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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/09/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
Raffaele Califano in nome del Popolo italiano pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4451 dell'anno 2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
IMPUGNAZIONE DELIBERA CONDOMINIALE, riservata in decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione delle parti, vertente
TRA
- - Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Peluso - -, C.F._2
ATTORE
E
- -, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
MA TO VE - -, C.F._3
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 6 11 2020, conveniva in Parte_1 giudizio il sito in Monteforte Irpino al piano Alvanella n. Controparte_1
40/a/b, per la declaratoria di nullità della delibera condominiale del 3 7 2020, con cui erano stati approvati il bilancio consuntivo anno 2019 e quello preventivo anno 2020.
Premetteva di essere proprietario di alcune unità immobiliari all'interno del complesso residenziale sito in Monteforte Irpino.
Riferiva che:
- con delibera del 3 7 2020, l'assemblea condominiale aveva approvato il bilancio consuntivo relativo all'anno 2019 e quello preventivo del 2020;
- il verbale di approvazione, con il relativo bilancio e il registro di contabilità, gli erano stati trasmessi con comunicazione dell'8 7 2020, non avendo lo stesso partecipato all'assemblea;
- il giorno 4 8 2020 aveva depositato istanza di mediazione presso l'organismo
Alam Conciliazione di Avellino e all'incontro del 4 11 2020 la procedura si era conclusa con esito negativo, stante l'assenza del condominio.
Sosteneva che il registro di contabilità gli era stato inviato solo dopo l'approvazione del rendiconto, con il verbale di assemblea, anziché essere allegato alla convocazione, e che tale mancanza non gli aveva consentito un preventivo controllo sulla contabilità, determinando incertezza e poca chiarezza in ordine alla stessa.
Asseriva, poi, che:
- non vi era rispondenza tra il totale delle spese riportate analiticamente nel registro di contabilità e quello rinvenibile nel bilancio consuntivo e nel riparto, recanti somme maggiori;
- tali incongruenze avevano reso il rendiconto incompleto e non idoneo a rendere edotti i condomini delle spese sostenute, nella tipologia e nel quantum e dei criteri di riparto adoperati;
- il bilancio impugnato conteneva voci di spesa non preventivamente autorizzate dall'assemblea e, comunque, non rientranti tra quelle riconducibili ai normali poteri di gestione dell'amministratore;
2 - la delibera era altresì viziata perché assunta in violazione di altra precedente del 3 9 2019 con cui era stato stabilito un diverso criterio di riparto delle spese di energia elettrica a servizio del parco;
- nel rendiconto erano state inserite alcune voci di spesa non dovute e che dall'estratto conto relativo all'anno 2019 risultava che l'amministratore aveva riscosso un compenso superiore al dovuto nel bilancio dell'anno 2018.
Ancora, precisava che le spese relative all'installazione del videocitofono erano state duplicate in quanto inserite sia nel consuntivo 2019 e sia in quello preventivo del
2020.
Deduceva, quindi, che tali anomalie avevano reso il bilancio consuntivo di difficile interpretazione, e, in ogni caso, illegittimo, con conseguente illegittimità anche della delibera di approvazione impugnata.
Si costituiva in giudizio il , il quale asseriva la validità della delibera CP_1
e chiedeva il rigetto della domanda.
Nel sostenere la legittimità del suo operato, rilevava che:
- all'avviso di convocazione per l'assemblea del 3 7 2020 era stata regolarmente allegata la documentazione relativa all'ordine del giorno, ovverosia il bilancio consuntivo per conto, il bilancio preventivo per conto, il consuntivo ripartizione per anagrafica, la nota sintetica, il preventivo ripartizione anagrafica, il prospetto rate esercizio ordinario e la situazione patrimoniale e di cassa;
- il registro di contabilità era visionabile presso lo studio dell'amministratore.
Deduceva, altresì, l'infondatezza dell'avversa eccezione in ordine all'asserita discordanza tra gli importi delle spese di cui al registro di contabilità e quelli indicati nel bilancio consuntivo. Al riguardo, rilevava pure che la contestazione era priva di pregio poiché ai due atti contabili si applicano diversi criteri di imputazione delle spese.
Da ultimo, rilevava che le spese relative al videocitofono erano state deliberate nel dicembre 2019, ma non eseguite, e inserite nel preventivo 2020, senza alcuna duplicazione di voci.
Chiedeva dichiararsi l'inammissibilità, la nullità e/o l'improcedibilità dell'opposizione.
La causa proseguiva e, a seguito di discussione orale, veniva trattenuta in decisione.
3 La domanda è infondata e da rigettare.
Preliminarmente, c'è da dire che l'amministratore di condominio non è tenuto ad allegare all'avviso di convocazione i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno, essendo sufficiente che detto avviso indichi chiaramente le questioni che saranno oggetto di discussione al fine di non pregiudicare il diritto alla preventiva informazione. Del resto, dalla lettura dell'art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile non si evince alcun obbligo per l'amministratore di provvedere in tal senso.
Anche secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente non sussiste un obbligo di allegazione dei bilanci all'avviso di convocazione, in quanto ogni condomino ha la facoltà di richiedere in anticipo copia dei documenti che saranno oggetto di approvazione.
La mancata allegazione delle scritture contabili all'atto della convocazione, dunque, non comporta l'annullamento della delibera, non potendosi certo imporre all'amministratore, nella circostanza, di trasmettere ai condomini tale corposa documentazione.
In particolare, la Cassazione, con l'ordinanza n. 21271/2020, ha osservato che
«non viola il diritto alla preventiva informazione circa i temi oggetto di discussione in assemblea condominiale la mancata allegazione all'avviso di convocazione dei bilanci da approvare, in quanto ciascun condomino può chiedere in anticipo le copie dei documenti che saranno oggetto di approvazione». Anche di recente, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 23893/2024, ha confermato che non vi è l'obbligo di depositare la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, essendo il condominio tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia,
a loro spese, gravando su questi ultimi l'onere di dimostrare che l'amministratore non ha consentito di esercitare detta facoltà.
Nel caso di specie, risulta che all'avviso di convocazione per l'assemblea del 3 7
2020 è stata allegata documentazione idonea a rendere edotti i condomini in ordine agli argomenti da trattare.
Il registro di contabilità, di cui l'attore contesta la mancata allegazione all'avviso Par di convocazione, era consultabile presso lo studio dell'amministratore. Il more, quindi, ben avrebbe potuto fare istanza per accedere agli atti e prenderne visione in vista
4 dell'assemblea, ma così non è stato. Di conseguenza, nemmeno può sostenere che l'amministratore non gli abbia consentito di consultare gli atti inerenti agli argomenti all'ordine del giorno.
La mancata allegazione del registro di contabilità all'avviso di convocazione, dunque, non rende invalida la delibera. L'amministratore, come detto, non era tenuto a trasmettere ai condomini tale corposo documento. Del resto, ciò avrebbe anche comportato un aggravio di spese a carico del . CP_1
L'eccezione in ordine alla non rispondenza tra il totale delle spese riportate analiticamente nel registro di contabilità e quello rinvenibile nel prospetto riepilogativo finanziario non coglie nel segno. Non può esserci corrispondenza tra gli importi riportati in tali atti contabili poiché seguono differenti criteri di imputazione delle spese.
Ancora, agli atti non si evince alcuna mancanza o anomalia nella redazione delle scritture contabili. Il ha dato contezza della legittimità del suo operato e CP_1 prodotto documentazione idonea a dimostrare che tutte le voci di spesa, relative alla pulizia, ai consumi di energia elettrica, all'ascensore, al compenso dell'amministratore e agli incarichi di consulenza conferiti, sono state correttamente determinate e deliberate.
Neanche la doglianza del sull'asserita duplicazione delle spese relative Pt_1 al videocitofono può essere accolta. Dagli atti risulta che dette spese sono state deliberate nel dicembre 2019, ma non eseguite, e inserite correttamente nel preventivo
2020.
Su queste ultime questioni va rilevato che il condomino non è abilitato a richiedere al giudice un controllo astratto e generale sulla contabilità del condominio, dovendo sempre allegare e provare che i vizi e/o le irregolarità lamentate si riflettono sulla sua posizione personale provocandogli un apprezzabile nocumento (v. in termini
Cass. 2017/6128).
È da aggiungere che il sindacato dell'autorità giudiziaria ex art. 1137 c.c. sulle delibere delle dell'assemblea condominiale deve limitarsi al riscontro della legittimità senza potersi estendere al merito delle questioni relativamente al quale l'assemblea è organo sovrano della volontà dei condomini (v. Cass. 2012 n. 10199) e tanto in quanto la partecipazione al condominio implica l'accettazione del metodo collegiale, del principio maggioritario e della preventiva rinuncia a contestare il merito (v. Cass. 1994
n. 3938).
5 Tirando le fila, l'impugnazione della delibera assembleare è infondata e da rigettare per le ragioni di cui in motivazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta l'impugnazione;
2) condanna a pagare al le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in euro 1.200,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a.
e c.p.a., come per legge;
attribuisce le medesime all'avv. Anna MA TO VE dichiaratasi antistataria.
Così deciso, in Avellino, lì 20/09/2025.
IL GIUDICE
Raffaele Califano
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