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Sentenza 30 agosto 2024
Sentenza 30 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/08/2024, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3621/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carla Romana Raineri Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3621/2022 promossa in grado d'appello
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv.to Giovanni Borgna, presso il cui studio, in Milano, via Matteo Bandello n. 6, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Sebastiano Filippo Zaffarana, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale del difensore
Email_1
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4409/2022 del Tribunale di Milano emessa in data
13/05/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 9 Per l'appellante:
«Piaccia a codesta Onorevole Corte d'Appello, in accoglimento del presente gravame, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in parziale riforma della Sentenza n. 4409/2022, pubblicata il
18.05.2022dal Tribunale di Milano, sez. VII, Giudice dott.ssa Occhiuto, nella causa
R.G. n. 2623/2019:
I) Nel merito ed in via principale, condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento dell'importo di Euro 209.559,71 (di cui Euro 197.783,66 relativi alla fattura n. 89/2018, ed Euro 11.776,05 relativi alla fattura n. 88/2018) in linea capitale a favore del sig.
, oltre agli interessi commerciali ex art. 5 DLgs. 231/2001 o, in subordine, ai sensi Parte_1 dell'art. 1284, IV comma, cod. civ.;
II) In via istruttoria, nel caso in cui codesta On.le Corte d'Appello ritenesse di ammettere l'assunzione di prove ai sensi dell'art. 356 cod. proc. civ., ammettere le istanze istruttorie formulate da Parte_1
nel I grado di giudizio con riguardo alle gravate domande di merito, ammettendo quindi la
[...]
prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1(ex 5)- Vero che nei siti di Inveruno e di Mesero, nonché in Cassinetta di Lugagnano e Busto Per_1
Garolfo, ha svolto nel mese di Agosto 2018 le ore di lavorazione indicate nel documento che mi si rammostra (ns. prod. n. 15h, fascicolo di I grado);
2(ex 6)- Vero che richiedeva a di aumentare le ore di lavorazione nel mese di agosto CP_1 Per_1
2018.
3(ex 7)- Vero che nel 2018 addebitava a le somme indicate nel documento che mi si CP_1 Per_1
rammostra (cfr. ns. prod. n. 16b, fascicolo di I grado).
Si indicano a testi: c/o Truckforce srl, Cuggiono (MI), Via San Rocco n. 28, sui Testimone_1
capitoli n.ri 1(ex 5)-2(ex 6)-3(ex 7); , residente in [...]
55/B, sul capitolo n. 3(ex 7).
III) In ogni caso, condannare al rimborso delle spese e dei compensi del giudizio di I Controparte_1 grado nella misura dell'odierno accoglimento, oltre che delle spese e dei compensi per l'odierno giudizio d'appello, oltre al Rimborso Spese Generali, la Cassa Avvocati e l'IVA come per Legge».
Per l'appellata:
«Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
pagina 2 di 9 - Respingere, per tutti i motivi esposti in narrativa, tutte le domande formulate dal sig. Parte_1
, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, la
[...]
Sentenza n. 4409/2022 pubblicata dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice, dott.ssa Ernesta
Occhiuto, in data 18/05/2022.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, spese generali, I.V.A. e
C.P.A. inclusi e liquidazione delle stesse secondo i parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività effettivamente svolta dal difensore, il quale si dichiara, ex art. 93 c.p.c., antistatario e ne chiede la distrazione».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Breve premessa
In data 20.12.2016 (di seguito anche ), in qualità di committente, e Controparte_1 CP_1 [...]
(di seguito anche , in qualità di appaltatore, stipulavano un contratto di appalto di CP_2 Per_1 servizi, avente ad oggetto l'esecuzione dei servizi di deposito, movimentazione di magazzino e approntamento delle spedizioni dei prodotti dei clienti di . In data 30.8.2018, l'appaltatore CP_1
veniva posto in liquidazione volontaria e il contratto era risolto consensualmente. Per_1
Nel novembre del 2018, inviava a le seguenti fatture, per euro 773.454,06: Per_1 CP_1
1. Fattura n. 87/2018 per l'importo di euro 108.896,07 (“addebito/riaddebito corrente elettrica”);
2. Fattura n. 88/2018 per l'importo di euro 11.776,05 (“addebito per servizi - riaddebito fattura n.
5638 del 30/09/2018 prestazioni manodopera”);
3. Fattura n. 89/2018 per l'importo di euro 197.783,66 (“addebito per servizi - riaddebito danni dal 2011 al 2018”);
4. Fattura n. 90/2018 per l'importo di euro 395.818,87 (“addebito per passaggi magazzino mai conteggiati”);
5. Fattura n. 91/2018 per l'importo di euro 59.179,41 (“addebito per noleggi attrezzature: lavapavimenti – motospazzatrici”).
Tali fatture erano contestate da in quanto ritenute emesse per operazioni inesistenti, prive di CP_1
giustificativo e riferite a prestazioni non previste dal contratto di appalto.
Nel dicembre del 2018, comunicava a di avere ceduto l'intero credito portato dalle Per_1 CP_1
suddette fatture a (già amministratore unico di fino al momento della Parte_1 Per_1
messa in liquidazione). La cessione, oltre ai crediti di cui alle fatture sopra indicate, comprendeva altri due crediti:
pagina 3 di 9 1. di euro 11.760,19 portato dalla fattura n. 84 del 30/09/2018 (“addebito per lavori extra effettuati nel mese di luglio ed agosto”);
2. di euro 73.019,37 a titolo di restituzione di somme trattenute da in esecuzione del CP_1 contratto d'appalto ai sensi dell'art. 3.6;
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale Controparte_1
di Milano, la società coop. e , chiedendo: Controparte_3 Parte_1
a) l'accertamento negativo dei crediti portati dalle fatture emesse da a carico di Per_1 CP_1
(n. 87,88,89,90,91 del 2018) e ceduti a;
Parte_1
b) la dichiarazione di inesistenza del credito oggetto del contratto di cessione sottoscritto tra e . Per_1 Parte_1
c) che il deposito cauzionale di euro 73.019,37 potesse essere svincolato a favore dell'avente diritto soltanto a seguito della consegna da parte di a del Durc e del Parte_1 CP_1
F24;
d) di accertare che il , quale cessionario del credito, era tenuto ad emettere nota di Parte_1
credito per euro 3.784,44 a parziale storno della fattura n. 84 del 2018.
Si costituiva , il quale insisteva per il rigetto delle domande avverse e chiedeva di Parte_1 accertare l'esistenza del credito oggetto del contratto di cessione per euro 850.275,87, nonché di accertare che fosse debitrice della somma di € 773.456,06 (di cui alle fatture 87, 88, 89, 90, CP_1
91 del 2018), della somma di € 3.784,44 a saldo della fattura 84\2018, nonché della somma di €
73.019,37, a titolo di restituzione del deposito cauzionale. In sede di prima udienza chiedeva altresì la condanna della controparte al pagamento delle suddette somme.
non si costituiva. Controparte_4
Con ordinanza del 6.6.2019, il Tribunale dava atto della cancellazione di in Per_1 CP_2 liquidazione dal Registro delle Imprese in data 14.2.2019 e dichiarava l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 299 cpc. La causa veniva riassunta dall'attrice in data 3.10.2019 nei confronti dei “soci della , oltre che di e, all'udienza del Controparte_4 Parte_1
3.12.2019, nessuno dei soci si costituiva per All'udienza del Controparte_4
22.10.2020, il giudice, tenuto conto che il aveva chiesto la prosecuzione del giudizio nei Parte_1 soli confronti di visto l'art. 164 comma 2 cpc, disponeva l'estinzione del giudizio nei CP_1
pagina 4 di 9 confronti di e la prosecuzione nei soli confronti di Controparte_4 Parte_1
.
[...]
Sentenza di primo grado
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4409/2022 emessa in data 13/05/2022, ha dichiarato non dovute da le somme portate alle fatture n. 87, 88, 89, 90, 91 del 30/11/2018 e alla fattura n. 84 del CP_1
30/9/2018, mentre ha accertato il diritto di , in qualità di cessionario, ad ottenere Parte_1 da il pagamento della somma di € 73.019,37. Il Tribunale ha dunque disposto la CP_1
compensazione delle spese legali nella misura di 1\3, condannando il a corrispondere la Parte_1
restante parte a favore di liquidata per compensi in complessivi euro 14.000,00 oltre iva, CP_1
c.p.a, spese generali nella misura del 15%.
In particolare, per quel che in questa sede ancora rileva, il giudice di prime cure:
- In relazione alla fattura n. 88/2018 (€ 11.776,05), emessa a titolo di “addebito per servizi - riaddebito fattura n. 5638 del 30/09/2018 prestazioni manodopera”, ha dichiarato la pretesa di pagamento infondata, non sussistendo prova di un accordo derogativo rispetto a quanto pattuito nel contratto tra e in base al quale il corrispettivo dei servizi doveva essere CP_1 Per_1
calcolato con tariffe a peso e/o a bancali e/o a colli movimentati e non in base al personale impiegato nell'appalto, come richiesto in relazione alla voce in oggetto.
- In relazione alla fattura n. 89\2018 (€ 197.783,66), emessa a titolo di “addebito per servizi - riaddebito danni dal 2011 al 2018”, ha dichiarato la pretesa di pagamento infondata affermando che «le trattenute eventualmente poste in essere negli anni da trovano titolo nel CP_1 disposto di cui all'art.
5.1. del contratto, dunque non avrebbero natura indebita. La pretesa restitutoria, per l'importo di Euro 197.783,66, oltre a non essere giustificata, non è inoltre provata né nell'an né nel quantum. Non risulta, infine, che nel corso degli anni e del rapporto tale “trattenuta”, è stata contestata da ». Per_1
Giudizio d'appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendone la riforma e lamentando Parte_1
che il primo giudice sarebbe incorso in errore:
a) nell'aver rigettato la richiesta di condanna di al pagamento della somma di € CP_1
197.783,66, in relazione alla fattura n. 89/2018;
b) nell'aver rigettato la richiesta di condanna di al pagamento della somma di € CP_1
11.776,05, in relazione alla fattura n. 88/2018;
pagina 5 di 9 c) nell'aver rigettato 41 capitoli di prova poiché vertenti su circostanze generiche, valutative, documentali o da provare in via documentale.
Si è costituita la quale, contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto, CP_1
ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
La Corte, dato atto che, per mero errore materiale del verbale di udienza del 21.02.2024, tra i componenti del Collegio era stata indicata la dott.ssa al posto della dott.ssa Serena Persona_2
Baccolini, componente effettiva del Collegio, ha invitato le parti a precisare nuovamente le conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza del 26.06.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con rinuncia ai termini per il deposito di ulteriori comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le seguenti ragioni.
Con il primo motivo di doglianza ha lamentato l'erroneità della decisione per Parte_1
aver il Giudice rigettato la richiesta di condanna nei confronti di al pagamento della somma di CP_1
€ 197.783,66 oggetto della fattura n. 89/2018.
Secondo l'appellante, la richiesta di pagamento portata dalla fattura n. 89/18 sarebbe del tutto fondata, in quanto , nel corso del rapporto contrattuale, aveva provveduto ad operare delle trattenute CP_1 indebite. In particolare, a dire del , «dal 2011 all'agosto 2018 ha provveduto Parte_1 CP_1
regolarmente — anche se indebitamente — a trattenere per qualsiasi asserito danno importi ritenuti a suo credito;
effettuando, di fatto, una compensazione senza alcuna previa autorizzazione da parte dell'Appaltatrice, ed anzi imputando ogni (anche solo presunto) danno a senza appunto Per_1
esperire alcun previo contraddittorio. In forza di tale scorretta condotta, sempre peraltro contestata da (cfr. ns. prod. n. 8, fascicolo di I grado), , costantemente ogni mese, tratteneva Per_1 CP_1 dalle fatture emesse dall'Appaltatrice per le attività regolarmente svolte a favore della Committente, somme imputate ad asseriti e non provati danni (cfr. doc. 15, fascicolo di I grado). Tali CP_1
addebiti erano arrivati fino a complessivi Euro 197.783,66 (cfr. Fatt. n. 89/2018 in ns. prod. n. 3 fascicolo di I grado) (p. 12 atto di appello)».
Da tale ricostruzione, deve presumersi che nel corso del rapporto contrattuale operava, in CP_1
maniera indebita, delle trattenute ogni qual volta si verificava un danno. Se così fosse, la pretesa dell'appellante troverebbe il proprio titolo nelle fatture originarie che erano state pagate, secondo la ricostruzione offerta, per un importo inferiore. Tuttavia, il ha posto come fondamento della Parte_1 propria pretesa creditoria una ulteriore fattura emessa da per € 197.783,66. Per_1
pagina 6 di 9 Non si comprende, pertanto, quale sia la causa di tale fattura.
Ed invero, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare che rispetto alle fatture emesse per le prestazioni rese da erano state operate delle trattenute da parte di e avrebbe dovuto richiedere la Per_1 CP_1
differenza tra quanto originariamente a lui dovuto e quanto effettivamente percepito sulla base delle fatture originariamente emesse onde evitare, peraltro, una indebita duplicazione del credito. Nulla di ciò è stato fatto e dimostrato. Pertanto, la richiesta di accertamento negativo del credito avanzata da deve trovare esito positivo. CP_1
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha rigettato la richiesta di condanna nei confronti di al pagamento della somma di € 11.776,05, CP_1
portata dalla fattura n. 88/2018. A dire dell'appellante, tale somma sarebbe dovuta poiché nel mese di agosto 2018, stante l'elevato carico di merce da lavorare, le parti si erano accordate perché i lavori appaltati fossero eseguiti anche da altro soggetto, individuato nella Società Logitec. Il Giudice ha motivato il rigetto della domanda di condanna affermando che “non sussiste prova di un accordo derogativo rispetto a quanto pattuito nel contratto” ma, afferma il , era stato il Giudice Parte_1
stesso a rigettare le prove istruttorie: un eventuale accordo derogativo, se ci fosse stato, sarebbe stato confermato solo mediate la negata prova testimoniale.
Il motivo non è meritevole d'accoglimento.
Come correttamente rilevato dal Tribunale di Milano, il contratto di appalto stipulato tra e CP_1
prevedeva un'ampia autonomia gestionale in capo all'appaltatore. In particolare, ai sensi Per_1 dell'art.
3.4 del contratto, «l'appaltatore si impegna ad eseguire compiutamente e a regola d'arte le attività (…) organizzazione e gestione a proprio rischio dei mezzi necessari e avvalendosi di personale autonomamente organizzato e diretto. In considerazione di detto impegno l'appaltatore sarà libero di determinare modalità termini di esecuzione di tutte le attività che ritenesse utili o necessarie ha raggiungimento del miglior risultato finale (…)». L'art. 6 del contratto stabilisce poi che «per lo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto, l'appaltatore potrà avvalersi di propri dipendenti e soci ausiliari (di seguito il personale) (comma 1). Le parti si danno reciprocamente atto che nessun rapporto di collaborazione e dipendenza intercorre tra il personale e la committente, essendo il personale, soggetto, esclusivamente, al potere direttivo dell'appaltatore (comma 2). (…) Nessun rapporto intercorrerà tra la committente e il personale e nessun potere quest'ultima potrà esercitare nei confronti degli stessi (comma 4)». Infine, l'art.
7.1 dispone che «l'appaltatore si impegna ad eseguire compiutamente e a regola d'arte i servizi oggetto del presente contratto, e ciò con
pagina 7 di 9 organizzazione e gestione a proprio rischio dei mezzi necessari e avvalendosi di personale autonomamente organizzato e diretto. In considerazione di detto impegno l'appaltatore sarà libero di determinare modalità e termini di esecuzione di tutte le attività che ritenesse utili o necessarie al raggiungimento del miglior risultato finale». A ciò si aggiunga che, come già rilevato dal Tribunale di
Milano, «il corrispettivo dei servizi doveva essere calcolato con tariffe a peso e/o a bancali e/o a colli movimentati e non in base al personale impiegato nell'appalto, come richiesto in relazione alla voce in oggetto».
Le chiare disposizioni contrattuali che prevedevano ampia autonomia gestionale in capo a da Per_1
un lato, e il fatto che il corrispettivo dovesse essere calcolato con tariffe a peso e/o a bancali e/o a colli movimentati, dall'altro, consentono di ritenere superate le argomentazioni svolte dall'appellante.
Con l'ultimo motivo, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice per aver rigettato 41 capitoli di prova, in quanto “vertenti su circostanze generiche, valutative, documentali o da provare in via documentale”. Assume l'appellante che «uno scrutinio più approfondito delle numerose circostanze offerte all'organo giudicante nella fase istruttoria avrebbe consentito una maggiore comprensione della documentazione prodotta e dei fatti oggetto del lungo rapporto obbligatorio tra le parti, specialmente con particolare riferimento alle fatture n. 88 e n. 89».
Nei limiti del proposto appello, la Corte è dunque chiamata a valutare la correttezza del rigetto istruttorio, reso dal Giudice di primo grado, in relazione ai capitoli di prova n. 5, 6 e 7, formulati con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc, e reiterati dall'appellante con l'atto introduttivo ai numeri 1, 2,
e 31. Ebbene, l'esame delle circostanze dedotte nei suddetti capitoli di prova non consente alla Corte di discostarsi dalla decisione del Tribunale, in quanto gli stessi sono stati formulati in maniera generica, in assenza di riferimenti temporali e risultano irrilevanti ai fini della decisione.
Le considerazioni tutte sopra svolte giustificano quindi il rigetto dell'appello.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi dello scaglione individuato secondo il valore della causa (pari ad € 209.559,70, come indicato nell'atto introduttivo del presente giudizio), complessità media, con esclusione della fase istruttoria- trattazione, 1 1(ex 5)- Vero che nei siti di Inveruno e di Mesero, nonché in e Busto Garolfo, ha svolto Per_1 Parte_2 nel mese di Agosto 2018 le ore di lavorazione indicate nel documento che mi si rammostra (ns. prod. n. 15h, fascicolo di I grado);
2(ex 6)- Vero che richiedeva a di aumentare le ore di lavorazione nel mese di agosto 2018. CP_1 Per_1
3(ex 7)- Vero che nel 2018 addebitava a le somme indicate nel documento che mi si rammostra (cfr. ns. CP_1 Per_1 prod. n. 16b, fascicolo di I grado).
pagina 8 di 9 che nel presente grado non si è tenuta. Va inoltre disposta la distrazione delle spese in favore del difensore dell'appellata, avv. Sebastiano Filippo Zaffarana, dichiaratosi anticipatario.
La Corte, infine, ritiene sussistenti, in capo all'appellante, i presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) respinge l'appello proposto da nei confronti della sentenza n. 4409/2022 del Parte_1
Tribunale di Milano, che pertanto conferma;
2) condanna a rifondere a le spese di lite che liquida, per il Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, in complessivi € 9.991,00, per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dispone la distrazione delle spese in favore del difensore di parte appellata, avv. Sebastiano Filippo
Zaffarana, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 9.07.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Carla Romana Raineri
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carla Romana Raineri Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3621/2022 promossa in grado d'appello
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv.to Giovanni Borgna, presso il cui studio, in Milano, via Matteo Bandello n. 6, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Sebastiano Filippo Zaffarana, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale del difensore
Email_1
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 4409/2022 del Tribunale di Milano emessa in data
13/05/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 9 Per l'appellante:
«Piaccia a codesta Onorevole Corte d'Appello, in accoglimento del presente gravame, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in parziale riforma della Sentenza n. 4409/2022, pubblicata il
18.05.2022dal Tribunale di Milano, sez. VII, Giudice dott.ssa Occhiuto, nella causa
R.G. n. 2623/2019:
I) Nel merito ed in via principale, condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento dell'importo di Euro 209.559,71 (di cui Euro 197.783,66 relativi alla fattura n. 89/2018, ed Euro 11.776,05 relativi alla fattura n. 88/2018) in linea capitale a favore del sig.
, oltre agli interessi commerciali ex art. 5 DLgs. 231/2001 o, in subordine, ai sensi Parte_1 dell'art. 1284, IV comma, cod. civ.;
II) In via istruttoria, nel caso in cui codesta On.le Corte d'Appello ritenesse di ammettere l'assunzione di prove ai sensi dell'art. 356 cod. proc. civ., ammettere le istanze istruttorie formulate da Parte_1
nel I grado di giudizio con riguardo alle gravate domande di merito, ammettendo quindi la
[...]
prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1(ex 5)- Vero che nei siti di Inveruno e di Mesero, nonché in Cassinetta di Lugagnano e Busto Per_1
Garolfo, ha svolto nel mese di Agosto 2018 le ore di lavorazione indicate nel documento che mi si rammostra (ns. prod. n. 15h, fascicolo di I grado);
2(ex 6)- Vero che richiedeva a di aumentare le ore di lavorazione nel mese di agosto CP_1 Per_1
2018.
3(ex 7)- Vero che nel 2018 addebitava a le somme indicate nel documento che mi si CP_1 Per_1
rammostra (cfr. ns. prod. n. 16b, fascicolo di I grado).
Si indicano a testi: c/o Truckforce srl, Cuggiono (MI), Via San Rocco n. 28, sui Testimone_1
capitoli n.ri 1(ex 5)-2(ex 6)-3(ex 7); , residente in [...]
55/B, sul capitolo n. 3(ex 7).
III) In ogni caso, condannare al rimborso delle spese e dei compensi del giudizio di I Controparte_1 grado nella misura dell'odierno accoglimento, oltre che delle spese e dei compensi per l'odierno giudizio d'appello, oltre al Rimborso Spese Generali, la Cassa Avvocati e l'IVA come per Legge».
Per l'appellata:
«Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
pagina 2 di 9 - Respingere, per tutti i motivi esposti in narrativa, tutte le domande formulate dal sig. Parte_1
, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, la
[...]
Sentenza n. 4409/2022 pubblicata dal Tribunale di Milano, nella persona del Giudice, dott.ssa Ernesta
Occhiuto, in data 18/05/2022.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, spese generali, I.V.A. e
C.P.A. inclusi e liquidazione delle stesse secondo i parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività effettivamente svolta dal difensore, il quale si dichiara, ex art. 93 c.p.c., antistatario e ne chiede la distrazione».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Breve premessa
In data 20.12.2016 (di seguito anche ), in qualità di committente, e Controparte_1 CP_1 [...]
(di seguito anche , in qualità di appaltatore, stipulavano un contratto di appalto di CP_2 Per_1 servizi, avente ad oggetto l'esecuzione dei servizi di deposito, movimentazione di magazzino e approntamento delle spedizioni dei prodotti dei clienti di . In data 30.8.2018, l'appaltatore CP_1
veniva posto in liquidazione volontaria e il contratto era risolto consensualmente. Per_1
Nel novembre del 2018, inviava a le seguenti fatture, per euro 773.454,06: Per_1 CP_1
1. Fattura n. 87/2018 per l'importo di euro 108.896,07 (“addebito/riaddebito corrente elettrica”);
2. Fattura n. 88/2018 per l'importo di euro 11.776,05 (“addebito per servizi - riaddebito fattura n.
5638 del 30/09/2018 prestazioni manodopera”);
3. Fattura n. 89/2018 per l'importo di euro 197.783,66 (“addebito per servizi - riaddebito danni dal 2011 al 2018”);
4. Fattura n. 90/2018 per l'importo di euro 395.818,87 (“addebito per passaggi magazzino mai conteggiati”);
5. Fattura n. 91/2018 per l'importo di euro 59.179,41 (“addebito per noleggi attrezzature: lavapavimenti – motospazzatrici”).
Tali fatture erano contestate da in quanto ritenute emesse per operazioni inesistenti, prive di CP_1
giustificativo e riferite a prestazioni non previste dal contratto di appalto.
Nel dicembre del 2018, comunicava a di avere ceduto l'intero credito portato dalle Per_1 CP_1
suddette fatture a (già amministratore unico di fino al momento della Parte_1 Per_1
messa in liquidazione). La cessione, oltre ai crediti di cui alle fatture sopra indicate, comprendeva altri due crediti:
pagina 3 di 9 1. di euro 11.760,19 portato dalla fattura n. 84 del 30/09/2018 (“addebito per lavori extra effettuati nel mese di luglio ed agosto”);
2. di euro 73.019,37 a titolo di restituzione di somme trattenute da in esecuzione del CP_1 contratto d'appalto ai sensi dell'art. 3.6;
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, avanti al Tribunale Controparte_1
di Milano, la società coop. e , chiedendo: Controparte_3 Parte_1
a) l'accertamento negativo dei crediti portati dalle fatture emesse da a carico di Per_1 CP_1
(n. 87,88,89,90,91 del 2018) e ceduti a;
Parte_1
b) la dichiarazione di inesistenza del credito oggetto del contratto di cessione sottoscritto tra e . Per_1 Parte_1
c) che il deposito cauzionale di euro 73.019,37 potesse essere svincolato a favore dell'avente diritto soltanto a seguito della consegna da parte di a del Durc e del Parte_1 CP_1
F24;
d) di accertare che il , quale cessionario del credito, era tenuto ad emettere nota di Parte_1
credito per euro 3.784,44 a parziale storno della fattura n. 84 del 2018.
Si costituiva , il quale insisteva per il rigetto delle domande avverse e chiedeva di Parte_1 accertare l'esistenza del credito oggetto del contratto di cessione per euro 850.275,87, nonché di accertare che fosse debitrice della somma di € 773.456,06 (di cui alle fatture 87, 88, 89, 90, CP_1
91 del 2018), della somma di € 3.784,44 a saldo della fattura 84\2018, nonché della somma di €
73.019,37, a titolo di restituzione del deposito cauzionale. In sede di prima udienza chiedeva altresì la condanna della controparte al pagamento delle suddette somme.
non si costituiva. Controparte_4
Con ordinanza del 6.6.2019, il Tribunale dava atto della cancellazione di in Per_1 CP_2 liquidazione dal Registro delle Imprese in data 14.2.2019 e dichiarava l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 299 cpc. La causa veniva riassunta dall'attrice in data 3.10.2019 nei confronti dei “soci della , oltre che di e, all'udienza del Controparte_4 Parte_1
3.12.2019, nessuno dei soci si costituiva per All'udienza del Controparte_4
22.10.2020, il giudice, tenuto conto che il aveva chiesto la prosecuzione del giudizio nei Parte_1 soli confronti di visto l'art. 164 comma 2 cpc, disponeva l'estinzione del giudizio nei CP_1
pagina 4 di 9 confronti di e la prosecuzione nei soli confronti di Controparte_4 Parte_1
.
[...]
Sentenza di primo grado
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4409/2022 emessa in data 13/05/2022, ha dichiarato non dovute da le somme portate alle fatture n. 87, 88, 89, 90, 91 del 30/11/2018 e alla fattura n. 84 del CP_1
30/9/2018, mentre ha accertato il diritto di , in qualità di cessionario, ad ottenere Parte_1 da il pagamento della somma di € 73.019,37. Il Tribunale ha dunque disposto la CP_1
compensazione delle spese legali nella misura di 1\3, condannando il a corrispondere la Parte_1
restante parte a favore di liquidata per compensi in complessivi euro 14.000,00 oltre iva, CP_1
c.p.a, spese generali nella misura del 15%.
In particolare, per quel che in questa sede ancora rileva, il giudice di prime cure:
- In relazione alla fattura n. 88/2018 (€ 11.776,05), emessa a titolo di “addebito per servizi - riaddebito fattura n. 5638 del 30/09/2018 prestazioni manodopera”, ha dichiarato la pretesa di pagamento infondata, non sussistendo prova di un accordo derogativo rispetto a quanto pattuito nel contratto tra e in base al quale il corrispettivo dei servizi doveva essere CP_1 Per_1
calcolato con tariffe a peso e/o a bancali e/o a colli movimentati e non in base al personale impiegato nell'appalto, come richiesto in relazione alla voce in oggetto.
- In relazione alla fattura n. 89\2018 (€ 197.783,66), emessa a titolo di “addebito per servizi - riaddebito danni dal 2011 al 2018”, ha dichiarato la pretesa di pagamento infondata affermando che «le trattenute eventualmente poste in essere negli anni da trovano titolo nel CP_1 disposto di cui all'art.
5.1. del contratto, dunque non avrebbero natura indebita. La pretesa restitutoria, per l'importo di Euro 197.783,66, oltre a non essere giustificata, non è inoltre provata né nell'an né nel quantum. Non risulta, infine, che nel corso degli anni e del rapporto tale “trattenuta”, è stata contestata da ». Per_1
Giudizio d'appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello , chiedendone la riforma e lamentando Parte_1
che il primo giudice sarebbe incorso in errore:
a) nell'aver rigettato la richiesta di condanna di al pagamento della somma di € CP_1
197.783,66, in relazione alla fattura n. 89/2018;
b) nell'aver rigettato la richiesta di condanna di al pagamento della somma di € CP_1
11.776,05, in relazione alla fattura n. 88/2018;
pagina 5 di 9 c) nell'aver rigettato 41 capitoli di prova poiché vertenti su circostanze generiche, valutative, documentali o da provare in via documentale.
Si è costituita la quale, contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto, CP_1
ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
La Corte, dato atto che, per mero errore materiale del verbale di udienza del 21.02.2024, tra i componenti del Collegio era stata indicata la dott.ssa al posto della dott.ssa Serena Persona_2
Baccolini, componente effettiva del Collegio, ha invitato le parti a precisare nuovamente le conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza del 26.06.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con rinuncia ai termini per il deposito di ulteriori comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le seguenti ragioni.
Con il primo motivo di doglianza ha lamentato l'erroneità della decisione per Parte_1
aver il Giudice rigettato la richiesta di condanna nei confronti di al pagamento della somma di CP_1
€ 197.783,66 oggetto della fattura n. 89/2018.
Secondo l'appellante, la richiesta di pagamento portata dalla fattura n. 89/18 sarebbe del tutto fondata, in quanto , nel corso del rapporto contrattuale, aveva provveduto ad operare delle trattenute CP_1 indebite. In particolare, a dire del , «dal 2011 all'agosto 2018 ha provveduto Parte_1 CP_1
regolarmente — anche se indebitamente — a trattenere per qualsiasi asserito danno importi ritenuti a suo credito;
effettuando, di fatto, una compensazione senza alcuna previa autorizzazione da parte dell'Appaltatrice, ed anzi imputando ogni (anche solo presunto) danno a senza appunto Per_1
esperire alcun previo contraddittorio. In forza di tale scorretta condotta, sempre peraltro contestata da (cfr. ns. prod. n. 8, fascicolo di I grado), , costantemente ogni mese, tratteneva Per_1 CP_1 dalle fatture emesse dall'Appaltatrice per le attività regolarmente svolte a favore della Committente, somme imputate ad asseriti e non provati danni (cfr. doc. 15, fascicolo di I grado). Tali CP_1
addebiti erano arrivati fino a complessivi Euro 197.783,66 (cfr. Fatt. n. 89/2018 in ns. prod. n. 3 fascicolo di I grado) (p. 12 atto di appello)».
Da tale ricostruzione, deve presumersi che nel corso del rapporto contrattuale operava, in CP_1
maniera indebita, delle trattenute ogni qual volta si verificava un danno. Se così fosse, la pretesa dell'appellante troverebbe il proprio titolo nelle fatture originarie che erano state pagate, secondo la ricostruzione offerta, per un importo inferiore. Tuttavia, il ha posto come fondamento della Parte_1 propria pretesa creditoria una ulteriore fattura emessa da per € 197.783,66. Per_1
pagina 6 di 9 Non si comprende, pertanto, quale sia la causa di tale fattura.
Ed invero, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare che rispetto alle fatture emesse per le prestazioni rese da erano state operate delle trattenute da parte di e avrebbe dovuto richiedere la Per_1 CP_1
differenza tra quanto originariamente a lui dovuto e quanto effettivamente percepito sulla base delle fatture originariamente emesse onde evitare, peraltro, una indebita duplicazione del credito. Nulla di ciò è stato fatto e dimostrato. Pertanto, la richiesta di accertamento negativo del credito avanzata da deve trovare esito positivo. CP_1
Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha rigettato la richiesta di condanna nei confronti di al pagamento della somma di € 11.776,05, CP_1
portata dalla fattura n. 88/2018. A dire dell'appellante, tale somma sarebbe dovuta poiché nel mese di agosto 2018, stante l'elevato carico di merce da lavorare, le parti si erano accordate perché i lavori appaltati fossero eseguiti anche da altro soggetto, individuato nella Società Logitec. Il Giudice ha motivato il rigetto della domanda di condanna affermando che “non sussiste prova di un accordo derogativo rispetto a quanto pattuito nel contratto” ma, afferma il , era stato il Giudice Parte_1
stesso a rigettare le prove istruttorie: un eventuale accordo derogativo, se ci fosse stato, sarebbe stato confermato solo mediate la negata prova testimoniale.
Il motivo non è meritevole d'accoglimento.
Come correttamente rilevato dal Tribunale di Milano, il contratto di appalto stipulato tra e CP_1
prevedeva un'ampia autonomia gestionale in capo all'appaltatore. In particolare, ai sensi Per_1 dell'art.
3.4 del contratto, «l'appaltatore si impegna ad eseguire compiutamente e a regola d'arte le attività (…) organizzazione e gestione a proprio rischio dei mezzi necessari e avvalendosi di personale autonomamente organizzato e diretto. In considerazione di detto impegno l'appaltatore sarà libero di determinare modalità termini di esecuzione di tutte le attività che ritenesse utili o necessarie ha raggiungimento del miglior risultato finale (…)». L'art. 6 del contratto stabilisce poi che «per lo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto, l'appaltatore potrà avvalersi di propri dipendenti e soci ausiliari (di seguito il personale) (comma 1). Le parti si danno reciprocamente atto che nessun rapporto di collaborazione e dipendenza intercorre tra il personale e la committente, essendo il personale, soggetto, esclusivamente, al potere direttivo dell'appaltatore (comma 2). (…) Nessun rapporto intercorrerà tra la committente e il personale e nessun potere quest'ultima potrà esercitare nei confronti degli stessi (comma 4)». Infine, l'art.
7.1 dispone che «l'appaltatore si impegna ad eseguire compiutamente e a regola d'arte i servizi oggetto del presente contratto, e ciò con
pagina 7 di 9 organizzazione e gestione a proprio rischio dei mezzi necessari e avvalendosi di personale autonomamente organizzato e diretto. In considerazione di detto impegno l'appaltatore sarà libero di determinare modalità e termini di esecuzione di tutte le attività che ritenesse utili o necessarie al raggiungimento del miglior risultato finale». A ciò si aggiunga che, come già rilevato dal Tribunale di
Milano, «il corrispettivo dei servizi doveva essere calcolato con tariffe a peso e/o a bancali e/o a colli movimentati e non in base al personale impiegato nell'appalto, come richiesto in relazione alla voce in oggetto».
Le chiare disposizioni contrattuali che prevedevano ampia autonomia gestionale in capo a da Per_1
un lato, e il fatto che il corrispettivo dovesse essere calcolato con tariffe a peso e/o a bancali e/o a colli movimentati, dall'altro, consentono di ritenere superate le argomentazioni svolte dall'appellante.
Con l'ultimo motivo, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice per aver rigettato 41 capitoli di prova, in quanto “vertenti su circostanze generiche, valutative, documentali o da provare in via documentale”. Assume l'appellante che «uno scrutinio più approfondito delle numerose circostanze offerte all'organo giudicante nella fase istruttoria avrebbe consentito una maggiore comprensione della documentazione prodotta e dei fatti oggetto del lungo rapporto obbligatorio tra le parti, specialmente con particolare riferimento alle fatture n. 88 e n. 89».
Nei limiti del proposto appello, la Corte è dunque chiamata a valutare la correttezza del rigetto istruttorio, reso dal Giudice di primo grado, in relazione ai capitoli di prova n. 5, 6 e 7, formulati con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc, e reiterati dall'appellante con l'atto introduttivo ai numeri 1, 2,
e 31. Ebbene, l'esame delle circostanze dedotte nei suddetti capitoli di prova non consente alla Corte di discostarsi dalla decisione del Tribunale, in quanto gli stessi sono stati formulati in maniera generica, in assenza di riferimenti temporali e risultano irrilevanti ai fini della decisione.
Le considerazioni tutte sopra svolte giustificano quindi il rigetto dell'appello.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori medi dello scaglione individuato secondo il valore della causa (pari ad € 209.559,70, come indicato nell'atto introduttivo del presente giudizio), complessità media, con esclusione della fase istruttoria- trattazione, 1 1(ex 5)- Vero che nei siti di Inveruno e di Mesero, nonché in e Busto Garolfo, ha svolto Per_1 Parte_2 nel mese di Agosto 2018 le ore di lavorazione indicate nel documento che mi si rammostra (ns. prod. n. 15h, fascicolo di I grado);
2(ex 6)- Vero che richiedeva a di aumentare le ore di lavorazione nel mese di agosto 2018. CP_1 Per_1
3(ex 7)- Vero che nel 2018 addebitava a le somme indicate nel documento che mi si rammostra (cfr. ns. CP_1 Per_1 prod. n. 16b, fascicolo di I grado).
pagina 8 di 9 che nel presente grado non si è tenuta. Va inoltre disposta la distrazione delle spese in favore del difensore dell'appellata, avv. Sebastiano Filippo Zaffarana, dichiaratosi anticipatario.
La Corte, infine, ritiene sussistenti, in capo all'appellante, i presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) respinge l'appello proposto da nei confronti della sentenza n. 4409/2022 del Parte_1
Tribunale di Milano, che pertanto conferma;
2) condanna a rifondere a le spese di lite che liquida, per il Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, in complessivi € 9.991,00, per compenso, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dispone la distrazione delle spese in favore del difensore di parte appellata, avv. Sebastiano Filippo
Zaffarana, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 9.07.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Carla Romana Raineri
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