Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2026, n. 10818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10818 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
Testo completo
10818-25
Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi à norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficia a richiesta di parte imposto dalla legge
RA RO AN IC AB AR MO OL OR
RORIA GI
AN AU
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA GI nato a [...] il [...]
Sent. n. sez. 1620/2025 CC-24/10/2025 R.G.N. 27157/2025
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere AN AU;
lette/sentite le conclusioni del PG CINZIA PARASPORO Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria scritta in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani ha ritenuto l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 56, 575 cod.pen. e 4 legge n. 110/1975 a lui contestati per avere, il 12/07/2018, commesso atti idonei a cagionare la morte di EN PI, colpendolo con uno strumento da punta e da taglio portato fuori dall'abitazione senza giustificato motivo e lo ha condannato alla pena di anni quattro e mesi dieci di reclusione oltre al pagamento delle spese di procedimento e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare. Nello specifico all'imputato i predetti reati sono stati contestati «perché alla guida dell'autovettura Mercedes Classe A targata DK765FR, di colore nero, dopo aver pedinato, per le vie del quartiere San Valentino di RI, PI EN che transitava a bordo di una bicicletta elettrica, lo induceva a fermarsi chiamandolo per nome e sceso dall'auto, repentinamente lo aggrediva colpendolo con uno strumento da punta e taglio, verosimilmente un coltello, all'emitorace destro, cagionandogli lesioni [...] così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del PI evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà». Con sentenza del 12 aprile 2022 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto PE GR, per non avere commesso il fatto. La Corte di cassazione, con sentenza n. 35645 del 2023, ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello in quanto erano stati valutati solo alcuni degli elementi indiziari esaminati nella sentenza di primo grado, giudicandoli, non nel loro complesso, ma singolarmente, poco significativi e ambigui. Inoltre, in alcuni punti, la motivazione era risultata apodittica, per non essersi confrontata con l'opposta valutazione contenuta nella sentenza di primo grado che risultava, quindi, non essere stata confutata in modo adeguato e razionale. Nella sentenza rescindente, si evidenziava, in particolare, la svalutazione di alcuni elementi indiziari quali: l'improvviso allontanamento volontario del prevenuto da RI con contestuale occultamento dell'autovettura e cambio di telefono cellulare;
le intercettazioni intercorse tra il medesimo e tale LI al quale l'imputato ha chiesto rifugio e che lo ha rimproverato per la condotta tenuta;
le intercettazioni tra i familiari dell'imputato, esemplificative del timore di ritorsioni da parte dei familiari della vittima;
la presenza dell'autovettura dell'imputato nel luogo e nell'ora compatibili con i fatti per cui è causa. Si sottolineava, inoltre, la contraddittorietà della sentenza della Corte d'appello anche nella valutazione del movente, in quanto, dopo aver affermato che l'esistenza di motivi di avversione tra l'imputato e la vittima è l'unico fatto preciso accertato, ha poi messo in dubbio il motivo di astio valorizzato dal
giudice di primo grado, cioè l'omicidio di un familiare dell'imputato, commesso nel 1999 dal fratello della persona offesa. Con la sentenza, qui impugnata, resa il 19 aprile 2024, la Corte di appello di Bari, pronunziando in sede di rinvio, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena per il tentato omicidio commesso ai danni di EN PI.
2. Avverso la sentenza di condanna della Corte d'appello ricorre il difensore di fiducia dell'imputato affidando il proprio ricorso a due motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta l'illogicità e contraddittorietà della sentenza in ordine alla verificazione della presenza dell'imputato nel luogo in cui è stato commesso il fatto. Lamenta che sul punto la Corte avrebbe argomentato in modo del tutto apodittico fondandosi su mere congetture ossia su rilevazioni dei tempi di percorrenza presi dal sito web Google maps, notoriamente variabili a seconda delle condizioni di tempo, traffico o altre contingenze, soprattutto a distanza di ben sette anni dal fatto.
2.2. Con il secondo motivo, lamenta l'omessa e/o illogica motivazione in ordine alla riconducibilità del fatto al ricorrente con riferimento alla valenza indiziaria del suo allontanamento volontario nell'immediatezza dei fatti per cui è causa. La Corte d'appello non avrebbe minimamente considerato le allegazioni difensive secondo cui l'allontanamento era dovuto alla procedura di sfratto intentata ai danni dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, al limiti dell'inammissibilità, e deve, dunque, essere rigettato.
1. Preliminarmente deve richiamarsi quanto messo in luce dalla sentenza rescindente che, in applicazione di un principio che si ricava dal sistema e che è stato costantemente applicato da questa Corte di legittimità, ha annullato la sentenza d'appello anche sulla base del rilievo che in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa risolversi in una visione unitaria, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di
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credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (ex multis, e da ultimo, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605-02). Devesi però rilevare che l'esigenza di una valutazione globale e unitaria delle risultanze processuali non solo è imposta al giudice, ma investe anche il giudizio critico effettuato dal ricorrente il quale non può affrontare la ricostruzione indiziaria per singoli segmenti, tralasciando il profilo valutativo globale. Orbene, è proprio siffatta parcellizzazione che informa entrambi i motivi di ricorso in quanto, a fronte di una sentenza che, sulla scia di quanto affermato dalla sentenza rescindente, ha raccordato i singoli elementi in un procedimento logico-selettivo unitario in nulla contraddittorio o illogico, ci si limita nel ricorso a sindacare solo due dei tanti segmenti istruttori considerati. La sentenza qui impugnata, poi, oltre ad essere in sé e completa priva di aporie argomentative, va letta in uno con quella di primo grado in quanto le due decisioni sono sovrapponibili e si integrano tra di loro poiché entrambe affermano la responsabilità dell'imputato e condividono sostanzialmente il medesimo percorso logico. Si può quindi affermare che anche in questo caso ci si trovi dinanzi ad una "doppia conforme" posto che nel caso in cui si pervenga, all'esito del giudizio di rinvio, ad una decisione di condanna conforme a quella resa in primo grado e difforme rispetto a quella di assoluzione pronunziata in appello e annullata dalla Corte di cassazione, si configura un'ipotesi di "doppia pronuncia conforme" che salda la condanna pronunciata all'esito del giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice.» (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174-02).
1.1. Come già evidenzato sopra, la Corte d'appello, dunque, alla luce delle indicazioni fornite da questa Corte con la sentenza rescindente, ha effettuato una valutazione non parcellizzata, ma globale delle risultanze istruttorie che giudicate unitariamente, l'hanno portata a ravvisare la ricorrenza di una convergenza indiziaria utile alla formazione del giudizio di penale responsabilità» dell'imputato. Tali indizi sono stati ravvisati: nella disponibilità da parte dell'imputato, all'epoca del fatto, di una Mercedes classe A di colore nero;
nel fatto che un'autovettura nera era stata vista dalla persona offesa e da alcuni minori presenti al momento dell'aggressione che avevano riferito di aver visto l'aggressore arrivare sul luogo del fatto a bordo di un'autovettura, per l'appunto, di colore nero, forse una Mercedes classe A»; che il colore dell'autovettura era facilmente individuabile in quanto il fatto era avvenuto in una piena ora solare pomeridiana;
nel fatto che l'orario in cui l'imputato risultava essersi trovato a percorrere le vie adiacenti a quella in cui era avvenuto il fatto non era
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incompatibile con la presenza di questo nel luogo e nel tempo dell'aggressione; dalle conversazioni intercorse sia tra i familiari dell'imputato, che evidenziavano il loro timore per la propria incolumità, sia tra i familiari della persona offesa, che reticenti con gli inquirenti, non avevano esitato, ignari che le loro conversazioni fossero intercettate, a fare il nome di "PE" come probabile autore del fatto;
l'esistenza di motivi di avversione tra l'imputato e la vittima;
il precipitoso allontanamento dell'imputato, subito dopo il fatto, ma prima che le indagini prendessero una precisa direzione nei suoi confronti;
la dismissione dell'utenza telefonica in uso al momento del fatto;
il mancato reperimento dell'autovettura di cui veniva persa ogni traccia.
1.1.1. Con riferimento precipuo alla contestata presenza dell'imputato nel luogo e al momento del fatto, la Corte d'appello si limita ad affermare che tale presenza non era incompatibile con le risultanze istruttorie costituite dal fatto che le celle telefoniche impegnate dal telefono dell'imputato lo avevano dato presente nelle immediate vicinanze del luogo in cui era avvenuta l'aggressione e che dall'esame delle video registrazioni risultava che l'autovettura del GR era transitata su alcuni tratti stradali sorvegliati elettronicamente poco prima e poco dopo l'aggressione. I tempi di percorrenza delle brevissime distanze da coprire in auto (850 m. e 1,3, Km) vengono contestati, peraltro genericamente, dal ricorrente, ma la ricostruzione offerta nel merito regge ove venga letta in uno con gli altri elementi indiziari che, integrandosi tra loro, acquistano un significato dimostrativo univoco e logico.
1.1.2. NAloghe riflessioni devono svolgersi con riferimento alla doglianza svolta nel secondo motivo concernente la ritenuta illogicità della motivazione in ordine alla valenza indiziaria riconosciuta all'allontanamento volontario del GR dalla città di RI, dove era accaduto il fatto, subito dopo la verificazione di questo e prima che iniziassero le attività investigative, allontanamento da ricondursi, secondo la prospettazione difensiva, ad una procedura di sfratto. Lamenta il ricorrente che tale ipotesi alternativa non è stata minimamente vagliata dalla Corte d'appello e che, dunque, in parte qua, la motivazione era stata omessa. Anche tali censure sono infondate, ai limiti dell'inammissibilità. Ed invero, anche con riferimento al difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, deve ricordarsi che la sentenza costituisce un tutto coerente e organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza al quali sia stato (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019,
fatto richiamo, M., Rv. 277091
sia
pure
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01;
implicito. Sez. 4,
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n. 4491 del 17/10/2012, dep. 2013, Spezzacatena, Rv. 255096 01; Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, Chirico, Rv. 191487-01). Orbene, nella sentenza impugnata la Corte d'appello ha offerto una lettura alternativa del precipitoso allontanamento, coerente in sé e ove valutata con gli ulteriori dati valorizzati, quali l'intercettazione della telefonata intervenuta tra l'imputato e l'amico RD LI (a cui chiede la disponibilità di un alloggio anche qualche sgabuzzino per mettersi dentro là ... una settimana, quindici giorni [perché] quelli con i cappelli vanno in giro»), l'occultamento dell'autovettura, il cambio del telefono, il contenuto dell'intercettazione della telefonata con l'amico AV Di Trani da cui, come evidenzia logicamente il Giudice di primo grado veniva a captarsi una evidente ammissione di responsabilità da parte del GR rispetto al tentato omicidio patito da PI EN. Tali fatti, valutati logicamente in uno con gli altri precedentemente indicati, hanno fatto propendere la Corte d'ppello, al di là di ogni ragionevole dubbio e così superando l'ambiguità di ciascun elemento informativo considerato nella sua individualità per la conferma della decisione di condanna essendo stata raggiunta, all'esito di un corretto procedimento valutativo degli indizi, connotato da una valutazione sia unitaria che globale dei dati raccolti, la prova logica che, deve ribadirsi, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto a quella diretta o storica. (così, ex multis, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271228-01).
2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
3. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Roma, 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Anna Mauro June Mous
Presidente
ZI RO NA OL
CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 23 MAR 2026 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise