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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CAVA IU, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6072/2024 depositato il 19/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via PE Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio Palazzo K2000 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210015944142000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarazione di nullità dell'atto impugnato
Resistenti: inammissibilità o rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione e Regione Calabria, la cartella di pagamento n. 03420210015944142000, notificata il 24/5/2024 e relativa alla tassa automobilistica anno 2016 (per un importo complessivo di € 178,10), deducendone l'illegittimità per omessa previa notifica degli atti presupposti, intervenuta prescrizione del credito, difetto di motivazione (anche in relazione alle modalità di calcolo degli interessi).
Concludeva per la dichiarazione di nullità dell'atto impugnato.
Agenza delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, rilevando l'infondatezza del ricorso.
Si costituiva in giudizio anche la Regione Calabria, eccependo l'inammissibilità del ricorso e deducendo che l'avviso di accertamento prodromico era stato tempestivamente notificato (il 23/9/2019), come da documentazione prodotta in allegato alla comparsa di costituzione.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con note di trattazione scritta del 7 gennaio 2026 la ricorrente deduceva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso e l'invalidità della notifica del previo avviso di accertamento (in quanto consegnato a soggetto non identificato).
La causa veniva trattata in data 8 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Calabria non può essere accolta (avendo riconosciuto lo stesso agente della riscossione che la notifica della cartella è avvenuta il 24 maggio 2024 ed essendo intervenuta tempestivamente la costituzione in giudizio della ricorrente), il ricorso è infondato.
La Regione Calabria ha fornito documentazione attestante l'intervenuta notifica, in data 23/9/2019, dell'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 3296147 relativo al tributo in contestazione
(espressamente richiamato nella cartella impugnata).
Va precisato, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. n.
6072/2025), che la notificazione di atti impositivi da parte dell'Ufficio finanziario può avvenire direttamente a mezzo del servizio postale, secondo le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati e, in tal caso, non necessita di relata di notifica, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, atteso che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in base alla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
Dall'accertata notifica dell'avviso di accertamento discende l'infondatezza della censura incentrata sull'omessa previa notifica dell'atto prodromico e l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 19 comma 3 D.lgs. n.
546/92, dell'eccezione di prescrizione (concernente il merito della pretesa tributaria) per il periodo fino alla notifica dell'avviso: ed infatti, nell'impugnare la cartella di pagamento, il ricorrente non può sollevare doglianze e censure relative all'insussistenza della pretesa tributaria per fatti antecedenti ad un atto impositivo ormai divenuto definitivo (censure che il contribuente avrebbe dovuto sollevare impugnando tempestivamente l'atto di accertamento).
Viceversa l'impugnazione della cartella può legittimamente avere ad oggetto (anche in presenza di precedente atto di accertamento divenuto definitivo) censure relative all'insussistenza della pretesa tributaria che siano fondate su fatti estintivi del credito, quali la prescrizione, intervenuti successivamente alla definitività dell'atto impositivo (che rende intangibile la pretesa tributaria senza tuttavia precludere la facoltà di far valere la prescrizione, il cui termine ricomincia a decorrere dopo l'atto interruttivo, maturata in epoca successiva).
Tuttavia, nel caso di specie non risulta maturato il termine di prescrizione triennale nel lasso temporale intercorrente tra la notifica dell'avviso di accertamento e quella della cartella.
Viene in rilievo la sospensione dei termini di prescrizione prevista (con riferimento alle scadenze successive agli anni 2020 e 2021) dal combinato disposto del comma 1 dell'art. 68 D.L. n. 18/2020 (che sospende i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per complessivi 542 giorni,
e dichiara applicabili le disposizioni di cui all'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015) e del comma 1 dell'art. 12 D. Lgs.
n. 159/2015 (che dispone la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per un periodo di tempo corrispondente a quello della sospensione dei termini di versamento).
In sostanza, all'originario termine di prescrizione vanno sommati 542 giorni, conseguendone la tempestività della notifica della cartella di pagamento, intervenuta il 24/5/2024.
Parimenti infondata è la censura relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato.
In linea generale, nel caso in cui la cartella esattoriale non segua ad uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, la stessa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo e contenere quindi gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione (Cass. n. 28276/2013).
Diversamente, nell'ipotesi in cui la cartella esattoriale sia stata preceduta dalla notifica di un atto impositivo
(come nel caso di specie), l'indicazione nella stessa degli estremi dell'atto presupposto e della data di notifica consente al contribuente di acquisire piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione.
Né occorre che l'atto richiamato sia allegato alla cartella, essendo già conosciuto dal destinatario in quanto previamente notificato.
Ed infatti l'art. 7 comma 1 della l. n. 212/2000 si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, consentendo di assolvere all'obbligo di motivazione degli atti tributari anche
"per relationem", ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato.
La regola della motivazione per relationem vale, chiaramente, anche con riferimento all'indicazione del metodo di calcolo degli interessi.
Nel caso di specie l'avviso di accertamento n. 3296147, previamente notificato e richiamato nella cartella oggetto di impugnativa, contiene l'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dell'imposizione, con analitica indicazione del titolo e delle somme dovute e specifica esposizione del metodo di calcolo e del tasso degli interessi applicati.
Peraltro, anche nella cartella (pagg. 1, 5, 6) sono state analiticamente fornite indicazioni circa il calcolo degli interessi.
In ogni caso, ferma restando l'intangibilità degli interessi determinati con l'avviso divenuto definitivo, gli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, e quindi non iscritti a ruolo dall'ente impositore, non sono stati applicati ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenze del mancato pagamento.
Si tratta, invero, di accessori solo eventuali il cui ammontare non può essere calcolato nella cartella di pagamento perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa.
Non può, infine, non richiamarsi l'insegnamento di Cass. SS.UU. n. 22281/2022 secondo cui la cartella di pagamento non richiede la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo degli interessi.
Alla luce delle suddette considerazioni il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, I Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Regione Calabria e di
Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidate in € 200,00, oltre accessori di legge, per ciascuna parte resistente.
Cosenza, 8/1/2026
Il Giudice Monocratico
PE VA
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CAVA IU, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6072/2024 depositato il 19/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via PE Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio Palazzo K2000 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210015944142000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarazione di nullità dell'atto impugnato
Resistenti: inammissibilità o rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione e Regione Calabria, la cartella di pagamento n. 03420210015944142000, notificata il 24/5/2024 e relativa alla tassa automobilistica anno 2016 (per un importo complessivo di € 178,10), deducendone l'illegittimità per omessa previa notifica degli atti presupposti, intervenuta prescrizione del credito, difetto di motivazione (anche in relazione alle modalità di calcolo degli interessi).
Concludeva per la dichiarazione di nullità dell'atto impugnato.
Agenza delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, rilevando l'infondatezza del ricorso.
Si costituiva in giudizio anche la Regione Calabria, eccependo l'inammissibilità del ricorso e deducendo che l'avviso di accertamento prodromico era stato tempestivamente notificato (il 23/9/2019), come da documentazione prodotta in allegato alla comparsa di costituzione.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con note di trattazione scritta del 7 gennaio 2026 la ricorrente deduceva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso e l'invalidità della notifica del previo avviso di accertamento (in quanto consegnato a soggetto non identificato).
La causa veniva trattata in data 8 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Calabria non può essere accolta (avendo riconosciuto lo stesso agente della riscossione che la notifica della cartella è avvenuta il 24 maggio 2024 ed essendo intervenuta tempestivamente la costituzione in giudizio della ricorrente), il ricorso è infondato.
La Regione Calabria ha fornito documentazione attestante l'intervenuta notifica, in data 23/9/2019, dell'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 3296147 relativo al tributo in contestazione
(espressamente richiamato nella cartella impugnata).
Va precisato, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. n.
6072/2025), che la notificazione di atti impositivi da parte dell'Ufficio finanziario può avvenire direttamente a mezzo del servizio postale, secondo le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati e, in tal caso, non necessita di relata di notifica, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, atteso che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in base alla presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
Dall'accertata notifica dell'avviso di accertamento discende l'infondatezza della censura incentrata sull'omessa previa notifica dell'atto prodromico e l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 19 comma 3 D.lgs. n.
546/92, dell'eccezione di prescrizione (concernente il merito della pretesa tributaria) per il periodo fino alla notifica dell'avviso: ed infatti, nell'impugnare la cartella di pagamento, il ricorrente non può sollevare doglianze e censure relative all'insussistenza della pretesa tributaria per fatti antecedenti ad un atto impositivo ormai divenuto definitivo (censure che il contribuente avrebbe dovuto sollevare impugnando tempestivamente l'atto di accertamento).
Viceversa l'impugnazione della cartella può legittimamente avere ad oggetto (anche in presenza di precedente atto di accertamento divenuto definitivo) censure relative all'insussistenza della pretesa tributaria che siano fondate su fatti estintivi del credito, quali la prescrizione, intervenuti successivamente alla definitività dell'atto impositivo (che rende intangibile la pretesa tributaria senza tuttavia precludere la facoltà di far valere la prescrizione, il cui termine ricomincia a decorrere dopo l'atto interruttivo, maturata in epoca successiva).
Tuttavia, nel caso di specie non risulta maturato il termine di prescrizione triennale nel lasso temporale intercorrente tra la notifica dell'avviso di accertamento e quella della cartella.
Viene in rilievo la sospensione dei termini di prescrizione prevista (con riferimento alle scadenze successive agli anni 2020 e 2021) dal combinato disposto del comma 1 dell'art. 68 D.L. n. 18/2020 (che sospende i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per complessivi 542 giorni,
e dichiara applicabili le disposizioni di cui all'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015) e del comma 1 dell'art. 12 D. Lgs.
n. 159/2015 (che dispone la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per un periodo di tempo corrispondente a quello della sospensione dei termini di versamento).
In sostanza, all'originario termine di prescrizione vanno sommati 542 giorni, conseguendone la tempestività della notifica della cartella di pagamento, intervenuta il 24/5/2024.
Parimenti infondata è la censura relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato.
In linea generale, nel caso in cui la cartella esattoriale non segua ad uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, la stessa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo e contenere quindi gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione (Cass. n. 28276/2013).
Diversamente, nell'ipotesi in cui la cartella esattoriale sia stata preceduta dalla notifica di un atto impositivo
(come nel caso di specie), l'indicazione nella stessa degli estremi dell'atto presupposto e della data di notifica consente al contribuente di acquisire piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione.
Né occorre che l'atto richiamato sia allegato alla cartella, essendo già conosciuto dal destinatario in quanto previamente notificato.
Ed infatti l'art. 7 comma 1 della l. n. 212/2000 si riferisce solo agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza, consentendo di assolvere all'obbligo di motivazione degli atti tributari anche
"per relationem", ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato.
La regola della motivazione per relationem vale, chiaramente, anche con riferimento all'indicazione del metodo di calcolo degli interessi.
Nel caso di specie l'avviso di accertamento n. 3296147, previamente notificato e richiamato nella cartella oggetto di impugnativa, contiene l'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dell'imposizione, con analitica indicazione del titolo e delle somme dovute e specifica esposizione del metodo di calcolo e del tasso degli interessi applicati.
Peraltro, anche nella cartella (pagg. 1, 5, 6) sono state analiticamente fornite indicazioni circa il calcolo degli interessi.
In ogni caso, ferma restando l'intangibilità degli interessi determinati con l'avviso divenuto definitivo, gli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, e quindi non iscritti a ruolo dall'ente impositore, non sono stati applicati ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenze del mancato pagamento.
Si tratta, invero, di accessori solo eventuali il cui ammontare non può essere calcolato nella cartella di pagamento perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa.
Non può, infine, non richiamarsi l'insegnamento di Cass. SS.UU. n. 22281/2022 secondo cui la cartella di pagamento non richiede la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo degli interessi.
Alla luce delle suddette considerazioni il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, I Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della Regione Calabria e di
Agenzia delle Entrate Riscossione, liquidate in € 200,00, oltre accessori di legge, per ciascuna parte resistente.
Cosenza, 8/1/2026
Il Giudice Monocratico
PE VA