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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/12/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 414 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 414/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. GOFFREDI PAOLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. GOFFREDI PAOLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 31/12/2014 in Medina Gounass (Senegal); matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Catania al n. 142, parte 2, serie C, anno 2019;
- Ordinare al Comune di Catania di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate le spese legali;
- Emettere sentenza di scioglimento alle seguenti condizioni:
1. Confermare che la dimora coniugale sita in Fara Novarese, Via Dante n. 15, unitamente ai mobili, arredi e pertinenza, rimane nella disponibilità del Sig. ; CP_1
2. Confermare che i coniugi dichia unciare reciprocamente a richiedere qualsiasi tipologia di mantenimento;
3. Darsi atto che i coniugi hanno già regolato i loro rapporti di natura patrimoniale
4. Darsi atto che i coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della emananda sentenza.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Senegal in data Parte_1 Controparte_1
31/12/2014 con atto trascritto nei registri dello stato civile del comune di Catania al n.142, parte II, serie C, anno 2019. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 10/12/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Senegal in data 31/12/2014 con atto trascritto nei registri dello stato civile del comune di Catania al n.142, parte II, serie C, anno 2019;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 11/12/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 414/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. GOFFREDI PAOLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. GOFFREDI PAOLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 31/12/2014 in Medina Gounass (Senegal); matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Catania al n. 142, parte 2, serie C, anno 2019;
- Ordinare al Comune di Catania di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Dichiarare compensate le spese legali;
- Emettere sentenza di scioglimento alle seguenti condizioni:
1. Confermare che la dimora coniugale sita in Fara Novarese, Via Dante n. 15, unitamente ai mobili, arredi e pertinenza, rimane nella disponibilità del Sig. ; CP_1
2. Confermare che i coniugi dichia unciare reciprocamente a richiedere qualsiasi tipologia di mantenimento;
3. Darsi atto che i coniugi hanno già regolato i loro rapporti di natura patrimoniale
4. Darsi atto che i coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della emananda sentenza.”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Senegal in data Parte_1 Controparte_1
31/12/2014 con atto trascritto nei registri dello stato civile del comune di Catania al n.142, parte II, serie C, anno 2019. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 10/12/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Senegal in data 31/12/2014 con atto trascritto nei registri dello stato civile del comune di Catania al n.142, parte II, serie C, anno 2019;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 11/12/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria Amoruso