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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/07/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1150/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alina Rossato Presidente dott.ssa Barbara De Munari Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1150/2025 promossa con ricorso depositato in data 06.03.2025 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Gianmarco Negri Parte_1 ricorrente nei confronti di
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Controparte_1 di Padova resistente
OGGETTO: rettificazione della attribuzione di sesso e autorizzazione agli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali
CONCLUSIONI: per la ricorrente: “Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di AN NE (PD) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 15, parte 1, Serie A, anno 2000), facendo constare, Parte_1 per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “ e Persona_1
pagina 1 di 8 non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico- Parte_1 chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Padova di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di AN NE (PD), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 06.03.2025 la ricorrente esponeva di essere Parte_1 nata a [...] il [...], atto n. 15, parte I, serie A dell'anno 2000 del comune di
AN NE (doc. 1), di vivere con i genitori ed i fratelli e di essere di stato civile libero.
Riferiva di non aver mai ritenuto propria l'assegnazione di sesso e genere anagrafico femminile in virtù dell'anatomia genitale, posto che aveva sempre avuto la percezione di appartenere al genere maschile. Precisava di aver percepito la sua varianza di genere sin dalla prima infanzia manifestando atteggiamenti e curiosità tipicamente maschili, esprimendo disagio nei confronti del proprio corpo che avvertiva non corrispondergli e desiderando di essere considerata e trattata come un ragazzo, preferendo l'abbigliamento maschie.
La ricorrente riferiva di essersi rivolta nel 2022 al Consultorio M.I.T. convenzionato con l'AUSL dove veniva in contatto con la dott.ssa , Psicologa e Controparte_2 Persona_2
Psicoterapeuta, che dopo aver sottoposto ad una serie di colloqui clinici, di tests e Pt_1 questionari, riteneva sussistenti le condizioni per formulare la diagnosi di disforia di genere
(doc. 3). Successivamente nel luglio 2023, dopo aver ottenuto il relativo nulla osta, iniziava la terapia ormonale mascolinizzante sotto il controllo ed il monitoraggio della dott.ssa
[...]
, Medico endocrinologo operante presso l'IRCCS Azienda ospedaliero- Persona_3 universitaria di (doc. 4) e per tutta la durata del percorso ha dimostrato di CP_2 Pt_1 vivere ormai da diverso tempo come uomo, di presentarsi, di essere riconosciuta e di essere considerata come tale anche dagli altri, sperimentando accettazione in ogni ambiente della vita quotidiana. Secondo tutte le relazioni mediche, infine, non sussistono elementi ostativi sul piano psicologico agli interventi chirurgici di riattribuzione del sesso, nonché alla richiesta di correzione anagrafica del genere. pagina 2 di 8 Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva che il Tribunale disponesse la Parte_1 rettifica del sesso anagrafico da Femminile a attribuendo il prenome di Per_4 [...]
e la autorizzasse a completare il percorso di transizione da donna a uomo attraverso Per_1 tutti gli interventi medici e chirurgici necessari.
****
All'udienza del 12.06.2025 la ricorrente compariva personalmente, non compariva il Pubblico
Ministero, pur ritualmente notificato.
La ricorrente, interrogata liberamente dal Giudice, confermava tutto quanto esposto e richiesto con l'atto introduttivo e il Giudice dava conto che la parte si presentava con sembianze marcatamente maschili e confermava le domande svolte con il ricorso;
ritenuta la causa matura per la decisione senza svolgimento di ulteriore istruttoria, visto l'art. 473bis.21 ultimo comma c.p.c., il Giudice invitava la parte a concludere, il procuratore di parte ricorrente concludeva come da ricorso e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
****
1. Sulla domanda di rettificazione del sesso anagrafico
La domanda di rettificazione del sesso anagrafico quale maschile e del nome in Bryan va accolta. Per_1
In particolare, dalla documentazione dimessa in atti emerge come la ricorrente segua da lungo tempo un percorso psicologico e una terapia ormonale, come sia in lei presente una disforia di genere con esordio precoce e come sia conservata la capacità di prendere una decisione pienamente consapevole e una assunzione di responsabilità rispetto al percorso terapeutico di transizione richiesto.
Invero, inizialmente in data 05.07.2022 otteneva una relazione dettagliata Parte_1 rilasciata dalla psicoterapeuta dott.ssa nelle cui conclusioni confermava la presenza di Per_5 una disforia di genere specificando che “presenta un elevato livello di motivazione ad in intraprendere un percorso di transizione nella piena consapevolezza dei cambiamenti che dovrà affrontare… non sussistono elementi clinici da far presagire qualche forma di impedimento sul piano della salute mentale” (doc. 3). Successivamente la dott.ssa Per_2 psicologa psicoterapeuta formulava “la diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere in quanto presente in una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico Pt_1 attribuito alla nascita e il genere che si percepisce e si manifesta e tale condizione si associa ad un marcato disagio psicologico” (doc. 3 cit.). pagina 3 di 8 La stessa dott.ssa concludeva ritenendo legittima, motivata e meditata la richiesta di Per_2 rettificazione anagrafica e di sesso, supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto (doc. 3 cit.).
In seguito, nella relazione dell'8 luglio 2024 la dott.ssa prof. , Persona_3 specialista in endocrinologia, riteneva che dopo il periodo di follow-up medico-endocrinologo e dall'osservazione dello sviluppo-trasformazione fisica, l'utente “sia fisicamente Pt_1 pronto ad affrontare un più completo adeguamento dell'aspetto fisico femminile con l'aspetto maschile desiderato anche attraverso l'intervento chirurgico di mascolinizzazione del torace, isterectomia, eventuale annessiectomia ed eventuale ricostruzione di genitali maschili” (doc.
4). Concludeva precisando essere “necessario adeguare già da subito il genere anagrafico al genere psicologico cui l'utente si sente di appartenere e in accordo con il quale ha vissuto negli ultimi anni ed è riconosciuto dalla famiglia e dalla società” (doc. 4 cit.).
Nel corso del giudizio è stato inoltre assunto libero interrogatorio della ricorrente che ha insistito per l'accoglimento della domanda mostrandosi pienamente consapevole delle conseguenze del percorso di transizione. Ella non presenta patologie psichiatriche, né alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva tali da menomare o interferire con le sue capacità critiche, di giudizio e di scelta.
Alla luce del compendio probatorio sopra esaminato, ritiene il Collegio che parte ricorrente abbia svolto un consistente percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che compongono l'identità di genere;
il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione risulta già definitivo. A riguardo emerge come parte ricorrente abbia affrontato i percorsi sia psicologico che di terapia ormonale con serietà ed impegno, senza ripensamenti e spendendo la propria identità maschile anche all'esterno, nella propria vita quotidiana, risultando detti comportamenti conclusivi rispetto al percorso e più che esaustivi rispetto alla convinzione e prosieguo dello stesso da parte del ricorrente.
Nel caso di specie, pertanto, il mutamento di sesso, in ossequio alle risultanze dell'istruttoria e della documentazione prodotta, appare avvenuto in modo irreversibile, essendo stata raggiunta una piena identificazione di con il genere maschile. Parte_1
Ed invero, non risulta necessario, affinchè il percorso di transizione possa ritenersi definitivo integrando i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, della l. 14 aprile 1982, n. 164, che la parte proceda previamente ad interventi chirurgici, bastando il percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità maschile. pagina 4 di 8 Sul punto, con sentenza n. 221 del 2015, la Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle “intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali”, quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all' “irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”.
“L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica” ha precisato la Corte “appare il corollario di un'impostazione che – in coerenza con i supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”, identità di genere che è “elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Va pertanto accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile avanzata da parte ricorrente, ancor prima ed a prescindere dalla effettuazione degli interventi chirurgici, che pure ha dichiarato di voler Pt_1 Persona_1 Pt_1 affrontare.
2. Sulla domanda di variazione del prenome
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza in un'apposita previsione normativa nel corpo della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nell'individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che l'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'atto di Stato civile elementi che possano dar luogo a un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente femminile (nel caso specifico ) in soggetto maschile. Pt_1
La rettificazione dell'atto di Stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria alla legge del 1982. pagina 5 di 8 Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di Stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legate alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, tutti i nuovi dati devono essere disposti dal Giudice che procede.
In definitiva deve disporsi che a venga attribuito non solo il nuovo sesso, ma Parte_1 anche il nuovo prenome, dallo stesso indicato di con le conseguenti Persona_1 variazioni.
3. Sulla domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali
Parte ricorrente ha chiesto poi la contestuale autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico- chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
Sul punto preme osservare come sia intervenuta, medio tempore, pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” (sentenza Corte Costituzionale n. 143/2024).
La Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 143/2024, considera l'autorizzazione del
Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali “una cautela adottata dalla legge 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, prescrizione normativa che comunque non “può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici”, tuttavia la Corte sottolinea che “detto regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina” con l'evoluzione giurisprudenziale che ha escluso che “le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (cfr. sent. Corte costituzionale n. 221 del 2015; sul punto anche Corte costituzionale sent. n. 180 del 2017 ove la Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessaria e sufficiente l'accertamento pagina 6 di 8 dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”).
Nella precitata sentenza n. 143/2024, la Corte costituzionale afferma che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico – comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un'eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Spiega la Corte che nel caso di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”. Pertanto, viene dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs n. 150 del 2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgo anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Dunque, avendo il presente Collegio ritenuto le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
La domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici, quindi, in ragione dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 143/2024, viene dichiarata inammissibile.
Si specifica per chiarezza (anche in parte dispositiva) che tanto comporta che parte ricorrente quale di sesso maschile, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso Persona_1 operata con la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali cui, si ribadisce, nulla osta.
4. Sulle spese di lite
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, attesa la natura della controversia. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di , nata a [...] il Parte_1
26.07.2000, atto n. 15, parte I, serie A dell'anno 2000 del comune di AN NE (doc.
1), da femminile a maschile, con variazione del nome da a Pt_1 Persona_1
2. attribuisce a nata a [...] il [...] il sesso maschile, nonché il Parte_1 prenome di e, per l'effetto ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Persona_1 comune di AN NE di rettificare l'atto di nascita di parte ricorrente, nel senso che, laddove è indicato il sesso femminile sia letto e inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il nome “ ” sia letto e inteso “ ; Pt_1 Persona_1
3. dispone che in ogni atto dello stato civile alla parte ricorrente sia assegnato il prenome
; Persona_1
4. dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, potendo parte ricorrente richiedere direttamente ai sanitari detti trattamenti nonché procedervi, alla luce dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 143/2024;
5. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 08.07.2025.
Il Giudice relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alina Rossato Presidente dott.ssa Barbara De Munari Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1150/2025 promossa con ricorso depositato in data 06.03.2025 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Gianmarco Negri Parte_1 ricorrente nei confronti di
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Controparte_1 di Padova resistente
OGGETTO: rettificazione della attribuzione di sesso e autorizzazione agli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali
CONCLUSIONI: per la ricorrente: “Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di AN NE (PD) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 15, parte 1, Serie A, anno 2000), facendo constare, Parte_1 per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “ e Persona_1
pagina 1 di 8 non altrimenti, di darne comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico- Parte_1 chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Padova di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di AN NE (PD), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 06.03.2025 la ricorrente esponeva di essere Parte_1 nata a [...] il [...], atto n. 15, parte I, serie A dell'anno 2000 del comune di
AN NE (doc. 1), di vivere con i genitori ed i fratelli e di essere di stato civile libero.
Riferiva di non aver mai ritenuto propria l'assegnazione di sesso e genere anagrafico femminile in virtù dell'anatomia genitale, posto che aveva sempre avuto la percezione di appartenere al genere maschile. Precisava di aver percepito la sua varianza di genere sin dalla prima infanzia manifestando atteggiamenti e curiosità tipicamente maschili, esprimendo disagio nei confronti del proprio corpo che avvertiva non corrispondergli e desiderando di essere considerata e trattata come un ragazzo, preferendo l'abbigliamento maschie.
La ricorrente riferiva di essersi rivolta nel 2022 al Consultorio M.I.T. convenzionato con l'AUSL dove veniva in contatto con la dott.ssa , Psicologa e Controparte_2 Persona_2
Psicoterapeuta, che dopo aver sottoposto ad una serie di colloqui clinici, di tests e Pt_1 questionari, riteneva sussistenti le condizioni per formulare la diagnosi di disforia di genere
(doc. 3). Successivamente nel luglio 2023, dopo aver ottenuto il relativo nulla osta, iniziava la terapia ormonale mascolinizzante sotto il controllo ed il monitoraggio della dott.ssa
[...]
, Medico endocrinologo operante presso l'IRCCS Azienda ospedaliero- Persona_3 universitaria di (doc. 4) e per tutta la durata del percorso ha dimostrato di CP_2 Pt_1 vivere ormai da diverso tempo come uomo, di presentarsi, di essere riconosciuta e di essere considerata come tale anche dagli altri, sperimentando accettazione in ogni ambiente della vita quotidiana. Secondo tutte le relazioni mediche, infine, non sussistono elementi ostativi sul piano psicologico agli interventi chirurgici di riattribuzione del sesso, nonché alla richiesta di correzione anagrafica del genere. pagina 2 di 8 Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva che il Tribunale disponesse la Parte_1 rettifica del sesso anagrafico da Femminile a attribuendo il prenome di Per_4 [...]
e la autorizzasse a completare il percorso di transizione da donna a uomo attraverso Per_1 tutti gli interventi medici e chirurgici necessari.
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All'udienza del 12.06.2025 la ricorrente compariva personalmente, non compariva il Pubblico
Ministero, pur ritualmente notificato.
La ricorrente, interrogata liberamente dal Giudice, confermava tutto quanto esposto e richiesto con l'atto introduttivo e il Giudice dava conto che la parte si presentava con sembianze marcatamente maschili e confermava le domande svolte con il ricorso;
ritenuta la causa matura per la decisione senza svolgimento di ulteriore istruttoria, visto l'art. 473bis.21 ultimo comma c.p.c., il Giudice invitava la parte a concludere, il procuratore di parte ricorrente concludeva come da ricorso e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
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1. Sulla domanda di rettificazione del sesso anagrafico
La domanda di rettificazione del sesso anagrafico quale maschile e del nome in Bryan va accolta. Per_1
In particolare, dalla documentazione dimessa in atti emerge come la ricorrente segua da lungo tempo un percorso psicologico e una terapia ormonale, come sia in lei presente una disforia di genere con esordio precoce e come sia conservata la capacità di prendere una decisione pienamente consapevole e una assunzione di responsabilità rispetto al percorso terapeutico di transizione richiesto.
Invero, inizialmente in data 05.07.2022 otteneva una relazione dettagliata Parte_1 rilasciata dalla psicoterapeuta dott.ssa nelle cui conclusioni confermava la presenza di Per_5 una disforia di genere specificando che “presenta un elevato livello di motivazione ad in intraprendere un percorso di transizione nella piena consapevolezza dei cambiamenti che dovrà affrontare… non sussistono elementi clinici da far presagire qualche forma di impedimento sul piano della salute mentale” (doc. 3). Successivamente la dott.ssa Per_2 psicologa psicoterapeuta formulava “la diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere in quanto presente in una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico Pt_1 attribuito alla nascita e il genere che si percepisce e si manifesta e tale condizione si associa ad un marcato disagio psicologico” (doc. 3 cit.). pagina 3 di 8 La stessa dott.ssa concludeva ritenendo legittima, motivata e meditata la richiesta di Per_2 rettificazione anagrafica e di sesso, supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto (doc. 3 cit.).
In seguito, nella relazione dell'8 luglio 2024 la dott.ssa prof. , Persona_3 specialista in endocrinologia, riteneva che dopo il periodo di follow-up medico-endocrinologo e dall'osservazione dello sviluppo-trasformazione fisica, l'utente “sia fisicamente Pt_1 pronto ad affrontare un più completo adeguamento dell'aspetto fisico femminile con l'aspetto maschile desiderato anche attraverso l'intervento chirurgico di mascolinizzazione del torace, isterectomia, eventuale annessiectomia ed eventuale ricostruzione di genitali maschili” (doc.
4). Concludeva precisando essere “necessario adeguare già da subito il genere anagrafico al genere psicologico cui l'utente si sente di appartenere e in accordo con il quale ha vissuto negli ultimi anni ed è riconosciuto dalla famiglia e dalla società” (doc. 4 cit.).
Nel corso del giudizio è stato inoltre assunto libero interrogatorio della ricorrente che ha insistito per l'accoglimento della domanda mostrandosi pienamente consapevole delle conseguenze del percorso di transizione. Ella non presenta patologie psichiatriche, né alterazioni della sfera cognitiva, ideativa ed affettiva tali da menomare o interferire con le sue capacità critiche, di giudizio e di scelta.
Alla luce del compendio probatorio sopra esaminato, ritiene il Collegio che parte ricorrente abbia svolto un consistente percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che compongono l'identità di genere;
il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione risulta già definitivo. A riguardo emerge come parte ricorrente abbia affrontato i percorsi sia psicologico che di terapia ormonale con serietà ed impegno, senza ripensamenti e spendendo la propria identità maschile anche all'esterno, nella propria vita quotidiana, risultando detti comportamenti conclusivi rispetto al percorso e più che esaustivi rispetto alla convinzione e prosieguo dello stesso da parte del ricorrente.
Nel caso di specie, pertanto, il mutamento di sesso, in ossequio alle risultanze dell'istruttoria e della documentazione prodotta, appare avvenuto in modo irreversibile, essendo stata raggiunta una piena identificazione di con il genere maschile. Parte_1
Ed invero, non risulta necessario, affinchè il percorso di transizione possa ritenersi definitivo integrando i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, della l. 14 aprile 1982, n. 164, che la parte proceda previamente ad interventi chirurgici, bastando il percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità maschile. pagina 4 di 8 Sul punto, con sentenza n. 221 del 2015, la Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle “intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali”, quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all' “irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”.
“L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica” ha precisato la Corte “appare il corollario di un'impostazione che – in coerenza con i supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”, identità di genere che è “elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Va pertanto accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile avanzata da parte ricorrente, ancor prima ed a prescindere dalla effettuazione degli interventi chirurgici, che pure ha dichiarato di voler Pt_1 Persona_1 Pt_1 affrontare.
2. Sulla domanda di variazione del prenome
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza in un'apposita previsione normativa nel corpo della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nell'individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che l'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'atto di Stato civile elementi che possano dar luogo a un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente femminile (nel caso specifico ) in soggetto maschile. Pt_1
La rettificazione dell'atto di Stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria alla legge del 1982. pagina 5 di 8 Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di Stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legate alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, tutti i nuovi dati devono essere disposti dal Giudice che procede.
In definitiva deve disporsi che a venga attribuito non solo il nuovo sesso, ma Parte_1 anche il nuovo prenome, dallo stesso indicato di con le conseguenti Persona_1 variazioni.
3. Sulla domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali
Parte ricorrente ha chiesto poi la contestuale autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico- chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
Sul punto preme osservare come sia intervenuta, medio tempore, pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” (sentenza Corte Costituzionale n. 143/2024).
La Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 143/2024, considera l'autorizzazione del
Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali “una cautela adottata dalla legge 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, prescrizione normativa che comunque non “può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici”, tuttavia la Corte sottolinea che “detto regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina” con l'evoluzione giurisprudenziale che ha escluso che “le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (cfr. sent. Corte costituzionale n. 221 del 2015; sul punto anche Corte costituzionale sent. n. 180 del 2017 ove la Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessaria e sufficiente l'accertamento pagina 6 di 8 dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”).
Nella precitata sentenza n. 143/2024, la Corte costituzionale afferma che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico – comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un'eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Spiega la Corte che nel caso di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”. Pertanto, viene dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs n. 150 del 2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgo anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Dunque, avendo il presente Collegio ritenuto le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
La domanda di autorizzazione ai trattamenti chirurgici, quindi, in ragione dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 143/2024, viene dichiarata inammissibile.
Si specifica per chiarezza (anche in parte dispositiva) che tanto comporta che parte ricorrente quale di sesso maschile, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso Persona_1 operata con la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali cui, si ribadisce, nulla osta.
4. Sulle spese di lite
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, attesa la natura della controversia. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di , nata a [...] il Parte_1
26.07.2000, atto n. 15, parte I, serie A dell'anno 2000 del comune di AN NE (doc.
1), da femminile a maschile, con variazione del nome da a Pt_1 Persona_1
2. attribuisce a nata a [...] il [...] il sesso maschile, nonché il Parte_1 prenome di e, per l'effetto ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Persona_1 comune di AN NE di rettificare l'atto di nascita di parte ricorrente, nel senso che, laddove è indicato il sesso femminile sia letto e inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il nome “ ” sia letto e inteso “ ; Pt_1 Persona_1
3. dispone che in ogni atto dello stato civile alla parte ricorrente sia assegnato il prenome
; Persona_1
4. dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, potendo parte ricorrente richiedere direttamente ai sanitari detti trattamenti nonché procedervi, alla luce dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 143/2024;
5. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 08.07.2025.
Il Giudice relatore ed estensore dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato
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