Art. 17. (Clausola finanziaria) 1. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto e' valutato in lire 17.308 milioni per l'anno 2001, in lire 21.396 milioni per l'anno 2002, in lire 22.404 milioni per l'anno 2003, in lire 22.220 milioni per l'anno 2004, in lire 22.252 milioni per l'anno 2005 e in lire 23.000 milioni a partire dall'anno 2006.
Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 .
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 17:
- Per il testo dell' art. 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , vgs. note alle premesse.
Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 .
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 17:
- Per il testo dell' art. 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , vgs. note alle premesse.