Decreto cautelare 24 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00083/2025REG.PROV.COLL.
N. 05070/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5070 del 2024, proposto da
Amavi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Carlini e Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 9379 del 2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il Cons. Elena Quadri;
Si dà atto che l'avv. Michele Memeo ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Amavi S.r.l., titolare dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in piazza Risorgimento n. 18, ha impugnato il provvedimento di parziale rigetto della sua istanza di occupazione emergenziale covid prot. CA/46484/2024 del 18 marzo 2024 che impone la rimozione dell'occupazione concernente la carreggiata entro 7 giorni dalla notificazione.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso con sentenza n. 9379 del 2024, appellata da Amavi per i seguenti motivi di diritto:
I) erroneità ed omessa pronuncia: violazione degli artt. 7 e ss. della l. 241/1990;
II) erroneità ed omessa pronuncia: violazione dell'art. 38 della d.a.c. 21/2021; violazione del principio tempus regit actum ; eccesso di potere per irragionevolezza, travisamento dei presupposti in fatto e diritto, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento;
III) erroneità: sull'asserita inammissibilità delle memorie per la camera di consiglio.
Si è costituita per resistere all’appello Roma Capitale.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 17 dicembre 2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto da Amavi S.r.l. per la riforma della sentenza del Tar Lazio n. 9379 del 2024 che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento del provvedimento di parziale rigetto dell'istanza di occupazione emergenziale covid prot. CA/46484/2024 del 18 marzo 2024 che impone la rimozione dell'occupazione della carreggiata entro 7 giorni dalla notificazione.
Amavi S.r.l., quale titolare di attività di somministrazione di alimenti e bevande in piazza Risorgimento n. 18, ha presentato istanza di concessione di OSP emergenziale Covid 19, in ampliamento a precedente concessione ordinaria rilasciata nel 2016, al fine di occupare suolo pubblico con posizionamento di appositi arredi, in parte sul marciapiede e in parte sulla carreggiata di piazza Risorgimento; successivamente, in data 29 settembre 2022, la medesima società ha trasmesso la comunicazione di mantenimento dell’OSP Covid.
Con la determinazione dirigenziale prot. n. CA/46484/2024 il Municipio ha rigettato l’istanza di OSP Covid presentata dalla Società, sul presupposto che, rientrando piazza Risorgimento nella viabilità principale in quanto ascritta all’Allegato D del Regolamento viario di Roma Capitale (approvato con d.a.c. n. 21/2021), le occupazioni di suolo pubblico di natura commerciale (tanto temporanea, quanto permanente) non sono consentite ai sensi dell’art. 20 del C.d.S. se non sul marciapiede.
Il Municipio ha provveduto a rigettare solo parzialmente l’istanza della società, limitatamente alla parte di OSP posizionata sulla carreggiata di Piazza Risorgimento, lasciando impregiudicata l’occupazione originaria, vale a dire quella realizzata sul solo marciapiede di piazza Risorgimento n. 18.
L’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza, atteso che, pur essendo di fronte ad attività discrezionale, sarebbe stato omesso il contraddittorio endoprocedimentale. Inoltre, il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto non sarebbero stati richiesti i pareri da parte dei competenti uffici; l'asserita problematica inerente la viabilità principale non sarebbe stata adeguatamente affrontata, atteso che l'art.12 della d.a.c. n. 21, in applicazione del principio tempus regit actum , non potrebbe opporsi ad istanza del settembre 2020. Anche se la sopravvenuta d.a.c. n. 21/2021 fosse ritenuta applicabile, comunque l'art. 38 della stessa, che detta la disciplina in tema di occupazione emergenziale Covid, espressamente prevede che a tali forme di occupazione non si applichi l'art. 12 per cui sarebbe possibile occupare anche gli stalli di sosta tariffata della viabilità principale. Avrebbe poi errato il Tar nel considerare inammissibili le memorie depositate dalla ricorrente, pacificamente versate in atti entro le ore 12 nei 2 giorni liberi prima della camera di consiglio (camera di consiglio del 23/4, memorie depositate entro le ore 12:00 del 20/4).
A prescindere dal terzo motivo dedotto, su cui concorda anche la difesa di Roma Capitale in considerazione della ammissibilità delle memorie depositate dalla ricorrente in primo grado perché tempestive, ma che non rileva ai fini del sindacato sul merito della controversia, le prime due doglianze, che si esaminano congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione, sono infondate.
Ed invero, come risulta dal consolidato orientamento della sezione, a cui il Collegio aderisce pienamente: “ La richiamata previsione dell’art. 12, comma 2, lettera b) del Regolamento capitolino di cui alla D.A.C. n. 21/2021, che disciplina un’ipotesi eccezionale di occupazione della sede stradale in viabilità principale, risulta infatti inconferente, non rinvenendosi nel caso di specie i presupposti applicativi, vale a dire che l’occupazione si collochi “all’interno di aree riservate alla sosta delimitate con elementi fissi ed aventi accessi ed uscite ben definiti a condizione che non riducano il numero di stalli di sosta tariffata eventualmente presenti”. Il dato testuale della previsione eccezionale, invero, ha riguardo, non già agli stalli di sosta delineati dalle strisce bianche o blu posti a lato della carreggiata, come da prospettazione della società ricorrente, bensì chiaramente ed univocamente a quelle aree di sosta laterali, talvolta presenti sulla viabilità principale, appositamente delimitate da marciapiedi o colonnine o da altro elemento fisso atto a creare un’area protetta, carrabile nei soli limiti delle esigenze degli spazi di manovra e di sosta. Esclusa l’operatività dell’ipotesi eccezionale, nella vicenda in esame trova pertanto applicazione la regola generale, posta dallo stesso art. 12 della D.A.C. n. 21/2021, per cui “Sulle sedi stradali (che, in base alle definizioni del Codice della Strada, comprendono carreggiata e stalli di sosta) della viabilità principale (come individuata dal P.G.T.U. di Roma Capitale) non sono consentite nuove occupazioni di suolo pubblico ” (cfr. Cons. Stato, V, n. 1 settembre 2023, n. 8120, 8 gennaio 2024, n. 262 e 20 marzo 2024, n. 2728).
Da tale orientamento consegue che il provvedimento amministrativo impugnato in primo grado in ogni caso, a prescindere dal rispetto delle garanzie partecipative o dalle richieste di pareri, non avrebbe potuto avere contenuto diverso, atteso che le occupazioni di suolo pubblico di natura commerciale richieste sulla sede stradale di vie classificate dal Regolamento Viario di Roma Capitale come rientranti nella “viabilità principale” di cui all’annesso D, non possono essere in alcun modo oggetto di concessione da parte dell’Ente proprietario della strada.
L’occupazione di suolo pubblico richiesta dall’appellante aveva, invero, ad oggetto, nella parte respinta dal Municipio, proprio la carreggiata di piazza Risorgimento, strada espressamente qualificata di viabilità principale in quanto contenuta nell’annesso D alla d.a.c. n. 21, e per la quale, al netto della possibile occupazione del marciapiede, non è possibile concedere occupazioni di suolo pubblico di natura commerciale sulla sede stradale, né sulla parte di carreggiata destinata a stalli di sosta, parcometrata o meno.
Inoltre, come specificamente statuito da questo Consiglio, tale normativa non è derogabile dalla normativa emergenziale, in quanto relativa a profili attinenti alla sicurezza stradale, e in ogni caso non risulta derogata dal successivo art. 38 recante la “ Normativa transitoria Covid-19 ”. Tale normativa, infatti, “ si limita a prevedere una deroga agli “ulteriori criteri” previsti dall’art. 12, in linea con la precedente parte del comma 1, lett. c), riferita ai pareri preventivi obbligatori, ma non vale perciò a derogare il generale divieto di o.s.p. su strade a viabilità principale, correlato appunto a profili di sicurezza stradale, in combinazione col PGTU. … Alla luce di quanto suesposto, emerge
chiaramente la natura vincolata del provvedimento adottato da Roma Capitale, stante la richiesta d’occupazione di suolo pubblico in area di sosta insistente su strada a viabilità principale, come tale preclusa ai sensi dell’art. 12, comma 2, D.A.C. n. 21/2021, nei sensi e con gli effetti su richiamati. Di qui l’irrilevanza dell’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, a norma dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241 del 1990, venendo in rilievo una violazione procedurale non significativa a fronte della natura vincolata del provvedimento da adottare ” (Cons. Stato, V, n. 2728 del 20 marzo 2024, n. 2728).
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza appellata di reiezione del ricorso di primo grado.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata di reiezione del ricorso di primo grado.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti di Roma Capitale, che si liquidano in euro 4000, oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Quadri | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO