Ordinanza cautelare 27 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 5 maggio 2025
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00253/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06619/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6619 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Federica Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) del Decreto n.-OMISSIS-dell’ 11 novembre 2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata approvata la graduatoria di merito definitiva del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno” per classe di concorso AAAA – Scuola dell’Infanzia” nella parte in cui la prof.ssa -OMISSIS- non risulta vincitrice;
2) del Decreto n. -OMISSIS-del 27 novembre 2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata rettificata la graduatoria di merito definitiva del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno per classe di concorso AAAA – Scuola dell’Infanzia” nella parte in cui la prof.ssa -OMISSIS- non risulta vincitrice;
3) del Decreto n. -OMISSIS- del 04 dicembre 2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata rettificata la graduatoria di merito definitiva del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno per classe di concorso AAAA – Scuola dell’Infanzia” nella parte in cui la prof.ssa -OMISSIS- non risulta vincitrice;
4) del Decreto n. -OMISSIS- del 04 dicembre 2024 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, con cui è stata disposta “l’attivazione della fase 2 di scelta delle sedi per i docenti, inclusi nell’elenco allegato alla presente nota, che hanno partecipato al dodicesimo turno delle immissioni in ruolo da GM del personale docente, per l’anno scolastico 2024 - 2025, ottenendo, in base al contingente disponibile, la provincia/classe di concorso di assegnazione, indicata a fianco di ogni nominativo”, ove non risulta inserita l’odierna ricorrente;
5) dei verbali e/o schede di valutazione dei titoli redatti dalla Commissione giudicatrice e dall’U.S.R. per la Campania afferenti all’attribuzione del punteggio in favore della Prof.ssa -OMISSIS- ed alla mancata valutazione del 3 titolo di riserva ex Legge n. 68/99;
6) ove ritenuto lesivo, del D.D.G. 2576 del 06 dicembre 2023 con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito bandiva un “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, su base regionale, al fine di assumere su posto comune e di sostegno, personale docente per la scuola dell’Infanzia e Primaria per l’anno scolastico 2024/2025, nella parte in cui all’art. 5, punto P) dispone che “l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa, di cui all’articolo 3, comma 3. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68 del 1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego, poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta”, non contemplando l’ipotesi in cui il candidato non possa produrre il certificato di iscrizione laddove la riserva di cui alla L. n. 68/99 risulta accertata in pendenza di un incarico a tempo determinato tale da impedire l’iscrizione presso il Centro per l’impiego competente;
7) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente lesivo delle ragioni della ricorrente.
Nonché per l’accertamento
del diritto della Prof.ssa -OMISSIS- ad ottenere il riconoscimento della riserva ex Legge n. 68/99 nella graduatoria di merito, con conseguenziale nomina in qualità di vincitrice, dato il punteggio più alto posseduto in relazione agli altri candidati vincitori riservisti ex Legge n. 68/99.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 193 del 27 gennaio 2025;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 3605 del 5 maggio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa VA TA FL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. – Con ricorso notificato il 18 dicembre 2024 e depositato il successivo 23 dicembre - la ricorrente, candidata per la Regione Campania nell’ambito della procedura concorsuale per titoli ed esami indetta con D.D.G. 2576 del 06.12.2023 dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 - si doleva dell’omesso riconoscimento, in suo favore, della riserva ex l. 68/99, e per l’effetto, della mancata nomina quale vincitrice, visto il punteggio ottenuto (80 per la prova scritta ed 85 per la prova orale) e nonostante l’indicazione, in domanda, del relativo titolo (riserva “N”, per effetto del decreto del 29 settembre 2023 rilasciato dall’ASL di competenza, all. 5 al ricorso); più nello specifico, secondo la ricorrente sarebbe stato in effetti irrilevante, ai fini dell’applicazione della riserva, il fatto che al momento della presentazione della domanda, in quanto occupata (incarico di docenza a tempo determinato 11 settembre 2023 – 30 giugno 2024), non fosse iscritta nelle liste di collocamento presso il Centro per l’Impiego della Regione Campania (l’iscrizione era infatti intervenuta soltanto in data 18 luglio 2024, successivamente allo svolgimento, il 09 luglio 2024, delle prove concorsuali).
2.- Si costituiva in giudizio l’Amministrazione scolastica (7 gennaio 2025), con atto di mero stile.
3. – Il 4-7 febbraio 2025, la ricorrente presentava motivi aggiunti estendendo l’impugnazione (per invalidità derivata) agli atti sopravvenuti della procedura.
4. – Con ordinanza n. 193 del 27 gennaio 2025 era respinta l’istanza di tutela cautelare e con successiva ordinanza n. 3605 del 5 maggio 2025, era ordinata l’integrazione del contraddittorio.
5. – Il 19 maggio 2025, era depositata nota dell’Amministrazione (prot. n. -OMISSIS-) attestante l’avvenuto adempimento degli incombenti disposti ai fini dell’integrazione del contraddittorio con l’ordinanza n. 3605 del 5 maggio 2025.
6. – All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
7. – Oggetto dell’odierno contendere è il mancato riconoscimento, in capo alla ricorrente - invalida civile ex decreto dell’ASL di Procida del 27 settembre 2023 (in atti) e candidata per la Regione Campania nell’ambito della procedura concorsuale per titoli ed esami indetta Con D.D.G. 2576 del 06.12.2023 dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno - della riserva ex l. 68/99 (riserva “N”) dichiarata in domanda. In tali termini circoscritto il thema decindendum , ritiene il Collegio doversi confermare, nel merito, quanto già delibato in sede cautelare in ordine all’infondatezza del ricorso, difettando pacificamente in capo alla ricorrente, il presupposto normativo per l’applicazione della riserva del posto ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L. n. 68 del 1999, i.e. l’iscrizione nelle liste del collocamento al momento della presentazione della domanda o comunque, entro la data di scadenza del bando (“i lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all'articolo 8, comma 2 [collocamento] della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.” A sua volta, l'articolo 16, comma 2, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 prevede che "I candidati appartenenti alle categorie previste dalla L. 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano conseguito l'idoneità, sono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'articolo 8 della medesima L. n. 68 del 1999, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l'impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio”). In proposito e sebbene “sia vero che il requisito della iscrizione delle liste di disoccupazione, secondo la più recente interpretazione giurisprudenziale [T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 14/02/2018, n. 1007], possa non sussistere al momento della assunzione del soggetto disabile (il quale altrimenti dovrebbe irragionevolmente permanere in stato di disoccupazione nell'attesa di essere assunto), tale requisito, in ossequio al dettato legislativo, sul punto rimasto invariato, deve perlomeno sussistere al momento della presentazione della domanda di partecipazione (ciò che invece non risulta nella fattispecie), poiché - in difetto - sarebbe frustrata la stessa ratio sottesa alle norme di agevolazione, che è quella di promuovere l'inserimento dei soggetti disabili nel mondo del lavoro (finalità che, evidentemente, non è necessario perseguire per coloro che già lavorano)” (cfr., T.A.R. Lazio Roma, Sez. II ter, Sent., (data ud. 14/01/2025) 19/05/2025, n. 9468).
Ne consegue che la P.A. ha agito correttamente, non potendo agevolare la ricorrente oltre quanto previsto dalla stessa normativa di favore.
8. – Alla luce delle considerazioni sin qui esposte e come sopra anticipato, il ricorso è infondato e va respinto.
9. – la peculiarità della vicenda e la specificità della tematica giustificano l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite, tenuto anche conto della costituzione formale dell’Amministrazione scolastica resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO VE, Presidente
Rita Luce, Consigliere
VA TA FL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA TA FL | AO VE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.