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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/10/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
dott.ssa Nicoletta Orlandi - Presidente est. dott.ssa Carla Ciofani - Consigliera dott. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 585 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
, con sede legale in Avezzano, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
RO IA e UR AR, come da procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
E
con sede legale in Trasacco, in Controparte_1 persona del legale rappresentante Controparte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca Onnembo e Maria
IS CI come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 280 del Tribunale
Ordinario di Avezzano pubblicata il 16.07.2024, in materia di contratto di transazione
Conclusioni di Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 280/2024, emessa dal Tribunale di Avezzano, Sezione Civile, Giudice Dott.
MA LI, nell'ambito del giudizio N.R.G.1572/2018, depositata in cancelleria in data 16/07/2024 mai notificata: in via preliminare, accertare il difetto di rappresentanza della società appellata sia nella fase monitoria che a cognizione piena
e, per l'effetto, dichiarare nullo ogni atto consequenziale;
nel merito, dichiarare invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto emesso in data 27 settembre 2018, previo accertamento e consequenziale annullamento della scrittura privata ripassata tra e per difetto di causa ex artt. CP_1 Pt_1
1325 e 1418 cc. e 1427 cc
- per l'effetto condannare la alla ripetizione della CP_1 complessiva somma di € 13.032,05 versata alla opposta come ingiunto nel provvedimento monitorio, con interessi ed ulteriori accessori a maturare dalla disposizione sino all'effettivo soddisfo;
- accogliere la domanda riconvenzionale articolata in primo grado e che qui si abbia per integralmente riproposta e, per
l'effetto, condannare la al pagamento della somma di CP_1
€ 10.000,00, oltre interessi ed ulteriori accessori a maturare dalla disposizione sino all'effettivo soddisfo per quanto indebitamente percepito per le ragioni riportate in premessa del presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni per CP_1
“1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 280 pubblicata il giorno 16.07.2024 il
Tribunale Ordinario di Avezzano rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 471/2018 con il Parte_1 quale le era stato intimato di pagare la somma di euro 13.000,00
a a titolo di saldo di quanto dovuto all'opposta in CP_1 esecuzione della scrittura in data 18.6.2018, ove si era CP_1 impegnata al rilascio dei locali di proprietà dell'opponente, siti in Avezzano, a fronte del pagamento in suo favore della somma di euro 23.000,00; il Tribunale rigettava inoltre la domanda riconvenzionale proposta da di accertamento della Pt_1 nullità o di annullamento della predetta scrittura e di condanna della controparte a restituirle la somma di euro 10.000,00, già versata;
condannava infine l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite. 2. Con atto di citazione notificato lunedì 17.02.2025
[...]
proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata Pt_1 sulla base di tre motivi e concludeva come riportato in epigrafe, reiterando le domande proposte in primo grado.
2.1. In data 16.06.2025 l'appellante provvedeva all'iscrizione a ruolo della causa depositando, contestualmente, istanza di rimessione in termini, nella quale esponeva di avere richiesto in data 26.2.2025 l'iscrizione a ruolo della causa mediante l'invio di PEC alla Cancelleria di questa Corte e di avere ricevuto nella stessa data la prima PEC di accettazione del deposito, la seconda PEC di avvenuta consegna e la terza PEC di esito dei controlli automatici nonché il successivo 27.2.2025 un'ulteriore PEC di esito dei controlli automatici ed il giorno
28.2.2025 la PEC di accettazione del deposito;
di essersi avveduto solo in data 10/6/2025, a seguito di richiesta della controparte del numero di ruolo della causa, che all'interno della quarta PEC era contenuto un messaggio di errore fatale;
di avere quindi provveduto ad effettuare la nuova iscrizione, riuscendovi soltanto il 16.6.2025 dopo vari tentativi andati anch'essi in errore fatale.
2.2. Con comparsa depositata il 24.06.2025 si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità o CP_1 inammissibilità dell'appello per la tardiva iscrizione e chiedendone nel merito il rigetto.
2.3. L'udienza di prima comparizione del 15/7/2025 si svolgeva in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti nelle note depositate si riportavano ai propri atti difensivi e l'appellante insisteva nella richiesta di rimessione in termini.
2.4. Con ordinanza in data 16/7/2025 la causa veniva rinviata all'udienza del 21/10/2025, anch'essa da svolgersi con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., per la decisione ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies c.p.c.
2.5. Nelle note depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. le parti hanno ribadito le proprie richieste.
2.6. Con ordinanza in data 23/10/2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione con termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
3. L'appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., essendo stato tardivamente iscritto a ruolo dall'appellante in data 16/6/2025, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione, eseguita il 17/2/2025.
3.1. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che il definitivo consolidarsi dell'effetto del deposito tempestivo dell'atto processuale, che si produce in via anticipata con la ricezione della seconda PEC di avvenuta consegna (RdAC), è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria mediante la cosiddetta quarta PEC
(Cass. S.U. n. 28403 del 2023, così anche Cass. n. 19307 2023).
3.2. Ne consegue che nel caso in cui il deposito telematico di un atto processuale abbia avuto come esito nella quarta PEC un messaggio di errore fatale, non dipendente da colpa del mittente, è necessario che questi si attivi tempestivamente al fine di reiterare il deposito e proponga istanza di rimessione in termini entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo affinché sia reso efficace il deposito constatato con la seconda PEC, che altrimenti perde efficacia (vedi Cass. n. 1348 del 2024, Cass.
32326 del 2023). 3.3. Nel caso in esame la quarta PEC ricevuta dall'appellante il 28.02.2025 recava l'indicazione “L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione” ed all'interno l'avviso “Errore imprevisto. Altro.
Non gestibile in quanto pervenuto con errore fatale. Atti rifiutati il 28.02.2025”.
3.4. L'appellante ha ammesso di essersi avveduto della mancata accettazione del deposito da parte della Cancelleria solo nel successivo mese di giugno, quando la controparte gli chiese di indicargli il numero di ruolo della causa, di essersi quindi attivato per ridepositare l'atto, ottenendo ulteriori messaggi di errore, e di essere finalmente riuscito ad iscrivere la causa a ruolo in data 16/6/2025, depositando contestualmente istanza di rimessione in termini.
3.5. Da quanto riferito dalla stessa risulta che CP_3
l'appellante non visionò il messaggio contenuto nella quarta PEC né si attivò al fine di verificare il buon esito dell'iscrizione a ruolo, nonostante non avesse riscontro del numero di ruolo della causa. Il deposito effettuato in data 26/2/2025 ha pertanto perso efficacia né risulta ammissibile l'istanza di rimessione in termini, formulata decorsi quattro mesi dal verificarsi della decadenza.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso fra 5.200,01 e 26.000,00 euro, stante la semplicità della controversia, risolta su questione di rito, con esclusione dei compensi previsti per la fase di trattazione, che non si è svolta.
5. Va infine dato atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione della presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado, che liquida nell'importo di euro
1.984,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23.10.2025.
La Presidente estensora dr. Nicoletta Orlandi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
dott.ssa Nicoletta Orlandi - Presidente est. dott.ssa Carla Ciofani - Consigliera dott. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 585 del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
, con sede legale in Avezzano, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
RO IA e UR AR, come da procura in calce all'atto di citazione in appello appellante
E
con sede legale in Trasacco, in Controparte_1 persona del legale rappresentante Controparte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca Onnembo e Maria
IS CI come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 280 del Tribunale
Ordinario di Avezzano pubblicata il 16.07.2024, in materia di contratto di transazione
Conclusioni di Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 280/2024, emessa dal Tribunale di Avezzano, Sezione Civile, Giudice Dott.
MA LI, nell'ambito del giudizio N.R.G.1572/2018, depositata in cancelleria in data 16/07/2024 mai notificata: in via preliminare, accertare il difetto di rappresentanza della società appellata sia nella fase monitoria che a cognizione piena
e, per l'effetto, dichiarare nullo ogni atto consequenziale;
nel merito, dichiarare invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto emesso in data 27 settembre 2018, previo accertamento e consequenziale annullamento della scrittura privata ripassata tra e per difetto di causa ex artt. CP_1 Pt_1
1325 e 1418 cc. e 1427 cc
- per l'effetto condannare la alla ripetizione della CP_1 complessiva somma di € 13.032,05 versata alla opposta come ingiunto nel provvedimento monitorio, con interessi ed ulteriori accessori a maturare dalla disposizione sino all'effettivo soddisfo;
- accogliere la domanda riconvenzionale articolata in primo grado e che qui si abbia per integralmente riproposta e, per
l'effetto, condannare la al pagamento della somma di CP_1
€ 10.000,00, oltre interessi ed ulteriori accessori a maturare dalla disposizione sino all'effettivo soddisfo per quanto indebitamente percepito per le ragioni riportate in premessa del presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni per CP_1
“1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 280 pubblicata il giorno 16.07.2024 il
Tribunale Ordinario di Avezzano rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 471/2018 con il Parte_1 quale le era stato intimato di pagare la somma di euro 13.000,00
a a titolo di saldo di quanto dovuto all'opposta in CP_1 esecuzione della scrittura in data 18.6.2018, ove si era CP_1 impegnata al rilascio dei locali di proprietà dell'opponente, siti in Avezzano, a fronte del pagamento in suo favore della somma di euro 23.000,00; il Tribunale rigettava inoltre la domanda riconvenzionale proposta da di accertamento della Pt_1 nullità o di annullamento della predetta scrittura e di condanna della controparte a restituirle la somma di euro 10.000,00, già versata;
condannava infine l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite. 2. Con atto di citazione notificato lunedì 17.02.2025
[...]
proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata Pt_1 sulla base di tre motivi e concludeva come riportato in epigrafe, reiterando le domande proposte in primo grado.
2.1. In data 16.06.2025 l'appellante provvedeva all'iscrizione a ruolo della causa depositando, contestualmente, istanza di rimessione in termini, nella quale esponeva di avere richiesto in data 26.2.2025 l'iscrizione a ruolo della causa mediante l'invio di PEC alla Cancelleria di questa Corte e di avere ricevuto nella stessa data la prima PEC di accettazione del deposito, la seconda PEC di avvenuta consegna e la terza PEC di esito dei controlli automatici nonché il successivo 27.2.2025 un'ulteriore PEC di esito dei controlli automatici ed il giorno
28.2.2025 la PEC di accettazione del deposito;
di essersi avveduto solo in data 10/6/2025, a seguito di richiesta della controparte del numero di ruolo della causa, che all'interno della quarta PEC era contenuto un messaggio di errore fatale;
di avere quindi provveduto ad effettuare la nuova iscrizione, riuscendovi soltanto il 16.6.2025 dopo vari tentativi andati anch'essi in errore fatale.
2.2. Con comparsa depositata il 24.06.2025 si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità o CP_1 inammissibilità dell'appello per la tardiva iscrizione e chiedendone nel merito il rigetto.
2.3. L'udienza di prima comparizione del 15/7/2025 si svolgeva in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti nelle note depositate si riportavano ai propri atti difensivi e l'appellante insisteva nella richiesta di rimessione in termini.
2.4. Con ordinanza in data 16/7/2025 la causa veniva rinviata all'udienza del 21/10/2025, anch'essa da svolgersi con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., per la decisione ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies c.p.c.
2.5. Nelle note depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. le parti hanno ribadito le proprie richieste.
2.6. Con ordinanza in data 23/10/2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione con termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
3. L'appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., essendo stato tardivamente iscritto a ruolo dall'appellante in data 16/6/2025, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione, eseguita il 17/2/2025.
3.1. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che il definitivo consolidarsi dell'effetto del deposito tempestivo dell'atto processuale, che si produce in via anticipata con la ricezione della seconda PEC di avvenuta consegna (RdAC), è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria mediante la cosiddetta quarta PEC
(Cass. S.U. n. 28403 del 2023, così anche Cass. n. 19307 2023).
3.2. Ne consegue che nel caso in cui il deposito telematico di un atto processuale abbia avuto come esito nella quarta PEC un messaggio di errore fatale, non dipendente da colpa del mittente, è necessario che questi si attivi tempestivamente al fine di reiterare il deposito e proponga istanza di rimessione in termini entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo affinché sia reso efficace il deposito constatato con la seconda PEC, che altrimenti perde efficacia (vedi Cass. n. 1348 del 2024, Cass.
32326 del 2023). 3.3. Nel caso in esame la quarta PEC ricevuta dall'appellante il 28.02.2025 recava l'indicazione “L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione” ed all'interno l'avviso “Errore imprevisto. Altro.
Non gestibile in quanto pervenuto con errore fatale. Atti rifiutati il 28.02.2025”.
3.4. L'appellante ha ammesso di essersi avveduto della mancata accettazione del deposito da parte della Cancelleria solo nel successivo mese di giugno, quando la controparte gli chiese di indicargli il numero di ruolo della causa, di essersi quindi attivato per ridepositare l'atto, ottenendo ulteriori messaggi di errore, e di essere finalmente riuscito ad iscrivere la causa a ruolo in data 16/6/2025, depositando contestualmente istanza di rimessione in termini.
3.5. Da quanto riferito dalla stessa risulta che CP_3
l'appellante non visionò il messaggio contenuto nella quarta PEC né si attivò al fine di verificare il buon esito dell'iscrizione a ruolo, nonostante non avesse riscontro del numero di ruolo della causa. Il deposito effettuato in data 26/2/2025 ha pertanto perso efficacia né risulta ammissibile l'istanza di rimessione in termini, formulata decorsi quattro mesi dal verificarsi della decadenza.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso fra 5.200,01 e 26.000,00 euro, stante la semplicità della controversia, risolta su questione di rito, con esclusione dei compensi previsti per la fase di trattazione, che non si è svolta.
5. Va infine dato atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la proposizione della presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado, che liquida nell'importo di euro
1.984,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 23.10.2025.
La Presidente estensora dr. Nicoletta Orlandi