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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/07/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione Civile
___________
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dr. Luca Verzeni - Giudice
d.ssa Maria Magrì - Giudice Estensore nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 156/2025 promosso da
RICORRENTE Parte_1
nei confronti di
RESISTENTE Controparte_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************
Considerato che con separato provvedimento in data odierna il Tribunale ha estinto il procedimento ex art. 44, 1° comma CCII introdotto dal debitore, e che quindi ora può essere deciso il ricorso proposto da revisore legale della società; Parte_1
letto quindi il ricorso proposto per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di;
Controparte_1
considerato che il debitore resistente si è costituito, contestando la legittimazione del revisore legale a proporre domanda di liquidazione giudiziale, posto che esso non è membro del collegio sindacale, né organo interno alla società;
ritenuto che
ai sensi dell'art. 37, 2° comma, CCII sussista la legittimazione attiva del
Pagina 1 di 4 revisore legale a proporre domanda di liquidazione giudiziale, essendo soggetto con funzioni di controllo e vigilanza dell'impresa ex lege (art. 2409 bis c.c. e art. 14 del D.Lvo 27/01/2010
n. 39) e non essendo condivisibile l'interpretazione del termine “organo” contenuto nell'articolo di legge come riferito ai soli organi interni della società e non anche ai professionisti aventi un rapporto di collaborazione autonoma con la società revisionata;
detta lettura estensiva della norma è avvalorata dall'art. 25 octies del CCII nella sua formulazione modificata dal correttivo (D.Lgs 13/09/2024 n. 136 art. 7), che ha espressamente incluso il revisore legale fra i soggetti titolati ad effettuare le segnalazioni per l'emersione anticipata della crisi;
il secondo comma dell'art. 25 octies stabilisce inoltre che la tempestiva segnalazione all'organo di amministrazione e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono elementi valutabili ai fino dell'attenuazione della responsabilità per omessa vigilanza del revisore prevista dall'art. 15 del D.Lvo 27/01/2010 n. 39; è quindi logico che nell'attività di vigilanza demandata al revisore legale rientri anche l'onere di proporre domanda di liquidazione giudiziale ex art. 37, 2° comma CCII;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali (€
1.480.896,45), dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti
(€ 6.205.876,00 al 31/12/2023), senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esegua entità dell'attivo circolante liquido (€ 30.768,00) e dal fatto che lo stesso debitore abbia dichiarato in atti l'intenzione di chiedere la sua dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese, in Spirano (BG); valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di lavorazione e produzione di motori elettrici e meccanici, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti
Pagina 2 di 4 congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera D del CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 ul.co. CCII;
ritenuto di indicare come curatore il dott. (già nominato Persona_1
Commissario Giudiziale), iscritto dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità̀ giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII considerato che lo stesso ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
considerato che
, essendo il debitore una società in accomandita semplice, la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società produce anche l'apertura della liquidazione giudiziale del socio illimitatamente responsabile a mente del disposto dell'art. 256
CCII;
P.Q.M.
Visto ed applicato l'art. 49 CCII.,
1) Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Spirano (BG), in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante (C.F. ), nonché CP_1 C.F._1
personalmente del socio (C.F. ); CP_1 C.F._1
Nomina Giudice Delegato la d.ssa MARIA MAGRI';
Nomina Curatore il dr. (C.F. ; Persona_1 C.F._2
2) Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
3) Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo
Pagina 3 di 4 davanti al Giudice Delegato il giorno 07/11/2025 ore 09:00, nel suo ufficio presso il
Tribunale oppure in via telematica ai sensi dell'art. 203, 3° comma, CCII, secondo le indicazioni dello stesso Giudice Delegato;
4) Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, comma
2, CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
5) Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinques e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
6) Ordina, ai sensi dell'art. 45 e 49, comma 4, CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi il giorno successivo.
Bergamo, 24/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Magrì Dr. Vincenzo Domenico Scibetta
Pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione Civile
___________
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dr. Luca Verzeni - Giudice
d.ssa Maria Magrì - Giudice Estensore nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 156/2025 promosso da
RICORRENTE Parte_1
nei confronti di
RESISTENTE Controparte_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************
Considerato che con separato provvedimento in data odierna il Tribunale ha estinto il procedimento ex art. 44, 1° comma CCII introdotto dal debitore, e che quindi ora può essere deciso il ricorso proposto da revisore legale della società; Parte_1
letto quindi il ricorso proposto per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di;
Controparte_1
considerato che il debitore resistente si è costituito, contestando la legittimazione del revisore legale a proporre domanda di liquidazione giudiziale, posto che esso non è membro del collegio sindacale, né organo interno alla società;
ritenuto che
ai sensi dell'art. 37, 2° comma, CCII sussista la legittimazione attiva del
Pagina 1 di 4 revisore legale a proporre domanda di liquidazione giudiziale, essendo soggetto con funzioni di controllo e vigilanza dell'impresa ex lege (art. 2409 bis c.c. e art. 14 del D.Lvo 27/01/2010
n. 39) e non essendo condivisibile l'interpretazione del termine “organo” contenuto nell'articolo di legge come riferito ai soli organi interni della società e non anche ai professionisti aventi un rapporto di collaborazione autonoma con la società revisionata;
detta lettura estensiva della norma è avvalorata dall'art. 25 octies del CCII nella sua formulazione modificata dal correttivo (D.Lgs 13/09/2024 n. 136 art. 7), che ha espressamente incluso il revisore legale fra i soggetti titolati ad effettuare le segnalazioni per l'emersione anticipata della crisi;
il secondo comma dell'art. 25 octies stabilisce inoltre che la tempestiva segnalazione all'organo di amministrazione e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono elementi valutabili ai fino dell'attenuazione della responsabilità per omessa vigilanza del revisore prevista dall'art. 15 del D.Lvo 27/01/2010 n. 39; è quindi logico che nell'attività di vigilanza demandata al revisore legale rientri anche l'onere di proporre domanda di liquidazione giudiziale ex art. 37, 2° comma CCII;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla presenza di debiti nei confronti di erario e enti previdenziali (€
1.480.896,45), dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti
(€ 6.205.876,00 al 31/12/2023), senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esegua entità dell'attivo circolante liquido (€ 30.768,00) e dal fatto che lo stesso debitore abbia dichiarato in atti l'intenzione di chiedere la sua dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal registro delle imprese, in Spirano (BG); valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di lavorazione e produzione di motori elettrici e meccanici, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti
Pagina 2 di 4 congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera D del CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 ul.co. CCII;
ritenuto di indicare come curatore il dott. (già nominato Persona_1
Commissario Giudiziale), iscritto dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità̀ giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII considerato che lo stesso ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art. 358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
considerato che
, essendo il debitore una società in accomandita semplice, la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società produce anche l'apertura della liquidazione giudiziale del socio illimitatamente responsabile a mente del disposto dell'art. 256
CCII;
P.Q.M.
Visto ed applicato l'art. 49 CCII.,
1) Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Spirano (BG), in persona del
[...] P.IVA_1
legale rappresentante (C.F. ), nonché CP_1 C.F._1
personalmente del socio (C.F. ); CP_1 C.F._1
Nomina Giudice Delegato la d.ssa MARIA MAGRI';
Nomina Curatore il dr. (C.F. ; Persona_1 C.F._2
2) Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
3) Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo
Pagina 3 di 4 davanti al Giudice Delegato il giorno 07/11/2025 ore 09:00, nel suo ufficio presso il
Tribunale oppure in via telematica ai sensi dell'art. 203, 3° comma, CCII, secondo le indicazioni dello stesso Giudice Delegato;
4) Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201, comma
2, CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
5) Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinques e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
6) Ordina, ai sensi dell'art. 45 e 49, comma 4, CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi il giorno successivo.
Bergamo, 24/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Magrì Dr. Vincenzo Domenico Scibetta
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