Sentenza breve 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 06/05/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00187/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00405/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 405 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla dott.ssa Vincenza Rosaria Targiani, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Lamarte, PEC antoniolamarte@avvocatinapoli.legalmail.it, e Maurizio Spera, PEC mauriziospera@pec.ordineforense.salerno.it, con domicilio fisico in Potenza Via Nazario Sauro n. 112;
contro
-Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Digirolamo, PEC robertodigirolamo@legalmail.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
-dott.ssa Maria Elisabetta Baldassarre, non costituita in giudizio;
-dott.ssa CA Montemurro, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Garofalo, PEC garofalo@pec.it, con domicilio fisico in Potenza Via San Remo n. 154 presso lo studio dell’avv. Luigi Lozzini;
per l'annullamento
della Del. n. 786 del 16.7.2025, con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM), rinviando ad un successivo provvedimento il conferimento dell’incarico, ha approvato la graduatoria, pubblicata il 26.6.2025, relativa all’avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato all’attribuzione dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Pediatria Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM), indetto ai sensi degli artt. 15 e 15 ter D.Lg.vo n. 502/1992 con Delibere n. 268 del 20.3.2019 e n. 943 del 23.11.2023, nella quale si sono collocati:
-al 1° posto la dott.ssa Maria Elisabetta Baldassarre, con il punteggio complessivo di 62,05 punti, di cui 27,05 punti per i titoli e 35 punti per il colloquio orale;
-al 2° posto la dott.ssa CA Montemurro, con il punteggio complessivo di 56,80 punti, di cui 16,80 punti per i titoli ed il punteggio massimo di 40 punti per il colloquio orale;
-al 3° posto la dott.ssa Vincenza Rosaria Targiani, con il punteggio complessivo di 52,32 punti, di cui 17,32 punti per i titoli e 35 punti per il colloquio orale;
Visto il ricorso introduttivo ed i relativi allegati;
Visto il primo atto di motivi aggiunti, con il quale sono state dedotte altre censure avverso la suddetta graduatoria, pubblicata il 26.6.2025;
Visto il secondo atto di motivi aggiunti, con il quale sono state dedotte ulteriori censure avverso la contestata graduatoria, pubblicata il 26.6.2025;
Visto il terzo atto di motivi aggiunti, con il quale sono state impugnate le successive Delibere del Direttore Generale dell’ASM n. 80 del 22.1.2026 e n. 298 del 16.3.2026;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASM e della dott.ssa CA Montemurro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il Cons. SQ NT e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso introduttivo, notificato il 10.10.2025 presso gli indirizzi di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it e IPA asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it e Inipec mariella.baldassarre@pec.omceo.bari.it e carmela.montemurro@pec.basilicatanet.it e depositato il 5.11.2025, la dott.ssa Vincenza Rosaria Targiani ha impugnato la Del. n. 786 del 16.7.2025, indicata in epigrafe, deducendo:
1) l’interesse ad impugnare la suddetta graduatoria, collocatasi al 3° posto, perché la concorrente dott.ssa Maria Elisabetta Baldassarre, classificatasi al 1° posto, avrebbe probabilmente rinunciato all’incarico di cui è causa, mentre la concorrente dott.ssa CA Montemurro, collocatasi al 2° posto, avrebbe dovuto essere esclusa dal procedimento;
2) la violazione del principio di trasparenza ex artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990 e del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione, perché l’ASM non aveva adempiuto all’istanza della ricorrente del 16.7.2025, di accesso a tutti gli atti del procedimento;
3) la violazione dell’art. 25 del CCNL e dell’avviso del 28.6.2024, in seguito al quale la dott.ssa CA Montemurro aveva ottenuto il trasferimento dall’Ospedale di Policoro mediante il conferimento dell’incarico di sostituto del Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria e Neonatologia presso l’ASM; nonché l’eccesso di potere per sviamento, in quanto, poiché le predette norme consentivano la partecipazione al procedimento esclusivamente ai medici in servizio all’interno della medesima struttura complessa, la dott.ssa Montemurro avrebbe dovuto essere esclusa dal procedimento o quantomeno il predetto titolo di servizio non avrebbe dovuto essere valutato;
4) la violazione degli artt. 3 e 12 L. n. 241/1900, in quanto la Commissione di valutazione ex art. 15, comma 7 bis, D.Lg.vo n. 502/1992 si era limitata ad attribuire punteggi numerici, senza esplicitare i parametri di ponderazione utilizzati per la valutazione dei titoli professionali, impedendo di comprendere il percorso logico, seguito per la formazione del giudizio finale;
5) la violazione del principio di imparzialità, in quanto la Commissione di valutazione ex art. 15, comma 7 bis, D.Lg.vo n. 502/1992 aveva attribuito punteggi disomogenei e valorizzato in modo sproporzionato elementi estranei al merito tecnico-gestionale, non tenendo conto delle circostanze secondo cui la ricorrente aveva lavorato dal 2015 presso la struttura complessa di Pediatria e Neonatologia dell’ASM e che, dal 15.3.2023 al 30.4.2025, aveva esercitato le funzioni di Direttore f.f. della medesima struttura complessa;
6) la violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento, in quanto i verbali non evidenziano la tracciabilità delle discussioni e delle comparazioni tra i candidati.
Con il primo atto di motivi aggiunti, notificato il 28.10.2025 e depositato il 5.11.2025, la ricorrente ha evidenziato che l’ASM in data 20, 21 e 22.10.2025 aveva consentito parzialmente l’accesso agli atti del procedimento, in quanto non erano stati consegnate le schede individuali di valutazione, le griglie di valutazione e le motivazioni dell’attribuzione dei punteggi.
Con il secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 3.11.2025 e depositato il 5.11.2025, la ricorrente ha reiterato le censure già articolate con il ricorso introduttivo e chiesto che fosse ordinata l’acquisizione dei documenti del procedimento in questione, che non erano stati resi conoscibili alla ricorrente.
Si è costituita in giudizio l’ASM, la quale, oltre a sostenerne l’infondatezza, ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso, perché era stata contestata esclusivamente la posizione della candidata, dott.ssa CA Montemurro, classificatasi al 2° posto, e non anche quella della dott.ssa Maria Elisabetta Baldassarre, collocatasi al 1° posto.
Si è pure costituita in giudizio la controinteressata, dott.ssa CA Montemurro, la quale, oltre a dedurre l’infondatezza del gravame, ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso, perché:
1) oltre a quanto già eccepito dall’ASM, con riferimento all’assenza di censure nei confronti della dott.ssa Maria Elisabetta Baldassarre, collocatasi al 1° posto, il procedimento ancora non si era concluso, in quanto con l’impugnata Del. n. 786 del 16.7.2025 il Direttore Generale dell’ASM si era limitato ad approvare la graduatoria, rinviando ad un successivo provvedimento il conferimento dell’incarico;
2) la ricorrente non aveva impugnato entro il termine decadenziale di 60 giorni, sia la contestata Del. n. 492 del 30.5.2025, di conferimento alla dott.ssa CA Montemurro dell’incarico, di sostituto del Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria e Neonatologia dell’ASM, sia il bando del procedimento selettivo di cui è causa, approvato con la Del. n. 943 del 23.11.2023.
Con memoria del 28.11.2025 la ricorrente ha replicato alle eccezioni ed argomentazioni difensive dell’ASM e della controinteressata, dott.ssa CA Montemurro.
Con il terzo atto di motivi aggiunti, notificato il 23.3.2026 e depositato nella stessa giornata del 23.3.2026, la ricorrente ha impugnato le Delibere del Direttore Generale dell’ASM n. 80 del 22.1.2026, con la quale era stato conferito l’incarico di Direttore della struttura complessa di Pediatria alla candidata, classificatasi al 1° posto, dott.ssa Maria Elisabetta Baldassarre, e n. 298 del 16.3.2026, con la quale il predetto incarico era stato conferito alla dott.ssa CA Montemurro, classificatasi al 2° posto, in quanto la dott.ssa Maria Elisabetta Baldassarre aveva rinunciato all’incarico, deducendo le stesse censure già articolate con il ricorso introduttivo e reiterate con il secondo atto di motivi aggiunti.
Con memorie del 10.4.2026 l’ASM e la controinteressata CA Montemurro hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo e dei tre atti di motivi aggiunti per difetto di giurisdizione.
Con memoria di pari data 10.4.2026 la ricorrente ha replicato alle eccezioni dell’ASM e della controinteressata CA Montemurro, insistendo per l’annullamento degli atti impugnati.
Nella Camera di Consiglio del 15.4.2026 il ricorso introduttivo ed i tre atti di motivi aggiunti sono passati in decisione e, dopo che il difensore della ricorrente aveva confermato che l’Amministrazione resistente aveva consentito l’accesso a tutti documenti del procedimento in questione, richiesti con l’istanza del 16.7.2025, il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha dato l’avviso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del secondo motivo del ricorso introduttivo, del primo e del secondo atto di motivi aggiunti, nella parte relativa alla richiesta di acquisizione dei documenti del procedimento in questione, che non erano stati resi conoscibili alla ricorrente.
Per la restante parte sia del ricorso che dei motivi aggiunti, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Al riguardo, va rilevato che il procedimento di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato all’attribuzione dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Pediatria Azienda Sanitaria locale di Matera (ASM) di cui è causa, era stato indetto ai sensi degli artt. 15 e 15 ter D.lg.vo n. 502/1992 prima con Del. n. 268 del 20.3.2019 e poi successivamente nuovamente indetto, perché con Del. n. 943 del 23.11.2023 era stato modificato il bando originario e, conseguentemente, era stato riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
Pertanto, nella specie, va applicato il comma 7 bis, lett. b), del predetto art. 15 D.Lg.vo n. 502/1992, come sostituito dall’art. 20, comma 1, L. n. 118/2022, ai sensi del quale il conferimento degli incarichi di direzione di strutture complesse avviene “sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio”, all’esito della quale “la Commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati”, specificando che “il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio”, con la puntualizzazione che “a parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età”.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale (C.d.S. Sez. III Sentenze n. 6354 del 19.7.2024), la controversia concernente il conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura complessa del ruolo sanitario appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario, pur tenendo conto del predetto art. 15, comma 7 bis, lett. b), D.Lg.vo n. 502/1992, in quanto non sono state alterate le caratteristiche del procedimento selettivo, afferente ai poteri datoriali di gestione del rapporto di lavoro e di estraneità al concorso ex art. 63, comma 4, D.Lg.vo n. 165/2001, perché continua a permanere:
1) la carenza di vere e proprie prove concorsuali, incentrandosi la valutazione comparativa sul contenuto dei curricula dei candidati e sull’esito di un colloquio;
2) il carattere interno della selezione, potendo partecipare le persone in possesso della qualifica dirigenziale, già alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione.
Secondo un altro orientamento giurisprudenziale (C.d.S. Sez. III Sentenze n. 3684 del 30.4.2025, n. 578 del 21.1.2025 e n. 8344 del 18.10.2024 e TAR Lazio Sez. III quater Sent. n. 2265 del 31.1.2025) la selezione dei Dirigenti di Struttura Complessa è stata qualificata come una vera e propria procedura concorsuale, in quanto costituisce una progressione verticale per il passaggio ad un diverso e superiore livello dirigenziale, che rientra nell’ambito oggettivo della giurisdizione del Giudice Amministrativo di cui all’art. 63, comma 4, D.Lg.vo n. 163/2001:
-evidenziando che, rispetto alla precedente disciplina normativa, dove dopo la formazione di una terna di candidati idonei, redatta dalla Commissione di valutazione dei titoli e del colloquio orale con l’indicazione dei punteggi attribuiti, il Direttore Generale poteva scegliere, con idonea motivazione, anche un candidato, che non si era collocato al primo posto, il vigente art. 15, comma 7 bis, lett. b), D.Lg.vo n. 502/1992 prevede che la Commissione deve effettuare, applicando criteri fissati preventivamente, una valutazione comparativa tra i candidati sulla base dei titoli posseduti e del colloquio, redigendo all’esito una graduatoria, ed il Direttore Generale deve nominare il candidato che ha conseguito il miglior punteggio, venendo meno la logica fiduciaria del precedente regime normativo;
-tenendo conto delle seguenti circostanze:
1) carenza di vere e proprie prove selettive, incentrandosi la valutazione comparativa sui curricula, anche perché il colloquio era presente anche nella precedente disciplina normativa e non era stato ritenuto idoneo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a trasferire la giurisdizione dal Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro al Giudice Amministrativo;
2) sussistenza per il conferimento dell’incarico dirigenziale di struttura complessa di un rapporto lavorativo in essere, anche con altre Amministrazioni, da parte di dipendenti in possesso della qualifica dirigenziale, che ai sensi del comma 1 dell’art. 63 D.Lg.vo n. 165/2001 spetta alla cognizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, mentre il comma 4 dell’art. 63 D.Lg.vo n. 165/2001 attribuisce alla giurisdizione del Giudice Amministrativo solo i concorsi esterni, all’esito dei quali viene costituito ex novo un rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;
3) se il bando aveva prestabilito i criteri di valutazione, dando un peso ponderale al colloquio pari a quello della valutazione dei curricula e conformando il giudizio della Commissione, senza ammettere ulteriori criteri di valutazione;
4) come nella specie, in quanto il bando, approvato con la nuova indizione del concorso da parte della successiva Del. n. 943 del 23.11.2023, prestabilisce i seguenti criteri di valutazione:
A) massimo 40 punti per la valutazione del curriculum, potendo utilizzare, per analogia, i criteri ex art. 8 DPR n. 484/1997, di cui: 1) massimo 10 punti per “la posizione funzionale del candidato nelle strutture e le sue competenze con l’indicazione degli specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione”; 2) massimo 10 punto per “la tipologia e la quantità delle prestazioni effettuate dal candidato”; 3) massimo 5 punti per “l’attività didattica presso Corsi di studio per il conseguimento del Diploma di laurea o di Specializzazione”; 4) massimo 5 punti per “i soggiorni di studio e di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere, nonché la partecipazione a Corsi, congressi, convegni e seminari, effettuati anche all’estero, valutati ai sensi dell’art. 9 DPR n. 484/1997”; 5) e massimo 10 punti per “la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica”;
B) massimo 40 punti per il colloquio, “diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina, con riferimento alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità gestionali, organizzative e manageriali di direzione, con riferimento all’incarico da svolgere”, specificando che il superamento del colloquio era subordinato al raggiungimento di del punteggio minimo di 28/40, con la puntualizzazione che la Commissione, prima dello svolgimento del colloquio, avrebbe predeterminato i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte.
Ma, recentemente le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con Sentenza n. 3868 del 20.2.2026 hanno confermato la giurisdizione del Giudice Ordinario anche per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa, disciplinato dall’art. 15, comma 7 bis, D.Lg.vo n. 502/1992, in quanto tale norma non aveva trasformato il procedimento selettivo in un concorso ex art. 63, comma 4, D.Lg.vo n. 165/2001, evidenziando che:
-nel pubblico impiego contrattualizzato della dirigenza sanitaria esiste una scissione fra l’acquisto della qualifica di Dirigente, che implica il superamento di un concorso con l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ed il successivo conferimento dell’incarico dirigenziale di struttura complessa all’interno del rapporto di lavoro già costituito, che è temporaneo;
-il conferimento dell’incarico dirigenziale di struttura complessa non può essere qualificato come una progressione verticale ad una categoria e/o area superiore, perché la qualifica dirigenziale non è una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una carriera, in quanto, all’esito delle verifiche annuali, il dirigente può essere confermato nell’incarico o ottenere un altro incarico anche di valore economico inferiore.
Tutto ciò premesso, questo Tribunale ritiene che la controversia concernente il procedimento, finalizzato al conferimento degli incarichi dirigenziali di struttura complessa, disciplinati dall’art. 15, comma 7 bis, D.Lg.vo n. 502/1992, spetta alla cognizione del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, in quanto non può essere equiparato ad un concorso ex art. 63, comma 4, D.Lg.vo n. 165/2001, anche se tali procedimenti non sempre limitano la partecipazione ai dirigenti medici della sola Amministrazione, che indice la selezione, ma ammettono anche i dirigenti medici di altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale (nella specie, però, il bando ha limitato la partecipazione al procedimento selettivo di cui è causa al personale in servizio nel profilo dirigenziale sanitario di Pediatria), tenuto conto:
1) della durata limitata dell’incarico dirigenziale di struttura complessa, rispetto all’acquisizione a tempo indeterminato della qualifica di Dirigente, conseguita all’esito del relativo concorso;
2) dalla carenza di vere e proprie prove concorsuali;
3) della circostanza che l’art. 63, comma 1, D.Lg.vo n. 165/2001 attribuisce al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro i procedimenti selettivi, relativi ai conferimenti degli incarichi dirigenziali, mentre il comma 4 dell’art. 63 D.Lg.vo n. 165/2001 attribuisce alla giurisdizione del Giudice Amministrativo solo i concorsi esterni, all’esito dei quali viene costituito ex novo un rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, ed i concorsi interni per progressione verticale, dove il passaggio ad una categoria superiore avviene a tempo indeterminato.
Pertanto, deve ritenersi che tutte le controversie attinenti alla procedura selettiva in questione concernono l’accertamento di diritti soggettivi, la cui cognizione spetta al Giudice Ordinario, in quanto relativi ad atti di natura non autoritativa, ma privatistica, perché attinenti a rapporti di lavoro già costituiti.
Invece, risultano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le censure relative all’acquisizione dei documenti del procedimento in questione:
-sia perché l’ASM ha dimostrato di aver trasmesso in data 20, 21 e 22.10.2025 tutti gli atti del procedimento in questione, compreso le schede individuali di valutazione e le griglie di valutazione, prestabilite dalla Commissione di valutazione nella prima seduta del 25.6.2025 (cfr. verbale n. 1 di pari data 25.6.2025);
-sia perché nella Camera di Consiglio del 15.4.2026 il difensore della ricorrente ha confermato che l’Amministrazione resistente aveva consentito l’accesso a tutti documenti del procedimento in questione, richiesti con l’istanza del 16.7.2025.
A quanto sopra consegue la declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso introduttivo del giudizio e dei successivi motivi aggiunti nei termini indicati in motivazione, e la declaratoria di improcedibilità delle domande relative all’acquisizione di documenti.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, con l’irripetibilità dei Contributi Unificati versati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata così decide:
-dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso introduttivo, il secondo atto di motivi aggiunti, nella parte in cui reitera i precedenti motivi, ed il terzo atto di motivi aggiunti, indicando, ai fini della translatio judicii, il Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.;
-dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il secondo motivo del ricorso introduttivo, il primo ed il secondo atto di motivi aggiunti, relativi all’istanza di acquisizione dei documenti del procedimento in questione.
Spese compensate, con l’irripetibilità dei Contributi Unificati versati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF ER, Presidente
SQ NT, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| SQ NT | EF ER |
IL SEGRETARIO