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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 14/11/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2842/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Parte_2 CodiceFiscale_2 BENEDETTA PAVESI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.) l'ulteriore e successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Monza (MN) in data 8.06.2007 (atto trascritto nel registro dello Stato civile del suddetto Comune al n. 88, parte I, anno 2007), che dall'unione coniugale è nato il figlio di anni 16, con cittadinanza brasiliana e Per_1 italiana, e che il Tribunale di Lodi, con sentenza 33/2025 pubblicata il 27.01.2025 e passata in giudicato il 28.07.2025 ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Le condizioni di divorzio cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo - le seguenti:
“A) La casa coniugale – di esclusiva proprietà del Sig. - viene assegnata alla Sig.ra Pt_1 Pt_2
con tutto quanto l'arreda e la dota . Il Sig. provvederà ad asportare i propri beni
[...] Pt_1 personali;
B) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
C) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione abitativa presso la madre Sig.ra alla quale viene appunto assegnata la Parte_2 casa coniugale;
D) Il Sig. si impegna a contribuire a sostenere economicamente moglie e figlio Parte_1 continuando a pagare integralmente il mutuo gravante sulla casa coniugale, le spese condominiali ordinarie ( pari a circa Euro 80,00 al mese ) e straordinarie gravanti sulla stessa oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, sostenute nell'interesse del figlio - come indicate nelle Per_1 linee guida in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
E) La Sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico;
Pt_2
F) Il Sig. potrà tenere con sé il figlio o far visita al medesimo ogni Parte_1 Per_1 qualvolta lo desideri, previo accordo con il medesimo. G) I genitori daranno il proprio consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore”. All'udienza cartolare dell'1.10.2025, con note scritte depositate, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Il Giudice relatore ha dato atto che i coniugi intendono divorziare consensualmente alle condizioni richiamate, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
, in Monza (MN) in data 8.06.2007 (atto trascritto nel registro dello Stato civile del
[...] suddetto Comune al n. 88, parte I, anno 2007);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza (MN), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Lodi, il 6/11/2025 Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Ada Cappello Presidente Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2842/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1 e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Parte_2 CodiceFiscale_2 BENEDETTA PAVESI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.) l'ulteriore e successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge. In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Monza (MN) in data 8.06.2007 (atto trascritto nel registro dello Stato civile del suddetto Comune al n. 88, parte I, anno 2007), che dall'unione coniugale è nato il figlio di anni 16, con cittadinanza brasiliana e Per_1 italiana, e che il Tribunale di Lodi, con sentenza 33/2025 pubblicata il 27.01.2025 e passata in giudicato il 28.07.2025 ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi. Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Le condizioni di divorzio cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo - le seguenti:
“A) La casa coniugale – di esclusiva proprietà del Sig. - viene assegnata alla Sig.ra Pt_1 Pt_2
con tutto quanto l'arreda e la dota . Il Sig. provvederà ad asportare i propri beni
[...] Pt_1 personali;
B) Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
C) Il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione abitativa presso la madre Sig.ra alla quale viene appunto assegnata la Parte_2 casa coniugale;
D) Il Sig. si impegna a contribuire a sostenere economicamente moglie e figlio Parte_1 continuando a pagare integralmente il mutuo gravante sulla casa coniugale, le spese condominiali ordinarie ( pari a circa Euro 80,00 al mese ) e straordinarie gravanti sulla stessa oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, sostenute nell'interesse del figlio - come indicate nelle Per_1 linee guida in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
E) La Sig.ra percepirà integralmente l'assegno unico;
Pt_2
F) Il Sig. potrà tenere con sé il figlio o far visita al medesimo ogni Parte_1 Per_1 qualvolta lo desideri, previo accordo con il medesimo. G) I genitori daranno il proprio consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore”. All'udienza cartolare dell'1.10.2025, con note scritte depositate, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, di volere ottenere una pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate, e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Il Giudice relatore ha dato atto che i coniugi intendono divorziare consensualmente alle condizioni richiamate, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
, in Monza (MN) in data 8.06.2007 (atto trascritto nel registro dello Stato civile del
[...] suddetto Comune al n. 88, parte I, anno 2007);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza (MN), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Lodi, il 6/11/2025 Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello