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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/07/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
***
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Giudici:
Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
Dott.ssa Viviana Cusolito Consigliera
Dott.ssa Ivana Acacia Consigliera rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 406/2020 R.G. e vertente tra
(CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF ) rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Mortelliti (pec: CodiceFiscale_2
Email_1
-appellanti- nei confronti di
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
-appellato contumace-
e
( ) (già , a seguito di mero cambio di Controparte_2 P.IVA_2 CP_2 denominazione sociale), di seguito anche “la , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, quale successore di rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi (CF Controparte_1
– pec: C.F._3 Email_2
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1538/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 19.11.2019, emessa a definizione del proc. n. 2469/2017 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.03.2025 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 09.04.2025).
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato le parti e Parte_2 Parte_1 proponevano innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il giudizio di prime cure (proc. n.
2469/2017 R.G.) opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 358/2017, con cui era stato loro ingiunto – quali, rispettivamente, debitore principale e coobbligato – di pagare a la CP_1 somma di € 17.258,87, oltre i successivi interessi legali e le spese.
Il debito nasceva da un contratto di finanziamento, sottoscritto in data 31.03.2005, con IN Spa.
Il credito era stato successivamente ceduto e dopo vari passaggi societari, era divenuta titolare del credito la che ne aveva richiesto il pagamento ai debitori. CP_1
Gli opponenti con l'atto di citazione in opposizione eccepivano la carenza di legittimazione attiva di in ragione della mancata notifica della cessione del credito e della mancanza di prova CP_1 rispetto al fatto che nella cessione fosse ricompreso il loro presunto debito;
altresì, eccepivano che il credito non fosse assistito da adeguata prova, contestando anche la validità dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB e, dunque, la liquidità e certezza del credito vantato per essere stati applicati interessi di mora, né previsti, né specificati dall'originaria proposta di contratto della IN s.p.a..
Rassegnavano, dunque, le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare, assegnare un termine per
l'inizio del procedimento di mediazione, con contestuale fissazione dell'udienza, per una data successiva alla scadenza del termine di quattro mesi previsto dall'art. 6, comma 1, del D.Lgs.
28/2010. 2. Nel merito, revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto:
2.1. Per carenza di legittimazione attiva della;
2.2. Per carenza dei caratteri di certezza liquidità ed CP_1 esigibilità del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
3.Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con comparsa di costituzione del 17.11.2017 si costituiva rilevando, rispetto alla presunta CP_1 carenza di legittimazione attiva che la cessione di credito, quale negozio consensuale, si perfezionava CP a seguito dell'accordo tra cedente e cessionario;
evidenziava altresì che le cessioni da CR a fossero state ritualmente comunicate ai signori come pure la precedente cessione da Pt_1
PA a CP_3
Esibiva (doc. 5 e 6 della comparsa) l'accettazione debitamente firmata della proposta di finanziamento in relazione alla vettura e un assegno di importo corrispondente a quello finanziato quali prove dell'erogazione del finanziamento ricevuto. Rappresentava che l'estratto conto ex art. 50
TUB, prodotto, determinava il dovuto e aveva valore di prova dell'importo preteso.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Nel merito, rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice CP_1 nei confronti di della somma di € 17.258,87 (ovvero quella diversa somma maggiore Parte_3
o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi legali dalla data di presentazione del DI fino al saldo;
3) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
In corso di causa il giudice istruttore non ammetteva la CTU chiesta dagli opponenti, ritenendola meramente esplorativa, e tentava la conciliazione della lite. Parte opponente, contrariamente al creditore opposto, non accettava la proposta e la causa passava alla fase decisoria.
All'esito di tale giudizio veniva emessa la sentenza poi gravata (n. 1538/2019, emessa il 19.11.2019), con la quale il primo giudicante così statuiva:
1.Accoglie l'opposizione nei limiti di quanto in motivazione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo
n. 358/2017.2.
2.Accerta e dichiara il diritto di , cessionaria del credito, al minor importo di CP_1
€.15.242,00, in relazione al finanziamento erogato da IN Spa ai sigg. in data31.3.2005 Pt_1
e, conseguentemente, condanna e a pagare a , Parte_1 Parte_2 CP_1 in persona del leg. Rappr. p.t., l'importo di €. 15.242,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.
3. Condanna altresì gli opponenti al rimborso delle spese di causa nei confronti dell'opposta nella misura di €. 1.350,00, da ritenersi già compensate per metà, oltre rimborso forfettario del 15%”. Avverso tale sentenza proponevano appello le parti opponenti. Quest'ultime, in particolare, chiedevano la riforma della sentenza per:
(1) carenza di legittimazione attiva della , dovuta alla mancata prova delle contestate CP_1 cessioni del credito;
(2) invalidità della pattuizione relativa agli interessi di mora con conseguente errore di calcolo del giudice, non avendo lo stesso tenuto conto nella ricostruzione degli importi ancora dovuti del documento 7 allegato al fascicolo monitorio datato 07.06.16 da cui si evincerebbe che sarebbe residuato un presunto credito composto “da euro 17106,24 di cui per capitale euro 11.404,68, per interessi corrispettivi euro 749,94, per accessori e 0,0, interessi di mora ceduti euro 3504,25, di interessi di mora maturati 1447,37 oltre eventuali spese legali”(p.7 atto di appello).
(3) invalidità della pattuizione relativa agli interessi corrispettivi, non essendo chiara la misura degli stessi. E infatti gli interessi corrispettivi indicati nella proposta (7,73%TAN / 8,58%TAEG)., allorquando applicati al capitale finanziato (€ 13.795,00) per il tempo del finanziamento (60 mesi - pari a 5 anni) non avrebbero potuto portare né alla previsione di un rimborso di €. 16.710,00 né a quello di € 17.394,00…Infatti, se si fosse applicato correttamente il tasso del 7,73% annuo, la rata avrebbe dovuto essere pari € 277.93, con un costo totale del finanziamento pari ad € 2,881.02 ed un rimborso totale pari ad € 16,676.02. Mentre, se si fosse applicato il tasso del 8,58%, ma non si intende perché tale tasso avrebbe dovuto essere applicato, la rata avrebbe dovuto essere pari €
283.56 con un costo totale del finanziamento pari ad € 3,218.46 ed un rimborso totale pari ad €
17,013.46 (p.8 atto di appello).
Con comparsa del 24.03.2021 si costituiva in giudizio , rappresentando, Controparte_2 preliminarmente, che con atto sottoscritto in data 29.06.2018, aveva conferito a CP_1 [...]
(già a seguito di mero cambio di denominazione sociale) il ramo Controparte_2 CP_2
d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati. Pertanto, dal
01.07.2018 tutti i crediti gestiti da erano passati in titolarità a , CP_1 Controparte_2 tra i quali anche il credito oggetto di causa.
Venivano poi conteste le avverse prospettazioni, rappresentando l'inammissibilità del primo e del secondo motivo di gravame ex art. 345 c.p.c. ed eccependo l'infondatezza dello stesso.
Negata la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, con provvedimento collegiale del 26.04.2021 veniva dichiarata la contumacia della e rinviata per Controparte_1 precisazione delle conclusioni;
quindi con provvedimento collegiale dell'08.04.2025 il giudizio veniva definitivamente assegnato a sentenza sulle conclusioni precisate dalle parti e con concessione alle stesse di termini ex art. 190 c.p.c. Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo il seguente ordine logico-giuridico.
Nel merito l'appello proposto è da disattendere, a ciò conseguendo, come in dispositivo, l'integrale conferma della sentenza gravata.
2.Sulla carenza di legittimazione attiva della , mancata prova delle contestate CP_1 cessioni del credito.
Parti appellanti contestano, in primo luogo, la carenza di legittimazione attiva della per CP_1 difetto di prova delle contestate cessioni del credito. Secondo parti appellanti non sarebbero stati depositati gli atti di cessione con i documenti ad essi allegati da cui si possa evincere che il credito oggetto del giudizio sia stato oggetto di cessione. Non sarebbe, difatti, sufficiente la prova dell'ultima cessione, essendo, invece, necessario provare e documentare tutte le altre precedenti cessioni.
Ex adverso la appellata eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità del motivo di appello per CP_1 violazione dell'art. 345 c.p.c., evidenziando come gli odierni appellanti non avessero specificatamente contestato la documentazione prodotta;
in secondo luogo, viene eccepita l'infondatezza del motivo di gravame.
Non può accogliersi l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 345 c.p.c.. considerato che
“La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data", comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.”(Cass. n. 31574.18).
Tuttavia, nel merito tale motivo di gravame non può essere accolto. Difatti, già in sede di ricorso per d.i., la banca appellata ha prodotto, non solo la copia del contratto di finanziamento (n. 80003369825), ma anche tutti gli atti necessari e sufficienti per ricostruire “i vari passaggi” subiti dal credito in esame e la sua ricomprensione tra i crediti ceduti.
Dalla documentazione prodotta si evince infatti che: IN e PA si sono fuse per incorporazione
(doc.3 monitorio) e che PA ha ceduto a tutti i crediti della stessa acquisiti da IN CP_3
(doc.4) tra i quali rientra quello oggetto di causa;
che si è fusa per incorporazione con CP_3
CR (doc. 5) che ha poi ceduto a tutti i crediti nascenti da finanziamenti di qualsiasi CP_1 tipo di cui CR è titolare (doc.6).
Inoltre, delle intervenute cessione del credito, come statuito dal Giudice di prime cure, le parti appellate hanno avuto formale notifica con comunicazione del 7.6.2016 (doc. 8 e 11 monitorio) Deve osservarsi in ogni caso che la cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore. Difatti “Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente
e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante.” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. n. 4713/2019 e Cass. n. 23463.09) La cessione del credito non si configura come un contratto trilaterale, ciò in ragione del fatto che la posizione del debitore non muta al mutare del creditore. L'interesse del debitore si concreta solo nel compiere un efficacie pagamento liberatorio.
3.Sull'invalidità della pattuizione relativa agli interessi di mora e agli interessi corrispettivi
Neppure con riferimento al secondo e al terzo motivo di appello, le deduzioni degli appellanti colgono nel segno.
E, infatti, in primo luogo, il doc. 7 del fascicolo del monitorio che riporta un conteggio del capitale residuo e della misura degli interessi corrispettivi ancora da pagare diverso rispetto a quello di cui al
50 Tub non può essere valorizzato come prova del pagamento di importi ulteriori (euro 4555,98) rispetto a quelli per euro 1468,00 contabilizzati nell'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili firmato da uno dei dirigenti della banca.
Premesso che nei contratti a prestazioni corrispettive (Cass. n. 13533.01) la prova del pagamento compete al debitore convenuto sostanziale, ritiene l'odierno collegio giudicante che nulla è stato provato sul punto dai sig.ri non potendo alcuna prova ricavarsi dalla missiva inviata dalla Pt_1 banca che appare priva di valore contabile e funzionale solo a far acquisire ai debitori la conoscenza legale della cessione del credito;
essa dunque è frutto evidentemente di un mero errore di calcolo, non potendosi neppure ricavare da essa una rinuncia implicita a maggiori crediti.
D'altra parte, considerato che la modalità di pagamento prevista in contratto era quella dell'addebito in conto corrente bancario, sarebbe stato agevole per gli appellanti fornire la prova degli ulteriori pagamenti eseguiti.
Ciò posto nessun errore di calcolo ha operato il giudice scomputando dall'importo finanziato per euro
13795,00 le somme già pagate per euro 1468,00 e individuando in euro 2915,00 il costo del finanziamento accordato. Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti la misura degli interessi corrispettivi era determinata e corretta avendo il contratto indicato sia Tan che Taeg.
Piuttosto se un errore di calcolo vi è stato da parte del giudice di prime cure, questo si è rivelato in favore degli appellanti.
E, infatti, dovendo considerare nel calcolo del costo del finanziamento il Taeg e non il Tan che indica solo la misura degli interessi nominali applicati e non il costo totale dell'operazione (id est Taeg) e utilizzando il calcolo effettuato dall'appellante stesso, il costo totale del finanziamento era pari ad €
3,218.46 con un rimborso totale pari ad € 17,013.46, superiore a quello conteggiato dal giudice.
In difetto di appello incidentale della la sentenza appellata deve essere confermata. CP_1
4. Spese del giudizio di secondo grado.
Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio (attesa l'integrale conferma della sentenza appellata), esse seguono la soccombenza delle appellanti e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo sulla base delle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm., avendo riguardo alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 5.201 a € 26.000 (valori medi).
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 406/2020 R.G., instaurato mediante atto d'appello avverso la sentenza n. 1538/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data
19.11.2019, emessa a definizione del proc. n. 2469/2017 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza gravata;
2. condanna parti appellanti al pagamento in favore dell'appellato di euro 5809,00 per compensi oltre spese generali, iva e cassa.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini del versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio dell'08.07.25
La Cons. est. La Presidente
dott.ssa Ivana Acacia dott.ssa Patrizia Morabito