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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14168/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14168/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CASSINA PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in PINEROLO il 22/06/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 16 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 29/12/2009. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 04/02/2025.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 07/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione, nonchè lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione anagrafica presso la madre, ora in Pinerolo, Via Ortensia di Piossasco n. 11. La responsabilità genitoriale seguirà le prescrizioni di legge: disgiunta per l'ordinaria amministrazione e congiunta per la straordinaria amministrazione.
DISPONE che il figlio minore viva con la mamma ed il papà a settimane alterne a partire dalla domenica sera e che ciascun genitore se ne accolli, per la settimana di competenza, il mantenimento ordinario.
DISPONE che, per quanto riguarda le spese straordinarie, queste vengano divise al 50% tra i due genitori, i quali si atterranno al Protocollo d'intesa Magistrati/Avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016.
PRENDE ATTO che l'assegno unico erogato in favore del figlio minore verrà assegnato Per_1 integralmente alla madre RA . Parte_1
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano l'uno a pagina 2 di 3 favore dell'altro ad ogni pretesa e assegno di mantenimento.
PRENDE ATTO che i coniugi danno reciprocamente atto di aver definito ogni loro rapporto di natura patrimoniale e di essersi divisi ogni bene mobile ed effetto personale e, conseguentemente, di non avere più nulla da richiedere e/o pretendere l'uno dall'altro.
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono reciproco consenso per l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o documento di identità e all'iscrizione del figlio minore sul passaporto Per_1 di entrambi i genitori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14168/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CASSINA PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in PINEROLO il 22/06/2013.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 16 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 29/12/2009. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 04/02/2025.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 07/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione, nonchè lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Parte_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione anagrafica presso la madre, ora in Pinerolo, Via Ortensia di Piossasco n. 11. La responsabilità genitoriale seguirà le prescrizioni di legge: disgiunta per l'ordinaria amministrazione e congiunta per la straordinaria amministrazione.
DISPONE che il figlio minore viva con la mamma ed il papà a settimane alterne a partire dalla domenica sera e che ciascun genitore se ne accolli, per la settimana di competenza, il mantenimento ordinario.
DISPONE che, per quanto riguarda le spese straordinarie, queste vengano divise al 50% tra i due genitori, i quali si atterranno al Protocollo d'intesa Magistrati/Avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016.
PRENDE ATTO che l'assegno unico erogato in favore del figlio minore verrà assegnato Per_1 integralmente alla madre RA . Parte_1
PRENDE ATTO che i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano l'uno a pagina 2 di 3 favore dell'altro ad ogni pretesa e assegno di mantenimento.
PRENDE ATTO che i coniugi danno reciprocamente atto di aver definito ogni loro rapporto di natura patrimoniale e di essersi divisi ogni bene mobile ed effetto personale e, conseguentemente, di non avere più nulla da richiedere e/o pretendere l'uno dall'altro.
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono reciproco consenso per l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o documento di identità e all'iscrizione del figlio minore sul passaporto Per_1 di entrambi i genitori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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