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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
❖➢
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 3735 dell'anno 2024 vertente
TRA
difeso dall'Avv. GRIO MAURIZIO, Parte_1
ricorrente
E
difesa dagli Avv.ti LORENI Controparte_1
LAURA e CIARELLI ANNA PAOLA, convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.10.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata - esponendo di aver infruttuosamente esperito la procedura amministrativa diretta all'accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alla L.18/80 art. 1, nonchè di aver altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale in oggetto e contestate tempestivamente le conclusioni del Ctu che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente il presupposto medico per l'accompagno- ha convenuto in giudizio l' CP_2
1
[...] chiedendo l'accertamento del requisito sanitario per poter beneficiare della predetta prestazione.
Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza della domanda e CP_2 chiedendone il rigetto.
Il giudice ritenendo sulla base delle contestazioni superfluo procedere ad un nuovo accertamento medico legale, decideva la causa con sentenza depositata telematicamente.
1. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dall' di CP_2 inammissibilità del ricorso per mancanza di una specifica contestazione: infatti, parte ricorrente ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo in maniera certamente specifica, avendo illustrato i motivi per i quali si ritiene erronea la valutazione del consulente tecnico di ufficio nominato nel corso del suddetto procedimento.
2. Nel merito, tuttavia, le contestazioni, pur specifiche, non consentono di disattendere la valutazione del consulente tecnico e sono tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale, non avendo, peraltro, parte ricorrente rappresentato un mutamento in senso peggiorativo delle proprie condizioni di salute.
3. Nella fattispecie in esame, il requisito di carattere sanitario richiesto per il riconoscimento dell' indennità è stato escluso dal consulente tecnico nominato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c.: il consulente, infatti, ha concluso che il paziente, affetto da moderato ritardo mentale, è portatore di un complesso di postumi che, pur riducendo in toto le capacità lavorative del periziato, non inficia l'autosufficienza della persona, non integrando gli elementi dell'invalidità con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ma di invalido.
4. La parte ricorrente ha ritenuto errata la valutazione effettuata dal CTU semplicemente riportandosi al quadro clinico emergente in atti ed affermando che il complesso patologico da cui è affetto il ricorrente rendeva evidente la sussistenza de requisito sanitario per il riconoscimento della prestazione richiesta.
2 5. Osserva, tuttavia, il giudicante che la valutazione del consulente risulta coerente e logica, in particolare per quanto attiene la valutazione dell'incidenza del descritto quadro patologico sullo svolgimento degli atti quotidiani della vita della parte ricorrente, così da poter essere agevolmente esclusa la sussistenza dei requisiti per l'indennità in oggetto.
6. In merito alle contestazioni si evidenzia che le stesse appaiono non dimostrate sotto un profilo medico legale, ma integrano una mera diversa valutazione.
7. Non vi sono, pertanto, motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale espressa in sede di accertamento tecnico preventivo. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, condivisi dal giudicante in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici, non può essere riconosciuto alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento richiesta.
8. Attesa la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite non possono essere poste a carico di parte ricorrente.
9. Per le medesime ragioni le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_2
P.Q.M.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa cosi provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese irripetibili;
Latina, 14/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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