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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 30/09/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 746/2019
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1 Controparte_2 [...]
Pt_2
RESISTENTI
Oggi 30/09/2025 innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. CICCARELLI LORENZO, nonché la parte personalmente;
per l'avv. CONFORTINI ROBERTA;
CP_1
per e , l'avv. Parte_2 Controparte_2
D'RE PI GI.
L'avv. CICCARELLI si riporta al ricorso e alle note conclusive. Rappresenta di aver depositato telematicamente in data odierna l'atto di chiamata in causa di terzo e notificato agli Parte_2 Controparte_2 stessi. Precisa altresì che la chiamata in causa dei predetti si è resa necessaria a seguito delle difese di tanto da configurare i predetti quali soci di fatto della CP_1 stessa ovvero effettivi datori di lavoro, ovvero utilizzatori. Precisa inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, non ha mai prodotto il CP_1 contratto di locazione del locale dove si esercitava l'attività del bar Lupin. Inoltre, deduce che l'affitto di azienda è invalido ed inefficace ove non stipulato per atto pubblico e comunque non opponibile a terzi. Precisa le conclusioni come da note conclusioni come da note conclusive.
L'avv. CONFORTINI ROBERTA si riporta alla memoria di costituzione nonché ed alle note conclusive. Precisa le conclusioni come da note conclusive. Chiede inoltre la distrazione delle spese a proprio favore in caso di condanna della controparte. Impugna e contesta quanto dedotto dalla ricorrente oggi e rileva che agli atti è presente il contratto in questione. Si tratta di un preliminare di affitto di azienda con effetti obbligatori per le parti, pertanto, la forma richiesta non è l'atto pubblico. Si riporta per il resto ai propri scritti difensivi. L'avv. D'Amore si riporta alla memoria di costituzione, si associa alle deduzioni dell'avv. Confortini. Osserva che le deduzioni odierne di parte ricorrente, là ove pone in evidenza la veste di soci di fatto della e Controparte_3 Controparte_2
o di effettivi datori di lavoro di questi ultimi, sono argomentazioni che esulano dai contorni della domanda oggetto della chiamata in causa che pone in evidenza la sola questione della interposizione datoriale. Evidenzia anche che la questione della nullità della scrittura privata prodotta come doc. 2 di non rileva nel giudizio per cui CP_1
è causa. Richiama Cass., L., 3131/2025 sull'onere di contestazione dei conteggi. Chiede la condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio con distrazione a proprio favore in quanto antistatario.
Co L'avv. Ciccarelli osserva che (poi divenuta era formalmente colei CP_4 che svolgeva l'attività commerciale presso l'esercizio bar Lupin come emerge dagli scontrini prodotti, da cui discende l'individuazione del formale datore di lavoro. Inoltre la utilizzava i beni della come da visura camerale. Osserva che la CP_1 Pt_3 chiamata in causa di e trova presupposto nella Pt_2 Controparte_2 argomentazione della della negazione della propria qualità di datore di CP_1 lavoro. La chiamata in causa è stata formulata per estendere la domanda originaria, oltre che a anche a e , la prima in CP_1 Pt_2 Controparte_2 quanto datore formale, i secondi quali datori di fatto, come da atto di chiamata prodotto in data odierna.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di 60 giorni per il desposito della sentenza, attesa la particolare complessità della controversia.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
Pag. 2 di 4 N. R.G. 746/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 746/2019, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Lorenzo Ciccarelli
RICORRENTE contro
L (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il CP_5Controparte_6 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Roberta Confortini
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ) Pt_2 C.F._3
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 30/09/2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
DISPOSITIVO
Pag. 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- compensa le spese di lite tra tutte le parti;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza, attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 30 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
Pag. 4 di 4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 746/2019
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1 Controparte_2 [...]
Pt_2
RESISTENTI
Oggi 30/09/2025 innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. CICCARELLI LORENZO, nonché la parte personalmente;
per l'avv. CONFORTINI ROBERTA;
CP_1
per e , l'avv. Parte_2 Controparte_2
D'RE PI GI.
L'avv. CICCARELLI si riporta al ricorso e alle note conclusive. Rappresenta di aver depositato telematicamente in data odierna l'atto di chiamata in causa di terzo e notificato agli Parte_2 Controparte_2 stessi. Precisa altresì che la chiamata in causa dei predetti si è resa necessaria a seguito delle difese di tanto da configurare i predetti quali soci di fatto della CP_1 stessa ovvero effettivi datori di lavoro, ovvero utilizzatori. Precisa inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, non ha mai prodotto il CP_1 contratto di locazione del locale dove si esercitava l'attività del bar Lupin. Inoltre, deduce che l'affitto di azienda è invalido ed inefficace ove non stipulato per atto pubblico e comunque non opponibile a terzi. Precisa le conclusioni come da note conclusioni come da note conclusive.
L'avv. CONFORTINI ROBERTA si riporta alla memoria di costituzione nonché ed alle note conclusive. Precisa le conclusioni come da note conclusive. Chiede inoltre la distrazione delle spese a proprio favore in caso di condanna della controparte. Impugna e contesta quanto dedotto dalla ricorrente oggi e rileva che agli atti è presente il contratto in questione. Si tratta di un preliminare di affitto di azienda con effetti obbligatori per le parti, pertanto, la forma richiesta non è l'atto pubblico. Si riporta per il resto ai propri scritti difensivi. L'avv. D'Amore si riporta alla memoria di costituzione, si associa alle deduzioni dell'avv. Confortini. Osserva che le deduzioni odierne di parte ricorrente, là ove pone in evidenza la veste di soci di fatto della e Controparte_3 Controparte_2
o di effettivi datori di lavoro di questi ultimi, sono argomentazioni che esulano dai contorni della domanda oggetto della chiamata in causa che pone in evidenza la sola questione della interposizione datoriale. Evidenzia anche che la questione della nullità della scrittura privata prodotta come doc. 2 di non rileva nel giudizio per cui CP_1
è causa. Richiama Cass., L., 3131/2025 sull'onere di contestazione dei conteggi. Chiede la condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio con distrazione a proprio favore in quanto antistatario.
Co L'avv. Ciccarelli osserva che (poi divenuta era formalmente colei CP_4 che svolgeva l'attività commerciale presso l'esercizio bar Lupin come emerge dagli scontrini prodotti, da cui discende l'individuazione del formale datore di lavoro. Inoltre la utilizzava i beni della come da visura camerale. Osserva che la CP_1 Pt_3 chiamata in causa di e trova presupposto nella Pt_2 Controparte_2 argomentazione della della negazione della propria qualità di datore di CP_1 lavoro. La chiamata in causa è stata formulata per estendere la domanda originaria, oltre che a anche a e , la prima in CP_1 Pt_2 Controparte_2 quanto datore formale, i secondi quali datori di fatto, come da atto di chiamata prodotto in data odierna.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di 60 giorni per il desposito della sentenza, attesa la particolare complessità della controversia.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
Pag. 2 di 4 N. R.G. 746/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 746/2019, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Lorenzo Ciccarelli
RICORRENTE contro
L (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il CP_5Controparte_6 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Roberta Confortini
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ) Pt_2 C.F._3
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 30/09/2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
DISPOSITIVO
Pag. 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- compensa le spese di lite tra tutte le parti;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza, attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 30 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
Pag. 4 di 4