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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/03/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE TERZA
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9141/2017 R.G.A.C., avente ad oggetto “Intermediazione finanziaria
(S.I.M.) – Contratti di borsa”
TRA
C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Parte_1 C.F._1
Carluccio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in San Prisco (CE) alla via
Calore n. 6.
- Attore -
E
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA n. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Letizio Galdi, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Casoria (NA) alla via Matteotti n. 96.
- Convenuta –
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Controparte_2 C.F._2
Natale, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Caserta alla Via Ricciardi n.
8.
- Convenuto -
NONCHE'
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_3 C.F._3
Magliocca, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Caserta alla via Ricciardi
n. 8
- Convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione del 16.02.2017, il sig.
[...] evocava innanzi all'intestato Tribunale di S. Maria C.V. le in persona Pt_1 Controparte_1
del legale rappresentante p.t., ed i sig.ri e , per ivi sentirli Controparte_2 Controparte_3
condannare, in solido, alla restituzione della somma di euro 8.500,00, indebitamente incamerata dai convenuti – tramite l'incasso di n. 2 assegni bancari spiccati dall'istante il 27.04.2012 ed il
08.11.2013, rispettivamente per l'importo di euro 5.000,00 ed euro 3.500,00 – quale premio imputabile a svariati prodotti assicurativi stipulati dall'attore ma in realtà mai emessi, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con comparsa regolarmente depositata si costituiva in giudizio in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., la quale, in rito, lamentava l'improcedibilità della domanda attrice per mancato espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, come pure la prescrizione del diritto avanzato dall'istante, mentre nel merito confutava in toto le avversa richieste, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Autorizzata la rinotifica dell'atto di citazione con ordinanza del 19.04.2018, stante la carente vocatio in ius dei convenuti e quest'ultimi si costituivano in Controparte_2 Controparte_3
giudizio con distinte comparse del 17.10.2018 e del 24.06.2021 instando, pregiudizialmente, per il loro difetto di legittimazione passiva e per l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché, limitatamente alla convenuta per la Controparte_3
rimessione in termini per difetto del contraddittorio, mentre nel merito insistevano per la reiezione degli assunti di parte attrice, con vittoria delle spese processuali.
Nelle more del giudizio veniva attivata la procedura di mediazione ai sensi del D.L. n. 69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013, che non sortiva alcun effetto transattivo. Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., con provvedimento del 21.01.2020 veniva formulata proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che aveva esito negativo.
L'iter processuale si articolava attraverso il deferimento dell'interrogatorio formale della convenuta e l'escussione dei testi indicati dalle parti. Controparte_3
All'udienza del 26.11.2024 la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
In limine litis, va recepita l'ordinanza del 03.05.2022 con la quale la dottoressa Parte_2 originaria titolare del fascicolo, attesa la regolarità della rinotifica dell'atto di citazione alla convenuta
, accertava la regolare instaurazione del contraddittorio. Controparte_3
Sempre in via preliminare, va acclarata l'inammissibilità delle censure mosse dalla convenuta relativamente alla prescrizione del diritto fatto valere dall'istante. Controparte_1
Trattasi, infatti, di eccezione in senso stretto, da sollevare nel termine di venti giorni prima rispetto all'udienza di prima comparizione (artt. 163 e 167 c.p.c.): nella specie, la prima difesa utile mediante la quale la convenuta ha eccepito la prescrizione è stata depositata il 05.02.2018, pertanto oltre il summenzionato termine di 20 giorni fissato in citazione (30.01.2018, poi slittato al 05.02.2018) per la celebrazione dell'udienza di comparizione.
Ad abundantiam, va rilevato che, controvertendosi in materia di obbligazioni scaturenti da atto illecito considerato dalla legge come reato, opera il disposto dell'art. 2947 terzo comma c.c., per cui il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine quinquennale dalla “data del fatto”, segnatamente quando ricorrono i presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, di talché gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili (Cfr. Cass. n. 21255/2013; Trib. Busto Arsizio, n. 118 del
06.04.2012: “In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il "dies a quo" dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato”): dunque, avendo avuto l'attore obiettivamente conoscenza della dedotta condotta illecita solo nel mese di maggio 2016 – Infra: Nota
[...]
- e tenuto debitamente conto della denuncia-querela del 02.05.206 e Controparte_4
della PEC di diffida ad adempiere del 18.04.2017, va esclusa la maturazione dell'invocato termine prescrizionale.
Sempre in via preliminare, quanto alle doglianze riferibili al difetto di legittimazione passiva dei convenuti e , va rammentato che la “legitimatio ad causam”, Controparte_2 Controparte_3 in uno all'esistenza del diritto e dell'interesse ad agire, è una delle condizioni di proposizione dell'azione il cui necessario fondamento è preordinato all'ottenimento da parte del giudice di una decisione di merito la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della prospettazione compiuta dalla parte con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Il controllo del giudice per verificare la condizione dell'azione si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, nella domanda giudiziale egli ed il convenuto possano, in relazione alla disciplina prevista per il rapporto controverso, assumere la veste di soggetto dotato del potere di chiedere la pronuncia e la veste di quello che deve subirla.
Nel caso in esame, venendo in rilevo la responsabilità solidale dell'agente assicurativo e della
Compagnia di Assicurazione, la questione relativa all'individuazione in concreto del soggetto che ha agito colposamente attiene, nello specifico, al merito della domanda, essendo potenzialmente legittimati tutti i convenuti.
Nel merito, la domanda attorea è fondata per le ragioni appresso esplicitate.
Nelle controversie aventi ad oggetto la responsabilità per le operazioni concluse sia in ambito di intermediazione finanziaria che di assicurazione grava sull'attore/investitore l'onere della prova della illiceità della condotta del promotore, del danno sofferto per l'illecito del promotore finanziario e del nesso di causalità sussistente tra l'illecito e il danno (Cfr. in questo senso Cass. Civ., 19.3.2010, n.
6708).
Nella specie, l'attore ha assolto al proprio onere probatorio.
A tal proposito, la prova delle condotta colposa dei convenuti e Controparte_2 CP_3
è stata data, in disparte l'interrogatorio formale deferito ai convenuti medesimi, a mezzo
[...]
della documentazione versata in atti e della prova orale espletata, dalle quali si evince: che nell'anno
2012 veniva proposto all'attore la sottoscrizione della polizza di investimento denominata “3+3”; che le trattative venivano intavolate dal convenuto (Infra: teste , Controparte_2 Testimone_1 il quale dichiarava: “ che all'epoca dei fatti era intermediario iscritto alla Controparte_2
Sezione E del RUI dell'agenzia generale da me condotta mi propose la polizza di investimento 3+3 - polizze vita - ma non fu emessa alcuna polizza poiché il non corrispose la somma Parte_1 pregiata all'agenzia generale di Caserta”; teste il quale affermava: “è vera la Testimone_2
circostanza della proposta di polizza formalizzata dal sig. che mi ha proposto Controparte_2 anche a me detta forma di investimento”) il quale ricopriva l'incarico di intermediario delle compagnia Alleanza Toro S.p.A. - Divisione Lloyd Italico, poi confluita in Controparte_1 iscritto nella sezione E del RUI;
che l'istante versava, a titolo di premio per la polizza sottoscritta, la somma totale di euro 8.500,00, tramite assegno bancario n. 102874633304 del 27.04.2012 dell'importo di euro 5.000,00, intestato a , e assegno bancario n. 102874633506 Controparte_3 del 08.11.2013 dell'importo di euro 3.500,00, intestato ad Alleanza Toro S.p.A. - Divisione Lloyd
Italico Agenzia , facente capo alla convenuta;
che le proposte inerenti CP_4 Controparte_3 alle polizze vita 3+3 non venivano accompagnate dalla formale accettazione dell'attore, ossia non risultavano accese per mancato pagamento del premio (Infra: dichiarazione teste;
Testimone_1
l'inesistenza delle polizze è emersa solo a seguito delle verifiche svolte dall'istante in virtù delle quali inviava ai propri clienti la comunicazione del 10.05.2016. Controparte_1
Tanto premesso, va ritenuto provato il fatto storico così come narrato dall'attore, con la conseguenza che va reputata dimostrata la condotta illecita posta in essere dagli intermediari Controparte_2
e , consistita nell'essersi fatti consegnare la somma complessiva di 8.500,00 euro e Controparte_3 aver fatto credere al cliente che l'avrebbero utilizzata per la stipula delle polizze vita “3+3”, in realtà mai aperte.
Allo stesso modo, non può che ritenersi provato il danno sofferto dall'attore, rappresentato dal versamento della somma di euro 8.500,00, mediante n. 2 assegni bancari, illegittimamente percepite dai convenuti.
Sotto tale ultimo profilo, va ravvisata la corrispondenza temporale tra l'emissione degli assegni e i negoziati finalizzati alla conclusione degli investimenti realizzati.
Altresì, il teste non escludeva che l'assegno intestato ad Testimone_1 Controparte_5
di Caserta potesse essere stato emesso “per pagamento di altre polizze assicurative”,
[...]
senza tuttavia specificarne le tipologie né le caratteristiche;
inoltre, nulla riferiva sull'assegno di euro
5.000,00 intestato a e dalla stessa incassato, ma escludeva categoricamente che, Controparte_3 oltre alle controverse contrattazioni, potessero “essere state formalizzate altre richieste di investimento”.
Dagli atti di causa, pertanto, non emerge alcuna evidenza documentale, e/o verbis, circa l'asserita connessione, secondo quanto addotto dai convenuti, tra gli assegni emessi dall'istante e pregresse e/o ulteriore e diverse esposizioni debitorie assicurative da parte del cliente.
Ciò posto, è pacifico – Infra: nota del 10.05.2016; teste - che i convenuti Testimone_1 [...]
e ricoprivano la qualifica di sub agenti delle Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
Orbene, la subagenzia, da giurisprudenza costante, si ritiene essere un caso particolare di contratto derivato, unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne è il necessario presupposto e ad esso si applica la disciplina del contratto principale, nei limiti consentiti o imposti dal collegamento funzionale.
I contratti di agenzia e subagenzia, quindi pur avendo sostanzialmente un identico contenuto, si differenziano nettamente con riguardo alla persona del preponente che nel contratto di agenzia è
l'impresa, mentre in quello di subagenzia è l'agente.
Si configura quindi l'ipotesi di responsabilità di cui all'art. 2049 comma 2 c.c., che ha carattere oggettivo (Cfr. Cass. 18184/07; 16226/03) ed il cui fondamento è, da un lato, quello di porre a carico dell'impresa, come componente dei costi e dei rischi dell'attività economica, i danni causati da coloro della cui prestazione essa si avvale per il perseguimento delle sue finalità di profitto, dall'altro quello di tutelare l'affidamento incolpevole dei terzi, in presenza di elementi obiettivi, atti a giustificarne il convincimento della corrispondenza tra la situazione apparente e quella reale (Cfr. Cass. 9027/09).
Se la subagenzia costituisce un caso particolare di contratto derivato, unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne è il necessario presupposto, è evidente che ad esso si applicherà la disciplina del contratto principale (artt. 1742 - 1753 c.c.), nei limiti consentiti o imposti dal collegamento funzionale (Cfr. Cass. 15 giugno 1994, n. 5795; Cass. 6 agosto 2004, n. 15190).
In particolare, perché sia configurabile la responsabilità del committente per i danni arrecati dal fatto illecito del commesso deve sussistere un rapporto di "necessaria occasionalità" tra il fatto illecito e l'esercizio delle mansioni affidate al preposto, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro
(Cfr. Cass., 24.01.2007 n. 1516; Cass., 22.10.2010 n. 21729).
Ergo, grava su chi agisce per far valere la responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. l'onere di provare l'inerenza della condotta illecita all'espletamento dell'incarico lavorativo conferito dalla parte datoriale, o, in altri termini, la riconducibilità dell'evento dannoso al rapporto di collaborazione lavorativa intercorrente tra il danneggiante ed il convenuto in giudizio, onere che nel caso concreto è rimasto inevaso: di contro, non è necessario per il danneggiato dimostrare il dolo o la colpa della società assicuratrice ovvero di aver verificato la reale esistenza e la riconducibilità ad essa del prodotto venduto, restando tali circostanze estranee al giudizio in ordine alla responsabilità dell'agenzia ex art. 2049 c.c.
Alla luce di tali principi, chiarito il rapporto intercorrente tra agente e subagente, al quale rimane estranea la preponente, che ha rapporti con il solo agente, va affermata la responsabilità della compagnia convenuta per i pregiudizi subiti dall'attore per il fatto illecito dei preposti subagenti e la stessa va condannata al risarcimento dei relativi danni.
E' emerso infatti, incontrovertibilmente, che il danno subito dall'istante sia stato causato dall'attività illecita posta in essere dal sub agente nello svolgimento dell'attività lavorativa dallo stesso prestata su incarico della società dalle prove raccolte risulta che gli intermediari della Controparte_1
compagnia convenuta hanno richiesto ed ottenuto dal cliente il pagamento di complessivi euro
8.500,00, corrisposti a mezzo assegni bancari regolarmente incassati dal subagente per l'apertura delle polizze vita 3+3, risultate essere inesistenti. La società convenuta, infine, ha allegato la negligenza dei clienti nel verificarsi dell'illecito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 comma 2 c.c.: la doglianza si appalesa infondata, non potendosi contemplare alcun profilo di colpa a carico dell'attore.
Sul punto, va osservato che l'onere della prova è a carico della società convenuta la quale non ha né dedotto né dimostrato che l'attore fosse particolarmente esperta nel campo assicurativo tanto da conoscerne le regole e le prassi, in modo da riscontrare ictu oculi macroscopiche distorsioni rispetto all'ordinaria gestione delle pratiche da parte dell'agenzia.
Invero, la condizione di un qualunque cliente non esperto che si affida ad un professionista che risulta, pacificamente e da qualche anno, svolgere attività di agente/broker per conto di una compagnia assicurativa, oltre ad essere sbilanciata sotto il profilo sia della forza contrattuale che informativo, è quella di fiducia nei confronti dell'intermediario, nel senso che questi non si limiti a fare i meri interessi della compagnia, ma curi adeguatamente anche quelli del cliente finale: soprattutto, se tale rapporto di fiducia risulta essere radicato nel tempo - come nella fattispecie concreta - laddove l'istante ha confidato nella correttezza professionale del convenuto sulla base della propria personale precedente esperienza.
In quest'ottica, quindi, non si può richiedere al cliente un onere di attenzione che vada al di là del doveroso obbligo di controllo e rifiuto di accettazione di pratiche palesemente e macroscopicamente contrarie all'interesse della compagnia assicurativa, ovvero fasulle e truffaldine.
Peraltro, anche la stessa modalità di pagamento dei premi risulta documentalmente essere stata avallata dalla società convenuta, la quale non contesta l'incasso delle somme versate dall'attore e che solo con comunicazione del 10.05.2016 notiziava il proprio cliente dell'insussistenza degli investimenti propinati.
In definitiva, la domanda attrice è meritevole di accoglimento pertanto i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 8.500,00 a titolo di ripetizione delle somme immotivatamente versate per la stipula di prodotti assicurativi mai emessi, oltre rivalutazione dalla data dell'effettivo esborso (27/04/2012) e interessi sulle somme via via rivalutate.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 8.500,00, oltre rivalutazione dalla data dell'effettivo esborso
(27/04/2012) e interessi sulle somme via via rivalutate;
2) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio che vanno liquidate in euro 2.540,00, di cui euro 100,00 per spese, oltre IVA, CPA e Spese Generali.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 11.3.2025.
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE TERZA
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9141/2017 R.G.A.C., avente ad oggetto “Intermediazione finanziaria
(S.I.M.) – Contratti di borsa”
TRA
C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Parte_1 C.F._1
Carluccio, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in San Prisco (CE) alla via
Calore n. 6.
- Attore -
E
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA n. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Letizio Galdi, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Casoria (NA) alla via Matteotti n. 96.
- Convenuta –
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Controparte_2 C.F._2
Natale, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Caserta alla Via Ricciardi n.
8.
- Convenuto -
NONCHE'
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_3 C.F._3
Magliocca, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Caserta alla via Ricciardi
n. 8
- Convenuta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione del 16.02.2017, il sig.
[...] evocava innanzi all'intestato Tribunale di S. Maria C.V. le in persona Pt_1 Controparte_1
del legale rappresentante p.t., ed i sig.ri e , per ivi sentirli Controparte_2 Controparte_3
condannare, in solido, alla restituzione della somma di euro 8.500,00, indebitamente incamerata dai convenuti – tramite l'incasso di n. 2 assegni bancari spiccati dall'istante il 27.04.2012 ed il
08.11.2013, rispettivamente per l'importo di euro 5.000,00 ed euro 3.500,00 – quale premio imputabile a svariati prodotti assicurativi stipulati dall'attore ma in realtà mai emessi, il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con comparsa regolarmente depositata si costituiva in giudizio in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., la quale, in rito, lamentava l'improcedibilità della domanda attrice per mancato espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, come pure la prescrizione del diritto avanzato dall'istante, mentre nel merito confutava in toto le avversa richieste, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Autorizzata la rinotifica dell'atto di citazione con ordinanza del 19.04.2018, stante la carente vocatio in ius dei convenuti e quest'ultimi si costituivano in Controparte_2 Controparte_3
giudizio con distinte comparse del 17.10.2018 e del 24.06.2021 instando, pregiudizialmente, per il loro difetto di legittimazione passiva e per l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché, limitatamente alla convenuta per la Controparte_3
rimessione in termini per difetto del contraddittorio, mentre nel merito insistevano per la reiezione degli assunti di parte attrice, con vittoria delle spese processuali.
Nelle more del giudizio veniva attivata la procedura di mediazione ai sensi del D.L. n. 69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013, che non sortiva alcun effetto transattivo. Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., con provvedimento del 21.01.2020 veniva formulata proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., che aveva esito negativo.
L'iter processuale si articolava attraverso il deferimento dell'interrogatorio formale della convenuta e l'escussione dei testi indicati dalle parti. Controparte_3
All'udienza del 26.11.2024 la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
In limine litis, va recepita l'ordinanza del 03.05.2022 con la quale la dottoressa Parte_2 originaria titolare del fascicolo, attesa la regolarità della rinotifica dell'atto di citazione alla convenuta
, accertava la regolare instaurazione del contraddittorio. Controparte_3
Sempre in via preliminare, va acclarata l'inammissibilità delle censure mosse dalla convenuta relativamente alla prescrizione del diritto fatto valere dall'istante. Controparte_1
Trattasi, infatti, di eccezione in senso stretto, da sollevare nel termine di venti giorni prima rispetto all'udienza di prima comparizione (artt. 163 e 167 c.p.c.): nella specie, la prima difesa utile mediante la quale la convenuta ha eccepito la prescrizione è stata depositata il 05.02.2018, pertanto oltre il summenzionato termine di 20 giorni fissato in citazione (30.01.2018, poi slittato al 05.02.2018) per la celebrazione dell'udienza di comparizione.
Ad abundantiam, va rilevato che, controvertendosi in materia di obbligazioni scaturenti da atto illecito considerato dalla legge come reato, opera il disposto dell'art. 2947 terzo comma c.c., per cui il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine quinquennale dalla “data del fatto”, segnatamente quando ricorrono i presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, di talché gli stessi possano ritenersi, dal medesimo, conosciuti o conoscibili (Cfr. Cass. n. 21255/2013; Trib. Busto Arsizio, n. 118 del
06.04.2012: “In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il "dies a quo" dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato”): dunque, avendo avuto l'attore obiettivamente conoscenza della dedotta condotta illecita solo nel mese di maggio 2016 – Infra: Nota
[...]
- e tenuto debitamente conto della denuncia-querela del 02.05.206 e Controparte_4
della PEC di diffida ad adempiere del 18.04.2017, va esclusa la maturazione dell'invocato termine prescrizionale.
Sempre in via preliminare, quanto alle doglianze riferibili al difetto di legittimazione passiva dei convenuti e , va rammentato che la “legitimatio ad causam”, Controparte_2 Controparte_3 in uno all'esistenza del diritto e dell'interesse ad agire, è una delle condizioni di proposizione dell'azione il cui necessario fondamento è preordinato all'ottenimento da parte del giudice di una decisione di merito la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della prospettazione compiuta dalla parte con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Il controllo del giudice per verificare la condizione dell'azione si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, nella domanda giudiziale egli ed il convenuto possano, in relazione alla disciplina prevista per il rapporto controverso, assumere la veste di soggetto dotato del potere di chiedere la pronuncia e la veste di quello che deve subirla.
Nel caso in esame, venendo in rilevo la responsabilità solidale dell'agente assicurativo e della
Compagnia di Assicurazione, la questione relativa all'individuazione in concreto del soggetto che ha agito colposamente attiene, nello specifico, al merito della domanda, essendo potenzialmente legittimati tutti i convenuti.
Nel merito, la domanda attorea è fondata per le ragioni appresso esplicitate.
Nelle controversie aventi ad oggetto la responsabilità per le operazioni concluse sia in ambito di intermediazione finanziaria che di assicurazione grava sull'attore/investitore l'onere della prova della illiceità della condotta del promotore, del danno sofferto per l'illecito del promotore finanziario e del nesso di causalità sussistente tra l'illecito e il danno (Cfr. in questo senso Cass. Civ., 19.3.2010, n.
6708).
Nella specie, l'attore ha assolto al proprio onere probatorio.
A tal proposito, la prova delle condotta colposa dei convenuti e Controparte_2 CP_3
è stata data, in disparte l'interrogatorio formale deferito ai convenuti medesimi, a mezzo
[...]
della documentazione versata in atti e della prova orale espletata, dalle quali si evince: che nell'anno
2012 veniva proposto all'attore la sottoscrizione della polizza di investimento denominata “3+3”; che le trattative venivano intavolate dal convenuto (Infra: teste , Controparte_2 Testimone_1 il quale dichiarava: “ che all'epoca dei fatti era intermediario iscritto alla Controparte_2
Sezione E del RUI dell'agenzia generale da me condotta mi propose la polizza di investimento 3+3 - polizze vita - ma non fu emessa alcuna polizza poiché il non corrispose la somma Parte_1 pregiata all'agenzia generale di Caserta”; teste il quale affermava: “è vera la Testimone_2
circostanza della proposta di polizza formalizzata dal sig. che mi ha proposto Controparte_2 anche a me detta forma di investimento”) il quale ricopriva l'incarico di intermediario delle compagnia Alleanza Toro S.p.A. - Divisione Lloyd Italico, poi confluita in Controparte_1 iscritto nella sezione E del RUI;
che l'istante versava, a titolo di premio per la polizza sottoscritta, la somma totale di euro 8.500,00, tramite assegno bancario n. 102874633304 del 27.04.2012 dell'importo di euro 5.000,00, intestato a , e assegno bancario n. 102874633506 Controparte_3 del 08.11.2013 dell'importo di euro 3.500,00, intestato ad Alleanza Toro S.p.A. - Divisione Lloyd
Italico Agenzia , facente capo alla convenuta;
che le proposte inerenti CP_4 Controparte_3 alle polizze vita 3+3 non venivano accompagnate dalla formale accettazione dell'attore, ossia non risultavano accese per mancato pagamento del premio (Infra: dichiarazione teste;
Testimone_1
l'inesistenza delle polizze è emersa solo a seguito delle verifiche svolte dall'istante in virtù delle quali inviava ai propri clienti la comunicazione del 10.05.2016. Controparte_1
Tanto premesso, va ritenuto provato il fatto storico così come narrato dall'attore, con la conseguenza che va reputata dimostrata la condotta illecita posta in essere dagli intermediari Controparte_2
e , consistita nell'essersi fatti consegnare la somma complessiva di 8.500,00 euro e Controparte_3 aver fatto credere al cliente che l'avrebbero utilizzata per la stipula delle polizze vita “3+3”, in realtà mai aperte.
Allo stesso modo, non può che ritenersi provato il danno sofferto dall'attore, rappresentato dal versamento della somma di euro 8.500,00, mediante n. 2 assegni bancari, illegittimamente percepite dai convenuti.
Sotto tale ultimo profilo, va ravvisata la corrispondenza temporale tra l'emissione degli assegni e i negoziati finalizzati alla conclusione degli investimenti realizzati.
Altresì, il teste non escludeva che l'assegno intestato ad Testimone_1 Controparte_5
di Caserta potesse essere stato emesso “per pagamento di altre polizze assicurative”,
[...]
senza tuttavia specificarne le tipologie né le caratteristiche;
inoltre, nulla riferiva sull'assegno di euro
5.000,00 intestato a e dalla stessa incassato, ma escludeva categoricamente che, Controparte_3 oltre alle controverse contrattazioni, potessero “essere state formalizzate altre richieste di investimento”.
Dagli atti di causa, pertanto, non emerge alcuna evidenza documentale, e/o verbis, circa l'asserita connessione, secondo quanto addotto dai convenuti, tra gli assegni emessi dall'istante e pregresse e/o ulteriore e diverse esposizioni debitorie assicurative da parte del cliente.
Ciò posto, è pacifico – Infra: nota del 10.05.2016; teste - che i convenuti Testimone_1 [...]
e ricoprivano la qualifica di sub agenti delle Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
Orbene, la subagenzia, da giurisprudenza costante, si ritiene essere un caso particolare di contratto derivato, unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne è il necessario presupposto e ad esso si applica la disciplina del contratto principale, nei limiti consentiti o imposti dal collegamento funzionale.
I contratti di agenzia e subagenzia, quindi pur avendo sostanzialmente un identico contenuto, si differenziano nettamente con riguardo alla persona del preponente che nel contratto di agenzia è
l'impresa, mentre in quello di subagenzia è l'agente.
Si configura quindi l'ipotesi di responsabilità di cui all'art. 2049 comma 2 c.c., che ha carattere oggettivo (Cfr. Cass. 18184/07; 16226/03) ed il cui fondamento è, da un lato, quello di porre a carico dell'impresa, come componente dei costi e dei rischi dell'attività economica, i danni causati da coloro della cui prestazione essa si avvale per il perseguimento delle sue finalità di profitto, dall'altro quello di tutelare l'affidamento incolpevole dei terzi, in presenza di elementi obiettivi, atti a giustificarne il convincimento della corrispondenza tra la situazione apparente e quella reale (Cfr. Cass. 9027/09).
Se la subagenzia costituisce un caso particolare di contratto derivato, unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne è il necessario presupposto, è evidente che ad esso si applicherà la disciplina del contratto principale (artt. 1742 - 1753 c.c.), nei limiti consentiti o imposti dal collegamento funzionale (Cfr. Cass. 15 giugno 1994, n. 5795; Cass. 6 agosto 2004, n. 15190).
In particolare, perché sia configurabile la responsabilità del committente per i danni arrecati dal fatto illecito del commesso deve sussistere un rapporto di "necessaria occasionalità" tra il fatto illecito e l'esercizio delle mansioni affidate al preposto, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro
(Cfr. Cass., 24.01.2007 n. 1516; Cass., 22.10.2010 n. 21729).
Ergo, grava su chi agisce per far valere la responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. l'onere di provare l'inerenza della condotta illecita all'espletamento dell'incarico lavorativo conferito dalla parte datoriale, o, in altri termini, la riconducibilità dell'evento dannoso al rapporto di collaborazione lavorativa intercorrente tra il danneggiante ed il convenuto in giudizio, onere che nel caso concreto è rimasto inevaso: di contro, non è necessario per il danneggiato dimostrare il dolo o la colpa della società assicuratrice ovvero di aver verificato la reale esistenza e la riconducibilità ad essa del prodotto venduto, restando tali circostanze estranee al giudizio in ordine alla responsabilità dell'agenzia ex art. 2049 c.c.
Alla luce di tali principi, chiarito il rapporto intercorrente tra agente e subagente, al quale rimane estranea la preponente, che ha rapporti con il solo agente, va affermata la responsabilità della compagnia convenuta per i pregiudizi subiti dall'attore per il fatto illecito dei preposti subagenti e la stessa va condannata al risarcimento dei relativi danni.
E' emerso infatti, incontrovertibilmente, che il danno subito dall'istante sia stato causato dall'attività illecita posta in essere dal sub agente nello svolgimento dell'attività lavorativa dallo stesso prestata su incarico della società dalle prove raccolte risulta che gli intermediari della Controparte_1
compagnia convenuta hanno richiesto ed ottenuto dal cliente il pagamento di complessivi euro
8.500,00, corrisposti a mezzo assegni bancari regolarmente incassati dal subagente per l'apertura delle polizze vita 3+3, risultate essere inesistenti. La società convenuta, infine, ha allegato la negligenza dei clienti nel verificarsi dell'illecito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 comma 2 c.c.: la doglianza si appalesa infondata, non potendosi contemplare alcun profilo di colpa a carico dell'attore.
Sul punto, va osservato che l'onere della prova è a carico della società convenuta la quale non ha né dedotto né dimostrato che l'attore fosse particolarmente esperta nel campo assicurativo tanto da conoscerne le regole e le prassi, in modo da riscontrare ictu oculi macroscopiche distorsioni rispetto all'ordinaria gestione delle pratiche da parte dell'agenzia.
Invero, la condizione di un qualunque cliente non esperto che si affida ad un professionista che risulta, pacificamente e da qualche anno, svolgere attività di agente/broker per conto di una compagnia assicurativa, oltre ad essere sbilanciata sotto il profilo sia della forza contrattuale che informativo, è quella di fiducia nei confronti dell'intermediario, nel senso che questi non si limiti a fare i meri interessi della compagnia, ma curi adeguatamente anche quelli del cliente finale: soprattutto, se tale rapporto di fiducia risulta essere radicato nel tempo - come nella fattispecie concreta - laddove l'istante ha confidato nella correttezza professionale del convenuto sulla base della propria personale precedente esperienza.
In quest'ottica, quindi, non si può richiedere al cliente un onere di attenzione che vada al di là del doveroso obbligo di controllo e rifiuto di accettazione di pratiche palesemente e macroscopicamente contrarie all'interesse della compagnia assicurativa, ovvero fasulle e truffaldine.
Peraltro, anche la stessa modalità di pagamento dei premi risulta documentalmente essere stata avallata dalla società convenuta, la quale non contesta l'incasso delle somme versate dall'attore e che solo con comunicazione del 10.05.2016 notiziava il proprio cliente dell'insussistenza degli investimenti propinati.
In definitiva, la domanda attrice è meritevole di accoglimento pertanto i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 8.500,00 a titolo di ripetizione delle somme immotivatamente versate per la stipula di prodotti assicurativi mai emessi, oltre rivalutazione dalla data dell'effettivo esborso (27/04/2012) e interessi sulle somme via via rivalutate.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 8.500,00, oltre rivalutazione dalla data dell'effettivo esborso
(27/04/2012) e interessi sulle somme via via rivalutate;
2) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio che vanno liquidate in euro 2.540,00, di cui euro 100,00 per spese, oltre IVA, CPA e Spese Generali.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 11.3.2025.
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente