TAR Roma, sez. 4B, sentenza 11/05/2026, n. 8600
TAR
Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione lex specialis e principi di trasparenza

    Il Collegio rileva che la lex specialis non contiene un divieto esplicito di inserire link ipertestuali e che la documentazione allegata era sufficiente a dimostrare la conformità dei prodotti. Inoltre, la verifica dei campioni, non contestata dalla ricorrente, è un elemento determinante per l'accertamento dei requisiti minimi.

  • Rigettato
    Inammissibilità integrazione postuma della motivazione

    Il Collegio afferma che l'Amministrazione ha il potere di riconvocare la Commissione per approfondimenti istruttori e di integrare la motivazione, purché non si tratti di un vizio sostanziale dell'atto. Nel caso di specie, l'integrazione si è limitata a esplicitare riferimenti già acquisiti alla procedura.

  • Rigettato
    Mancata esclusione per carenze documentali

    Il Collegio rileva che il Disciplinare di gara non richiede documenti ufficiali del costruttore come unica modalità di prova e che la verifica dei campioni, non contestata, è un elemento fondamentale. Inoltre, per alcuni requisiti, la documentazione indicata per la ricorrente era simile a quella della controinteressata.

  • Rigettato
    Errata valutazione punteggio tecnico

    Il Collegio ritiene che le censure attengano all'esercizio della discrezionalità tecnica della Commissione, senza che siano state evidenziate illogicità o incongruenze palesi. La mera non condivisibilità delle valutazioni non è sufficiente a fondare un ricorso, dovendo dimostrarsi la palese inattendibilità o insostenibilità del giudizio tecnico.

  • Rigettato
    Violazione art. 3 L. 241/1990 per carenza motivazionale

    Il Collegio ritiene che le valutazioni inserite nelle griglie accanto ai punteggi siano comprensibili e che i voti numerici siano stati attribuiti sulla base di criteri e sub-criteri adeguatamente articolati nel Disciplinare di gara. L'attribuzione del punteggio numerico integra di per sé una sufficiente motivazione.

  • Rigettato
    Mancata ostensione documentazione tecnica e provvedimenti

    Il Collegio rileva che l'Amministrazione ha evaso l'istanza di accesso, fornendo la documentazione richiesta, seppur con un refuso nel richiamo del lotto. I provvedimenti di aggiudicazione e i verbali risultano trasmessi e depositati unitamente al ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Illegittimità della correzione del verbale

    Il Collegio afferma che l'integrazione della motivazione, se non costituisce vizio sostanziale, è ammissibile e non configura un'inammissibile integrazione postuma, purché non avvenga tramite atti defensionali. Nel caso di specie, l'integrazione ha esplicitato riferimenti già acquisiti.

  • Rigettato
    Integrazione postuma della motivazione

    Il Collegio ritiene che l'integrazione della motivazione non costituisca una rinnovata istruttoria ma l'esplicitazione di riferimenti già presenti negli allegati tecnici, già acquisiti alla procedura. Non si configura quindi un'inammissibile integrazione postuma.

  • Rigettato
    Travisamento dei fatti e illogicità nella valutazione tecnica

    Il Collegio rileva che la censura è focalizzata sull'assenza di riferimenti a documenti ufficiali del costruttore, ma il Disciplinare non lo richiede come unica prova. Inoltre, la verifica dei campioni, non contestata, è un elemento cruciale per l'accertamento dei requisiti minimi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4B, sentenza 11/05/2026, n. 8600
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8600
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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