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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/02/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 6.2.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3305/2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Simona Potenza, con la Parte_1
quale elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv.to CP_1
Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del
CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU.
Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità ai sensi della L. 222/84 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 30.9.2021. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è infondata e va rigettata.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice
1 di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalle parti ricorrenti. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito l'opponente censura la consulenza tecnica del precedente giudizio sommario lamentando, in particolare, che il ctu sia incorso in un insufficiente approfondimento diagnostico, non avendo adeguatamente valutato l'incidenza delle patologie di cui è affetta sulla propria capacità lavorativa, oltre a contestare, da un punto di vista metodologico, la mancata applicazione delle tabelle di cui al D.M. 05/02/1992.
Tali asserzioni non sono condivisibili.
L'esperto, dott. , all'esito dell'accesso peritale del 26.9.2023, ha riferito Per_1 di un soggetto in buone condizioni generali di salute, con sensorio integro, vigile, nonché normorientato nei canoni temporo-spaziali ed in rapporto alle persone.
Con riguardo all'apparato osteoarticolare, ha riscontrato che la stazione eretta è tenuta in autonomia e che la deambulazione avviene in maniera autonoma, al pari dei passaggi posturali. Ha chiarito, inoltre, che: «la complessiva funzionalità articolare del rachide appare ridotta di circa 1/4. Lasegue negativo. Arti superiori: Nei limiti della norma la complessiva funzionalità articolare attiva e passiva delle grandi (mobilizzazione spalle e gomiti) e piccole articolazioni
(mobilizzazione polsi e mani) per l'età. Buona la funzione prensile. Arti inferiori: L'esame della funzionalità articolare delle grandi articolazioni degli arti inferiori ha consentito di rilevare una limitazione di circa 1/4 della complessiva articolarità delle coxo-femorali e di circa 1/4 delle ginocchia, in presenza di scrosci articolari alla mobilizzazione passiva di quest'ultime; la complessiva funzionalità articolare attiva e passiva pertanto appare limitata del 30%. Nei limiti della norma la complessiva funzionalità articolare delle restanti articolazioni degli arti inferiori».
Con riguardo al sistema nervoso, ha rappresentato che nel corso del colloquio non sono emerse né sono state riferite idee deliranti o disturbi dispercettivi, oltre ad aver constatato un tono dell'umore nella norma.
Dopodiché, sulla scorta del dato clinico e documentale, ha diagnosticato alla
: «ipotiroidismo in trattamento farmacologico;
artrosi polidistrettuale ed Pt_1 esiti di protesi di anca sinistra» e ha concluso ritenendo che le infermità accertate non integrano i presupposti necessari per il riconoscimento del beneficio richiesto.
In particolare, il consulente d'ufficio, tenendo conto dell'attività di operaia addetta alle pulizie espletata dall'istante, ha precisato che «sin dall'epoca della domanda amministrativa, presentata ai fini del riconoscimento dell'assegno
2 ordinario di invalidità ai sensi della Legge 222/84, la sig.ra non Parte_1 abbia la capacità lavorativa permanentemente ridotta a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini e che la stessa può ancora essere utilmente collocata sul mercato del lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini senza comportare usura», determinazione confermata anche in seguito alle contestazioni mosse dalla in sede di operazioni peritali. Pt_1
Dal canto suo, la parte istante, a sostegno delle proprie pretese, nel presente giudizio ha rinviato genericamente alla documentazione già valutata nel giudizio sommario, dalla quale non emergono situazioni particolarmente significative tali da indurre a discostarsi dal quadro delineato dal consulente d'ufficio nei termini contestati.
In particolare, si limita ad asserire la mancata valutazione da parte del ctu dell'incidenza sulla propria capacità lavorativa di una serie di patologie (artropatia artrosica, esiti di protesi all'anca che determinano zoppia, insufficienza venosa, ipertensione arteriosa) senza fare riferimento ad alcuna specifica documentazione medica da cui possa rivelarsi il fondamento delle proprie affermazioni.
Quanto, poi, all'asserita presenza di una depressione del tono dell'umore di tipo endoreattivo, la parte non ha documentato in maniera circostanziata quale sia il percorso diagnostico che avrebbe determinato l'inquadramento clinico, condizione necessaria affinché possa riscontrarsi un quadro clinico psichico a carattere menomativo.
Dunque, la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessata non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Infine, inconferenti sono le censure mosse all'operato del ctu per la mancata applicazione delle tabelle di cui al D.M. 05/02/1992.
Invero, occorre rilevare che, in materia di invalidità pensionabile, la l. n. 222 del
1984 ha adottato come criterio di riferimento, non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla l. 30 marzo 1971, n. 118 per i mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato; da ciò, l'inidoneità del parametro di valutazione dell'invalidità civile, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta, a meno che nell'ambito di questa diversa valutazione non si dia espressa ragione dell'adeguamento del parametro all'oggetto specifico della diversa invalidità da valutare (cfr.
Cassazione civile , sez. VI , 15/05/2020 , n. 9044).
3 Tutto ciò posto, non risultando dalle motivazioni del ricorso alcun elemento specifico e concreto che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto della domanda proposta dalla parte ricorrente.
Quanto al regime delle spese, stante l'irritualità della dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. (afferente le annualità 2020/2021) e tenuto conto dello stato patologico comunque riscontrato, si ritiene equo compensarle integralmente.
Spese di c.t.u. della fase sommaria vanno poste a carico delle parti in solido.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico delle parti in solido le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Nola, 6.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Francesco Fucci
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