Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 11/05/2026, n. 8600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8600 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08600/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14102/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14102 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Communication EO NG S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B51E90C619, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fedeli, Laura Gentili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EO TI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fulvia Astolfi, Maurizio Onza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
dei seguenti atti e provvedimenti, singolarmente e/o combinati tra loro, per la presenza di vizi che in seguito verranno declinati:
1) comunicazione di aggiudicazione ex art.90, co.1 lett. c) del d. lgs. n.36/2023 - prot. A/ITT/INT/2025/0005351/P/C del 03/10/2025, relativo alla procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art.71 del d.lgs. n.36/2023 (Codice), articolata in n.2 lotti, per l'affidamento della fornitura di Sistemi di ripresa in formato UHD" - Gara n.50b4aae6-aad2-41af-99f0-a381dob13015 - Lotto 1 Sistemi di ripresa UHD ready - CIG n.B51E90C619 con cui la RAI - Radiotelevisione Italiana spa ha approvato l'aggiudicazione in favore della EO TI srl, conclusa con determina Prot. AD/2025/0003713/P/C in data 01/10/2025 (all.1);
2) determinazione dell'Amministratore Delegato Prot. AD/2025/0003713/P/C del 01/10/2025 relativa all'approvazione della proposta di aggiudicazione in favore di EO TI srl; provvedimento non presente nella piattaforma e comunicato con l'atto sub.1, ma acquisito da CV soltanto a seguito di formale istanza di accesso agli atti in data 30/10/2025 (all.2);
3) tutti i verbali di gara a partire da quello del 06/03/2025 ed a seguire gli altri (all.3), limitando l'impugnativa e lo scrutinio per lo più alle sedute - anche quelle ad oggi non conosciute per difetto di trasparenza da parte della Amm.ne procedente - ed ai punteggi attribuiti di cui al LOTTO n.1, ivi compreso proprio il capitolato dei beni oggetti di gara (all.4) con cui sono stati verificati i requisiti posseduti dalle società partecipanti ed è stato assegnato un punteggio a ciascuna offerta tecnica ed a ciascuna offerta economica, per poi normalizzare e, quindi, riparametrare il totale, proponendo l'aggiudicazione alla EO TI s.r.l. Nello specifico, si contesta e impugna
- il verbale del 06/03/2025, in cui si è proceduto all'apertura dei plichi digitali contenenti le offerte tecniche relative alla procedura per cui è causa anche relativamente al LOTTO 1, con riferimento anche alla verifica della corrispondenza dei Modelli del Sistema offerti, pervenuti con quanto dichiarato da ciascun concorrente nelle Relazioni Tecniche;
- il verbale del 22/04/2025, della quinta seduta riservata della Commissione Giudicatrice, nel quale è stato determinato il punteggio tecnico complessivo non riparametrato della Communication EO NG srl nella misura di 49,983;
- il verbale del 05/05/2025, della settima seduta riservata della Commissione Giudicatrice, nel quale è stato determinato il punteggio tecnico complessivo non riparametrato della EO TI srl nella misura di 59,633 punti;
- il verbale della dodicesima seduta riservata della Commissione Giudicatrice del 27/05/2025 con i relativi file contenenti i giudizi dei Commissari con riferimento ai criteri discrezionali anche per il LOTTO 1;
- il verbale della seduta del 04.07.2025 della Commissione Giudicatrice, nel quale si è proceduto al calcolo del punteggio totale dato dalla somma del punteggio economico con quello tecnico, relativamente sempre al LOTTO 1;
- il verbale della seduta riservata del 07/07/2025 della Commissione Giudicatrice, con cui la RP e il Direttore Acquisti hanno evidenziato la graduatoria emersa nella seduta del 04/07/2025, procedendo all'esame approfondito della documentazione amministrativa prodotta a Portale dal concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria (EO TI srl), nonché dal concorrente arrivato secondo sempre nella graduatoria provvisoria (Communication EO NG s.r.l.); all'esito dello scrutinio è emerso che entrambi i concorrenti hanno presentato una documentazione amministrativa completa e conforme alla lex di gara, tuttavia il contenuto non era noto alla odierna ricorrente, in quanto non pubblicato, non comunicato e, allo stato, non completamente in possesso della ricorrente, avendo dovuto procedere a varie istanze di accesso agli atti, per rinvenirli e conoscerli;
4) la nota a mezzo pec del 27.10.2025 in riscontro all'istanza di accesso agli atti della Communication EO NG (in breve anche CV) del 21/10/2025 (all.5), con la quale nell'allegare anche il verbale della 12ma seduta riservata, è stato rappresentato alla ricorrente che la società EO TI srl ha prodotto con la documentazione di gara un file zip denominato Allegati Lotto1, nel quale, all'interno è presente un file denominato Allegato 8 Riferimenti Docs SS EY (Cfr. Allegato denominato Allegato 8 Riferimenti Docs SS EY Lotto 1) che contiene dei link che a sua volta rimandano alle schede tecniche dei prodotti presenti sul web, denominando tuttavia l'all.to riferendolo al Lotto 2;
5) ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso a quelli specificamente impugnati con il presente ricorso, ivi comprese quelle clausole e quelle regole contenute nel Bando di gara, Disciplinare di gara (con i relativi allegati) e nel Capitolato, nella parte in cui risultino lesive dei diritti e degli interessi della ricorrente, e con ampia riserva di articolare i motivi aggiunti, anche in considerazione di quanto le controparti e dei nuovi documenti che saranno conosciuti o versati nel presente giudizio.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Communication EO NG S.r.l. il16\1\2026:
per l’annullamento
del Verbale dalla Commissione Giudicatrice dell’11/12/2025 contenente un foglio di calcolo e notificato in data 12/12/2025 alla ricorrente Communication EO NG
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di EO TI S.r.l. e di Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. e di EO TI S.R.L;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. Marco CU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, Communication EO NG s.r.l. (d’ora in poi anche solo “C.V.E.”) ha impugnato la determinazione dell’1 ottobre 2025 con cui Rai, nell’ambito della procedura aperta, articolata in 2 Lotti, per l’affidamento della “ Fornitura di sistemi di ripresa in formato UHD ”, da aggiudicare in funzione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica max 70 punti, offerta economica max 30 punti), ha aggiudicato il Lotto n. 1 a EO TI S.r.l. con un punteggio complessivo di 88,218 punti, (di cui 70 per l’offerta tecnica e 18,218 per l’offerta economica).
Alla gara hanno preso parte tre concorrenti. C.V.E. si è classificata seconda in graduatoria, avendo ottenuto un punteggio totale pari a 87,383 punti (di cui 57,383 per l’offerta tecnica e 30 per quella economica). Terza si è invece posizionata ON PE B.V. con un punteggio complessivo di 64,623 punti (di cui 54,053 per l’offerta tecnica e 10,570 per quella economica).
A seguito della comunicazione di aggiudicazione, la ricorrente ha inoltrato istanza di accesso agli atti di gara; la richiesta sarebbe stata evasa da RAI solo parzialmente. Dalla documentazione rilasciata sarebbero comunque emersi vizi che inficerebbero i provvedimenti adottati dalla stazione appaltante.
2. Con l’odierno gravame C.V.E. ha quindi chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti meglio specificati in epigrafe, articolando le seguenti doglianze:
1) violazione di legge, in particolare: violazione e/o falsa applicazione della lex specialis e dell’allegato capitolato tecnico (pagg. da 18 a 30), segnatamente il punto 26 (valutazione dell’offerta tecnica) del disciplinare di gara e dell’allegato 2 al Disciplinare di gara, nonché illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e degli artt. 91, 107 e 108 del d.lgs. 36/2023; violazione e falsa applicazione del principio di par condicio tra i concorrenti. In ultima analisi, si contesta anche l’eccesso di potere in cui è incorsa l’Amministrazione per difetto di istruttoria, travisamento dell’offerta tecnica e dei suoi contenuti, nonché per contraddittorietà, insufficienza e/o illogicità della motivazione.
La Commissione Giudicatrice con affermazioni rivelatesi anche contraddittorie dichiara che l’offerta della VP era idonea e, quindi, non dovesse essere esclusa. Tuttavia nella redazione del prospetto relativo al Capitolato Tecnico risultano plurime mancanze di requisiti minimi in capo all’offerta della V.P. (doc. 4).
Tale documento si compone di più colonne sui cui figura il “requisito capitolato” con l’elencazione delle caratteristiche dei beni oggetto di gara con l’indicazione della conformità delle stesse e il riferimento per poterlo individuare per ogni concorrente.
Per alcuni beni riferibili alla controinteressata non viene attribuita la conformità né il riferimento per rinvenirla nella documentazione tecnica presentata.
2) violazione di legge, in particolare: violazione e/o falsa applicazione degli artt.108,109 e 110 del D.lgs n.36/2023 e ss.mm., nonché violazione della lex specialis e dell’allegato capitolato tecnico, segnatamente dei punti 23.2 (metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica) e 26 (valutazione dell’offerta tecnica) del disciplinare di gara e dell’allegato 2 al Disciplinare di gara. Eccesso di potere in cui è incorsa l’Amministrazione per difetto di istruttoria e travisamento dell’offerta tecnica, nonché per carenza, insufficienza e/o illogicità della motivazione anche con riferimento all’attribuzione dei punteggi tabellari e discrezionali descritti nelle pagg.37-38 per il Lotto 1 del Disciplinare di Gara.
Il punteggio tecnico attribuito a VP appare eccessivo e non conforme al disciplinare di gara e, comunque, affetto da eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza, insufficienza e illogicità della motivazione. Tali vizi risultano in tutta la loro evidenza, anche alla luce del punteggio inferiore attribuito all’odierna ricorrente, che, al contrario dell’aggiudicataria, ha formulato una proposta tecnica innovativa e più performante: ad esempio la CV partecipante ha avuto modo di offrire forniture migliori e servizi ulteriori rispetto a quelli minimi previsti dal bando, con garanzie a titolo gratuito e con assistenza immediata e per una più lunga durata nel tempo.
Per tutto questo è stato incaricato un esperto del settore che ha individuato vari aspetti tecnici su cui la Commissione ha sorvolato e/o svisato ma che se venissero accolti dall’On.le TAR determinerebbero la sostituzione della CV alla VP nella ditta concorrente aggiudicataria.
Si è realizzato un prospetto a sezioni contrapposte che può permettere un facile confronto tra la sintetica (e incompleta) motivazione indicata dalla Commissione e le plurime circostanze ignorate e/o svisate sia con riferimento alla CV che alla VP.
Per i punti 2, 4 e 5, ove la CV ha ottenuto un punteggio più alto della VP, vi sono state errate valutazioni tecniche della Commissione rispetto all’offerta presentata dalle parti che in ogni caso hanno pregiudicato le ragioni della ricorrente.
Per i punti 9, 10, 11, 12, 13, 15, oltre all’errata valutazione delle offerte tecniche, i punti assegnati alla VP sono stati superiori a quelli della CV, arrecando così un doppio pregiudizio alle ragioni della ricorrente.
Al fine di dimostrare l’interesse della CV all’accoglimento delle sopraindicate doglianze, si allega una tabella con l’indicazione puntuale dei punteggi che la Commissione avrebbe dovuto assegnare in base ad una corretta e coerente valutazione delle offerte tecniche.
3) violazione di legge, in particolare riferibile non solo alla legge italiana, ma ad ogni atto normativo, ivi compresi la violazione dei principi giuridici di legalità, quelli di cui all’art.97 Cost. del buon andamento e dell’imparzialità della P.A. nonché del principio della trasparenza, economicità ed efficacia; violazione e falsa applicazione degli art.10, 17 comma 4 e art.108 D.Lgs n.36/2023; violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (bando e disciplinare di gara), segnatamente violazione e/o falsa applicazione del punto 5.1.12 “Condizioni di appalto” del bando di gara, del punto 18 e, concernente “modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara”, 21 “Offerta tecnica” del disciplinare di gara e 26 “Valutazione delle offerte tecniche ed economiche”. In ultima analisi si contesta anche l’eccesso di potere in cui è incorsa l’Amministrazione per aver ammesso la presentazione di un’offerta con rimando ad un collegamento esterno (link) in tal modo anche travisando la regolarità della stessa, con violazione dei principi di certezza e di immodificabilità delle offerte; violazione della par condicio competitorum;
La EO TI ha supportato la propria offerta attraverso collegamenti esterni ( link ) e riferimenti web .
Il divieto di utilizzare link esterni all’offerta presentata risulta chiaramente evincibile dalle precisazioni contenute nel bando di gara che, differentemente non sarebbero state previste (dimensione del file, firma elettronica, tipo di file).
È principio consolidato che l’offerta tecnica debba essere autosufficiente, cristallizzata e non suscettibile di modifiche dopo il termine di presentazione, in modo da garantire la par condicio tra i concorrenti, la trasparenza procedimentale e la verificabilità ex post degli elementi valutati. L’inserimento di rinvii a contenuti web mutabili nel tempo compromette questi requisiti essenziali e rende impossibile accertare quale fosse effettivamente il contenuto disponibile alla scadenza, con conseguente alterazione, oltre che della legge di gara, anche dei principi della concorrenza e del procedimento valutativo.
La giurisprudenza amministrativa ha più volte richiamato l’esigenza di garantire l’immodificabilità e la completezza dell’offerta in rapporto a modalità di trasmissione non ordinarie, ponendo in rilievo il principio secondo cui la stazione appaltante non può fondare la propria valutazione su elementi che non risultino cristallizzati alla scadenza dell’offerta.
Da ciò consegue che la Commissione Giudicatrice preso atto di quanto sopra dovesse considerare l’offerta presentata dalla VP, quanto meno parziale e, comunque, incompleta, dovendo propendere per l’esclusione della stessa.
4) violazione di legge, in particolare: violazione e/o falsa applicazione dell’art.3 della L. n.241/1990 del documento allegato ai verbali (pagg.69/70), quale prospetto riepilogativo con punteggi e brevi, incompleti commenti circa gli esiti della gara, ma che costituisce un’apparente e, comunque, insufficiente motivazione visto che non ha fornito l’indicazione della coerenza logica dei punti numerici attribuiti e i criteri utilizzati, nonché la corrispondenza con la breve nota, rendendo impossibile cogliere il percorso logico seguito, così da rendere possibile l’esattezza della comparazione tra i concorrenti e che andava supportata con una relazione illustrativa della Commissione Giudicatrice per conoscere il miglior contraente. In ultima analisi, sul punto si solleva il vizio dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e manifesta illogicità.
Vale la pena, inoltre, segnalare che all’esito della gara espletata non risulta alcuna relazione finale da parte della Commissione giudicatrice che si limita a depositare in atti un foglio excel con l’indicazione dei diversi ambiti oggetti di gara con relativi punteggi assegnati ed un sintetico commento, peraltro, non chiaramente leggibile.
È vero che la motivazione in materia tecnico-discrezionale può essere sintetica, ma deve consentire il controllo della coerenza con i criteri e sub-criteri predefiniti. In presenza di griglie e punteggi numerici, i verbali e le schede non possono bastare.
5 ) violazione di legge in particolare: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, nonché della lex specialis (disciplinare di gara), segnatamente violazione e/o falsa applicazione del punto 3 del disciplinare di gara .
L’amministrazione, nell’evadere l’istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente in data 21.10.2025, non ha fornito il documento concernente le schede tecniche descrittive delle caratteristiche di alcuni prodotti indicati nella relazione tecnica dell’aggiudicataria e segnatamente: LDX150 Camera, CGP500 Remote Control Panel, CCS-ONE Master Control Panel, VF 8 Series Viewfinder, EC2-100 Ocular Viewfinder,SUPERXPANDER Large Lens Adapter, HPE-300 Camera Power Supply, XCU Camera Control Unit . Il documento osteso da Rai, infatti, riguarda le schede tecniche del materiale di cui al Lotto 2.
Inoltre, alcuni documenti (il provvedimento di aggiudicazione, il verbale della dodicesima seduta riservata della Commissione Giudicatrice e l’allegato relativo alla riparametrazione dei punteggi tecnici) non sono stati messi a disposizione sulla Piattaforma Acquisti Rai, così ledendo il diritto di difesa della ricorrente CV.
3. RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. e la società controinteressata si sono costituite in giudizio, producendo documentazione e apposite memorie con le quali hanno dedotto in vario modo l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi di ricorso.
4. In particolare, con la memoria del 15 dicembre 2025, la difesa di Rai ha rappresentato che la stazione appaltante, resasi conto di quanto contenuto nel foglio di calcolo allegato 1 (doc. 4 parte ricorrente), ha ritenuto di interpellare la Commissione Giudicatrice. Quest’ultima, riunitasi nuovamente nella seduta dell’11.12.2025 e rilevata la presenza di errori materiali nella compilazione delle tabelle dell’allegato 1 (Verifica requisiti obbligatori), ha proceduto al completamento del predetto allegato, integrando le informazioni mancanti con riferimento a tutte le società partecipanti (doc. 17 Rai).
5. Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025 parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare; è stata quindi disposta la trattazione del merito del ricorso all’udienza pubblica del 4 marzo 2026.
6. In data 16 gennaio 2026 C.V.E. ha proposto atto di motivi aggiunti per l’annullamento del verbale della Commissione giudicatrice dell’11.12.2025, formulando le seguenti doglianze:
A. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità, correttezza (artt. 1, 2, 5 d.lgs. 36/2023), di buona fede, parità di trattamento e buon andamento dell’azione amministrativa; difetto di istruttoria; nello specifico illegittimità dei Verbali della Commissione in cui non è stata prevista l’esclusione della VP in violazione e falsa applicazione del Disciplinare di Gara punti 18, 20 e 21, nonché dell’Allegato 2 al Disciplinare di gara e il criterio di aggiudicazione. Violazione della lex specialis. Mancata presentazione della documentazione tecnica obbligatoria da parte della VP con conseguente illegittimità della offerta.
Innanzitutto, e in risposta al Verbale dell’11/12/2025, con il quale la RAI ha proceduto alla redazione di un nuovo verbale e alla tardiva integrazione dei requisiti minimi di VP inizialmente omessi, attività posta in essere esclusivamente a seguito del ricorso al TAR proposto dalla concorrente CV, si rende tanto evidente, in modo chiaro ed inequivocabile, l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione della RAI.
Ora, se è vero che un provvedimento amministrativo può essere corretto (o modificato) anche mentre è pendente un ricorso al TAR, tuttavia, visto che l’amministrazione RAI ha operato la c.d. “correzione” mediante un nuovo verbale con allegato un nuovo allegato con valenza integrativa e sostitutiva di precedenti verbali, con particolare riferimento ai verbali del 20/05/2025 e del 27/05/2025; e se è vero che ciò è avvenuto dopo la notifica del ricorso e dopo il suo deposito, allora l’azione di annullamento degli atti con subentro nell’aggiudicazione della CV è da considerarsi fondata anche per le ragioni di cui in seguito.
Infatti, si contesta la c.d. correzione siccome operata, perché non più procedibile e comunque perché non sufficiente allo scopo. Rimane, quindi, giustificata la richiesta di annullamento dell’aggiudicazione alla VP.
Peraltro, la modifica del verbale avrebbe dovuto imporre una diversa valutazione e ciò nel pieno rispetto del principio di legalità e di buona fede, evitando altresì di vanificare, in tal modo l’azione giudiziaria della CV mediante un surrettizio “strumento” quale è quello della correzione dell’atto per un asserito errore materiale.
B. Violazione dell'art. 108 d.lgs. 36/2023 - Mancato possesso dei requisiti minimi previsti dal Capitolato tecnico; Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990; eccesso di potere per vizio di motivazione; illogicità; difetto di istruttoria; eccesso di potere per irragionevolezza e con falsa ed erronea applicazione del Disciplinare di Gara e del Capitolato Tecnico.
Con il verbale dell’11/12/2025 l’Amministrazione ha tentato di integrare ex post le motivazioni riportate negli allegati e poste alla base delle valutazioni contenute nel medesimo verbale, attraverso l’inserimento di tutti i riferimenti necessari a dimostrare l’esistenza dei requisiti tecnici dei prodotti offerti da VP, stravolgendo completamente quanto già scritto nel verbale iniziale.
Ciò integra, però, un inammissibile tentativo di integrazione postuma della motivazione del verbale, avvenuta quando ormai era pendente il giudizio e che rende gli atti impugnati illegittimi per i vizi indicati in epigrafe.
In nessuna parte dell’allegato al verbale impugnato si chiariva come si era formato il giudizio della Commissione e sulla base di quali documenti la stessa aveva potuto verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti minimi previsto dal Capitolato Tecnico. L’inserimento di tali informazioni è avvenuto solo a gara finita e a giudizio avviato, costituendo un’illegittima integrazione postuma dell’atto gravato.
In concreto, infatti, basta verificare le parti (scritte in azzurro) che sono state aggiunte al verbale per comprendere che queste cambiano completamente il senso dell’atto, integrano la motivazione aggiungendo elementi valutativi: è una chiara e inammissibile modifica postuma del verbale impugnato che ha l’effetto di giustificare ex post l’esistenza delle condizioni di partecipazione ad una gara di una società che doveva invece essere esclusa.
C. Travisamento dei fatti. Illogicità manifesta nella valutazione tecnica.
A prescindere dai gravi vizi procedimentali sopraindicati, di per se sufficienti a rendere illegittimo il verbale impugnato e a ritenere non provata la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione alla gara dei prodotti di VP, con conseguente dovere di esclusione della stessa dalla gara, la nuova versione del verbale consente di chiarire in modo ancor più incisivo il merito delle censure svolte poiché dimostrano che i prodotti offerti da VP non hanno alcuni requisiti tecnici ritenuti indispensabili dal Capitolato tecnico.
La documentazione che VP ha presentato in gara, infatti, contiene enormi lacune che non avevano consentito alla Commissione di individuare compiutamente dove fossero descritti e provati i requisiti tecnici minimi dei prodotti richiesti dalla legge di gara.
Ma anche esaminando il nuovo verbale, la conclusione non muta: vi sono diversi requisiti minimi non soddisfatti, in quanto i documenti indicati dalla Commissione non sono idonei a comprovare la conformità dei relativi prodotti al requisito minimo richiesto (requisiti n. 417, 453, 503, 510, 801-811, 429, 234, 236).
In particolare, i riferimenti indicati dalla Commissione non afferiscono a documentazione ufficiale del costruttore che possa accertare il requisito minimo raccomandato da RAI, come richiesto dal Disciplinare di gara alla pagina 29 (Punto 21) di cui si riporta la clausola a pena di esclusione: “b) a pena di esclusione, Relazione Tecnica dei prodotti offerti”.
7. È seguito un ulteriore scambio di memorie e repliche tra le parti costituite, ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
8. Alla pubblica udienza del 4 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di irricevibilità per tardività sollevate da Rai e dalla società controinteressata nelle rispettive memorie in quanto i motivi a sostegno della domanda di annullamento dell’aggiudicazione proposti con il ricorso introduttivo, così come integrati con i motivi aggiunti, risultano comunque infondati o inammissibili.
9.1. Ciò posto, il Collegio ritiene di muovere dalla disamina della prima doglianza formulata con il ricorso introduttivo e dalle prime due censure proposte con i motivi aggiunti, che possono essere trattate congiuntamente in quanto strettamente connesse.
Con la prima doglianza parte ricorrente ha contestato il giudizio di idoneità dell’offerta tecnica di EO TI S.r.l. espresso dalla Commissione Giudicatrice, evidenziando che per alcuni requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico la Commissione avrebbe omesso di indicare il relativo riferimento nella documentazione tecnica presentata dalla controinteressata; con le censure articolate nei motivi aggiunti C.V.E. ha poi dedotto che l’Amministrazione, con il verbale dell’11.12.2025, avrebbe illegittimamente integrato ex post le motivazioni contenute nelle tabelle dell’Allegato 1 (Verifica requisiti obbligatori) “ attraverso l’inserimento di tutti i riferimenti necessari a dimostrare l’esistenza dei requisiti tecnici dei prodotti offerti da VP, stravolgendo completamente quanto già scritto nel verbale iniziale ”. L’inserimento di tali informazioni, avvenuto solo a gara finita e a giudizio avviato, costituirebbe un’illegittima integrazione postuma dell’atto gravato che stravolge completamente quanto già scritto nel verbale iniziale, realizzata al fine di vanificare l’iniziativa giudiziaria della ricorrente. Pertanto, rimarrebbe giustificata la richiesta di annullamento dell’aggiudicazione alla VP.
Le doglianze risultano prive di fondamento non potendosi ritenere che il verbale dell’11.12.2025 costituisca una inammissibile integrazione postuma della motivazione.
In proposito è stato condivisibilmente affermato che, se in linea generale è riconosciuto alla stazione appaltante il potere di annullare in autotutela il provvedimento di aggiudicazione, sia pure nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 21-nonies L. n. 241/1990, a maggior ragione va riconosciuto all’Amministrazione il potere di “ riconvocare la Commissione giudicatrice per specifici approfondimenti istruttori su punti controversi, che possono sia sfociare in una modifica dei provvedimenti assunti, sia non dare avvio ad alcuna riedizione del potere, così come è avvenuto nel caso di specie. Né, d’altro canto, può ritenersi che il verbale (…) costituisca una inammissibile integrazione postuma della motivazione. Vero è, infatti, che l’Amministrazione può sempre integrare con successivi atti procedimentali la motivazione: quel che non è consentito è veicolare tale integrazione nel giudizio attraverso gli atti defensionali (cfr., ex plurimis, T.A.R. Emila Romagna – Parma, sentenza n. 76/2019) ” (TAR Lombardia, Milano, 9 settembre 2019, n. 1955).
In argomento, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare i limiti entro i quali l’Amministrazione può integrare una motivazione ritenuta insufficiente:
i) se l’inadeguatezza della motivazione riflette un vizio sostanziale della funzione (in termini di contraddittorietà, sviamento, travisamento, difetto dei presupposti), il difetto degli elementi giustificativi del potere non può giammai essere emendato, tantomeno con un mero maquillage della motivazione: l’atto dovrà comunque essere annullato;
ii) se invece la carenza della motivazione equivale unicamente ad una insufficienza del discorso giustificativo-formale, ovvero al non corretto riepilogo della decisione presa, siamo di fronte ad un vizio formale dell’atto e non della funzione: in tale caso, non vi sono ragioni per non riconoscersi all’amministrazione la possibilità di tirare nuovamente le fila delle stesse risultanze procedimentali, munendo l’atto originario di una argomentazione giustificativa sufficiente e lasciandone ferma l’essenza dispositiva, in quanto riflette la corretta sintesi ordinatoria degli interessi appresi nel procedimento (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 3385 del 27 aprile 2021).
Con tutta evidenza, nel caso di specie, l’integrazione della motivazione non costituisce l’esito di una rinnovata istruttoria e di valutazioni autonome e distinte rispetto a quelle esplicitate in origine. La Commissione, resasi conto di non aver riportato per tutti i requisiti tecnici i riferimenti rinvenuti nelle documentazioni presentate dai partecipanti, ha semplicemente esplicitato i relativi riferimenti presenti negli allegati tecnici – già acquisiti alla procedura di gara – che a suo parere indicano la sussistenza dei requisiti richiesti dal Capitolato Tecnico.
9.2. Appurata l’“ammissibilità” dell’integrazione della motivazione, per questioni di ordine logico e sistematico, occorre procedere allo scrutinio delle censure con le quali la società ricorrente ha dedotto la mancata esclusione della offerta della controinteressata sotto due distinti profili.
9.2.1. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo, ribadito nei motivi aggiunti, la ricorrente sostiene che la EO TI avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per avere supportato la propria offerta attraverso collegamenti esterni (link) e riferimenti web in violazione del Disciplinare di gara e dei principi di certezza e di immodificabilità delle offerte.
La censura risulta infondata.
Va premesso che dagli atti depositati in giudizio emerge che la EO TI ha caricato sulla piattaforma telematica dedicata alla gara - nell’area relativa alla “Busta Tecnica” - l’offerta firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, comprensiva della Dichiarazione di conformità delle soluzioni proposte e della Relazione Tecnica dei prodotti offerti. Alla relazione tecnica sono stati inoltre allegati alcuni file tra cui un documento, denominato “ Allegato_8_Riferimenti_Docs_On-line_SS EY ”, nel quale erano presenti collegamenti ipertestuali a brochure /cataloghi, pubblicati dai costruttori, relativi ai prodotti offerti.
Ciò posto, il Collegio rileva che, come correttamente obiettato dalle difese delle controparti, nella lex specialis non si rinviene alcun esplicito divieto a pena di esclusione all’inserimento di link ipertestuali: il paragrafo 18 del Disciplinare di gara, che detta le “ modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara ”, si limita infatti a prevedere che “ l’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma ”, mentre il successivo paragrafo 21, dopo aver prescritto il deposito “ a pena di esclusione ” della “ Relazione Tecnica dei prodotti offerti ”, prevede che “ è facoltà del concorrente allegare ulteriore documentazione tecnica (ad esempio brochure, estratti di cataloghi o altra documentazione specifica), che possa dimostrare in modo esaustivo la corrispondenza dei prodotti offerti alle specifiche contenute nel Capitolato tecnico ”, il che è proprio quello che è avvenuto nella fattispecie.
D’altro canto, non è stata fornita alcuna prova del rinvio tramite i link a indicazioni che non siano meramente illustrative di quanto già evincibile dalla relazione tecnica; analogamente, anche l’affermazione che il contenuto dei predetti link avrebbe potuto essere modificato nel corso del tempo, risulta una prospettazione soltanto ipotetica in assenza di prova il cui onere non poteva che ricadere sulla ricorrente.
9.2.2. Con il terzo motivo dell’atto di motivi aggiunti parte ricorrente si duole della mancata esclusione dalla procedura di EO TI in quanto la documentazione presentata in gara dall’aggiudicataria conterrebbe, con riferimento ad alcuni prodotti, enormi lacune in ordine ai requisiti tecnici richiesti dal Capitolato.
La doglianza, polarizzata sull’assenza di riferimenti a documenti ufficiali del costruttore (in violazione, si sostiene, di quanto “ richiesto dal Disciplinare di gara alla pagina 29 (punto 21) di cui riportiamo la clausola a pena di esclusione: “b) a pena di esclusione, Relazione Tecnica dei prodotti offerti” ”) e quindi sull’asserita inadeguatezza dei documenti dai quali la Commissione avrebbe tratto l’esistenza dei requisiti tecnici stessi, per come formulata non risulta fondata.
Innanzitutto, la disposizione del Disciplinare richiamata da parte ricorrente non menziona né evoca i documenti ufficiali del costruttore quale unica modalità per dimostrare l’esistenza dei requisiti tecnici richiesti, tanto meno ai fini dell’esclusione dei concorrenti.
Il Collegio, peraltro, rileva che – come eccepito da Rai e confermato dalla stessa ricorrente nella memoria di replica del 20 febbraio 2026 - per i requisiti n. 234, 236 e 429 la Commissione con riferimento all’offerta di CV ha indicato nel verbale documentazione simile a quella indicata per EO TI.
Inoltre, proprio il citato punto 21 del Disciplinare prescrive espressamente che l’offerta tecnica presentata dall’operatore economico “ deve contenere i seguenti elementi: a) Dichiarazione di conformità delle soluzioni proposte alle specifiche di Capitolato; b) a pena di esclusione, Relazione Tecnica dei prodotti offerti; c) a pena di esclusione, Schema di dettaglio offerta tecnica; d) Campione dei prodotti, secondo le modalità di seguito indicate ”, prevedendo al successivo punto 21.1 che i concorrenti devono presentare “ entro il medesimo termine stabilito per la presentazione dell’offerta, pacchi separati contenenti i prodotti identici per marca, modello e caratteristiche tecniche, a quelli offerti in sede di gara ” e che “ La mancata rispondenza, assenza ovvero non conformità delle caratteristiche minime tecniche del Campione dei prodotti con quanto indicato nel Capitolato Tecnico è causa di esclusione dalla procedura ”.
Alla luce di tali disposizioni, dunque, non vi è dubbio che la l’accertamento del possesso delle caratteristiche minime richieste viene effettuato dalla Commissione anche sulla base delle verifiche effettuate sui campioni, da presentare unitamente alla relazione tecnica, e che è prevista l’esclusione qualora dall’esame del campione risulti che il prodotto offerto non rispetta le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico.
Ebbene, parte ricorrente nulla ha eccepito in merito alle verifiche svolte dalla Commissione sui campioni dei prodotti trasmessi dall’aggiudicataria, limitandosi ad asserire l’inadeguatezza dei documenti indicati nel verbale di gara così come integrato nella seduta riservata dell’11.12.2025.
In conclusione, la doglianza appare fuori fuoco, posto che la disposizione di gara invocata non richiede quanto ritenuto dalla ricorrente in ordine alla documentazione ufficiale del produttore e la lex specialis non prescrive che la Commissione giudicatrice debba desumere i requisiti obbligatori dalla sola relazione tecnica ma prevede anche l’analisi dei campioni, la cui verifica non è stata oggetto di contestazione.
9.3. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo parte ricorrente, con due gruppi di censure, disapprova i punteggi assegnati per alcune voci all’aggiudicataria e alla stessa Communication EO con valutazioni che impingono nel merito: si esamini a riprova di ciò, per ciascun gruppo, il primo esempio di tali attribuzioni di punteggi asseritamente erronee.
Per il criterio di valutazione 2, “Gestione anomalie pixel”, l’allegato 2 al Disciplinare di gara dispone che la Commissione Giudicatrice valuterà nel dettaglio: “ a) la strategia utilizzata per minimizzare l’impatto sull’immagine dovuto alla presenza di pixel non gestibili (es. spenti); b) l’esistenza di specifici parametri che definiscano i livelli di qualità del sistema in rapporto alla funzionalità dei pixel evidenziando soglie che, per tutto il periodo di garanzia, comportino un immediato intervento di riparazione/sostituzione ”.
La Commissione ha valutato l’offerta della ricorrente affermando che “ ha una procedura automatica di rilevamento e correzione pixel difettosi, parzialmente descritta nella documentazione; in caso di pixel non corretti viene sostituito il sensore ”; per l’offerta dell’aggiudicataria ha rilevato che “ ha una procedura automatica non esplicitata e dichiarano di sostituire il sensore in caso di difetti visibili ”. A Communication EO sono stati assegnati 3,200 punti (il miglior punteggio tra le tre concorrenti in gara) e a EO TI 2,933.
Parte ricorrente propone una rivalutazione in senso migliorativo del punteggio che le è stato assegnato evidenziando alcuni aspetti tecnici della propria offerta: “ Il sistema di Pixel Concealment sviluppato da KO KI è descritto in modo esaustivo e minuzioso nella Relazione Tecnica – Lotto 1 Parte 2, alle pagine 7, 8 e 9. In riferimento al commento formulato da RAI, si desidera sottolineare che, come chiaramente indicato nella suddetta documentazione, oltre al metodo di gestione dei pixel difettosi descritto, KO KI si impegna espressamente a sostituire l’intero sensore interessato dal difetto durante l’intero periodo di garanzia. A ulteriore integrazione, si segnala la presenza del documento tecnico allegato, citato a pagina 9 della relazione: “ALLEGATO _K NK Technical Note – Final – 2025.pdf”, che illustra in modo approfondito la soluzione implementata e i principi tecnologici alla base del sistema di Pixel Concealment ”; CV aggiunge poi che “ VP offre una garanzia della durata di 7 anni, a fronte degli 8 anni garantiti da CV; tale differenza comporta inevitabilmente maggiori oneri economici per RAI nel ciclo di vita del prodotto. Si sottolinea, inoltre, che il costo del blocco sensore rappresenta circa il 50% del valore complessivo del corpo camera, con conseguenti impatti significativi in caso di interventi di manutenzione straordinaria. Dall’analisi della documentazione tecnica presentata da VP, non risultano evidenti i parametri di dettaglio richiesti da RAI, essendo stato semplicemente indicato che i dettagli relativi all’algoritmo sono oggetto di brevetto (patent pending) . Alla luce di quanto sopra, si richiede una rivalutazione del punteggio assegnato a CV in senso migliorativo, tenuto conto che la stessa ha fornito e documentato tutti i dettagli tecnici della propria soluzione in modo esaustivo e conforme alle richieste. Tale completezza informativa e trasparenza tecnica dovrebbero tradursi in una riparametrazione del punteggio a svantaggio di VP, in virtù della maggiore solidità e tracciabilità dell’offerta CV ”.
Per il criterio 9.1, “Gestione delle modalità di ripresa - Flessibilità di gestione”, l’Allegato 2 al Disciplinare di gara dispone che devono essere esaminati: “ - semplicità e logica operativa di impostazione sul sistema; - flessibilità delle combinazioni di uscite di segnale disponibili (considerando sia quelle presenti sulla Head che quelle disponibili sulla Camera control unit): verranno esaminate le configurazioni di segnali complessivamente ottenibili in uscita considerando i formati UHD e HD, le curve SDR e HDR e gli spazi colore BT 709 e BT2020. - presenza di meccanismi di semplificazione della predisposizione dei vari settings (ad esempio l’accesso a memorie che prevedano il richiamo dei formati impostati dall’operatore sulle singole uscite). La Commissione Giudicatrice valutando la documentazione fornita unitamente alla visione oggettiva del Campione, nel valutare il sub-criterio, ne attribuirà un punteggio max di 2 punti ”.
La Commissione ha valutato l’offerta della ricorrente affermando che “ ha una camera con funzionalità essenziali per cui è semplice da configurare ma poco flessibile, inoltre le modalità di memorizzazione delle configurazioni sono basilari e limitate in ambiente di produzioni complesse multicamera ”; per l’offerta dell’aggiudicataria ha rilevato che “ presenta una camera con funzionalità estese (matrice segnali, LUT caricabili su head, conversione IP); la semplicità di configurazione è ottenibile tramite la gestione sofisticata della memorizzazione di tutti i parametri, sia di camera che xcu che rcp, che possono essere replicati in modo centralizzato tramite il server in dotazione ”. Sono stati assegnati 1,600 punti a Communication EO e 4 punti a EO TI.
Secondo parte ricorrente i punteggi assegnati non sarebbero corretti e dalle valutazioni della Commissione si evincerebbe “ la mancanza in commissione di una figura esperto di produzioni televisive, Operatore o Responsabile di produzione ” in quanto con le camere offerte da CV “ sono state realizzate le più importanti produzioni RAI, tra cui il festival di Sanremo che presenta una complessità tecnica elevata in ambiente multicamera, con grande soddisfazione da parte degli utilizzatori ” mentre VP “ dal canto suo, ha offerto una camera pesante e ingombrante idonea per un cavalletto, ma assolutamente inadatta ad uso a spalla per dimensioni e peso ”.
Ebbene, è indiscutibile che siamo di fronte a censure che attengono all’esercizio della potestà discrezionale di valutazione riservata alla commissione di gara, senza che la ricorrente abbia evidenziato evidenti illogicità o manifeste incongruenze nei criteri di giudizio e nei punteggi attribuiti della commissione.
Analoghe considerazioni valgono per gli altri punteggi contestati sulla base della comparazione degli elementi della propria offerta con quelli dell’offerta di EO TI:
- per i criteri 4 e 5, a fronte di quanto sottolineato dalla ricorrente in ordine al “temperature range” delle camere e alle licenze preinstallate, non si ravvisano profili di irragionevolezza o illogicità nei punteggi assegnati dalla Commissione che, in ragione delle diversità riscontrate nelle offerte (ribadite dalla ricorrente nel gravame), per il criterio 4 ha premiato CV con il punteggio massimo di 3,000 punti mentre a VP sono stati attribuiti 2,400 punti, così come per il criterio 5, per il quale a CV è stato attribuito il massimo ovvero 4,000 punti a mentre VP 2,400 punti;
- per il criterio 10, “Ergonomia e semplificazioni”, la ricorrente richiede “ una rivalutazione del punteggio assegnato a VP in senso peggiorativo, poiché i parametri di maneggevolezza e silenziosità risultano oggettivamente inferiori rispetto alla soluzione proposta da CV, che garantisce prestazioni più elevate e documentazione completa e conforme ai requisiti di gara ”; la doglianza si sovrappone al giudizio espresso dalla Commissione, contestandolo peraltro solo parzialmente, senza considerare il complesso delle valutazioni espresse nel commento che accompagna il punteggio (ove si legge: “ EO TI presenta una camera maneggevole e sufficientemente silenziosa; connessioni sulla testa camera ottimamente posizionate e ben protette; personalizzazioni menu e tasti ottimi; gestione centralizzata dei parametri delle singole camere eccellente ”);
- lo stesso avviene per il criterio 11.3, “Dispositivi di assistenza all’operatore (cameraman) - Return, comandi configurabili e power utility”, laddove CV espone le proprie considerazioni sugli elementi tecnici valutati dalla Commissione sottolineando “ che la funzionalità di return implementata nella SK-UHD7000-S11 è pienamente conforme ai requisiti richiesti dal Capitolato RAI, differenziandosi dalla soluzione proposta da SS EY (LDX-150) unicamente per la modalità di selezione delle sorgenti. Nello specifico, nella camera proposta da CV la selezione avviene mediante selettore rotativo, mentre nella soluzione GV tale operazione è effettuata tramite pulsante ”;
- per il criterio 12, “Radiocamera head”, la ricorrente contesta l’attribuzione di un punteggio equivalente a CV e VP in quanto non vi sarebbe “ corrispondenza tra il giudizio espresso e il punteggio assegnato, sicché l’equità del punteggio appare quanto meno impropria ”; dalla lettura dei commenti della Commissione si legge: “ CV presenta una radiocamera molto maneggevole e leggera (5,7 kg) e ben bilanciata ” mentre “ EO TI presenta una radiocamera abbastanza pesante (peso 7,2 kg) ma ben bilanciata e maneggevole con la possibilità di regolare la maniglia superiore per ottimizzare il bilanciamento nelle riprese soggettive, inoltre fornisce comandi per zoom sulla maniglia ”; ebbene, il Collegio rileva che la ricorrente non considera che l’offerta di VP, pur avendo ricevuto un giudizio meno positivo in ragione del peso della radiocamera, è stata particolarmente apprezzata dalla Commissione sotto ulteriori profili, in conformità ai criteri indicati nell’allegato A al Disciplinare di gara che tra gli aspetti da valutare indica espressamente “ Presenza di facilities di particolare aiuto all’operatore ”;
- per i criteri 13.1 e 13.2, “Disponibilità I/O in SMPTE ST-2110. Catena camera base – catena camera utilizzabile con funzionalità slow motion”, il Collegio rileva che le deduzioni avanzate non riescono ad evidenziare profili di macroscopica illogicità o irragionevolezza nel punteggio attribuito a CV posto che il giudizio espresso dalla Commissione fa riferimento a carenze (la perdita di alcuni connettori SDI) che non vengono contestate dalla ricorrente;
- per il criterio 15.1, “Servizi post-vendita. Articolazione del servizio di assistenza”, parte ricorrente contesta i punteggi assegnati (4 punti a VP e 3,200 punti a CV) evidenziando aspetti (tempi di ricambio dei pezzi in caso di guasto) che, a suo dire, renderebbero l’offerta proposta migliore rispetto a quella di EO Prodotti in ragione di quanto previsto nell’allegato A al Disciplinare di gara: “ Saranno ritenute di miglior favore le modalità di assistenza che riducano tempi e gravità del disservizio causato dal guasto e semplifichino le procedure derivanti dalla necessità della riparazione ”. Ebbene, anche in questo caso, a fronte degli elementi prospettati, i giudizi espressi dalla Commissione appaiono immuni da profili di irragionevolezza o illogicità manifesta per l’assorbente rilievo che l’indicazione richiamata contenuta nella lex specialis si salda con quella successiva ai sensi della quale “ Verrà altresì valutato, con pari rilevanza, se e come il Fornitore disponga di un evoluto servizio di assistenza tecnica di supporto ”; inoltre, dagli atti di causa risulta che la Commissione nel valutare l’offerta di VP ha riscontrato positivamente che quest’ultima, al contrario di quella della ricorrente, “ permette una rapida riconfigurazione di apparati tramite salvataggio dei parametri camera su supporto esterno; inoltre è disponibile una diagnostica avanzata ”;
- infine, anche le contestazioni ai punteggi assegnati per il criterio 15.2 (“Servizi post vendita - Estensione durata garanzia”) - per il quale alle concorrenti è stato assegnato il medesimo punteggio a fronte di un diverso periodo di garanzia offerto (8 anni CV, 7 anni VP) - non sono meritevoli di favorevole considerazione in quanto è sufficiente rilevare che l’attribuzione dei punteggi è avvenuta sulla base di criteri vincolati che prevedevano il punteggio massimo di 6 punti tabellari per l’“ estensione garanzia di 48 mesi corrispondente ad una garanzia coperta per un totale di 84 mesi (7 anni) ”.
In conclusione, va ribadito che la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo, sicché le censure che impingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica ( ex multis : Consiglio di stato, sezione III, sentenza n. 6572 del 28 ottobre 2020; Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 173 dell’8 gennaio 2019).
Ne deriva che, come da ripetuta affermazione giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della commissione di gara non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto, onere processuale a cui la società ricorrente non ha ottemperato, non emergendo pretestuosità o irrazionalità ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazioni tecnico-discrezionali operate dal seggio di gara.
9.4. Con il quarto motivo del ricorso introduttivo la ricorrente contesta la legittimità del prospetto dei punteggi assegnati a ciascun concorrente per “ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 ”, in quanto la Commissione non avrebbe “ fornito l’indicazione della coerenza logica dei punteggi numerici attribuiti e i criteri utilizzati nonché la corrispondenza con la breve nota, rendendo impossibile cogliere il percorso logico seguito, così da rendere possibile l’esattezza della comparazione tra i concorrenti e che andava supportata con una relazione illustrativa della Commissione Giudicatrice ” che invece si sarebbe limitata “ a depositare in atti un foglio excel con l’indicazione dei diversi ambiti oggetti di gara con relativi punteggi assegnati ed un sintetico commento, peraltro, non chiaramente leggibile ”.
La doglianza è palesemente infondata dal momento che le valutazioni della Commissione inserite nelle griglie accanto ai punteggi risultano pienamente comprensibili (come dimostrato, del resto, dal fatto che tali valutazioni sono state riportate nelle tabelle inserite nel secondo motivo di ricorso) e i voti numerici sono stati attribuiti sulla base di criteri e sub-criteri (indicati nell’ “ Allegato 2 al Disciplinare di gara ”) che appaiono sufficientemente articolati (vedasi, ad esempio, i criteri di valutazione riportati nel precedente paragrafo relativi ai criteri 2 e 9.1).
A tal proposito, va ricordato che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che l’attribuzione del voto numerico è idonea a soddisfare l’obbligo motivazionale gravante sull’Amministrazione senza bisogno di ulteriori spiegazioni laddove il giudizio espresso in termini numerici si correli a criteri definiti e parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato: “ nelle gare pubbliche il punteggio numerico assegnato ai vari elementi di valutazione dell’offerta integra di per sé una sufficiente motivazione, allorché siano prefissati con chiarezza ed adeguato grado di dettaglio i criteri in base ai quali la Commissione deve esprimere il proprio apprezzamento ” (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 839 del 3 febbraio 2025).
9.5. Infine, anche l’ultima doglianza proposta con il ricorso introduttivo, con la quale la ricorrente sostiene di non avere avuto accesso a documentazione indispensabile per l’esercizio del proprio diritto di difesa, non è meritevole di favorevole considerazione.
Con riguardo alla mancata ostensione delle schede tecniche di dettaglio di alcuni prodotti offerti da EO TI, va rilevato che l’Amministrazione risulta avere evaso l’istanza di accesso della ricorrente; l’“ Allegato_8_Riferimenti_Docs_SS EY_Lotto_2 ”, che per un mero refuso richiama il Lotto 2, afferisce infatti ai prodotti offerti da EO progetti nel Lotto 1 (vedasi memoria Rai del 15 dicembre 2025).
Per quanto concerne, poi, l’ulteriore documentazione che Rai non avrebbe inserito in piattaforma, il Collegio rileva che il provvedimento di aggiudicazione e il verbale della dodicesima seduta sono stati trasmessi a CV a seguito dell’istanza di accesso agli atti e risultano peraltro depositati unitamente al ricorso introduttivo (docc. 2 e 5), così come l’allegato inerente alla riparametrazione dei punteggi (doc. 3).
10. In ragione delle suesposte considerazioni, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno respinti.
10.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in favore di Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.a. e di EO TI s.r.l, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna di esse, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI CO, Presidente
Marco CU, Referendario, Estensore
Claudia Favaccio, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Marco CU | RI CO |
IL SEGRETARIO