TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/10/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 4829/2020
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
AR TT NS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
RI GA (SR) Via A. De Gasperi n. 36, elettivamente domiciliato in Catania, alla Via
Pasubio 18, presso lo studio dell'Avv. LIPERA GIUSEPPE (C.F. che lo C.F._2 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 residente in [...],
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
Con ordinanza del 27.03.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 03.11.2020, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, , per ivi sentirlo condannare al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dall'attore, a seguito dell'azione delittuosa posta in essere dal convenuto. A sostegno della propria domanda, esponeva l'attore che, in data 23 giugno 2012, intorno alle ore 22:30, si trovava presso il bar “Desireé”, sito in RI GA (SR), in compagnia di alcuni amici e, notando che il aveva vinto circa un centinaio di euro alle CP_1 slot machines, con tono goliardico si rivolgeva all' amico pronunciando ad alta voce la Per_1 frase: “dovrebbe offrire da bere”. Tale frase, sebbene pronunciata in maniera scherzosa, veniva mal interpretata dal che rispondendo in maniera aggressiva afferrava l'attore per la camicia CP_2 strattonandolo e gli metteva le mani sul petto, provocando la sua reazione.
Seguiva una colluttazione, prontamente interrotta dagli avventori del Bar ed in particolare dagli amici del , che si allontanava pensando che si fosse trattato di una lite banale. Al termine Parte_1 della stessa, il proferendo frasi minacciose dopo circa mezz'ora, raggiungeva sul CP_1 rettilineo di S. Focà, l'attore che si trovava in compagnia di amici e parenti, e lo colpiva al fianco destro con un'arma da taglio, provocandogli lesioni tali da rendere necessario il tempestivo trasporto presso il P.S. dell'Ospedale Umberto I di Siracusa, ove i sanitari riscontravano una ferita da taglio profonda con lesioni epatiche, lesione del rene destro e insufficienza respiratoria, imponendogli un ricovero e un intervento chirurgico d'urgenza, che si concludeva con l'asportazione del rene destro, poi seguito da un seconda ospedalizzazione e da ulteriori trattamenti sanitari. A seguito di tali eventi, veniva imputato nel procedimento penale n. Controparte_1
6462/12 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Siracusa e, all'esito, ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali gravi ex artt. 582, 583 nn. 1 e 2, 585 e 577 n. 4 c.p., aggravate dall'uso di arma, unificate mediante vincolo della continuazione e condannato alla pena di anni cinque e mesi sette di reclusione, al risarcimento del danno in favore della persona offesa da liquidarsi in separata sede, al pagamento di una provvisionale di € 15.000,00, nonché alla rifusione delle spese processuali.
Precisava, ancora, l'attore che la Corte d'Appello di Catania, con sentenza n. 3075/2016 del 19 ottobre 2016, rideterminava la pena in anni cinque e mesi due di reclusione, escludendo l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. e, ritenendo prevalenti le attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui all'art. 583 n. 1 c.p., confermando nel resto la sentenza impugnata. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per Cassazione, che veniva dichiarato inammissibile in data
20 marzo 2018.
non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citato. Controparte_1
La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte dall'attore e la CTU a firma del Dott. . Persona_2
Indi, con ordinanza del 27.03.2025, sulle conclusioni come precisate all'udienza cartolare del
28.06.2024, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di che non si è costituito in Controparte_1 giudizio, sebbene regolarmente citato.
Nel merito, la domanda è risultata provata e va, pertanto, accolta.
L'art. 2043 cod. civ. sancisce che ”qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Dispone inoltre l'art. 2059 c.c. che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge, ed è pacifico che tra questi vi rientri certamente il danno non patrimoniale derivate dal fatto reato, stante il chiaro disposto dell'art. 185 cod. pen secondo cui ” ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui”. Occorre inoltre evidenziare come peraltro ai sensi dell'art 651 cpp la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento abbia efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illecita penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per la restituzione e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale. .
Orbene nella fattispecie in esame parte attrice ha inoltre prodotto le tre sentenze relative ad altrettanti gradi di giudizio con le quali è stata acclarata irrevocabilmente la responsabilità del convenuto per le lesioni procurate al , condannato, come detto in primo grado CP_1 Parte_1 con sentenza n° 637/2014, rideterminata nella pena dalla Corte d'Appello di Catania e divenuta irrevocabile in data 20.03.2018, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per
Cassazione proposto dall'imputato.
Così accertato l'an debeatur, relativamente al quantum debeatur occorre far riferimento agli accertamenti peritali svolti dal CTU Dr assolutamente condivisi da questo Giudice Persona_2 siccome immune da vizi logici e scientifici ed ampiamente motivato, ha accertato che: “Alla verifica della sussistenza dei classici criteri di compatibilità medico-legale, si ritiene rispettato il rapporto di derivazione etiologica (cronologico, topografico, dell'efficienza lesiva, della continuità fenomenologica e dell'esclusione di altre cause),tra l'aggressione occorsa in data 23.06.2012 con ferita penetrante da punta e taglio ad elevata vis lesiva(tipica del coltello) all'8° spazio intercostale emitorace dx, e il complesso lesivo ad esso conseguente caratterizzato da lesioni vascolarproduttivo di emoperitoneo, nonché di lacerazione epatica e renale destra.
A dette lesioni fece seguito l'asportazione chirurgica del rene destro ed un lungo iter clinico in terapia intensiva per shock emorragico e stato di sepsi”, nonché che: “...gli esiti della nefrectomia dx con funzionalità renale conservata in uno al pregiudizio estetico per i vistosi esiti cicatriziali chirurgici in regione addominale ed il moderato disturbo psichico nosologicamente inquadrabile come un disturbo d'ansia persistente con umore depresso, integrano nel loro complesso un danno biologico percentualmente valutabile in misura del 28% (ventotto per cento). Allo stato, visto il tempo trascorso, detti postumi possono ritenersi stabilizzati e non sono necessari né prevedibili ulteriori trattamenti medici e/o chirurgici. Per le suddette lesioni al periziato va altresì riconosciuto un periodo di inabilità temporanea assoluta di complessivi 30 gg. (trenta) da ricovero, seguito da un periodo di inabilità parziale in misura del 75% pari a 40 gg. (quaranta), nonché da un periodo di inabilità parziale al 50% di ulteriori 30 gg. (trenta)”.
Applicando la tabella unica Nazionale per il calcolo del danno non patrimoniale DPR n.12. del
13.01.2025 tenuto conto dell'aumento del 40% della componente del danno morale in considerazione della natura dolosa ed estremamente grave del fatto illecito all'attore va riconosciuto a titolo di danno permanente complessivo la somma di € 175.378,57 così determinato: €
125.270,41 danno biologico permanente + € 50.108,16 danno morale. Va inoltre riconosciuta a titolo di danno biologico temporaneo aumentato del 45% per danno morale la somma di € 6.007,35
.
In conclusione, il danno non patrimoniale risarcibile all'attore ammonta a complessivi
€ 181.385,92
Nessun'altra voce di danno può essere riconosciuta in questa sede, in quanto non provata.
Parimenti non può riconoscersi all'attore alcuna personalizzazione in aumento del danno, non essendo stato documentalmente provato ed obiettivamente accertato che la menomazione accertata abbia inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico -relazionali e personali dello stesso.
Sull'importo complessivo di € 181.385,92 liquidato in favore dell'attore a titolo di danni non patrimoniali, devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dal momento del fatto, fino al soddisfo.
Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, in persona del G.U., Dott.ssa AR TT NS, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna al pagamento Controparte_1 della complessiva somma di € 181.385,92 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, in favore di;
Parte_1
3. Condanna al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese del Controparte_1 presente grado del giudizio, che liquida in € 14.103,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. Pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 16/10/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa AR TT NS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 4829/2020
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
AR TT NS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
RI GA (SR) Via A. De Gasperi n. 36, elettivamente domiciliato in Catania, alla Via
Pasubio 18, presso lo studio dell'Avv. LIPERA GIUSEPPE (C.F. che lo C.F._2 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3 residente in [...],
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
Con ordinanza del 27.03.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 03.11.2020, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, , per ivi sentirlo condannare al risarcimento di tutti i Controparte_1 danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dall'attore, a seguito dell'azione delittuosa posta in essere dal convenuto. A sostegno della propria domanda, esponeva l'attore che, in data 23 giugno 2012, intorno alle ore 22:30, si trovava presso il bar “Desireé”, sito in RI GA (SR), in compagnia di alcuni amici e, notando che il aveva vinto circa un centinaio di euro alle CP_1 slot machines, con tono goliardico si rivolgeva all' amico pronunciando ad alta voce la Per_1 frase: “dovrebbe offrire da bere”. Tale frase, sebbene pronunciata in maniera scherzosa, veniva mal interpretata dal che rispondendo in maniera aggressiva afferrava l'attore per la camicia CP_2 strattonandolo e gli metteva le mani sul petto, provocando la sua reazione.
Seguiva una colluttazione, prontamente interrotta dagli avventori del Bar ed in particolare dagli amici del , che si allontanava pensando che si fosse trattato di una lite banale. Al termine Parte_1 della stessa, il proferendo frasi minacciose dopo circa mezz'ora, raggiungeva sul CP_1 rettilineo di S. Focà, l'attore che si trovava in compagnia di amici e parenti, e lo colpiva al fianco destro con un'arma da taglio, provocandogli lesioni tali da rendere necessario il tempestivo trasporto presso il P.S. dell'Ospedale Umberto I di Siracusa, ove i sanitari riscontravano una ferita da taglio profonda con lesioni epatiche, lesione del rene destro e insufficienza respiratoria, imponendogli un ricovero e un intervento chirurgico d'urgenza, che si concludeva con l'asportazione del rene destro, poi seguito da un seconda ospedalizzazione e da ulteriori trattamenti sanitari. A seguito di tali eventi, veniva imputato nel procedimento penale n. Controparte_1
6462/12 R.G.N.R. innanzi al Tribunale di Siracusa e, all'esito, ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali gravi ex artt. 582, 583 nn. 1 e 2, 585 e 577 n. 4 c.p., aggravate dall'uso di arma, unificate mediante vincolo della continuazione e condannato alla pena di anni cinque e mesi sette di reclusione, al risarcimento del danno in favore della persona offesa da liquidarsi in separata sede, al pagamento di una provvisionale di € 15.000,00, nonché alla rifusione delle spese processuali.
Precisava, ancora, l'attore che la Corte d'Appello di Catania, con sentenza n. 3075/2016 del 19 ottobre 2016, rideterminava la pena in anni cinque e mesi due di reclusione, escludendo l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. e, ritenendo prevalenti le attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui all'art. 583 n. 1 c.p., confermando nel resto la sentenza impugnata. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per Cassazione, che veniva dichiarato inammissibile in data
20 marzo 2018.
non si costituiva in giudizio, sebbene regolarmente citato. Controparte_1
La causa è stata istruita come in atti, mediante le prove documentali offerte dall'attore e la CTU a firma del Dott. . Persona_2
Indi, con ordinanza del 27.03.2025, sulle conclusioni come precisate all'udienza cartolare del
28.06.2024, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di che non si è costituito in Controparte_1 giudizio, sebbene regolarmente citato.
Nel merito, la domanda è risultata provata e va, pertanto, accolta.
L'art. 2043 cod. civ. sancisce che ”qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Dispone inoltre l'art. 2059 c.c. che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge, ed è pacifico che tra questi vi rientri certamente il danno non patrimoniale derivate dal fatto reato, stante il chiaro disposto dell'art. 185 cod. pen secondo cui ” ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui”. Occorre inoltre evidenziare come peraltro ai sensi dell'art 651 cpp la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento abbia efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illecita penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per la restituzione e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale. .
Orbene nella fattispecie in esame parte attrice ha inoltre prodotto le tre sentenze relative ad altrettanti gradi di giudizio con le quali è stata acclarata irrevocabilmente la responsabilità del convenuto per le lesioni procurate al , condannato, come detto in primo grado CP_1 Parte_1 con sentenza n° 637/2014, rideterminata nella pena dalla Corte d'Appello di Catania e divenuta irrevocabile in data 20.03.2018, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per
Cassazione proposto dall'imputato.
Così accertato l'an debeatur, relativamente al quantum debeatur occorre far riferimento agli accertamenti peritali svolti dal CTU Dr assolutamente condivisi da questo Giudice Persona_2 siccome immune da vizi logici e scientifici ed ampiamente motivato, ha accertato che: “Alla verifica della sussistenza dei classici criteri di compatibilità medico-legale, si ritiene rispettato il rapporto di derivazione etiologica (cronologico, topografico, dell'efficienza lesiva, della continuità fenomenologica e dell'esclusione di altre cause),tra l'aggressione occorsa in data 23.06.2012 con ferita penetrante da punta e taglio ad elevata vis lesiva(tipica del coltello) all'8° spazio intercostale emitorace dx, e il complesso lesivo ad esso conseguente caratterizzato da lesioni vascolarproduttivo di emoperitoneo, nonché di lacerazione epatica e renale destra.
A dette lesioni fece seguito l'asportazione chirurgica del rene destro ed un lungo iter clinico in terapia intensiva per shock emorragico e stato di sepsi”, nonché che: “...gli esiti della nefrectomia dx con funzionalità renale conservata in uno al pregiudizio estetico per i vistosi esiti cicatriziali chirurgici in regione addominale ed il moderato disturbo psichico nosologicamente inquadrabile come un disturbo d'ansia persistente con umore depresso, integrano nel loro complesso un danno biologico percentualmente valutabile in misura del 28% (ventotto per cento). Allo stato, visto il tempo trascorso, detti postumi possono ritenersi stabilizzati e non sono necessari né prevedibili ulteriori trattamenti medici e/o chirurgici. Per le suddette lesioni al periziato va altresì riconosciuto un periodo di inabilità temporanea assoluta di complessivi 30 gg. (trenta) da ricovero, seguito da un periodo di inabilità parziale in misura del 75% pari a 40 gg. (quaranta), nonché da un periodo di inabilità parziale al 50% di ulteriori 30 gg. (trenta)”.
Applicando la tabella unica Nazionale per il calcolo del danno non patrimoniale DPR n.12. del
13.01.2025 tenuto conto dell'aumento del 40% della componente del danno morale in considerazione della natura dolosa ed estremamente grave del fatto illecito all'attore va riconosciuto a titolo di danno permanente complessivo la somma di € 175.378,57 così determinato: €
125.270,41 danno biologico permanente + € 50.108,16 danno morale. Va inoltre riconosciuta a titolo di danno biologico temporaneo aumentato del 45% per danno morale la somma di € 6.007,35
.
In conclusione, il danno non patrimoniale risarcibile all'attore ammonta a complessivi
€ 181.385,92
Nessun'altra voce di danno può essere riconosciuta in questa sede, in quanto non provata.
Parimenti non può riconoscersi all'attore alcuna personalizzazione in aumento del danno, non essendo stato documentalmente provato ed obiettivamente accertato che la menomazione accertata abbia inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico -relazionali e personali dello stesso.
Sull'importo complessivo di € 181.385,92 liquidato in favore dell'attore a titolo di danni non patrimoniali, devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dal momento del fatto, fino al soddisfo.
Non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, in persona del G.U., Dott.ssa AR TT NS, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna al pagamento Controparte_1 della complessiva somma di € 181.385,92 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, in favore di;
Parte_1
3. Condanna al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese del Controparte_1 presente grado del giudizio, che liquida in € 14.103,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. Pone le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 16/10/2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa AR TT NS