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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 27/09/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Francesco Maria Ciaralli Presidente rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa di primo grado iscritta al n. 3037 del ruolo generale degli affari civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, con l'avv. Stefania Zafrani Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione
1. ha domandato, ai sensi dell'art. 473-bis.49 cod. proc. civ., Parte_1
che il Tribunale pronunci la separazione personale dalla coniuge CP_1
1 , precisando che le parti hanno contratto matrimonio in CP_1
RO (RM) in data 28.10.1973, dal quale sono nati i figli: Per_1
, nato a [...] il [...], , nata a [...] il [...],
[...] Persona_2
, nata a [...] il [...]. Persona_3
2. Parte ricorrente ha articolato le seguenti conclusioni: “- Dichiarare la
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a RO (RM) in data
28.10.1973, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di RO,
atto n. 123, p. 2, serie A, tra i Sig.ri e Parte_1 Controparte_1
disponendo la trascrizione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune competente, alle seguenti condizioni: - La casa coniugale, sita a Riano
(RM), Via Codette n. 49, dalla quale il Sig. si è già allontanato e di Parte_1
proprietà esclusiva della Sig.ra rimarrà nella disponibilità di Controparte_1
quest'ultima; - Dichiarare che i coniugi sono entrambi economicamente
indipendenti ed in grado, ciascuno, di provvedere al proprio mantenimento;
-
Dichiarare che i figli sono tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti e,
pertanto, alcun mantenimento è dovuto in loro favore - Sempre e comunque con
vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali, iva e cassa,
da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”.
3. , benché evocata in giudizio, non si è costituita e deve Controparte_1
essere dichiarata contumace.
4. All'esito dell'udienza di separazione, la causa è stata rimessa al Collegio
con riguardo alla domanda separativa.
5. Ciò posto, con riguardo alla domanda di separazione personale, difetta il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, mentre deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
2 La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta,
ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
6. In assenza di domande accessorie, non devono essere assunte ulteriori statuizioni.
7. La presente causa, in ragione della proposizione anche della domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49 cod. proc. civ., deve essere conseguentemente rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
8. Ogni statuizione sulle spese del giudizio deve essere dunque rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio in RO (RM) in data
28.10.1973;
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di RO (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1973, parte II, serie A, numero 123);
c) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
e) rimette all'esito del giudizio ogni statuizione sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Maria Ciaralli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Francesco Maria Ciaralli Presidente rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa di primo grado iscritta al n. 3037 del ruolo generale degli affari civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, con l'avv. Stefania Zafrani Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione
1. ha domandato, ai sensi dell'art. 473-bis.49 cod. proc. civ., Parte_1
che il Tribunale pronunci la separazione personale dalla coniuge CP_1
1 , precisando che le parti hanno contratto matrimonio in CP_1
RO (RM) in data 28.10.1973, dal quale sono nati i figli: Per_1
, nato a [...] il [...], , nata a [...] il [...],
[...] Persona_2
, nata a [...] il [...]. Persona_3
2. Parte ricorrente ha articolato le seguenti conclusioni: “- Dichiarare la
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a RO (RM) in data
28.10.1973, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di RO,
atto n. 123, p. 2, serie A, tra i Sig.ri e Parte_1 Controparte_1
disponendo la trascrizione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune competente, alle seguenti condizioni: - La casa coniugale, sita a Riano
(RM), Via Codette n. 49, dalla quale il Sig. si è già allontanato e di Parte_1
proprietà esclusiva della Sig.ra rimarrà nella disponibilità di Controparte_1
quest'ultima; - Dichiarare che i coniugi sono entrambi economicamente
indipendenti ed in grado, ciascuno, di provvedere al proprio mantenimento;
-
Dichiarare che i figli sono tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti e,
pertanto, alcun mantenimento è dovuto in loro favore - Sempre e comunque con
vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali, iva e cassa,
da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”.
3. , benché evocata in giudizio, non si è costituita e deve Controparte_1
essere dichiarata contumace.
4. All'esito dell'udienza di separazione, la causa è stata rimessa al Collegio
con riguardo alla domanda separativa.
5. Ciò posto, con riguardo alla domanda di separazione personale, difetta il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, mentre deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
2 La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta,
ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
6. In assenza di domande accessorie, non devono essere assunte ulteriori statuizioni.
7. La presente causa, in ragione della proposizione anche della domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49 cod. proc. civ., deve essere conseguentemente rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
8. Ogni statuizione sulle spese del giudizio deve essere dunque rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio in RO (RM) in data
28.10.1973;
b) ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di RO (RM) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1973, parte II, serie A, numero 123);
c) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
e) rimette all'esito del giudizio ogni statuizione sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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