Decreto cautelare 1 aprile 2026
Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 04/05/2026, n. 8023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8023 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08023/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03885/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3885 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno - Prefettura di Roma, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti sull’istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142/2015 ed implementato dal d.l. n. 130/2020, avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale e più volte reiterata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa IA La AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che il ricorrente ha introdotto il giudizio avverso il silenzio serbato dalla Prefettura di Roma in ordine all’istanza di inserimento nel sistema di accoglienza per i richiedenti asilo;
Rilevato che in data 28 aprile 2026 l’Amministrazione ha depositato la nota prot. n. 0177988 del 27 aprile 2026 della Prefettura di Roma con cui è stato disposto l’ingresso del ricorrente presso il CAS Fiano Romano;
Ritenuto pertanto:
- di dover dichiarare cessata la materia del contendere avendo il ricorrente ottenuto un atto integralmente satisfattivo;
- di dover compensare le spese del presente giudizio;
- di dover confermare l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già disposta dall’apposita Commissione con decreto n. 231 del 2026;
- di dover liquidare, tenuto conto dei valori minimi previsti dal d.m. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità - in ragione della natura della controversia, del limitato approfondimento delle questioni trattate e dell’attività difensiva effettivamente svolta -, avuto riguardo alle sole fasi di studio, introduttiva e cautelare collegiale, applicando la riduzione del 30% per l’assenza di particolari questioni di fatto o di diritto e l’ulteriore riduzione della metà per il patrocinio a spese dello Stato, la somma complessiva di euro 991,90, oltre accessori di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite;
- ammette definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
- liquida complessivamente la somma di euro 991,90 per onorari, diritti e spese relativi alla presente fase, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli altri oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO LE, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario
IA La AL, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IA La AL | CO LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.