denuncia dei redditi (v. dich. ) o sulle buste paga dei Persona_1 dipendenti (v. dich. Pigliautile) o sui documenti contabili, segnalando eventuali incongruenze e/o fornendo chiarimenti (v. dich. ), ricordava ai clienti Persona_2 le varie scadenze fiscali e segnalava la necessità di eventuali integrazioni documentali (v. dich. , . Testimone_1 Persona_3
La ricorrente, in base a quanto riferito dai testi e al contenuto delle mail prodotte in corso di causa, ha, quindi, via via svolto mansioni sempre maggiormente tecniche e satisfattive delle diverse richieste, di carattere anche contabile, avanzate dai singoli clienti.
I testi hanno, in particolare, confermato che le interlocuzioni con la ricorrente riguardavano spesso quesiti tecnici e che la stessa non si limitava a rispondere al telefono e rappresentava un punto di riferimento, per i clienti e per i titolari, anche sotto il profilo tecnico e non solo amministrativo.
Nella mail dell'1.6.2019 la ricorrente, mentre si trova a casa in maternità, richiede al dott. di correggere il bilancio di una delle associazioni clienti dello Controparte_2 studio e di procedere con le opportune verifiche, attività questa chiaramente indicativa di una acquisita e ormai consolidata capacità professionale in materia e di una indubbia autonomia operativa.
Di analogo tenore è anche la mail del 3.6.2019, con cui la ricorrente invia al dott. CP_2 le tasse che la resistente avrebbe dovuto corrispondere.
La stessa resistente ha riconosciuto la sempre maggiore specializzazione professionale acquisita, nel corso del rapporto, dalla lavoratrice avendole spontaneamente attribuito, nel periodo precedente il recesso, il III livello, proprio del lavoratore di concetto che svolge mansioni operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienza tecnico professionali comunque acquisite, fra cui sono ricompresi gli impiegati amministrativi.
La ricorrente, dopo il primo anno di continuativo svolgimento delle funzioni assegnatele in sede di assunzione, era sicuramente in grado di svolgere mansioni presupponenti maggiori conoscenze e particolari capacità tecnico pratiche, proprie del IV livello, a fronte del continuativo svolgimento di mansioni di addetta a mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecnico pratiche, proprie del V livello assegnatole dalla stessa datrice di lavoro e così per i livelli successivi.
Il continuativo svolgimento, per un biennio, di mansioni proprie del IV livello, che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico pratiche, ha a sua volta verosimilmente permesso alla ricorrente di raggiungere una maggiore autonomia operativa, dimostrata anche dal contenuto tecnico dei rapporti professionali intercorrenti con i clienti - nei termini emersi dalla svolta istruttoria per la maggior parte del periodo in esame- propria del terzo livello CCNL di settore.
Pag. 5 di 9 Alcuni testi, come la e , hanno, infatti, confermato – senza limitare Per_1 Per_2 la loro deposizione agli ultimi mesi del rapporto di lavoro della lavoratrice- che la ricorrente svolgeva tutte le mansioni, intratteneva i rapporti direttamente con i clienti ed era una referente dell'ufficio a fronte, evidentemente, dell'esperienza professionale e dell'autonomia via via acquisite nel corso degli anni.
Lo stesso art. 4 CCNL di settore prevede una “normale” permanenza, nel quinto livello, di circa 12 mesi, e nel quarto, di un periodo compreso tra i 7 e i 18 mesi.
A fronte di quanto fin esposto appare pertanto corretto e congruo riconoscere il passaggio della ricorrente nel IV livello, dopo un anno di permanenza nel V livello, e nel terzo livello, dopo due anni di permanenza nel IV livello.
Per quanto concerne l'ultimo periodo lavorato, con decorrenza dal 1.2.2022, appare infine corretto riconoscere l'inquadramento della lavoratrice nel III livello Super tenuto conto che la stessa resistente promuoveva, con la stessa decorrenza, la ricorrente nel III livello, a fronte delle sue evidentemente accresciute professionalità e autonomia , rispetto al periodo precedente, e della riferita ( dai testi) capacità della di Pt_1 occuparsi, in autonomia, di numerose questioni amministrative e contabili di volta in volta sottopostole dai clienti con conoscenza dell'intero processo lavorativo dell'ufficio resistente ( in tale livello sono infatti ricompresi i lavoratori che, in possesso delle competenze proprie del livello procedente, siano operativamente autonomi;
fra loro sono ricompresi gli impiegati amministrativi con conoscenza, comunque acquisita, dell'intero processo lavorativo).
Non risulta, invece, attendibilmente provato il diritto della ricorrente ai superiori inquadramenti contrattuali richiesti in ricorso, avuto specifico riguardo a quanto previsto dal CCNL di settore per il I livello e per la categoria dei quadri, tenuto rispettivamente conto che, dalla svolta istruttoria, non è emerso che la ricorrente esplicasse funzioni direttive con ampi poteri gestionali ed autonomia di iniziativa e/o funzioni direttive di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi della società resistente, con capacità di indirizzo e di valutazione del lavoro svolto dagli altri dipendenti.
Va, a tal fine, rilevato che alcuni testi, a conferma della insussistenza della professionalità propria dei predetti livelli contrattuali, hanno riferito che la ricorrente, per alcune questioni, “doveva sentire il dott. , avuto particolare riguardo al CP_2 bilancio (v. dich. ), all'andamento delle singole società seguite Persona_4 dallo studio (v. dich. e ad eventuali sopravvenute problematiche contabili (v. Per_5 dich. . Per_3
Non è neppure emerso che la ricorrente dirigesse e coordinasse gli altri dipendenti presenti.
Tali circostanze, complessivamente considerate, dimostrano, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c., che la ricorrente non godesse, evidentemente, di ampi poteri gestionali e di autonomia di iniziativa e che non svolgesse funzioni direttive.
Pag. 6 di 9 Il riconosciuto diritto della ricorrente a un superiore inquadramento contrattuale, nei termini sopra indicati, non è, comunque, funzionale all'accoglimento della domanda economica avanzata dalla lavoratrice per la corresponsione delle differenze retributive indicate in ricorso essendo emerso che la , nel corso del rapporto di Pt_1 lavoro, ha percepito somme nette maggiori rispetto a quelle conteggiate dal perito, ostative, come tali, al riconoscimento di maggiori differenze retributive (v. pag. 7 della ctu).
Si concorda, sul punto, con quanto eccepito dalla difesa della resistente posto che la ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo, riferisce di aver percepito somme nette pacificamente maggiori di quelle conteggiate, a titolo di percepito, dal ctu e che la mancata considerazione di tali dati contabili allegati al ricorso comporterebbe, inevitabilmente, la violazione del divieto di mutatio libelli di cui agli artt. 414 e ss cpc e del diritto di difesa della resistente.
Del resto è stata la stessa ricorrente ad ammettere, in sede di interrogatorio libero, di aver percepito, nel corso del rapporto di lavoro, somme in contati e in nero e, quindi, importi sicuramente maggiori di quelli riportati nelle buste paga, non volendo i due BOSI far risultare, “in chiaro”, tutte le somme di volta in volta corrisposte alla lavoratrice.
Non è poi verosimile che la ricorrente, che ritiene di aver svolto mansioni proprie della categoria del quadro e di possedere approfondite conoscenze contabili, confonda, nei conteggi allegati al ricorso, il lordo con il netto.
I conteggi redatti dalla ricorrente appaiono estremamente precisi e analitici, distinguono le somme nette dagli importi lordi, e non vi è, pertanto, alcun indizio o elemento probatorio in atti per ritenere la sussistenza di un grossolano errore compilativo, da parte della lavoratrice.
Nessun importo, a titolo di differenze retributive, può pertanto essere riconosciuto alla
. Pt_1
La dedotta mancata soggezione dei maggiori importi percepiti dalla ricorrente, nei termini riportati nei conteggi allegati al ricorso, alla contribuzione prevista dalla legge non è oggetto del presente giudizio né è stata tempestivamente dedotta in giudizio, anche attraverso la chiamata di . CP_3
Violazione degli artt. 1375 e 1391 c.c.
Va, a tal fine, premesso, per condivisibile giurisprudenza di questo Tribunale, che “il mobbing consiste nel susseguirsi di attacchi frequenti e duraturi e di soprusi da parte dei superiori gerarchici (cd. mobbing verticale discendente o bossing) o di altri colleghi di lavoro (cd. mobbing orizzontale, ove avvenga tra soggetti parigrado, ovvero mobbing ascendente, ove il soggetto passivo dei comportamenti in esame sia un superiore gerarchico) che hanno lo scopo di isolare il lavoratore, di danneggiarne i canali di comunicazione, il flusso di informazioni, la reputazione o la professionalità, di intaccare il suo equilibrio psichico, menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in sé stesso, nonché di provocarne le dimissioni. Si tratta, in altre parole, di una
Pag. 7 di 9 successione di episodi traumatici correlati l'uno con l'altro ed aventi come deliberato scopo l'indebolimento delle resistenze psicologiche e la manipolazione del soggetto "mobbizzato". Il fenomeno in esame si caratterizza, sotto il profilo soggettivo, dal dolo del soggetto agente, da intendersi nell'accezione di volontà di nuocere o infastidire o comunque svilire in qualsiasi modo il proprio sottoposto o collega di lavoro. In sostanza, ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti
o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico- fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio” (cfr Trib. Roma sez. lav. N. 3673/2019)..
Nel caso di specie parte ricorrente non ha dedotto né attendibilmente provato, come era suo onere, ex. art. 2697 c.c., la sussistenza di una molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere dai due resistenti in modo miratamente sistematico e prolungato con intento dolosamente vessatorio né di un evento lesivo della propria integrità psico-fisica né del nesso eziologico tra la condotta datoriale e il pregiudizio eventualmente derivatone.
Nessuno dei testi escussi è stato, infatti, in grado di riferire sul punto e il solo Per_2 ha affermato, genericamente, di aver “notato un po' di tensione in ufficio nell'ultimo periodo”.
Anche i documenti allegati al ricorso non appaiono rilevanti rispetto al contenuto della domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente.
Non è stata altresì confermata l'effettiva insalubrità dell'ambiente di lavoro, avuto particolare riguardo alla dedotta sussistenza di condotte ripetutamente aggressive di e alla effettiva frequente presenza di residui di sostanze stupefacenti. Controparte_2
La ricorrente non ha mai contestato, formalmente, tali circostanze che, se reiterate nel tempo, avrebbero potuto giustificare anche un suo atto di recesso con effetto immediato.
La dedotta “costrizione” della ricorrente a lavorare durante il periodo di maternità non appare, a tal fine, dirimente in assenza della specifica deduzione e dimostrazione delle circostanze spazio-temporali in cui sarebbe stata resa la prestazione lavorativa, della relativa entità temporale e della effettiva sussistenza di danni di natura psico-fisica conseguiti alla lavoratrice da tale attività.
Domanda riconvenzionale
Va, infine, rigettata anche la domanda riconvenzionale avanzata dai resistenti posto né le deposizioni testimoniali acquisite in giudizio né i documenti allegati confermano la sussistenza di reiterate condotte vessatorie, prevaricatorie e anomale della ricorrente nei confronti dei propri datori di lavoro né l'effettivo sviamento di clienti da parte della
Pag. 8 di 9 stessa né la verificazione di perdite o danni economici da parte della resistente, direttamente connessi all'operato della lavoratrice.
In atti non è stato acquisito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che il fatturato in crescita di “Cieffe consulenza e servizi srls” sia direttamente riconducibile ad una attività di concorrenza sleale posta in essere dalla ricorrente nei confronti del proprio datore di lavoro.
Nessun danno, anche a titolo di lucro cessante, patito dai resistenti, nel periodo in esame, pare pertanto seriamente ascrivibile all'operato della ricorrente.
Analoghe considerazioni vanno svolte anche in merito al denunciato danno di natura non patrimoniale subito dai due resistenti, anche a fronte della mancata allegazione di conforme documentazione medica.
Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti e comporta l'accoglimento del ricorso, nei limiti indicati.
Spese di lite integralmente compensate a fronte della loro reciproca soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dall'1.10.2001 all'8.7.2022 con diritto della ricorrente a essere inquadrata, fino al 31.12.2001, nel quinto livello CCNL di settore;
fino al 31.12.2003, nel quarto livello;
fino al 31.1.2022 nel terzo livello e, fino al licenziamento, nel terzo livello super;
rigetta le restanti domande delle parti;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, lì 19/11/2025 Il Giudice
IZ LL
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